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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2421/2024 R.G. promossa da:
' rappr. e dif. dall'avv. FRANCESCO LUIGI DE CESARE;
Parte 1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP 1 '
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “alla liquidazione, in favore del ricorrente, di un indennizzo in capitale a
titolo di danno biologico per malattia professionale, quantificato nella misura del 6%, ovvero quell'altra ritenuta di Giustizia, ai sensi delle tabelle accluse al D.Lgs. 38/2000; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei
termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 -applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie ha previsto l'erogazione da parte dell' CP 1 di un
-
indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle
risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano il sollevamento manuale di carichi, l'utilizzo di piccoli arnesi ed utensili per la saldatura a filo di pezzi metallici e componenti dei compattatori,
smontaggio e rimontaggio degli stessi mediante cacciaviti, trapani elettrici, avvitatori elettrici, piccoli flessibili, attrezzi per la pulizia e per l'imballaggio.
Tuttavia, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 02.05.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato le cui conclusioni questo
-
giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 3%, dunque non indennizzabile.
Pertanto pur risultando accertata della malattiasussistenza la denunciataprofessionale (epicondilite) dalla parte ricorrente in data
02.05.2023, dalla quale è derivato un danno biologico nella misura del 3%
-
il ricorso va respinto.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP 1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell CP_2 le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' CP 1 ponendo definitivamente а carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2421/2024 R.G. promossa da:
' rappr. e dif. dall'avv. FRANCESCO LUIGI DE CESARE;
Parte 1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP 1 '
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “alla liquidazione, in favore del ricorrente, di un indennizzo in capitale a
titolo di danno biologico per malattia professionale, quantificato nella misura del 6%, ovvero quell'altra ritenuta di Giustizia, ai sensi delle tabelle accluse al D.Lgs. 38/2000; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei
termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 -applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie ha previsto l'erogazione da parte dell' CP 1 di un
-
indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle
risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano il sollevamento manuale di carichi, l'utilizzo di piccoli arnesi ed utensili per la saldatura a filo di pezzi metallici e componenti dei compattatori,
smontaggio e rimontaggio degli stessi mediante cacciaviti, trapani elettrici, avvitatori elettrici, piccoli flessibili, attrezzi per la pulizia e per l'imballaggio.
Tuttavia, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 02.05.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato le cui conclusioni questo
-
giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 3%, dunque non indennizzabile.
Pertanto pur risultando accertata della malattiasussistenza la denunciataprofessionale (epicondilite) dalla parte ricorrente in data
02.05.2023, dalla quale è derivato un danno biologico nella misura del 3%
-
il ricorso va respinto.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP 1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell CP_2 le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' CP 1 ponendo definitivamente а carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)