Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2021, proposto dalla NA TE AS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Firenze, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
-della nota prot. n. 34817 del 10 luglio 2021 emessa dalla Città Metropolitana di Firenze, comunicata a mezzo pec il 10.7.2021, avente ad oggetto “ Avviso di pagamento 20211216500002901 – Canone Unico S.G.C. FIRENZE-PISA-LIVORNO- Istanza di annullamento in autotutela NA TE AS S.p.A .”, con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato alla NA TE AS S.p.A. di non accogliere l'istanza di annullamento in autotutela, proposta dalla NA TE AS S.p.A. in relazione all'Avviso di pagamento n. 20211216500002901;
- nonché di ogni altro atto antecedente, previo o successivo/consequenziale o comunque presupposto e/o connesso al provvedimento impugnato, ancorché allo stato eventualmente non noto, fra cui, per quanto occorrer possa l'Avviso di pagamento n. 20211216500002901, avente ad oggetto – Canone Unico dovuto 2021 – Occupazione suolo Pubblico SGC –FI-PI-LI A3, emesso dalla RI - Società Servizi e Riscossione Italia S.p.A., quale concessionaria della Città Metropolitana di Firenze, ricevuto dalla NA TE AS S.p.A. in data 26.5.2021, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo totale di € 35.231,00 entro il 30.06.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Firenze;
Vista la domanda di pronuncia sulla cessata materia del contendere avanzata da parte ricorrente in data 7.3.2025 e la dichiarazione di adesione alla richiesta avanzata da parte resistente il 10.3.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Elena Farhat, nessuno presente per le parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l’avviso di pagamento n. 20211216500002901 avente ad oggetto “ Canone Unico dovuto 2021 –Occupazione suolo pubblico SGC – FI-PI-LI A3” , emesso dalla stessa ricorrente quale concessionaria della Città Metropolitana di Firenze.
2. I motivi di doglianza proposti per contestarne la legittimità sono i seguenti.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione della l. 160/2019 e del regolamento emesso dalla medesima città metropolitana di Firenze con deliberazione n. 19 del 31.3.2019 - Eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica, illogicità e/o irragionevolezza; contraddittorietà tra le premesse della motivazione ed il contenuto dell’atto; difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti ”
2.2 “ Violazione del principio di riserva di legge in relazione all’art. 23 della costituzione; violazione dell’art. 41 carta di Nizza, 97 cost., 1, 2, 3 7 l. n. 241/90: erroneo calcolo dell’importo dovuto a titolo di cup, violazione e falsa applicazione della l. 160/2019 e del regolamento emesso dalla medesima città metropolitana di Firenze con deliberazione n. 19 del 31.3.2019 eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. in ogni caso indeterminatezza e genericità dei criteri che hanno indotto l’amministrazione ad emettere l’avviso impugnato - illogicità, irragionevolezza dell’agere amministrativo e ingiustizia manifesta – sviamento di potere ”.
3. Parte ricorrente e parte resistente hanno rappresentato che con sentenza del 24.10.2023 n. 9185 il Consiglio di Stato ha annullato il “ Regolamento per l’approvazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria ” della Città Metropolitana di Firenze, in forza del quale era stato emesso dalla medesima Amministrazione resistente l’avviso impugnato.
4. All’esito e in conseguenza della sentenza citata, in data 21.02.2025 la Città metropolitana di Firenze ha, medio tempore , emesso la nota prot. n. 0009048/2025 del 21.02.2025, ricevuta in pari data dalla Società ricorrente (cfr. deposito documentale in data 27.02.2025), con la quale l’Amministrazione resistente ha formalmente annullato l’Avviso di pagamento impugnato col ricorso proposto da NA TE AS S.p.A.. In particolare, con la suddetta nota, parte resistente “ conferma formalmente l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 20211216500002901 avente ad oggetto ‘Canone Unico dovuto 2021 – Occupazione suolo pubblico SGC – FI-PI-LI A3’, emesso da RI quale concessionaria della scrivente Città Metropolitana di Firenze per l’importo di euro 35.231,00 e costituente oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Firenze R.G. 7754/2021 – definito con sentenza n. 328/2023 del 02/02/2023 (pubblicata in data 06/02/2023) – e del pendente giudizio di appello R.G. 1703/2023 ”.
5. Considerato che, alla luce della superiore esposizione dei fatti, appare ictu oculi che l’esatto bene della vita che la ricorrente tendeva a conseguire con la proposizione del gravame è stato effettivamente ottenuto ad opera dell’azione di ripensamento dell’Amministrazione resistente che ha adottato l’atto di ritiro del provvedimento impugnato, deve essere accolta la richiesta congiunta delle parti e dichiarata la cessata materia del contendere con pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
6. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti come da richiesta congiunta delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO