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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5108/2023 R.G. cui è stato riunito il fascicolo recante numero di ruolo n. 754/2024 sul ricorso principale depositato il 27/10/2023 e su quello riunito depositato in data 14/02/2024 proposti da (difesa dall'avv. Rosilda Alampi) Parte_1
nei confronti di (difeso dagli avv. Ettore Triolo e Valeria Grandizio) CP_1
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta le domande di entrambi i giudizi . Nulla per le spese del giudizio.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei due giudizi , riserva all'esito della sua presentazione e della delibera di ammissione dal COA con registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via preliminare dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti impugnati perché privi dei criteri di validità prescritti dalla L. 241/90 per l'atto amministrativo;
2. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a tempo determinato, quale bracciante agricola, alle dipendenze della ditta nel 2015 per 130 giornate lavorative, nel 2016 e nel 2017 per 151 Parte_2
giornate lavorative;
3. accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2015, 2016 e 2017;
1 4. annullare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi e i provvedimenti di indebito e condannare l' a iscriverla negli elenchi previsti dalla legge per gli anni 2015-2016 e 2017 e CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
Parte ricorrente nel primo ricorso deduceva che: il giudizio era proposto avverso
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2016697904110, relativa all'anno 2015 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023;
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2017737409190, relativa all'anno 2016 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023;
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2018774813352, relativa all'anno 2017 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023.
NONCHE'
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016697904110, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/02/2023 (all.4);
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2017737409190, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/02/2023 (all.5);
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018774813352, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/022023 (all.6).
negli anni 2015 – 2016 e 2017 ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricola, alle dipendenze della ditta avente Parte_2
sede legale a Reggio Calabria C.da Salice di Cataforio 14, percependo la relativa retribuzione;
aveva lavorato nel 2015 per 130 giornate lavorative dal 25/05/2015 al 01/12/2015; nel 2016 per
151 giornate lavorative dal 06/05/2016 al 31/12/2016 e nel 2017 per 151 giornate lavorative dal
25/05/2017 al 31/12/2017.
possedendo i requisiti prescritti dalla legge, ha presentato all' domanda di disoccupazione CP_1 agricola;
l'indennità di disoccupazione è stata regolarmente corrisposta.
2 L' , con tre missive, datate 02.02.2023, notificate in data 23/02/2023 ha informato la ricorrente CP_1
che è stato accertato un indebito per effetto della revoca della prestazione di disoccupazione agricola e, pertanto, è stata chiesta la restituzione della somma erogata (precisamente € 5.467,28 per l'anno 2015, € 4.995,99 per l'anno 2016 ed € 4.000,58 per l'anno 2017);
Con ulteriori tre missive del 3.02.2023, notificate in data 21/02/2023, l' ha comunicato che le CP_1
domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2015-2016 e 2017, in sede di riesame, erano state respinte con la seguente motivazione: non risulta iscritta negli elenchi agricoli.
L' si costituiva e contestava la domanda eccependo : la decadenza e l'insussistenza del diritto CP_1 all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito degli accertamenti ispettivi che hanno interessato l' . Parte_3
******
Nel corso del giudizio veniva riunito per identità delle parti processuali e per parziale connessione oggettiva il procedimento n. 754 /2024 .
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno rigettati.
Proc. N. 5108/23
Il primo procedimento concerne l'accertamento dei rapporti di lavoro negli anni 2015, 2016 e 2017 nonché la valutazione della fondatezza delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2017 e l'infondatezza delle conseguenti comunicazioni di indebito fatte CP_ pervenire dall' .
In ordine al primo motivo ossia il difetto di motivazione il motivo è infondato non applicandosi la legge 241/90 ai provvedimenti in esame non trattandosi di provvedimenti con esercizio di discrezionalità ma ricognitivi di fatti oggettivi.
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI CP_ Quanto alla sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi , l' deduce la variazione negli elenchi.
In ordine alla questione di valida iscrizione negli elenchi anni 2015, 2016, 2017, va rilevato che i
CP_ provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in via CA dall' nel periodo dal 1-6-2020 al 15.6.2020.
La circostanza è documentata dalle copie informatiche depositate dall' . CP_1
CP_ L' ha, quindi, eccepito la decadenza dalla impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione ormai tardiva .
L'eccezione dell' è fondata . CP_1
3 In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio
4 il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali
5 elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione CA ( periodo 1.6. 2020 – 15.6.2020), il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché era prevista la comunicazione CA valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
6 l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche è la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
****
Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione CA , non ha curato di verificare e controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione CA è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione CA a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione CA e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che all'epoca della pubblicazione CA era un onere della parte ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura, controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli CP_1
elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti
CP_ dell' ricevuti nel febbraio 2023 .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione CA . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 2023 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
7 MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2015, 2016, 2017
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione non impugnata tempestivamente , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato. Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez.
VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale
8 iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo
l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra esclude il rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione , il che esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito CP_ ripetibile dall' ai sensi dell'art 2033 cc
La domanda sul punto va respinta.
PROC. N. 754/2024
Con il secondo ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. in via preliminare disporre la riunione del a quello recante RG. 5108/2023 Tribunale di Reggio
Calabria – sezione Lavoro;
2. Sempre in via preliminare dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato perché privo dei criteri di validità prescritti dalla L. 241/90 per l'atto amministrativo;
3. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a tempo determinato, quale bracciante agricola, alle dipendenze della ditta nel 2017 per 151 giornate lavorative; Parte_2
4. annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e condannare l' a iscriverla negli CP_1 elenchi previsti dalla legge per l'anno 2017 e alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
5. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
Parte ricorrente deduceva che:
Con missiva del 08.02.2023 l' comunicava alla ricorrente che in data 7.02.2023 era stata CP_1 riesaminata la domanda di disoccupazione agricola n 2019808901895 relativa all'anno 2018 ed era stata accolta.
Nel prospetto allegato risultava la reiezione della disoccupazione per assenza del requisito contributo richiesto.
CP_
Con provvedimento del 7.02.2023 l' chiedeva la restituzione della somma indebitamente percepita per la prestazione agricola n. 2019808901895 pari ad € 1.771,84 “non spettante in assenza del requisito della prevalenza di attività agricola nel biennio”.
9 Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale contestando la mancata liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e delle prestazioni accessorie (All.
3). Il Comitato Provinciale respingeva il ricorso sostenendo che: “la riliquidazione della domanda di disoccupazione agricola n. 2019808901895 è dovuta al venir meno del requisito contributivo delle
102 giornate nel biennio;
infatti, la ricorrente ha 101 giornate nel 2018 e 0 nel 2017, ciò in quanto in seguito ad accesso ispettivo con redazione di conseguente verbale sono state cancellate le giornate 2017………” La decisione del Comitato Provinciale veniva comunicata in data 25.07.2023. (all.4). Si contesta la motivazione adottata dal Comitato Provinciale in quanto la ricorrente nell'anno 2017 ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricola, alle dipendenze della ditta avente sede legale a Parte_2
Reggio Calabria C.da Salice di Cataforio 14, percependo la relativa retribuzione;
precisamente ella ha lavorato per 151 giornate lavorative dal 25/05/2017 al 31/12/2017.
Si costituiva il resistente , il quale contestava la domanda di parte ricorrente e deduceva la CP_1 decadenza sul disconoscimento e l'infondatezza nel merito .
***
Orbene ad avviso del decidente sul punto non vi è che richiamare quanto già detto per il primo giudizio.
Il difetto di motivazione è infondato perché non si tratta di atti soggetti alla legge 241/90 mancando l'esercizio d discrezionalità amministrativa .
L'anno 2017 di iscrizione è stato cancellato con pubblicazione CA nel giugno 2020 e la ricorrente non ha impugnato tempestivamente né con ricorso amministrativo né giudiziale .
Valgono pertanto qui le stesse considerazioni in diritto sopra svolte .
Di conseguenza non è convalidato l'anno di lavoro del 2017 e la ricorrente non ha il biennio utile di copertura assicurativa per la indennità di disoccupazione del 2018 con l'effetto che sussiste l'indebito.
Anche la domanda del secondo ricorso va rigettata .
SPESE
Nulla per le spese in ragione della dichiarazione di esonero presentata dalla parte ricorrente ..
Reggio Calabria 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5108/2023 R.G. cui è stato riunito il fascicolo recante numero di ruolo n. 754/2024 sul ricorso principale depositato il 27/10/2023 e su quello riunito depositato in data 14/02/2024 proposti da (difesa dall'avv. Rosilda Alampi) Parte_1
nei confronti di (difeso dagli avv. Ettore Triolo e Valeria Grandizio) CP_1
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta le domande di entrambi i giudizi . Nulla per le spese del giudizio.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei due giudizi , riserva all'esito della sua presentazione e della delibera di ammissione dal COA con registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. in via preliminare dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti impugnati perché privi dei criteri di validità prescritti dalla L. 241/90 per l'atto amministrativo;
2. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a tempo determinato, quale bracciante agricola, alle dipendenze della ditta nel 2015 per 130 giornate lavorative, nel 2016 e nel 2017 per 151 Parte_2
giornate lavorative;
3. accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2015, 2016 e 2017;
1 4. annullare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi e i provvedimenti di indebito e condannare l' a iscriverla negli elenchi previsti dalla legge per gli anni 2015-2016 e 2017 e CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
Parte ricorrente nel primo ricorso deduceva che: il giudizio era proposto avverso
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2016697904110, relativa all'anno 2015 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023;
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2017737409190, relativa all'anno 2016 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023;
- il provvedimento del 3.02.2023 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n.
2018774813352, relativa all'anno 2017 (riesaminata in data 02.02.2023), comunicato tramite raccomandata AR in data 21/02/2023.
NONCHE'
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016697904110, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/02/2023 (all.4);
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2017737409190, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/02/2023 (all.5);
- il provvedimento del 02.02.2023 con il quale l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
accertato sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018774813352, comunicato tramite raccomandata AR in data 23/022023 (all.6).
negli anni 2015 – 2016 e 2017 ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricola, alle dipendenze della ditta avente Parte_2
sede legale a Reggio Calabria C.da Salice di Cataforio 14, percependo la relativa retribuzione;
aveva lavorato nel 2015 per 130 giornate lavorative dal 25/05/2015 al 01/12/2015; nel 2016 per
151 giornate lavorative dal 06/05/2016 al 31/12/2016 e nel 2017 per 151 giornate lavorative dal
25/05/2017 al 31/12/2017.
possedendo i requisiti prescritti dalla legge, ha presentato all' domanda di disoccupazione CP_1 agricola;
l'indennità di disoccupazione è stata regolarmente corrisposta.
2 L' , con tre missive, datate 02.02.2023, notificate in data 23/02/2023 ha informato la ricorrente CP_1
che è stato accertato un indebito per effetto della revoca della prestazione di disoccupazione agricola e, pertanto, è stata chiesta la restituzione della somma erogata (precisamente € 5.467,28 per l'anno 2015, € 4.995,99 per l'anno 2016 ed € 4.000,58 per l'anno 2017);
Con ulteriori tre missive del 3.02.2023, notificate in data 21/02/2023, l' ha comunicato che le CP_1
domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2015-2016 e 2017, in sede di riesame, erano state respinte con la seguente motivazione: non risulta iscritta negli elenchi agricoli.
L' si costituiva e contestava la domanda eccependo : la decadenza e l'insussistenza del diritto CP_1 all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito degli accertamenti ispettivi che hanno interessato l' . Parte_3
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Nel corso del giudizio veniva riunito per identità delle parti processuali e per parziale connessione oggettiva il procedimento n. 754 /2024 .
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno rigettati.
Proc. N. 5108/23
Il primo procedimento concerne l'accertamento dei rapporti di lavoro negli anni 2015, 2016 e 2017 nonché la valutazione della fondatezza delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2017 e l'infondatezza delle conseguenti comunicazioni di indebito fatte CP_ pervenire dall' .
In ordine al primo motivo ossia il difetto di motivazione il motivo è infondato non applicandosi la legge 241/90 ai provvedimenti in esame non trattandosi di provvedimenti con esercizio di discrezionalità ma ricognitivi di fatti oggettivi.
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI CP_ Quanto alla sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi , l' deduce la variazione negli elenchi.
In ordine alla questione di valida iscrizione negli elenchi anni 2015, 2016, 2017, va rilevato che i
CP_ provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in via CA dall' nel periodo dal 1-6-2020 al 15.6.2020.
La circostanza è documentata dalle copie informatiche depositate dall' . CP_1
CP_ L' ha, quindi, eccepito la decadenza dalla impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione ormai tardiva .
L'eccezione dell' è fondata . CP_1
3 In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio
4 il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali
5 elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione CA ( periodo 1.6. 2020 – 15.6.2020), il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché era prevista la comunicazione CA valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
6 l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche è la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
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Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione CA , non ha curato di verificare e controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione CA è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione CA a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione CA e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che all'epoca della pubblicazione CA era un onere della parte ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura, controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli CP_1
elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti
CP_ dell' ricevuti nel febbraio 2023 .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione CA . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 2023 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
7 MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2015, 2016, 2017
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione non impugnata tempestivamente , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato. Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez.
VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale
8 iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo
l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra esclude il rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione , il che esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito CP_ ripetibile dall' ai sensi dell'art 2033 cc
La domanda sul punto va respinta.
PROC. N. 754/2024
Con il secondo ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. in via preliminare disporre la riunione del a quello recante RG. 5108/2023 Tribunale di Reggio
Calabria – sezione Lavoro;
2. Sempre in via preliminare dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato perché privo dei criteri di validità prescritti dalla L. 241/90 per l'atto amministrativo;
3. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, a tempo determinato, quale bracciante agricola, alle dipendenze della ditta nel 2017 per 151 giornate lavorative; Parte_2
4. annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e condannare l' a iscriverla negli CP_1 elenchi previsti dalla legge per l'anno 2017 e alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
5. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
Parte ricorrente deduceva che:
Con missiva del 08.02.2023 l' comunicava alla ricorrente che in data 7.02.2023 era stata CP_1 riesaminata la domanda di disoccupazione agricola n 2019808901895 relativa all'anno 2018 ed era stata accolta.
Nel prospetto allegato risultava la reiezione della disoccupazione per assenza del requisito contributo richiesto.
CP_
Con provvedimento del 7.02.2023 l' chiedeva la restituzione della somma indebitamente percepita per la prestazione agricola n. 2019808901895 pari ad € 1.771,84 “non spettante in assenza del requisito della prevalenza di attività agricola nel biennio”.
9 Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale contestando la mancata liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e delle prestazioni accessorie (All.
3). Il Comitato Provinciale respingeva il ricorso sostenendo che: “la riliquidazione della domanda di disoccupazione agricola n. 2019808901895 è dovuta al venir meno del requisito contributivo delle
102 giornate nel biennio;
infatti, la ricorrente ha 101 giornate nel 2018 e 0 nel 2017, ciò in quanto in seguito ad accesso ispettivo con redazione di conseguente verbale sono state cancellate le giornate 2017………” La decisione del Comitato Provinciale veniva comunicata in data 25.07.2023. (all.4). Si contesta la motivazione adottata dal Comitato Provinciale in quanto la ricorrente nell'anno 2017 ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricola, alle dipendenze della ditta avente sede legale a Parte_2
Reggio Calabria C.da Salice di Cataforio 14, percependo la relativa retribuzione;
precisamente ella ha lavorato per 151 giornate lavorative dal 25/05/2017 al 31/12/2017.
Si costituiva il resistente , il quale contestava la domanda di parte ricorrente e deduceva la CP_1 decadenza sul disconoscimento e l'infondatezza nel merito .
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Orbene ad avviso del decidente sul punto non vi è che richiamare quanto già detto per il primo giudizio.
Il difetto di motivazione è infondato perché non si tratta di atti soggetti alla legge 241/90 mancando l'esercizio d discrezionalità amministrativa .
L'anno 2017 di iscrizione è stato cancellato con pubblicazione CA nel giugno 2020 e la ricorrente non ha impugnato tempestivamente né con ricorso amministrativo né giudiziale .
Valgono pertanto qui le stesse considerazioni in diritto sopra svolte .
Di conseguenza non è convalidato l'anno di lavoro del 2017 e la ricorrente non ha il biennio utile di copertura assicurativa per la indennità di disoccupazione del 2018 con l'effetto che sussiste l'indebito.
Anche la domanda del secondo ricorso va rigettata .
SPESE
Nulla per le spese in ragione della dichiarazione di esonero presentata dalla parte ricorrente ..
Reggio Calabria 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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