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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Procedimento n. 1488/2006 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1488/2006, del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione alla determinazione di indennità di per costituzione di servitù di elettrodotto, tra:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Pianette n. 54, codice fiscale , rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione del 21.7.2006, dall'avv.
Pietro Greco, elettivamente domiciliato nel suo studio professionale, in ZA, alla piazza Loreto n. 35, con domicilio digitale oltre che Email_1 nello studio professionale dell'avv. Rita Cellini, in Catanzaro, alla via Pugliese n. 22, con domicilio digitale Email_2
Attore - Ricorrente in riassunzione e 1 con sede legale in OM, viale Egidio Galbani Controparte_1
n.70, partita i.v.a., codice fiscale e n. iscrizione nel registro delle imprese di OM
, in persona del suo procuratore, ing. , come da procura per P.IVA_1 CP_2 notaio di OM, rep. n. 46.547 del 30.9.2021, rappresentata e difesa, Persona_1 anche disgiuntamente, dall'avv. Gianfranco Squillace e dagli avv.ti Antonio Iacono e
Barbara Bossone, come da procura in atti.
Convenuta – Resistente in riassunzione e
(già Controparte_3 [...]
), codice fiscale e Controparte_4 P.IVA_2 [...]
, codice fiscale , in persona dei Controparte_5 P.IVA_3 rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis.
Convenuti – Resistenti in riassunzione
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'attore ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1 contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione formulata dalle parti attrici con atto di citazione notificato il 31.7.2006, ritenuta la irrisorietà dell'indennizzo espropriativo/asservitivo offerto agli opponenti in via amministrativa con decreto prefettizio del 3.4.2006 e rideterminatolo, disponga la necessaria riconvocazione del ctu
a chiarimenti per le ragioni indicate sopra;
in subordine chiede che l'Ecc.ma Corte accerti il diritto del sig. all'equo indennizzo per i pregiudizi diretti ed Parte_1 indiretti subiti per la costituita servitù di elettrodotto inamovibile Controparte_6 sui terreni e fabbricati in sua proprietà e per la edificazione e realizzazione
[...] dell'opera pubblica, nella misura pari al valore di € 109.082,00 [costituito dalla somma dell'indennizzo dovuto per il diminuito valore dell' abitazione di € 78.000,00 per come determinato dal sottoscritto nelle osservazioni del 21.10.2024 e del valore indennitario per pregiudizi diretti ed indiretti ai terreni , determinato dal ctu in € 31.082,60 -] ovvero
2 e, salvo gravame , all'altra somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto condanni CP_1
(e/o chi altri dei convenuti e/o di ragione sia per
[...] CP_5 Controparte_3 legge obbligato in solido) al relativo pagamento in favore del , oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 3.4.2006 sino all'effettivo soddisfo, previa detrazione dell'importo già versato in via amministrativa;
ovvero ordini il deposito delle ridette somme indennitarie, maggiorate di interessi e rivalutazione e detratto il versato, presso Cassa Depositi e Prestiti. Con vittoria di spese
e compensi”;
per i procuratori di “Voglia l'adita Corte di Appello respingere CP_1
l'opposizione alla stima proposta da controparte in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite”;
per l'Avvocatura dello Stato, in difesa di
[...]
: “la Corte di Controparte_7
Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute Amministrazioni statali e/o ritenere inammissibile, improponibile o infondata ogni avversa pretesa”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato al ed alla Controparte_3 Controparte_5 il 26.7.2006 ed a (di seguito ) il Controparte_1 CP_1
31.7.2006, ha proposto opposizione al decreto prefettizio di asservimento Parte_1 definitivo del 3.4.2006 n. 16144, notificatogli il 29.6.2006, con cui il Prefetto di ZA, pronunciata l'imposizione di servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a favore di sui terreni di proprietà dell'attore, siti in Montalto Uffugo (CS), distinti in CP_1 catasto al foglio 4, particella 502 (con superficie asservita 509 mq) e particella 517 (con superfice asservita di 3940 mq), ha liquidato, ai sensi degli artt. 123 del r.d. n.
1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e
40 della legge n. 1865/2359, la somma di € 1.194,74, a titolo di indennità di asservimento, e quella di euro 39,55, a titolo di indennità di occupazione temporanea.
3 L'attore, in particolare, ha lamentato l'esiguità delle somme suddette, determinate senza tenere conto del deprezzamento causato ai terreni asserviti, al fabbricato ed ai terreni limitrofi non asserviti ed ha chiesto, pertanto, la liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo giustizia, tenuto conto dei pregiudizi diretti (derivanti dall'asservimento) e di quelli indiretti ai beni non asserviti (in particolare, alla abitazione ed ai terreni non asserviti limitrofi), rapportandoli ai valori di mercato dei beni in comune commercio, oltre accessori di legge.
Si è costituita nel in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
22.1.2007, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa del 23.2.2007, si sono costituite in giudizio la e il CP_5 [...]
, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, eccependo CP_3 il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti.
Con ordinanza del 30.1.2009, la Corte di Appello ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso il giudizio amministrativo che, nelle more, era stato avviato, anche dall' opponente, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di asservimento.
Concluso, dopo varie vicende, il giudizio amministrativo (a seguito di sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 8917 del 26.5.2023, passata in giudicato il 26.9.2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio), con ricorso presentato il 14.11.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1 civile.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti nel giudizio, con comparsa presentata il
4.1.2024, il Controparte_8
a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, eccependo il
[...] difetto di legittimazione passiva;
e, con comparsa del 24.1.2024, resistendo CP_1 alla domanda dell'attore.
Autorizzata dalla Corte di Appello la ricostruzione dei fascicoli di parte, andati smarriti, con ordinanza del 28.5.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.5.2024, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , al fine Persona_2
4 di accertare l'indennità di asservimento spettante all'attore, tenendo conto della eventuale diminuzione di valore della parte residua dei terreni.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 13.12.2024, emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 27.11.2024, la Corte ha rigettato le richieste di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha fissato l'udienza 12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza del 12.3.2025, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo, appare opportuno chiarire che il giudizio, originato dall'opposizione di alla Parte_1 determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei suoi terreni - sottoposti a servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a 380 kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv a favore di disposta Parte_2 CP_1 con decreto del Prefetto di ZA n. 16144 del 3.4.2006 - ha ad oggetto: a) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da Controparte_3
e dalla , nonché
[...] Controparte_5
l'istanza dell'attore di convocazione a chiarimenti del consulente tecnico di ufficio e quella di di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; b) la determinazione CP_1 dell'indennità dovuta a sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. Parte_1
1775/1933, a seguito della imposizione sui suoi terreni della suddetta;
c) la determinazione della indennità di occupazione.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
e dalla e la richiesta di Controparte_3 Controparte_5 chiarimenti al perito d'ufficio di rinnovo della c.t.u.
5 Come già esposto, con la comparsa di costituzione e risposta il
[...]
e la hanno eccepito il loro difetto di Controparte_3 Controparte_5 legittimazione passiva, ribadendo l'eccezione nella comparsa conclusionale.
L'eccezione è fondata.
In effetti, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, peraltro, consolidatasi in corso di giudizio, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente, al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n.
4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 7374/2021; Cass. civ., Sez. I, n.10530/2016).
Sulla base di questi principi, sono da considerarsi estranei al presente giudizio tanto il
Prefetto di ZA (che ha emanato il decreto di autorizzazione alla occupazione d'urgenza e quello di asservimento), quanto il Controparte_4
, il quale si è limitato a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, senza
[...] beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto del presente giudizio, dovendosi, per contro, ritenere l'esclusiva legittimazione passiva di quale soggetto CP_1 espropriante, a vantaggio del quale è stato pronunciato il decreto di esproprio.
Deve essere rigettata tanto la richiesta del di convocazione del perito d'ufficio per Pt_1 rendere chiarimenti quanto quella di di rinnovo della c.t.u., giacché la CP_1 relazione peritale, completa delle repliche alle osservazioni delle parti, da intendersi richiamata, salva ogni altra valutazione di merito, risulta sufficientemente precisa, argomentata e documentata, anche in relazione agli aspetti di dettaglio (cfr., infra, le valutazioni di merito).
3. L'iter della procedura espropriativa
6 Prima di procedere all'esame delle questioni di stretto merito, concernenti la determinazione della indennità di asservimento e quella di occupazione legittima, appare opportuno ripercorrere, in sintesi, sulla base della documentazione prodotta e di quanto verificato dal consulente tecnico di ufficio, il procedimento amministrativo per cui è causa (v., in particolare, pagg.
3-5 della relazione del c.t.u.): a) il 15.5.1995 Enel s.p.a. ha chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 380 kV in doppia e semplice terna, con allegato il relativo progetto, da realizzare tra le stazioni elettriche di IN (CS) e ON (RC); b) il 19.6.1998, il
Ministero dell'Ambiente ha emesso il decreto di valutazione di impatto ambientale n.
3062, con prescrizioni, una delle quali imponeva ad Enel s.p.a. che la distanza dei conduttori dovesse essere non inferiore a ml 50 dalle abitazioni e ml 100 da scuole ed ospedali;
c) il 2.8.2000, la società succeduta a titolo particolare ad Enel CP_1
s.p.a., ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria (organo del suddetto ), una domanda di CP_3 autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto, completa di progetto adeguato;
d) a seguito della convocazione, il 24.7.2001, di apposita Conferenza dei Servizi, il
Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, con delibera prot. n. 5479, ha approvato il progetto ed il 2.5.2002, con decreto n. 2903, ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto; e) con decreto n. 6102 del 7.10.2002, avente valore ed efficacia anche e Controparte_3 della del Territorio ha autorizzato alla costruzione ed CP_4 Controparte_1 all'esercizio delle opere elettriche, di cui all'elettrodotto progettato, disponendo che le espropriazioni avrebbero dovuto iniziare entro sei mesi e concludersi entro 36 mesi (con scadenza, quindi, il 6.10.2005, termine, successivamente, prorogato con successivo decreto n. 482 del 5.10.2005 dal 7.10.2005 al 7.4.2006); f) con decreto n. 955 del
24.4.2004, il Prefetto di ZA ha autorizzato ad occupare, Controparte_1 temporaneamente e in via d'urgenza, fino al 6.10.2005 e salvo proroghe, i terreni di proprietà di , siti in Montalto Uffugo ed in data 8.9.2005, è stato redatto il Parte_1 verbale di immissione in possesso;
g) il 31.10.2005, l'opera poteva dirsi conclusa, cosicché, con decreto prot. n. 16144 del 3.4.2006, il Prefetto di ZA ha disposto l'imposizione di servitù permanente di elettrodotto a favore di sui Controparte_1 terreni di proprietà del ricorrente.
7 4. Individuazione, ubicazione, consistenza ed estensione dei beni asserviti
A questo punto, è opportuno individuare i terreni asserviti, precisandone l'ubicazione, la consistenza e l'estensione della superficie oggetto del decreto di asservimento.
A tale proposito, il c.t.u. ha accertato che: I) con il decreto prefettizio prot. n. 16144 del
3.4.2006, l'imposizione della servitù permanente di elettrodotto a favore di CP_1 ha riguardato i terreni, siti in Montalto Uffugo (CS), censiti in catasto al foglio 4,
[...] particelle 502, 505, 514, 516 e 517, peraltro, indicando, per errore, l'intestazione delle particelle 505, 514- 516 (oggi accorpate nella 514), in capo al solo Parte_1 mentre gli appartenevano soltanto per 1/3, poiché i restanti 2/3 erano intestati a Pt_3
II) in base al certificato di destinazione urbanistica datato 16.10.2006, i terreni
[...] avevano le seguenti destinazioni ed estensioni: a) la particella 502 (estesa Ha 0.65.68) ricadeva per la maggior parte in zona agricola E/2 e per la minor parte in aree di salvaguardia G/2, con qualità di bosco per Ha 0.05.09 e qualità di seminato irriguo arborato per la superficie rimanente di Ha 0.60.59; b) la particella 505 (estesa Ha
0.62.31) ricadeva in zona agricola E/2 per la maggior parte e per la minor parte in aree di salvaguardia G/2; c) la particella 514 (estesa Ha 0.11.89) ricadeva in zona di completamento B/3 (oggi incorpora anche l'ex particella 516); d) la particella 516 (Ha
0.05.40) ricadeva in zona di completamento B/3 (oggi accorpata alla particella 514); e) la particella 517 ricadeva per la maggior parte (Ha 0.27.14) in zona di espansione C/3 e per la minor parte in zona agricola E/2; III) tenuto conto delle distanze dall'elettrodotto: 1) la particella 502, di proprietà , è stata asservita per Ha 0.05.09 e, al Parte_1 momento dell'asservimento, era di qualità bosco;
2) la particella 505, in testa per 1/3 a
, è stata asservita per Ha 0.29.74 ed era, per circa Ha 0.10.00, di qualità Parte_1 bosco e, per Ha 0.19.74, di qualità seminativo irriguo, mentre, per Ha 0.19.57, rientrava all'interno della fascia di 50 m dai conduttori;
3) le particelle 514 e 516, in testa per 1/3 a e ricadenti in zona edificabile B/3, rientravano per la quasi totalità Parte_1 all'interno della fascia di m 50 dai conduttori;
4) la particella 517, di proprietà di
[...]
, rientrava per intero nell'asservimento ed era, in parte, classificata come Parte_1 seminativo arborato e, in parte, edificabile in zona C/3.
5. Il merito della controversia
8 Si tratta, ora, di esaminare le questioni di stretto merito.
Come accennato, esse riguardano la determinazione dell'indennità dovuta a Parte_1
sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, a seguito della
[...] imposizione sui suoi terreni di servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a 380
kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv IN-Feroleto-ON, a favore di CP_1
avvenuta con decreto del Prefetto di ZA n. 16144 del 3.4.2006.
[...]
E' opportuno rilevare, in primo luogo, che l'oggetto dell'indennità deve essere determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933 (norma, quest'ultima, espressamente richiamata dal Collegio che ha parametrato sulla stessa affidato al consulente tecnico di ufficio).
L'art. 57 bis del d.p.r. n. 327/2001 (c.d. testo unico espropri) prevede che “Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e, successivamente, il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato d.p.r. n. 327/2001.
Ne consegue che al procedimento in esame devono applicarsi, esclusivamente, le disposizioni del r.d. 1775/1933 (art. 123) e della legge n. 865/1971.
5.1. La stima del valore dei terreni
Il perito d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, ha provveduto ad operare la stima del valore dei terreni.
In particolare, ha richiamato la disciplina sulle distanze degli elettrodotti da abitazioni, scuole ed altri luoghi destinati a permanenze prolungate e, segnatamente, l'art. 4 del d.c.p.m. dell'8.7/2003, a norma del quale “Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e
9 di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 mT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
Con riguardo ai terreni edificabili, il consulente tecnico di ufficio ha applicato il metodo sintetico comparativo, fondato sulla comparazione con altre compravendite risultanti da atti pubblici ed aventi ad oggetto terreni con analoghe caratteristiche.
In particolare, ha reperito un atto pubblico di compravendita, per notaio , rep. Persona_3
N, 13039 del 17.10.2006, avente ad oggetto un terreno edificabile, sito in Montalto
Uffugo, esteso mq 5.000, in zona di espansione C, censito al foglio 19 particella 513, compravenduto per un prezzo di € 260.000,00, pari al prezzo unitario di €/mq 52,00, rilevando, peraltro, che, rispetto a tale lotto, posto in località Taverna, i terreni oggetto della controversia si presentano più decentrati, per cui, nel determinare il loro valore, ha applicato un coefficiente di abbattimento pari a 1,50, per come desumibile dall'allegato
“B” della delibera ai fini della determinazione dell'imposta municipale unica del Comune di Montalto Uffugo per il valore dei terreni edificabili, giungendo alla stima del valore di mercato dei terreni in zona C/3, in assenza di elettrodotto, pari a €/mq 36 e, per i terreni ricadenti in zona B/3, pari a €/mq 43 (partendo da un valore di base di €/mq 30,00; moltiplicato per coeff.=1,2 per terreni in zona B;
per coeff.=1,0 per terreni in località
Pianette, per coeff.=1,2 per vicinanza strada provinciale SP102 via Pianette). Infine, ha rilevato, in presenza dell'elettrodotto e sulla base della tabella allegata alla delibera comunale citata, il valore di mercato di €/mq 15,00 (tale valore, in particolare, è stato attribuito dalla delibera comunale ai terreni edificabili “ricadenti entro i successivi 250 metri dall'asse dell'elettrodotto”).
Quanto alla stima del valore dei terreni agricoli, il perito d'ufficio ha privilegiato il metodo analitico, fondato sulla capitalizzazione dei redditi percepibili dalla produzione agricola, ossia moltiplicando il beneficio fondiario (ricavato sottraendo dalla produzione lorda vendibile i costi di produzione) per un saggio di capitalizzazione, variabile tra il 2% ed il 5% e calcolato, quanto al caso in esame, in analogia con altre stime effettuate in aree
10 limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, nel 2%.
Ha, quindi, proceduto a calcolare i valori unitari per ettaro, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni (cfr. pagg. 20 e ss. della relazione), ossia: a) per il seminativo, il valore unitario pari ad euro
2,50/mq; b) per il seminativo arborato, il valore unitario pari ad euro 3,00/mq; c) per il seminativo irriguo, il valore unitario di euro3,60/mq; per il pascolo, il valore unitario pari ad euro 0,90/mq; d) per il bosco, il valore unitario pari ad euro 1,50/mq.
Sulla scorta di tali premesse, il consulente tecnico di ufficio ha, innanzi tutto, calcolato, in base a quanto previsto dall'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, la diminuzione di valore che per la servitù ha subito il suolo, in relazione: a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto, rilevando che non risultano basamenti nel tratto in esame per cui tale valore è nullo
(Ia=0); b) all'area su cui si proiettano i conduttori, per la quale deve essere corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per l'esercizio delle condutture (la superficie su cui si proiettano i cavi ammonta, complessivamente, a mq
1.358, come da tabella riportata nell'elaborato); c) alla fascia asservita a lato dei conduttori, tenendo conto della limitazione dalla fascia stessa ed a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10% (la larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a 23 metri per lato. La fascia di asservimento interessa una superficie complessiva di mq 7.577, come da apposita tabella); d) ai danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee (non rilevati nel caso in esame); e) ai danni indiretti ai terreni prodotti con il servizio della conduttura elettrica e per effetto della servitù
(deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.).
Con riguardo a tale ultimo aspetto (danni indiretti ai terreni), il consulente tecnico di ufficio ha rilevato che, per consolidata opinione nella stima degli immobili, la svalutazione del fondo servente dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico-paesaggistiche, rilevando che sui terreni residui, posti ad una distanza dai cavi inferiore a 50 metri, non è possibile o, comunque, conveniente alcuna edificazione o lavorazione agraria, cosicché i terreni hanno perso appetibilità immobiliare, attesa la vicinanza alle linee elettriche, per cui il danno deve essere
11 commisurato: a) quanto ai terreni agricoli, alla dequalificazione da seminativo irriguo a pascolo;
b) quanto ai terreni edificabili, alla riduzione del valore, già evidenziata, a causa della presenza dell'elettrodotto, per come desunta dalla tabella dei valori ai fini dell'imposta municipale unica del Comune di Montalto Uffugo.
Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha operato il calcolo delle indennità e dei danni, tenendo conto della quota di proprietà dell'attore, riportandolo in apposita tabella (v. pag.
25), ossia determinando: A) l'indennità totale asservimento (Ia+Ib+Ic) in euro 15.986,96;
B) i danni in euro 14.333,30 (di cui euro 1.761,30 ai terreni agricoli ed il resto a quelli edificabili), per un totale di euro 30.320,26; C) l'indennità di occupazione legittima, pari a 1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso, avvenuta l'8.9.2005, alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 3.4.2006 [(6 mesi/12)+(26/30/12)]/12 x 15.986,96] in euro 762,34 (cfr. la relazione dell'ing.
). Per_2
Le valutazioni del perito d'ufficio, sopra compendiate, sono state censurate, sia dalla difesa di che da quella di Parte_1 CP_1
L'attore, precisamente, lamenta l'ommessa valutazione ai fini della determinazione dell'indennità di cui si tratta dei pregiudizi indiretti arrecati alla sua abitazione, ossia al fabbricato, esteso circa 130 mq, individuato in catasto con la particella 853 (già particella
512), subalterno n. 1, il quale, secondo il aveva perso ogni valore, dato che aree Pt_1 pertinenziali e di normale frequentazione quotidiana distano, soltanto, 49,50 metri dai conduttori, con conseguente minore possibilità di godimento e minore appetibilità commerciale del bene, anche in relazione alla comune percezione di pericolo per la salute degli immobili siti nelle vicinanze dell'elettrodotto, per come dimostrato dalla difficoltà di vendere all'asta il fabbricato limitrofo di Persona_4
La censura, alla quale il consulente ha efficacemente replicato, non è fondata, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che la distanza dal conduttore più esterno dell'elettrodotto risulta superiore a 50 metri, anche rispetto alla corte del fabbricato di cui si tratta, e, sotto diverso profilo, che la diminuzione di valore dell'immobile (così come del godimento del bene) non è riscontrabile in termini oggettivi né può essere desunta dalla difficoltà di vendere all'asta il fabbricato limitrofo di proprietà di poiché tale difficoltà Persona_4 può dipendere da una serie di cause e non soltanto dalla minore appetibilità commerciale dell'immobile in conseguenza dell'elettrodotto.
12 dal canto suo, ha criticato le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, CP_1 anche nella comparsa conclusionale, per ragioni opposte, ossia per l'eccessiva stima del valore sia dei terreni edificabili che di quelli a destinazione agricola.
In relazione ai terreni edificabili, la società convenuta, nella sua comparsa conclusionale, ha sostenuto, in sintesi, che la normativa di riferimento avrebbe dovuto essere quella vigente al momento dell'autorizzazione del del 7.10.2002 e non Controparte_3 già il d.p.cm. dell'8.7.2003, relativo alla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in relazione alla protezione dai rischi di esposizione a campi elettrici e magnetici e, sotto altro profilo, che la normativa, anche successiva, non precludeva la realizzazione di fabbricati suoi fondi.
Tali osservazioni, tuttavia, non valgono ad inficiare la valutazione del perito d'ufficio.
Tale valutazione, infatti, riguarda la diminuzione di valore dei terreni al momento del decreto di asservimento ed in dipendenza della realizzazione dell'elettrodotto (3.4.2006), cosicché è corretto fare riferimento alla disciplina vigente al momento della emissione di tale decreto.
Con riguardo al calcolo di tale diminuzione di valore, il consulente tecnico di ufficio ha, opportunamente, fatto riferimento, da un lato, al presumibile valore di mercato di tali immobili e, dall'altro, ai valori esposti nella apposita delibera del Comune di Montalto
Uffugo che, ai fini della determinazione dell'imposta municipale unica ed in relazione agli immobili ricadenti in una fascia compresa entro i 250 metri dall'elettrodotto, ha stimato il loro valore in euro 15 al mq. Tale diminuzione di valore, del resto, è coerente con la considerazione del perito che, in caso di realizzazione di un elettrodotto, la svalutazione del fondo servente posto nelle sue vicinanze dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dal pregiudizio di natura estetica e paesaggistica.
Con riguardo, in particolare, all'obiezione sollevata da circa l'inapplicabilità CP_1 al caso di specie del d.p.c.m. del 2003, deve osservarsi, ulteriormente, che la questione della vincolatività del suddetto decreto afferisce ai profili di legittimità della procedura che, tuttavia, non hanno rilevanza nella presente controversia, anche perché già affrontati nelle pronunce del giudice amministrativo. Quello che, invece, viene in rilievo nel giudizio di opposizione alla stima è la valutazione dell'impatto che l'asservimento comporta sui fondi e la consequenziale ed eventuale incidenza sul valore dei medesimi.
13 In questa prospettiva, le indicazioni contenute nel d.p.c.m. assumono un indubbio rilievo di criterio orientativo per detta valutazione, non potendo negarsi che, se il legislatore, sia pure di rango secondario, ha ritenuto di imporre nella progettazione dei nuovi elettrodotti determinate misure a salvaguardia della salute pubblica, ciò è avvenuto perché ha valutato l'impatto potenzialmente pregiudizievole di quelle installazioni che, evidentemente, esiste anche per gli elettrodotti già realizzati.
Peraltro, con specifico riferimento ai terreni edificatori di cui si tratta, la diminuzione di valore presunta dalla vicinanza ai conduttori è suffragata, come già accennato, dalle risultanze delle tabelle per la determinazione dell'imposta municipale unica che indicano valori minori per gli immobili posti a una data distanza dall'elettrodotto (250 metri), dovendosi, peraltro, evidenziare che, sebbene nella premessa il consulente d'ufficio affermi che, trovandosi i terreni edificatori all'interno dei cinquanta metri della proiezione dei conduttori, sugli stessi non sia possibile alcuna edificazione, nella determinazione del pregiudizio riconosce loro, comunque, un valore residuo di 15 euro al mq (pari a quanto stabilito nelle tabelle a fini I.m.u.) che è di molto superiore al valore agricolo e che, quindi, esprime in termini del tuto ragionevoli il verosimile decremento del valore del fondo in dipendenza della sua minore appetibilità attesa la vicinanza all'elettrodotto.
Quanto, invece, ai terreni con destinazione agricola, ha censurato le CP_1 valutazioni dell'ing. , in relazione a tre diversi profili: a) l'avvenuto rispetto della Per_2 disciplina di settore, anche a tutela della salute;
b) la mancanza di prove che il livello di esposizione campi elettromagnetici superasse i valori ottimali e gli obiettivi di qualità; c)
l'infondatezza dell'assunto del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale la tipologia di destinazione specifica dei terreni (seminativo irriguo) e le conseguenti esigenze di coltivazione degli stessi fossero incompatibili con la necessità di evitare l'esposizione dei lavoratori, per più di quattro ore al giorno, ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto (cfr. le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e la comparsa conclusionale).
I primi due rilievi non sono decisivi, mentre il terzo è fondato.
In effetti, trattandosi di tutelare, anche in via meramente cautelativa e prudenziale, la salute dei lavoratori e, in genere, dei soggetti che frequentano per più ore al giorno terreni interessati da campi elettromagnetici, appare corretto tener conto, da un lato, del potenziale pregiudizio per la salute derivante dalla esposizione prolungata a tali campi
14 elettromagnetici, dall'altro, che il d.p.c.m. del luglio 2003 individua la fascia dei 50 metri, quale margine, oltre il quale può ritenersi che i rischi per la salute, in caso di esposizione prolungata, sono ridotti.
Tuttavia, non è condivisibile il convincimento del consulente tecnico d'ufficio - in verità, fondato su considerazioni astratte che appaiono prescindere da elementi concreti e dalle stesse allegazioni dell'attore - secondo cui sarebbe impossibile mantenere la destinazione dei terreni a seminativo, senza esporre i lavoratori, per meno di quattro ore giornaliere, ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, con la conseguenza che i terreni medesimi potrebbero avere soltanto la diversa e meno redditizia destinazione a pascolo.
Al contrario, tenendo conto, anche, nella tabella riportata nella comparsa conclusionale di ed estratta dal B.u.r.c. 79 del 2012 (in cui sono riportate le ore stimate per CP_1 colture ad ettaro), deve osservarsi che, per nessuno dei terreni agricoli in oggetto, risulta necessaria un'attività lavorativa, complessivamente, superiore, in media, alle quattro ore giornaliere e che, anche ove, in determinati periodi dell'anno, legati alla stagionalità delle colture, fosse astrattamente necessaria la permanenza dei lavoratori per un periodo superiore alla quattro ore giornaliere (come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio in replica alle osservazioni della società convenuta), ciò, comunque, non giustificherebbe l'impossibilità di conservare la destinazione dei fondi a seminativo, atteso che, comunque, si tratterebbe di evenienze temporalmente circoscritte ed alle quali, comunque, potrebbe porsi rimedio con una adeguata organizzazione e programmazione dell'attività agricola, nel rispetto dei limiti orari indicati (ad esempio, con l'impiego di un maggiore numero di giorni di lavorazione con lavoratori assunti a tempo parziale oppure con una turnazione dei lavoratori assunti a tempo pieno per periodi non superiori a quattro ore consecutive).
Non ci sono state osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, invece, con riguardo al calcolo dell'indennità per l'occupazione, accertata dal consulente tecnico di ufficio in euro 762,34.
6. Conclusioni
In definitiva, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio
(v., in particolare, la tabella riepilogativa a pag. 25), l'indennizzo spettante a Parte_1
in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei suoi fondi
[...]
15 deve essere determinato in euro 28.558,96, di cui euro 15.986,96 a titolo di indennità di asservimento (euro 8.230,00 per asservimento dell'area su cui si proiettano i conduttori ed euro 7.756,96 per la fascia asservita a lato dei conduttori) ed euro 12.572,00 per il deprezzamento dei terreni edificabili (danni indiretti: euro 8.250,67 per la particella n.
514 ed euro 4.321,33 per la particella n. 516).
L'indennizzo a titolo di indennità per l'occupazione è pari a euro 762,34.
Il debito avente ad oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale (e, cioè, fino al pagamento dell'indennità
o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti) - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (v. Cass. sez. I, n. 3274/2021; n. 20178/2017; n.
13456/2011).
Nulla spetta al invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si Pt_1 tratta di una obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il “maggior danno”, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
7. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio
L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza di nei suoi confronti. CP_1
Le spese del giudizio possono liquidarsi in complessivi euro 9.991,00, applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 (euro
2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 806,85 ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste, definitivamente, a carico di
CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute TE
, tenuto conto dell'epoca di iscrizione a ruolo
[...]
16 della causa (2006) e della circostanza che il difetto di legittimazione passiva è stato definitivamente consacrato da successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, le stesse possono essere interamente compensate.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- determina in euro 28.558,96 l'indennizzo spettante a per l'imposizione, Parte_1 con decreto n. 16144 del 3.4.2006, della servitù di elettrodotto in favore di CP_1 sui terreni di proprietà dell'attore, di cui euro 15.986,96 a titolo di indennità di asservimento ed euro 12.572,00 per il deprezzamento dei terreni;
- determina in euro 762,34 l'indennità di occupazione;
- ordina a di depositare presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
- condanna al rimborso delle spese di giudizio nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 9.991,00 per onorari ed euro 806,85 per Parte_1 spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a.
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute
TE
;
[...]
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
17
Procedimento n. 1488/2006 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1488/2006, del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione alla determinazione di indennità di per costituzione di servitù di elettrodotto, tra:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Pianette n. 54, codice fiscale , rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione del 21.7.2006, dall'avv.
Pietro Greco, elettivamente domiciliato nel suo studio professionale, in ZA, alla piazza Loreto n. 35, con domicilio digitale oltre che Email_1 nello studio professionale dell'avv. Rita Cellini, in Catanzaro, alla via Pugliese n. 22, con domicilio digitale Email_2
Attore - Ricorrente in riassunzione e 1 con sede legale in OM, viale Egidio Galbani Controparte_1
n.70, partita i.v.a., codice fiscale e n. iscrizione nel registro delle imprese di OM
, in persona del suo procuratore, ing. , come da procura per P.IVA_1 CP_2 notaio di OM, rep. n. 46.547 del 30.9.2021, rappresentata e difesa, Persona_1 anche disgiuntamente, dall'avv. Gianfranco Squillace e dagli avv.ti Antonio Iacono e
Barbara Bossone, come da procura in atti.
Convenuta – Resistente in riassunzione e
(già Controparte_3 [...]
), codice fiscale e Controparte_4 P.IVA_2 [...]
, codice fiscale , in persona dei Controparte_5 P.IVA_3 rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis.
Convenuti – Resistenti in riassunzione
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'attore ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1 contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione formulata dalle parti attrici con atto di citazione notificato il 31.7.2006, ritenuta la irrisorietà dell'indennizzo espropriativo/asservitivo offerto agli opponenti in via amministrativa con decreto prefettizio del 3.4.2006 e rideterminatolo, disponga la necessaria riconvocazione del ctu
a chiarimenti per le ragioni indicate sopra;
in subordine chiede che l'Ecc.ma Corte accerti il diritto del sig. all'equo indennizzo per i pregiudizi diretti ed Parte_1 indiretti subiti per la costituita servitù di elettrodotto inamovibile Controparte_6 sui terreni e fabbricati in sua proprietà e per la edificazione e realizzazione
[...] dell'opera pubblica, nella misura pari al valore di € 109.082,00 [costituito dalla somma dell'indennizzo dovuto per il diminuito valore dell' abitazione di € 78.000,00 per come determinato dal sottoscritto nelle osservazioni del 21.10.2024 e del valore indennitario per pregiudizi diretti ed indiretti ai terreni , determinato dal ctu in € 31.082,60 -] ovvero
2 e, salvo gravame , all'altra somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto condanni CP_1
(e/o chi altri dei convenuti e/o di ragione sia per
[...] CP_5 Controparte_3 legge obbligato in solido) al relativo pagamento in favore del , oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 3.4.2006 sino all'effettivo soddisfo, previa detrazione dell'importo già versato in via amministrativa;
ovvero ordini il deposito delle ridette somme indennitarie, maggiorate di interessi e rivalutazione e detratto il versato, presso Cassa Depositi e Prestiti. Con vittoria di spese
e compensi”;
per i procuratori di “Voglia l'adita Corte di Appello respingere CP_1
l'opposizione alla stima proposta da controparte in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite”;
per l'Avvocatura dello Stato, in difesa di
[...]
: “la Corte di Controparte_7
Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute Amministrazioni statali e/o ritenere inammissibile, improponibile o infondata ogni avversa pretesa”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato al ed alla Controparte_3 Controparte_5 il 26.7.2006 ed a (di seguito ) il Controparte_1 CP_1
31.7.2006, ha proposto opposizione al decreto prefettizio di asservimento Parte_1 definitivo del 3.4.2006 n. 16144, notificatogli il 29.6.2006, con cui il Prefetto di ZA, pronunciata l'imposizione di servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a favore di sui terreni di proprietà dell'attore, siti in Montalto Uffugo (CS), distinti in CP_1 catasto al foglio 4, particella 502 (con superficie asservita 509 mq) e particella 517 (con superfice asservita di 3940 mq), ha liquidato, ai sensi degli artt. 123 del r.d. n.
1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e
40 della legge n. 1865/2359, la somma di € 1.194,74, a titolo di indennità di asservimento, e quella di euro 39,55, a titolo di indennità di occupazione temporanea.
3 L'attore, in particolare, ha lamentato l'esiguità delle somme suddette, determinate senza tenere conto del deprezzamento causato ai terreni asserviti, al fabbricato ed ai terreni limitrofi non asserviti ed ha chiesto, pertanto, la liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo giustizia, tenuto conto dei pregiudizi diretti (derivanti dall'asservimento) e di quelli indiretti ai beni non asserviti (in particolare, alla abitazione ed ai terreni non asserviti limitrofi), rapportandoli ai valori di mercato dei beni in comune commercio, oltre accessori di legge.
Si è costituita nel in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
22.1.2007, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa del 23.2.2007, si sono costituite in giudizio la e il CP_5 [...]
, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, eccependo CP_3 il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti.
Con ordinanza del 30.1.2009, la Corte di Appello ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso il giudizio amministrativo che, nelle more, era stato avviato, anche dall' opponente, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di asservimento.
Concluso, dopo varie vicende, il giudizio amministrativo (a seguito di sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 8917 del 26.5.2023, passata in giudicato il 26.9.2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto prefettizio), con ricorso presentato il 14.11.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1 civile.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti nel giudizio, con comparsa presentata il
4.1.2024, il Controparte_8
a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, eccependo il
[...] difetto di legittimazione passiva;
e, con comparsa del 24.1.2024, resistendo CP_1 alla domanda dell'attore.
Autorizzata dalla Corte di Appello la ricostruzione dei fascicoli di parte, andati smarriti, con ordinanza del 28.5.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.5.2024, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , al fine Persona_2
4 di accertare l'indennità di asservimento spettante all'attore, tenendo conto della eventuale diminuzione di valore della parte residua dei terreni.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 13.12.2024, emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 27.11.2024, la Corte ha rigettato le richieste di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha fissato l'udienza 12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza del 12.3.2025, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo, appare opportuno chiarire che il giudizio, originato dall'opposizione di alla Parte_1 determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei suoi terreni - sottoposti a servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a 380 kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv a favore di disposta Parte_2 CP_1 con decreto del Prefetto di ZA n. 16144 del 3.4.2006 - ha ad oggetto: a) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da Controparte_3
e dalla , nonché
[...] Controparte_5
l'istanza dell'attore di convocazione a chiarimenti del consulente tecnico di ufficio e quella di di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; b) la determinazione CP_1 dell'indennità dovuta a sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. Parte_1
1775/1933, a seguito della imposizione sui suoi terreni della suddetta;
c) la determinazione della indennità di occupazione.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
e dalla e la richiesta di Controparte_3 Controparte_5 chiarimenti al perito d'ufficio di rinnovo della c.t.u.
5 Come già esposto, con la comparsa di costituzione e risposta il
[...]
e la hanno eccepito il loro difetto di Controparte_3 Controparte_5 legittimazione passiva, ribadendo l'eccezione nella comparsa conclusionale.
L'eccezione è fondata.
In effetti, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, peraltro, consolidatasi in corso di giudizio, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente, al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n.
4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 7374/2021; Cass. civ., Sez. I, n.10530/2016).
Sulla base di questi principi, sono da considerarsi estranei al presente giudizio tanto il
Prefetto di ZA (che ha emanato il decreto di autorizzazione alla occupazione d'urgenza e quello di asservimento), quanto il Controparte_4
, il quale si è limitato a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, senza
[...] beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto del presente giudizio, dovendosi, per contro, ritenere l'esclusiva legittimazione passiva di quale soggetto CP_1 espropriante, a vantaggio del quale è stato pronunciato il decreto di esproprio.
Deve essere rigettata tanto la richiesta del di convocazione del perito d'ufficio per Pt_1 rendere chiarimenti quanto quella di di rinnovo della c.t.u., giacché la CP_1 relazione peritale, completa delle repliche alle osservazioni delle parti, da intendersi richiamata, salva ogni altra valutazione di merito, risulta sufficientemente precisa, argomentata e documentata, anche in relazione agli aspetti di dettaglio (cfr., infra, le valutazioni di merito).
3. L'iter della procedura espropriativa
6 Prima di procedere all'esame delle questioni di stretto merito, concernenti la determinazione della indennità di asservimento e quella di occupazione legittima, appare opportuno ripercorrere, in sintesi, sulla base della documentazione prodotta e di quanto verificato dal consulente tecnico di ufficio, il procedimento amministrativo per cui è causa (v., in particolare, pagg.
3-5 della relazione del c.t.u.): a) il 15.5.1995 Enel s.p.a. ha chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 380 kV in doppia e semplice terna, con allegato il relativo progetto, da realizzare tra le stazioni elettriche di IN (CS) e ON (RC); b) il 19.6.1998, il
Ministero dell'Ambiente ha emesso il decreto di valutazione di impatto ambientale n.
3062, con prescrizioni, una delle quali imponeva ad Enel s.p.a. che la distanza dei conduttori dovesse essere non inferiore a ml 50 dalle abitazioni e ml 100 da scuole ed ospedali;
c) il 2.8.2000, la società succeduta a titolo particolare ad Enel CP_1
s.p.a., ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria (organo del suddetto ), una domanda di CP_3 autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto, completa di progetto adeguato;
d) a seguito della convocazione, il 24.7.2001, di apposita Conferenza dei Servizi, il
Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, con delibera prot. n. 5479, ha approvato il progetto ed il 2.5.2002, con decreto n. 2903, ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto; e) con decreto n. 6102 del 7.10.2002, avente valore ed efficacia anche e Controparte_3 della del Territorio ha autorizzato alla costruzione ed CP_4 Controparte_1 all'esercizio delle opere elettriche, di cui all'elettrodotto progettato, disponendo che le espropriazioni avrebbero dovuto iniziare entro sei mesi e concludersi entro 36 mesi (con scadenza, quindi, il 6.10.2005, termine, successivamente, prorogato con successivo decreto n. 482 del 5.10.2005 dal 7.10.2005 al 7.4.2006); f) con decreto n. 955 del
24.4.2004, il Prefetto di ZA ha autorizzato ad occupare, Controparte_1 temporaneamente e in via d'urgenza, fino al 6.10.2005 e salvo proroghe, i terreni di proprietà di , siti in Montalto Uffugo ed in data 8.9.2005, è stato redatto il Parte_1 verbale di immissione in possesso;
g) il 31.10.2005, l'opera poteva dirsi conclusa, cosicché, con decreto prot. n. 16144 del 3.4.2006, il Prefetto di ZA ha disposto l'imposizione di servitù permanente di elettrodotto a favore di sui Controparte_1 terreni di proprietà del ricorrente.
7 4. Individuazione, ubicazione, consistenza ed estensione dei beni asserviti
A questo punto, è opportuno individuare i terreni asserviti, precisandone l'ubicazione, la consistenza e l'estensione della superficie oggetto del decreto di asservimento.
A tale proposito, il c.t.u. ha accertato che: I) con il decreto prefettizio prot. n. 16144 del
3.4.2006, l'imposizione della servitù permanente di elettrodotto a favore di CP_1 ha riguardato i terreni, siti in Montalto Uffugo (CS), censiti in catasto al foglio 4,
[...] particelle 502, 505, 514, 516 e 517, peraltro, indicando, per errore, l'intestazione delle particelle 505, 514- 516 (oggi accorpate nella 514), in capo al solo Parte_1 mentre gli appartenevano soltanto per 1/3, poiché i restanti 2/3 erano intestati a Pt_3
II) in base al certificato di destinazione urbanistica datato 16.10.2006, i terreni
[...] avevano le seguenti destinazioni ed estensioni: a) la particella 502 (estesa Ha 0.65.68) ricadeva per la maggior parte in zona agricola E/2 e per la minor parte in aree di salvaguardia G/2, con qualità di bosco per Ha 0.05.09 e qualità di seminato irriguo arborato per la superficie rimanente di Ha 0.60.59; b) la particella 505 (estesa Ha
0.62.31) ricadeva in zona agricola E/2 per la maggior parte e per la minor parte in aree di salvaguardia G/2; c) la particella 514 (estesa Ha 0.11.89) ricadeva in zona di completamento B/3 (oggi incorpora anche l'ex particella 516); d) la particella 516 (Ha
0.05.40) ricadeva in zona di completamento B/3 (oggi accorpata alla particella 514); e) la particella 517 ricadeva per la maggior parte (Ha 0.27.14) in zona di espansione C/3 e per la minor parte in zona agricola E/2; III) tenuto conto delle distanze dall'elettrodotto: 1) la particella 502, di proprietà , è stata asservita per Ha 0.05.09 e, al Parte_1 momento dell'asservimento, era di qualità bosco;
2) la particella 505, in testa per 1/3 a
, è stata asservita per Ha 0.29.74 ed era, per circa Ha 0.10.00, di qualità Parte_1 bosco e, per Ha 0.19.74, di qualità seminativo irriguo, mentre, per Ha 0.19.57, rientrava all'interno della fascia di 50 m dai conduttori;
3) le particelle 514 e 516, in testa per 1/3 a e ricadenti in zona edificabile B/3, rientravano per la quasi totalità Parte_1 all'interno della fascia di m 50 dai conduttori;
4) la particella 517, di proprietà di
[...]
, rientrava per intero nell'asservimento ed era, in parte, classificata come Parte_1 seminativo arborato e, in parte, edificabile in zona C/3.
5. Il merito della controversia
8 Si tratta, ora, di esaminare le questioni di stretto merito.
Come accennato, esse riguardano la determinazione dell'indennità dovuta a Parte_1
sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, a seguito della
[...] imposizione sui suoi terreni di servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto a 380
kV, relativa alla linea elettrica a 380 Kv IN-Feroleto-ON, a favore di CP_1
avvenuta con decreto del Prefetto di ZA n. 16144 del 3.4.2006.
[...]
E' opportuno rilevare, in primo luogo, che l'oggetto dell'indennità deve essere determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933 (norma, quest'ultima, espressamente richiamata dal Collegio che ha parametrato sulla stessa affidato al consulente tecnico di ufficio).
L'art. 57 bis del d.p.r. n. 327/2001 (c.d. testo unico espropri) prevede che “Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e, successivamente, il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato d.p.r. n. 327/2001.
Ne consegue che al procedimento in esame devono applicarsi, esclusivamente, le disposizioni del r.d. 1775/1933 (art. 123) e della legge n. 865/1971.
5.1. La stima del valore dei terreni
Il perito d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, ha provveduto ad operare la stima del valore dei terreni.
In particolare, ha richiamato la disciplina sulle distanze degli elettrodotti da abitazioni, scuole ed altri luoghi destinati a permanenze prolungate e, segnatamente, l'art. 4 del d.c.p.m. dell'8.7/2003, a norma del quale “Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e
9 di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 mT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
Con riguardo ai terreni edificabili, il consulente tecnico di ufficio ha applicato il metodo sintetico comparativo, fondato sulla comparazione con altre compravendite risultanti da atti pubblici ed aventi ad oggetto terreni con analoghe caratteristiche.
In particolare, ha reperito un atto pubblico di compravendita, per notaio , rep. Persona_3
N, 13039 del 17.10.2006, avente ad oggetto un terreno edificabile, sito in Montalto
Uffugo, esteso mq 5.000, in zona di espansione C, censito al foglio 19 particella 513, compravenduto per un prezzo di € 260.000,00, pari al prezzo unitario di €/mq 52,00, rilevando, peraltro, che, rispetto a tale lotto, posto in località Taverna, i terreni oggetto della controversia si presentano più decentrati, per cui, nel determinare il loro valore, ha applicato un coefficiente di abbattimento pari a 1,50, per come desumibile dall'allegato
“B” della delibera ai fini della determinazione dell'imposta municipale unica del Comune di Montalto Uffugo per il valore dei terreni edificabili, giungendo alla stima del valore di mercato dei terreni in zona C/3, in assenza di elettrodotto, pari a €/mq 36 e, per i terreni ricadenti in zona B/3, pari a €/mq 43 (partendo da un valore di base di €/mq 30,00; moltiplicato per coeff.=1,2 per terreni in zona B;
per coeff.=1,0 per terreni in località
Pianette, per coeff.=1,2 per vicinanza strada provinciale SP102 via Pianette). Infine, ha rilevato, in presenza dell'elettrodotto e sulla base della tabella allegata alla delibera comunale citata, il valore di mercato di €/mq 15,00 (tale valore, in particolare, è stato attribuito dalla delibera comunale ai terreni edificabili “ricadenti entro i successivi 250 metri dall'asse dell'elettrodotto”).
Quanto alla stima del valore dei terreni agricoli, il perito d'ufficio ha privilegiato il metodo analitico, fondato sulla capitalizzazione dei redditi percepibili dalla produzione agricola, ossia moltiplicando il beneficio fondiario (ricavato sottraendo dalla produzione lorda vendibile i costi di produzione) per un saggio di capitalizzazione, variabile tra il 2% ed il 5% e calcolato, quanto al caso in esame, in analogia con altre stime effettuate in aree
10 limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, nel 2%.
Ha, quindi, proceduto a calcolare i valori unitari per ettaro, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni (cfr. pagg. 20 e ss. della relazione), ossia: a) per il seminativo, il valore unitario pari ad euro
2,50/mq; b) per il seminativo arborato, il valore unitario pari ad euro 3,00/mq; c) per il seminativo irriguo, il valore unitario di euro3,60/mq; per il pascolo, il valore unitario pari ad euro 0,90/mq; d) per il bosco, il valore unitario pari ad euro 1,50/mq.
Sulla scorta di tali premesse, il consulente tecnico di ufficio ha, innanzi tutto, calcolato, in base a quanto previsto dall'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, la diminuzione di valore che per la servitù ha subito il suolo, in relazione: a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto, rilevando che non risultano basamenti nel tratto in esame per cui tale valore è nullo
(Ia=0); b) all'area su cui si proiettano i conduttori, per la quale deve essere corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per l'esercizio delle condutture (la superficie su cui si proiettano i cavi ammonta, complessivamente, a mq
1.358, come da tabella riportata nell'elaborato); c) alla fascia asservita a lato dei conduttori, tenendo conto della limitazione dalla fascia stessa ed a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10% (la larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a 23 metri per lato. La fascia di asservimento interessa una superficie complessiva di mq 7.577, come da apposita tabella); d) ai danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee (non rilevati nel caso in esame); e) ai danni indiretti ai terreni prodotti con il servizio della conduttura elettrica e per effetto della servitù
(deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.).
Con riguardo a tale ultimo aspetto (danni indiretti ai terreni), il consulente tecnico di ufficio ha rilevato che, per consolidata opinione nella stima degli immobili, la svalutazione del fondo servente dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico-paesaggistiche, rilevando che sui terreni residui, posti ad una distanza dai cavi inferiore a 50 metri, non è possibile o, comunque, conveniente alcuna edificazione o lavorazione agraria, cosicché i terreni hanno perso appetibilità immobiliare, attesa la vicinanza alle linee elettriche, per cui il danno deve essere
11 commisurato: a) quanto ai terreni agricoli, alla dequalificazione da seminativo irriguo a pascolo;
b) quanto ai terreni edificabili, alla riduzione del valore, già evidenziata, a causa della presenza dell'elettrodotto, per come desunta dalla tabella dei valori ai fini dell'imposta municipale unica del Comune di Montalto Uffugo.
Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha operato il calcolo delle indennità e dei danni, tenendo conto della quota di proprietà dell'attore, riportandolo in apposita tabella (v. pag.
25), ossia determinando: A) l'indennità totale asservimento (Ia+Ib+Ic) in euro 15.986,96;
B) i danni in euro 14.333,30 (di cui euro 1.761,30 ai terreni agricoli ed il resto a quelli edificabili), per un totale di euro 30.320,26; C) l'indennità di occupazione legittima, pari a 1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso, avvenuta l'8.9.2005, alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 3.4.2006 [(6 mesi/12)+(26/30/12)]/12 x 15.986,96] in euro 762,34 (cfr. la relazione dell'ing.
). Per_2
Le valutazioni del perito d'ufficio, sopra compendiate, sono state censurate, sia dalla difesa di che da quella di Parte_1 CP_1
L'attore, precisamente, lamenta l'ommessa valutazione ai fini della determinazione dell'indennità di cui si tratta dei pregiudizi indiretti arrecati alla sua abitazione, ossia al fabbricato, esteso circa 130 mq, individuato in catasto con la particella 853 (già particella
512), subalterno n. 1, il quale, secondo il aveva perso ogni valore, dato che aree Pt_1 pertinenziali e di normale frequentazione quotidiana distano, soltanto, 49,50 metri dai conduttori, con conseguente minore possibilità di godimento e minore appetibilità commerciale del bene, anche in relazione alla comune percezione di pericolo per la salute degli immobili siti nelle vicinanze dell'elettrodotto, per come dimostrato dalla difficoltà di vendere all'asta il fabbricato limitrofo di Persona_4
La censura, alla quale il consulente ha efficacemente replicato, non è fondata, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che la distanza dal conduttore più esterno dell'elettrodotto risulta superiore a 50 metri, anche rispetto alla corte del fabbricato di cui si tratta, e, sotto diverso profilo, che la diminuzione di valore dell'immobile (così come del godimento del bene) non è riscontrabile in termini oggettivi né può essere desunta dalla difficoltà di vendere all'asta il fabbricato limitrofo di proprietà di poiché tale difficoltà Persona_4 può dipendere da una serie di cause e non soltanto dalla minore appetibilità commerciale dell'immobile in conseguenza dell'elettrodotto.
12 dal canto suo, ha criticato le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, CP_1 anche nella comparsa conclusionale, per ragioni opposte, ossia per l'eccessiva stima del valore sia dei terreni edificabili che di quelli a destinazione agricola.
In relazione ai terreni edificabili, la società convenuta, nella sua comparsa conclusionale, ha sostenuto, in sintesi, che la normativa di riferimento avrebbe dovuto essere quella vigente al momento dell'autorizzazione del del 7.10.2002 e non Controparte_3 già il d.p.cm. dell'8.7.2003, relativo alla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in relazione alla protezione dai rischi di esposizione a campi elettrici e magnetici e, sotto altro profilo, che la normativa, anche successiva, non precludeva la realizzazione di fabbricati suoi fondi.
Tali osservazioni, tuttavia, non valgono ad inficiare la valutazione del perito d'ufficio.
Tale valutazione, infatti, riguarda la diminuzione di valore dei terreni al momento del decreto di asservimento ed in dipendenza della realizzazione dell'elettrodotto (3.4.2006), cosicché è corretto fare riferimento alla disciplina vigente al momento della emissione di tale decreto.
Con riguardo al calcolo di tale diminuzione di valore, il consulente tecnico di ufficio ha, opportunamente, fatto riferimento, da un lato, al presumibile valore di mercato di tali immobili e, dall'altro, ai valori esposti nella apposita delibera del Comune di Montalto
Uffugo che, ai fini della determinazione dell'imposta municipale unica ed in relazione agli immobili ricadenti in una fascia compresa entro i 250 metri dall'elettrodotto, ha stimato il loro valore in euro 15 al mq. Tale diminuzione di valore, del resto, è coerente con la considerazione del perito che, in caso di realizzazione di un elettrodotto, la svalutazione del fondo servente posto nelle sue vicinanze dipende sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dal pregiudizio di natura estetica e paesaggistica.
Con riguardo, in particolare, all'obiezione sollevata da circa l'inapplicabilità CP_1 al caso di specie del d.p.c.m. del 2003, deve osservarsi, ulteriormente, che la questione della vincolatività del suddetto decreto afferisce ai profili di legittimità della procedura che, tuttavia, non hanno rilevanza nella presente controversia, anche perché già affrontati nelle pronunce del giudice amministrativo. Quello che, invece, viene in rilievo nel giudizio di opposizione alla stima è la valutazione dell'impatto che l'asservimento comporta sui fondi e la consequenziale ed eventuale incidenza sul valore dei medesimi.
13 In questa prospettiva, le indicazioni contenute nel d.p.c.m. assumono un indubbio rilievo di criterio orientativo per detta valutazione, non potendo negarsi che, se il legislatore, sia pure di rango secondario, ha ritenuto di imporre nella progettazione dei nuovi elettrodotti determinate misure a salvaguardia della salute pubblica, ciò è avvenuto perché ha valutato l'impatto potenzialmente pregiudizievole di quelle installazioni che, evidentemente, esiste anche per gli elettrodotti già realizzati.
Peraltro, con specifico riferimento ai terreni edificatori di cui si tratta, la diminuzione di valore presunta dalla vicinanza ai conduttori è suffragata, come già accennato, dalle risultanze delle tabelle per la determinazione dell'imposta municipale unica che indicano valori minori per gli immobili posti a una data distanza dall'elettrodotto (250 metri), dovendosi, peraltro, evidenziare che, sebbene nella premessa il consulente d'ufficio affermi che, trovandosi i terreni edificatori all'interno dei cinquanta metri della proiezione dei conduttori, sugli stessi non sia possibile alcuna edificazione, nella determinazione del pregiudizio riconosce loro, comunque, un valore residuo di 15 euro al mq (pari a quanto stabilito nelle tabelle a fini I.m.u.) che è di molto superiore al valore agricolo e che, quindi, esprime in termini del tuto ragionevoli il verosimile decremento del valore del fondo in dipendenza della sua minore appetibilità attesa la vicinanza all'elettrodotto.
Quanto, invece, ai terreni con destinazione agricola, ha censurato le CP_1 valutazioni dell'ing. , in relazione a tre diversi profili: a) l'avvenuto rispetto della Per_2 disciplina di settore, anche a tutela della salute;
b) la mancanza di prove che il livello di esposizione campi elettromagnetici superasse i valori ottimali e gli obiettivi di qualità; c)
l'infondatezza dell'assunto del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale la tipologia di destinazione specifica dei terreni (seminativo irriguo) e le conseguenti esigenze di coltivazione degli stessi fossero incompatibili con la necessità di evitare l'esposizione dei lavoratori, per più di quattro ore al giorno, ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto (cfr. le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e la comparsa conclusionale).
I primi due rilievi non sono decisivi, mentre il terzo è fondato.
In effetti, trattandosi di tutelare, anche in via meramente cautelativa e prudenziale, la salute dei lavoratori e, in genere, dei soggetti che frequentano per più ore al giorno terreni interessati da campi elettromagnetici, appare corretto tener conto, da un lato, del potenziale pregiudizio per la salute derivante dalla esposizione prolungata a tali campi
14 elettromagnetici, dall'altro, che il d.p.c.m. del luglio 2003 individua la fascia dei 50 metri, quale margine, oltre il quale può ritenersi che i rischi per la salute, in caso di esposizione prolungata, sono ridotti.
Tuttavia, non è condivisibile il convincimento del consulente tecnico d'ufficio - in verità, fondato su considerazioni astratte che appaiono prescindere da elementi concreti e dalle stesse allegazioni dell'attore - secondo cui sarebbe impossibile mantenere la destinazione dei terreni a seminativo, senza esporre i lavoratori, per meno di quattro ore giornaliere, ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, con la conseguenza che i terreni medesimi potrebbero avere soltanto la diversa e meno redditizia destinazione a pascolo.
Al contrario, tenendo conto, anche, nella tabella riportata nella comparsa conclusionale di ed estratta dal B.u.r.c. 79 del 2012 (in cui sono riportate le ore stimate per CP_1 colture ad ettaro), deve osservarsi che, per nessuno dei terreni agricoli in oggetto, risulta necessaria un'attività lavorativa, complessivamente, superiore, in media, alle quattro ore giornaliere e che, anche ove, in determinati periodi dell'anno, legati alla stagionalità delle colture, fosse astrattamente necessaria la permanenza dei lavoratori per un periodo superiore alla quattro ore giornaliere (come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio in replica alle osservazioni della società convenuta), ciò, comunque, non giustificherebbe l'impossibilità di conservare la destinazione dei fondi a seminativo, atteso che, comunque, si tratterebbe di evenienze temporalmente circoscritte ed alle quali, comunque, potrebbe porsi rimedio con una adeguata organizzazione e programmazione dell'attività agricola, nel rispetto dei limiti orari indicati (ad esempio, con l'impiego di un maggiore numero di giorni di lavorazione con lavoratori assunti a tempo parziale oppure con una turnazione dei lavoratori assunti a tempo pieno per periodi non superiori a quattro ore consecutive).
Non ci sono state osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, invece, con riguardo al calcolo dell'indennità per l'occupazione, accertata dal consulente tecnico di ufficio in euro 762,34.
6. Conclusioni
In definitiva, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio
(v., in particolare, la tabella riepilogativa a pag. 25), l'indennizzo spettante a Parte_1
in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei suoi fondi
[...]
15 deve essere determinato in euro 28.558,96, di cui euro 15.986,96 a titolo di indennità di asservimento (euro 8.230,00 per asservimento dell'area su cui si proiettano i conduttori ed euro 7.756,96 per la fascia asservita a lato dei conduttori) ed euro 12.572,00 per il deprezzamento dei terreni edificabili (danni indiretti: euro 8.250,67 per la particella n.
514 ed euro 4.321,33 per la particella n. 516).
L'indennizzo a titolo di indennità per l'occupazione è pari a euro 762,34.
Il debito avente ad oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale (e, cioè, fino al pagamento dell'indennità
o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti) - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (v. Cass. sez. I, n. 3274/2021; n. 20178/2017; n.
13456/2011).
Nulla spetta al invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si Pt_1 tratta di una obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il “maggior danno”, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
7. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio
L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza di nei suoi confronti. CP_1
Le spese del giudizio possono liquidarsi in complessivi euro 9.991,00, applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 (euro
2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.045,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 806,85 ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste, definitivamente, a carico di
CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute TE
, tenuto conto dell'epoca di iscrizione a ruolo
[...]
16 della causa (2006) e della circostanza che il difetto di legittimazione passiva è stato definitivamente consacrato da successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, le stesse possono essere interamente compensate.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- determina in euro 28.558,96 l'indennizzo spettante a per l'imposizione, Parte_1 con decreto n. 16144 del 3.4.2006, della servitù di elettrodotto in favore di CP_1 sui terreni di proprietà dell'attore, di cui euro 15.986,96 a titolo di indennità di asservimento ed euro 12.572,00 per il deprezzamento dei terreni;
- determina in euro 762,34 l'indennità di occupazione;
- ordina a di depositare presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
- condanna al rimborso delle spese di giudizio nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 9.991,00 per onorari ed euro 806,85 per Parte_1 spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a.
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute
TE
;
[...]
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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