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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]d'Arco ed elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Nicola Pignatiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellata-appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia riformare la sentenza appellata:
1) Revocare l'assegno divorzile disposto dal Tribunale di primo grado a carico del sig.
[...]
ed in favore della sig.ra nonché l'assegno di mantenimento posto a carico del Parte_1 CP_1
sig. in favore del figlio o, in via subordinata, ridurre gli stessi ad Parte_1 Parte_2 equità e giustizia;
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia l'Ecc.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
In via principale: respingere il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata: rideterminare l'assegno divorzile e di mantenimento stabilito dalla sentenza di primo grado nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso: riformare la sentenza di primo grado n. 23/2023 emessa dal Tribunale di Lanusei,
pubblicata il 22/02/2023 e resa a definizione del giudizio R.G. n. 618/2019, nella parte in cui omette di statuire sulle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante a corrispondere le spese legali del giudizio di primo grado in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Antonio Corrias;
comunque condannare il sig. a corrispondere le spese legali del giudizio di Parte_1
secondo grado in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Antonio Corrias;
Ed ancora, stante la temerarietà dell'appello proposto, condannare il sig. ex art. Parte_1
96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.11.2019, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lanusei, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 7.10.1989, dal quale erano nati
[...] CP_1
due figli, di essersi separato consensualmente con decreto di omologa del 5.3.2003, con il quale era stato posto a proprio carico l'assegno di € 300,00 per i soli figli, poi modificato con decreto del
Tribunale di Lanusei, con il quale era stato posto a suo carico anche l'obbligo di corrispondere la
Con somma di € 150,00 in favore della chiese la pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza previsione di assegno divorzile né di contribuzione al mantenimento dei figli, a suo dire ormai maggiorenni ed economicamente autonomi. Con La costituitasi, non si oppose alla richiesta di divorzio, ma contestò per il resto la asserita insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile e di un contributo per il mantenimento dei figli.
Al riguardo espose di essere affetta da varie patologie, e sostanzialmente priva di adeguato reddito,
in quanto svolgeva attività di badante con esigua remunerazione, inidonea a garantirle di far fronte alle minime esigenze di vita;
sostenne che i figli, sebbene maggiorenni, non avevano raggiunto l'indipendenza economica, ed in particolare che il figlio era affetto da sclerosi multipla, Pt_2
che gli impediva di svolgere attività lavorativa;
per contro, il ricorrente svolgeva attività di portiere in un condominio, che gli forniva gratuitamente l'alloggio, era comproprietario di vari immobili e
Org_ percepiva anche un assegno .
Con ordinanza del 8.7.2020 il Presidente f.f., avuto riguardo alla considerevole differenza reddituale delle parti, pose a carico dell' l'obbligo di corrispondere la somma di € 250,00 per ciascuno Pt_1
Con in favore della e del figlio quale contributo al loro mantenimento. Pt_2
Istruita la causa con produzioni documentali e prova testimoniale, con sentenza n. 23/23 il
Tribunale di Lanusei dichiarò lo scioglimento del matrimonio, accolse la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, quantificato in € 250,00, e confermò l'obbligo del ricorrente di corrispondere pari importo a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_2
Al riguardo il primo collegio osservò che, dalla documentazione in atti e dalla compiuta istruttoria,
Con erano risultate dimostrate le difficili condizioni di salute della e del figlio e quindi Pt_2
confermate le deduzioni della resistente in merito alla loro impossibilità di trovare mezzi adeguati per vivere. Anzi, era particolarmente doloroso il fatto che il ragazzo, affetto da “sclerosi multipla a decorso remittente-recidivante” caratterizzata da “fatica cronica patologica”, oltre che da un
“disturbo ansioso-depressivo dovuto ad altra condizione medica in paziente con sclerosi multipla”,
non potesse neppure permettersi tutte le cure di cui avrebbe avuto bisogno.
Per contro, dalla documentazione reddituale era emerso che il ricorrente aveva un reddito mensile
Org netto medio pari a € 987,00, oltre a percepire mensilmente l'assegno di € 430,00 dall' a titolo di pensione, per un totale di € 1.470,00; non sosteneva spese abitative, ed era altresì comproprietario per un quarto di tre fabbricati in Napoli, dai quali avrebbe potuto ricavare un reddito.
Il primo collegio, dunque, osservò che la apprezzabile differenza delle condizioni economiche delle
Con parti, nonché la situazione di sostanziale indigenza della che ciò nonostante doveva assicurare un tetto e le cure quotidiane al figlio impossibilitato a lavorare, imponevano il Pt_2
riconoscimento di un assegno divorzile, con funzione essenzialmente assistenziale, e l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio malato.
Con L ha proposto appello, cui ha resistito la che ha proposto appello incidentale. Pt_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla determinazione dell'assegno divorzile e dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio, assumendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie relative alle condizioni economiche delle parti.
In particolare, ha sostenuto di avere, quale unica fonte di reddito, la retribuzione mensile di €
700,00, mentre gli immobili, dei quali era comproprietario, erano beni ereditari ancora indivisi,
fatiscenti, ed inidonei alla produzione di un reddito;
ha, altresì, assunto che, a seguito di una rettifica operata dalla delle detrazioni fiscali relative ai familiari, doveva restituire Controparte_2
ratealmente gli importi percepiti a tale titolo, cosicché il reddito residuo era appena sufficiente alle proprie esigenze domestiche e sanitarie, essendo egli affetto da patologia invalidante.
Con Quanto ai redditi della ha dedotto che la stessa era senz'altro abile al lavoro, e che il figlio aveva ormai una età – 31 anni - per la quale doveva ritenersi, per pacifica giurisprudenza, Pt_2
venuto meno l'obbligo di mantenimento, non essendo affatto inabile al lavoro, come peraltro
Con Con dichiarato dalla stessa all'udienza presidenziale;
comunque, sia la che il figlio Pt_2
avrebbero potuto accedere al reddito di cittadinanza.
Ha, quindi, chiesto la revoca delle statuizioni economiche poste a suo carico, o, in subordine, la loro riduzione.
L'appello non è fondato.
La Corte, invero, ritiene corrette e condivisibili le argomentazioni del Tribunale, che ha evidenziato, nel caso concreto, la natura assistenziale dell'assegno divorzile e la sussistenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma affetto da grave patologia, che di fatto lo rende inabile al lavoro.
Con Invero, quanto alla dalla documentazione in atti è emerso che la stessa, attualmente di 58 anni,
svolge attività di badante di una signora, con limitati redditi, come attestato dalla documentazione reddituale prodotta e proveniente dal datore di lavoro, oltre ad aver sofferto di gravi patologie –
operata di tumore all'utero e alle ovaie – ed oltre a doversi occupare in via esclusiva dell'assistenza al figlio affetto a sua volta da grave patologia. Pt_2
Quest'ultimo, come risulta dalla documentazione prodotta, è affetto da sclerosi multipla, caratterizzata da “fatica cronica patologica”, ossia da una patologia che ha un inesorabile sviluppo progressivo e che è altamente invalidante;
tutti i testi sentiti hanno concordemente dichiarato che il ragazzo, che in un primo momento era riuscito a svolgere qualche lavoro, ormai da anni è
disoccupato, in quanto ha problemi a stare in piedi, non ha sensibilità alle mani, ha spasmi muscolari e per tali ragioni, nonostante mandi curriculum con richieste di occupazione, non riesce a trovare un lavoro compatibile con le sue condizioni di salute.
Con In tale contesto, dunque, non può revocarsi in subbio che sia la che il figlio non siano Pt_2
in condizioni di provvedere autonomamente, in termini adeguati, al proprio sostentamento.
Per contro, dalla documentazione reddituale prodotta, risulta che l' ha avuto un reddito Pt_1
annuo lordo da lavoro dipendente pari a € 14.588,31 nel 2020, a € 17.860,00 nel 2021 ed a €
19.716,46 nel 2022, per un reddito mensile netto che negli anni è progressivamente aumentato, nel
2022 era pari a € 1.299,00, e non certo all'importo di € 700,00 sostenuto dall'appellante.
E' altresì incontestato che lo stesso percepisce un assegno mensile di € 430,00 a titolo di pensione di invalidità, che, non trattandosi di assegno di accompagnamento, certamente vale ad integrare il reddito dell' questi, infine, oltre ad avere la disponibilità dell'alloggio gratuito nel Pt_1
condominio dove svolge il lavoro di portiere, è anche proprietario di beni immobili.
Da ultimo, il sopra indicato reddito non è più gravato dai versamenti rateali in favore dell'
[...]
, atteso che dalla relativa documentazione è emerso che l'ultima rata aveva scadenza al CP_2
30.6.2020. Nell'effettuare un raffronto tra le situazioni economiche delle parti, pertanto, non sussistono i presupposti per revocare, né per ridurre, l'importo dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento del figlio posti a carico dell'appellante. Pt_2
La sentenza impugnata deve, dunque, essere confermata.
Con Con l'appello incidentale la ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sulle spese del primo grado del giudizio.
La censura è all'evidenza fondata, atteso che effettivamente il Tribunale ha del tutto omesso di motivare e pronunciarsi sul punto.
Al riguardo, atteso che entrambe le parti hanno concordato sulla domanda di scioglimento del
Con matrimonio, e che la nel costituirsi, aveva chiesto venisse posto a carico dell' l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento anche del figlio salvo poi rinunziare a detta domanda nel Per_1
corso del giudizio, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione per la metà tra le parti delle spese del primo grado, ponendo la restante parte a carico dell' Pt_1
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante per effetto della soccombenza.
Non si ravvisano, invece, i presupposti della mala fede o colpa grave per disporre la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96, comma 1, c.p.c., come invece richiesto dalla appellata.
Da ultimo, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 23/23 del Tribunale di Parte_1
Lanusei;
2. In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 23/23 del Tribunale
di Lanusei, dichiara compensate per la metà tra le parti le spese del primo grado del giudizio, e
Con condanna l' alla rifusione, in favore della della restante parte, che liquida in € 2.538,50 Pt_1
per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Antonio Corrias, dichiaratosi antistatario;
Con
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che liquida in € 2.045,50 di cui € 1.983,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Antonio Corrias, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]d'Arco ed elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Nicola Pignatiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellata-appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia riformare la sentenza appellata:
1) Revocare l'assegno divorzile disposto dal Tribunale di primo grado a carico del sig.
[...]
ed in favore della sig.ra nonché l'assegno di mantenimento posto a carico del Parte_1 CP_1
sig. in favore del figlio o, in via subordinata, ridurre gli stessi ad Parte_1 Parte_2 equità e giustizia;
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia l'Ecc.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
In via principale: respingere il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata: rideterminare l'assegno divorzile e di mantenimento stabilito dalla sentenza di primo grado nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso: riformare la sentenza di primo grado n. 23/2023 emessa dal Tribunale di Lanusei,
pubblicata il 22/02/2023 e resa a definizione del giudizio R.G. n. 618/2019, nella parte in cui omette di statuire sulle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante a corrispondere le spese legali del giudizio di primo grado in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Antonio Corrias;
comunque condannare il sig. a corrispondere le spese legali del giudizio di Parte_1
secondo grado in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Antonio Corrias;
Ed ancora, stante la temerarietà dell'appello proposto, condannare il sig. ex art. Parte_1
96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.11.2019, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lanusei, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 7.10.1989, dal quale erano nati
[...] CP_1
due figli, di essersi separato consensualmente con decreto di omologa del 5.3.2003, con il quale era stato posto a proprio carico l'assegno di € 300,00 per i soli figli, poi modificato con decreto del
Tribunale di Lanusei, con il quale era stato posto a suo carico anche l'obbligo di corrispondere la
Con somma di € 150,00 in favore della chiese la pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza previsione di assegno divorzile né di contribuzione al mantenimento dei figli, a suo dire ormai maggiorenni ed economicamente autonomi. Con La costituitasi, non si oppose alla richiesta di divorzio, ma contestò per il resto la asserita insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile e di un contributo per il mantenimento dei figli.
Al riguardo espose di essere affetta da varie patologie, e sostanzialmente priva di adeguato reddito,
in quanto svolgeva attività di badante con esigua remunerazione, inidonea a garantirle di far fronte alle minime esigenze di vita;
sostenne che i figli, sebbene maggiorenni, non avevano raggiunto l'indipendenza economica, ed in particolare che il figlio era affetto da sclerosi multipla, Pt_2
che gli impediva di svolgere attività lavorativa;
per contro, il ricorrente svolgeva attività di portiere in un condominio, che gli forniva gratuitamente l'alloggio, era comproprietario di vari immobili e
Org_ percepiva anche un assegno .
Con ordinanza del 8.7.2020 il Presidente f.f., avuto riguardo alla considerevole differenza reddituale delle parti, pose a carico dell' l'obbligo di corrispondere la somma di € 250,00 per ciascuno Pt_1
Con in favore della e del figlio quale contributo al loro mantenimento. Pt_2
Istruita la causa con produzioni documentali e prova testimoniale, con sentenza n. 23/23 il
Tribunale di Lanusei dichiarò lo scioglimento del matrimonio, accolse la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, quantificato in € 250,00, e confermò l'obbligo del ricorrente di corrispondere pari importo a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_2
Al riguardo il primo collegio osservò che, dalla documentazione in atti e dalla compiuta istruttoria,
Con erano risultate dimostrate le difficili condizioni di salute della e del figlio e quindi Pt_2
confermate le deduzioni della resistente in merito alla loro impossibilità di trovare mezzi adeguati per vivere. Anzi, era particolarmente doloroso il fatto che il ragazzo, affetto da “sclerosi multipla a decorso remittente-recidivante” caratterizzata da “fatica cronica patologica”, oltre che da un
“disturbo ansioso-depressivo dovuto ad altra condizione medica in paziente con sclerosi multipla”,
non potesse neppure permettersi tutte le cure di cui avrebbe avuto bisogno.
Per contro, dalla documentazione reddituale era emerso che il ricorrente aveva un reddito mensile
Org netto medio pari a € 987,00, oltre a percepire mensilmente l'assegno di € 430,00 dall' a titolo di pensione, per un totale di € 1.470,00; non sosteneva spese abitative, ed era altresì comproprietario per un quarto di tre fabbricati in Napoli, dai quali avrebbe potuto ricavare un reddito.
Il primo collegio, dunque, osservò che la apprezzabile differenza delle condizioni economiche delle
Con parti, nonché la situazione di sostanziale indigenza della che ciò nonostante doveva assicurare un tetto e le cure quotidiane al figlio impossibilitato a lavorare, imponevano il Pt_2
riconoscimento di un assegno divorzile, con funzione essenzialmente assistenziale, e l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio malato.
Con L ha proposto appello, cui ha resistito la che ha proposto appello incidentale. Pt_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla determinazione dell'assegno divorzile e dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio, assumendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie relative alle condizioni economiche delle parti.
In particolare, ha sostenuto di avere, quale unica fonte di reddito, la retribuzione mensile di €
700,00, mentre gli immobili, dei quali era comproprietario, erano beni ereditari ancora indivisi,
fatiscenti, ed inidonei alla produzione di un reddito;
ha, altresì, assunto che, a seguito di una rettifica operata dalla delle detrazioni fiscali relative ai familiari, doveva restituire Controparte_2
ratealmente gli importi percepiti a tale titolo, cosicché il reddito residuo era appena sufficiente alle proprie esigenze domestiche e sanitarie, essendo egli affetto da patologia invalidante.
Con Quanto ai redditi della ha dedotto che la stessa era senz'altro abile al lavoro, e che il figlio aveva ormai una età – 31 anni - per la quale doveva ritenersi, per pacifica giurisprudenza, Pt_2
venuto meno l'obbligo di mantenimento, non essendo affatto inabile al lavoro, come peraltro
Con Con dichiarato dalla stessa all'udienza presidenziale;
comunque, sia la che il figlio Pt_2
avrebbero potuto accedere al reddito di cittadinanza.
Ha, quindi, chiesto la revoca delle statuizioni economiche poste a suo carico, o, in subordine, la loro riduzione.
L'appello non è fondato.
La Corte, invero, ritiene corrette e condivisibili le argomentazioni del Tribunale, che ha evidenziato, nel caso concreto, la natura assistenziale dell'assegno divorzile e la sussistenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma affetto da grave patologia, che di fatto lo rende inabile al lavoro.
Con Invero, quanto alla dalla documentazione in atti è emerso che la stessa, attualmente di 58 anni,
svolge attività di badante di una signora, con limitati redditi, come attestato dalla documentazione reddituale prodotta e proveniente dal datore di lavoro, oltre ad aver sofferto di gravi patologie –
operata di tumore all'utero e alle ovaie – ed oltre a doversi occupare in via esclusiva dell'assistenza al figlio affetto a sua volta da grave patologia. Pt_2
Quest'ultimo, come risulta dalla documentazione prodotta, è affetto da sclerosi multipla, caratterizzata da “fatica cronica patologica”, ossia da una patologia che ha un inesorabile sviluppo progressivo e che è altamente invalidante;
tutti i testi sentiti hanno concordemente dichiarato che il ragazzo, che in un primo momento era riuscito a svolgere qualche lavoro, ormai da anni è
disoccupato, in quanto ha problemi a stare in piedi, non ha sensibilità alle mani, ha spasmi muscolari e per tali ragioni, nonostante mandi curriculum con richieste di occupazione, non riesce a trovare un lavoro compatibile con le sue condizioni di salute.
Con In tale contesto, dunque, non può revocarsi in subbio che sia la che il figlio non siano Pt_2
in condizioni di provvedere autonomamente, in termini adeguati, al proprio sostentamento.
Per contro, dalla documentazione reddituale prodotta, risulta che l' ha avuto un reddito Pt_1
annuo lordo da lavoro dipendente pari a € 14.588,31 nel 2020, a € 17.860,00 nel 2021 ed a €
19.716,46 nel 2022, per un reddito mensile netto che negli anni è progressivamente aumentato, nel
2022 era pari a € 1.299,00, e non certo all'importo di € 700,00 sostenuto dall'appellante.
E' altresì incontestato che lo stesso percepisce un assegno mensile di € 430,00 a titolo di pensione di invalidità, che, non trattandosi di assegno di accompagnamento, certamente vale ad integrare il reddito dell' questi, infine, oltre ad avere la disponibilità dell'alloggio gratuito nel Pt_1
condominio dove svolge il lavoro di portiere, è anche proprietario di beni immobili.
Da ultimo, il sopra indicato reddito non è più gravato dai versamenti rateali in favore dell'
[...]
, atteso che dalla relativa documentazione è emerso che l'ultima rata aveva scadenza al CP_2
30.6.2020. Nell'effettuare un raffronto tra le situazioni economiche delle parti, pertanto, non sussistono i presupposti per revocare, né per ridurre, l'importo dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento del figlio posti a carico dell'appellante. Pt_2
La sentenza impugnata deve, dunque, essere confermata.
Con Con l'appello incidentale la ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sulle spese del primo grado del giudizio.
La censura è all'evidenza fondata, atteso che effettivamente il Tribunale ha del tutto omesso di motivare e pronunciarsi sul punto.
Al riguardo, atteso che entrambe le parti hanno concordato sulla domanda di scioglimento del
Con matrimonio, e che la nel costituirsi, aveva chiesto venisse posto a carico dell' l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento anche del figlio salvo poi rinunziare a detta domanda nel Per_1
corso del giudizio, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione per la metà tra le parti delle spese del primo grado, ponendo la restante parte a carico dell' Pt_1
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante per effetto della soccombenza.
Non si ravvisano, invece, i presupposti della mala fede o colpa grave per disporre la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96, comma 1, c.p.c., come invece richiesto dalla appellata.
Da ultimo, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 23/23 del Tribunale di Parte_1
Lanusei;
2. In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 23/23 del Tribunale
di Lanusei, dichiara compensate per la metà tra le parti le spese del primo grado del giudizio, e
Con condanna l' alla rifusione, in favore della della restante parte, che liquida in € 2.538,50 Pt_1
per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Antonio Corrias, dichiaratosi antistatario;
Con
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado, che liquida in € 2.045,50 di cui € 1.983,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Antonio Corrias, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi