Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Sentenza 25 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02240/2025REG.PROV.COLL.
N. 09093/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2023, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Romeo Gestioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, Renato Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12622/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Romeo Gestioni S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 12622/2023, in accoglimento del ricorso presentato da Romeo Gestioni S.p.a., il Tar Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’AGCM aveva disposto nei confronti della società ricorrente la revoca del rating di legalità, in quanto adottato in violazione del regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 13779 del 12 dicembre 2012.
In particolare il Tribunale ha rilevato che: la predetta delibera, attuativa dell’art. 5 ter , d.l. 1/2012, conv. dalla l. 27/2012, prevede per l’attribuzione e la permanenza del rating di legalità che l’impresa non sia destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato; nel caso in esame, alla data della revoca del rating , il provvedimento di condanna per grave illecito antitrust non era stato confermato con sentenza passata in giudicato, in quanto era ancora pendente il termine per la proposizione della revocazione ordinaria.
L’AGCM ha proposto appello deducendo che la sentenza impugnata è erronea in quanto: 1) ha ritenuto che la sentenza di appello del Consiglio di Stato, giudice di ultimo grado della giurisdizione amministrativa, fosse insufficiente a qualificare il provvedimento antitrust come confermato con sentenza passata in giudicato; 2) in ogni caso, non ha adeguatamente motivato in ordine al momento in cui si verifica il passaggio in giudicato della sentenza, non chiarendo se, a seguito della pubblicazione della sentenza di revocazione, possa finalmente dirsi integrata la causa ostativa al rilascio o al mantenimento del rating ovvero se debba addirittura attendersi l’eventuale pronuncia della Corte di cassazione adita per motivi attinenti alla giurisdizione.
Si è costituita in giudizio la Romeo Gestioni S.p.a., difendendo la correttezza della sentenza di primo grado.
All’udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Come già evidenziato dal Tribunale, la delibera dell’Autorità n. 13779 del 12 dicembre 2012 consente la revoca del rating solo in presenza di un provvedimento di condanna per grave illecito antitrust non impugnato o confermato con sentenza passata in giudicato.
Ai fini della definizione di “ sentenza passata in giudicato ”, che rappresenta una nozione tecnico giuridica avente fondamento normativo, occorre avere riguardo a quanto disposto dall’art. 324 c.p.c. secondo cui “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 ”.
Ciò premesso, nel caso in esame la società aveva impugnato il provvedimento antitrust e, alla data della revoca del rating (14 giugno 2022), il Consiglio di Stato aveva emesso la sentenza di appello (pubblicata in data 9 maggio 2022) ma risultava ancora pendente il termine per la proposizione della revocazione ordinaria, impugnazione poi effettivamente esperita e conclusasi con la sentenza n. 7153 del 21 luglio 2023.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, alla data della revoca del rating di legalità, il provvedimento antitrust non poteva ancora dirsi confermato con sentenza passata in giudicato, essendo la sentenza soggetta a revocazione ordinaria.
Né ad una soluzione contraria può giungersi valorizzando la circostanza che la revocazione successivamente esperita è stata poi dichiarata inammissibile. I presupposti della revoca del rating vanno infatti verificati al momento dell’adozione del provvedimento ed allora, come sopra esposto, non si poteva ritenere sussistente un accertamento passato in giudicato. Il successivo passaggio in giudicato della sentenza può al più giustificare l’adozione di un successivo provvedimento di revoca con effetti ex nunc ma non può determinare la sopravvenuta validità di un atto originariamente invalido per assenza dei relativi presupposti.
3. Anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Va al riguardo rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente escluso che alla data dell’adozione della revoca il provvedimento antitrust fosse stato confermato con sentenza passata in giudica in quanto, come sopra esposto, era ancora pendente il termine per la proposizione della revocazione ordinaria, circostanza che in base all’art. 324 c.p.c. esclude certamente la definitività del provvedimento giurisdizionale.
L’ulteriore e diverso problema giuridico, sollevato dall’amministrazione appellante, e cioè se il passaggio in giudicato sia subordinato anche all’esperimento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione proposto avverso la sentenza di inammissibilità del ricorso per revocazione, non ha alcun rilievo (ed il suo esame non è quindi necessario) per valutare la legittimità della revoca impugnata nel presente giudizio che è stata adottata quando ancora era pendente il termine per la proposizione della revocazione ordinaria avverso la sentenza di appello del Consiglio di Stato e ben prima della conclusione del relativo giudizio.
4. Per le ragioni esposte l’appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. In applicazione del criterio della soccombenza, l’Autorità appellante va condannata al pagamento in favore della Romeo Gestioni S.p.a., della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’AGCM al pagamento in favore della Romeo Gestioni S.p.a., della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO