TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/08/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNETTI Parte_1 C.F._1
ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 del predetto difensore, Via G. B. Niccolini n. 53 56017 SAN GIULIANO TERME nei confronti di
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPONI DANIELA CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2 difensore, VIA SAN BIAGIO 13 00049 VELLETRI avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: le parti concordano per pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 27 luglio 2019 Parte_1 matrimonio con rito civile con , dall'unione con il quale nasceva il 31.10.2004 la CP_1 figlia, deduceva, quindi, il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i Persona_1 coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, con la previsione dell'onere per lo stesso di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in aggiunta al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa figlia, e con devoluzione integrale a sé dell'assegno unico.
Con comparsa del 12.02.2025 si costituiva in giudizio, ritualmente, contestando la CP_1 sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia, che assumeva essere, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, economicamente indipendente, domandando, nondimeno, la separazione dalla moglie prevedendo, altresì,
l'assegnazione definitiva a sé dell'Alfa Stelvio ancora, invece, cointestata a loro parti.
Comparsi parti e procuratori all'udienza dell'8 luglio 2025, ognuno illustrava diffusamente le proprie ragioni richiamando, tanto la ricorrente, quanto il resistente i propri scritti insistendo, altresì, il procuratore costituito di parte per la pronuncia non definitiva sullo status. CP_1
La causa veniva, allora, rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il 27.07.2019, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n.53, parte I, anno 2019.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, lì 8.08.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNETTI Parte_1 C.F._1
ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 del predetto difensore, Via G. B. Niccolini n. 53 56017 SAN GIULIANO TERME nei confronti di
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPONI DANIELA CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2 difensore, VIA SAN BIAGIO 13 00049 VELLETRI avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: le parti concordano per pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 27 luglio 2019 Parte_1 matrimonio con rito civile con , dall'unione con il quale nasceva il 31.10.2004 la CP_1 figlia, deduceva, quindi, il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i Persona_1 coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, con la previsione dell'onere per lo stesso di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in aggiunta al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa figlia, e con devoluzione integrale a sé dell'assegno unico.
Con comparsa del 12.02.2025 si costituiva in giudizio, ritualmente, contestando la CP_1 sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia, che assumeva essere, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, economicamente indipendente, domandando, nondimeno, la separazione dalla moglie prevedendo, altresì,
l'assegnazione definitiva a sé dell'Alfa Stelvio ancora, invece, cointestata a loro parti.
Comparsi parti e procuratori all'udienza dell'8 luglio 2025, ognuno illustrava diffusamente le proprie ragioni richiamando, tanto la ricorrente, quanto il resistente i propri scritti insistendo, altresì, il procuratore costituito di parte per la pronuncia non definitiva sullo status. CP_1
La causa veniva, allora, rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il 27.07.2019, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n.53, parte I, anno 2019.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, lì 8.08.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina