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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 343 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Antonella Ventura, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis.47 e ss. c.p.c.,
e hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione affettiva, intrapresa nell'agosto del 2008 e successivamente sfociata in una convivenza more uxorio.
Dalla predetta unione sono nati due figli: , nato nel 2009 e oggi quindicenne, e , Per_1 Per_2
nato nel 2016 e attualmente di nove anni.
Il ricorso, sottoscritto da entrambe le parti in conformità all'art. 473 bis.51 c.p.c., contiene le indicazioni relative alla loro situazione reddituale e lavorativa, nonché alle modalità di cura e accudimento sinora prestate in favore dei minori.
In particolare, la è laureata in Scienze Infermieristiche e lavora come dipendente a Pt_1
tempo pieno (38 ore settimanali, su turni) presso una clinica privata. Il è in possesso di un Pt_2
diploma di scuola media superiore e svolge attività lavorativa come ausiliario socio sanitario con contratto part-time, anch'egli su turni, presso altra struttura clinica.
Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione del figlio maggiore , affetto da Per_1
disabilità cognitiva medio-grave (QI pari a 40) associata a disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD). Egli frequenta attualmente un istituto comprensivo a indirizzo agrario. Il figlio minore , invece, è iscritto alla scuola primaria e svolge regolarmente attività sportive. Per_2
Nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 337 ter c.c., i genitori hanno convenuto:
- l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocamento prevalente presso la madre;
- un regime di frequentazione con il padre articolato in due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati;
- la corresponsione da parte del padre di un contributo mensile pari ad € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
- la regolamentazione delle festività e delle vacanze estive secondo criteri di alternanza tra i genitori;
- l'impegno reciproco a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e a introdurre eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale, tutelando il loro benessere emotivo.
Le condizioni concordate risultano rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con l'interesse superiore dei minori, in linea con l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 9435/2024), che valorizza la necessità di garantire ai figli una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive significative con entrambi i genitori. Le parti, inoltre, hanno manifestato espressamente la volontà di non riconciliarsi e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma
3 c.p.c.
L'accordo raggiunto risulta nel complesso equilibrato, rispettoso delle specifiche esigenze dei figli – con particolare riferimento alla condizione di disabilità del figlio maggiore – e proporzionato alle condizioni economiche dei genitori.
E' stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido di e Persona_3 Per_4
, in atti generalizzati;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice rel. dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 343 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Antonella Ventura, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis.47 e ss. c.p.c.,
e hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione affettiva, intrapresa nell'agosto del 2008 e successivamente sfociata in una convivenza more uxorio.
Dalla predetta unione sono nati due figli: , nato nel 2009 e oggi quindicenne, e , Per_1 Per_2
nato nel 2016 e attualmente di nove anni.
Il ricorso, sottoscritto da entrambe le parti in conformità all'art. 473 bis.51 c.p.c., contiene le indicazioni relative alla loro situazione reddituale e lavorativa, nonché alle modalità di cura e accudimento sinora prestate in favore dei minori.
In particolare, la è laureata in Scienze Infermieristiche e lavora come dipendente a Pt_1
tempo pieno (38 ore settimanali, su turni) presso una clinica privata. Il è in possesso di un Pt_2
diploma di scuola media superiore e svolge attività lavorativa come ausiliario socio sanitario con contratto part-time, anch'egli su turni, presso altra struttura clinica.
Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione del figlio maggiore , affetto da Per_1
disabilità cognitiva medio-grave (QI pari a 40) associata a disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD). Egli frequenta attualmente un istituto comprensivo a indirizzo agrario. Il figlio minore , invece, è iscritto alla scuola primaria e svolge regolarmente attività sportive. Per_2
Nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 337 ter c.c., i genitori hanno convenuto:
- l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocamento prevalente presso la madre;
- un regime di frequentazione con il padre articolato in due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati;
- la corresponsione da parte del padre di un contributo mensile pari ad € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
- la regolamentazione delle festività e delle vacanze estive secondo criteri di alternanza tra i genitori;
- l'impegno reciproco a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e a introdurre eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale, tutelando il loro benessere emotivo.
Le condizioni concordate risultano rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con l'interesse superiore dei minori, in linea con l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 9435/2024), che valorizza la necessità di garantire ai figli una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive significative con entrambi i genitori. Le parti, inoltre, hanno manifestato espressamente la volontà di non riconciliarsi e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma
3 c.p.c.
L'accordo raggiunto risulta nel complesso equilibrato, rispettoso delle specifiche esigenze dei figli – con particolare riferimento alla condizione di disabilità del figlio maggiore – e proporzionato alle condizioni economiche dei genitori.
E' stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido di e Persona_3 Per_4
, in atti generalizzati;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice rel. dott. Alessandro Chiauzzi