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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 279/2024
All'udienza del 6.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 279/2024 promossa da: (C.F. Parte_1
), (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. ) Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 con l'Avv. Andrea Rossato
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1
dalla dott.ssa e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.4.2024, , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , convenivano avanti al Tribunale Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 di Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1
epigrafe.
Il procuratore esponeva che i ricorrenti erano tutti insegnanti non di ruolo, in servizio presso istituti scolastici della provincia di Mantova in qualità di docenti precari e, nel corso degli anni, avevano prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato aventi durata annuale, o quantomeno non inferiore alle 180 ore annuali protrattesi per l'intero anno scolastico, con supplenze sino al termine delle attività didattiche, oppure sino al giorno 31 agosto di ciascun anno;
che, segnatamente, ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo Parte_1 determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 09/10/2019 al
31/10/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 01/11/2019 al 27/01/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal
28/01/2020 al 06/04/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 07/04/2020 al 08/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal
09/06/2020 al 10/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 29/09/2020 al
30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 31/08/2022; che ha Parte_2 sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Ceresara – MNIC80200G in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 28/09/2019 al
30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Ceresara – MNIC80200G, in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 29/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Porto Mantovano –
MNIC813002, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Porto Mantovano – MNIC813002, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 30/06/2023; che ha sottoscritto: - Contratto Parte_3 individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 28/09/2017 al 31/08/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola –MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 08/10/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 12/09/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 20/09/2019 al 31/08/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Porto Mantovano – MNIC813002 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 24/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che Parte_4
ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
[...]
Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1
“Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
29/09/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Castellucchio – MNIC82700X in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
24/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Castellucchio – in qualità di docente supplente fino al C.F._11 termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Poggio Rusco – C.F._12 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 05/10/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Poggio Rusco – in qualità di docente supplente fino al termine delle C.F._12 attività didattiche con decorrenza dal 25/09/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Viadana “Parazzi” – MNIC83100G in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Roverbella –
MNIC818005 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Parte_5 stipulato con l'Istituto Comprensivo Quistello – MNIC821001 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
01/10/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. “Matilde di Canossa” San Benedetto Po – MNIC834003 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 18/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack” –
MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 18/09/2020 al 31/08/2021;
- Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C.
Suzzara 1 “Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 04/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack”
– MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Parte_6
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Mantova
1 – MNIC82800Q in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Mantova 1 – MNIC82800Q in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al
31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo Parte_7 determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 06/11/2020 al
06/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 09/11/2020 al 11/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” –
MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 12/11/2020 al 29/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 16/11/2020 al 22/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 30/11/2020 al
04/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 05/12/2020 al 12/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” –
MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/12/2020 al 16/01/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni”
– MNIC83800A in qualità di docente per un posto normale con decorrenza dal 11/01/2021 al
16/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
17/01/2021 al 16/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal
17/04/2021 al 30/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente per un posto normale con decorrenza dal 17/04/2021 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 01/05/2021 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/06/2021 al 10/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Parazzi” – MNIC83100G in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 21/10/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha Parte_8 sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente assente dal 18/09/2017 al 02/10/2017, con decorrenza dal 19/09/2017
e fino alla nomina dell'avente diritto;
- Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 05/10/2017 al 31/10/2017; -
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo – MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 07/11/2017 al 10/11/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 15/11/2017 al 22/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 11/12/2017 al 11/12/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 15/12/2017 al 15/12/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 19/03/2018 al 22/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/03/2018 al 28/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 26/04/2018 al 27/04/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 02/05/2018 al 04/05/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana
– MNIC804007 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 07/10/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana –
MNIC804007 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 20/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/09/2022 al 31/08/2023; che
ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato Parte_9 con l'Istituto I.C. Borgovirgilio – MNIC81000E in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 26/09/2017 al 30/06/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Curtatone – MNIC812006 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 18/09/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Borgovirgilio– MNIC81000E in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 25/09/2019 al
31/08/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta – MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 29/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta –
MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta – MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con Parte_10
l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente per un posto comune con decorrenza dal 12/10/2020 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 30/09/2021 al
30/09/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
01/10/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Superiore I.S. Fermi MN – MNIS01100E in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 24/09/2022 al 31/08/2023;
Parte ricorrente produceva, oltre ai contratti, la diffide inviate al Controparte_1
deducendo che le stesse erano rimaste senza riscontro e rilevava come i docenti non avessero
[...]
mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015; assumeva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70; invocava, al riguardo, pronunce di merito, del C.d.S e della CGUE e della Corte di Cassazione e concludeva come in atti. Costituitosi in giudizio, il , con specifico riferimento alla Controparte_1 posizione di alcuni dei ricorrenti, rilevava: che, quanto a la supplenza, Parte_1 specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2019/2020, era una supplenza breve e saltuaria, conferita dal 09/10/2019 al 10/06/2020 e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a , la supplenza, specificamente richiesta in ricorso, Parte_7 relativa all'a.s. 2020/2021 era una supplenza breve e saltuaria, conferita dal 09/11/2020 al 10/06/2021
e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a la Parte_8 supplenza, specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2017/2018, era una supplenza breve e saltuaria, conferita per periodi anche non continuativi nel corso dell'anno scolastico e con termine al
04/05/2018, come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a Pt_10
, la supplenza, specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2020/21, conferita dal
[...]
12/10/2020 al 08/06/2021 era una supplenza breve e saltuaria, e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente. Il eccepiva, altresì, la parziale prescrizione del diritto: CP_1 dei ricorrenti e con riferimento all'anno scolastico 2017/18 e Parte_3 Parte_9 all'anno scolastico 2018/2019; dei ricorrenti e con riferimento Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2018/2019, della ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/18. In ogni caso, parte Parte_8 resistente sosteneva l'infondatezza delle domande e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando - in estrema sintesi - che il differente regime appariva giustificato dalla CP_1 diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court, ma un vincolo al relativo utilizzo.
Con nota scritta depositata in data 15.11.2024, parte ricorrente rilevava come l'eccezione di prescrizione sollevata dal fosse generica e, in ogni caso, dichiarava di rinunciare alla carta CP_1 docenti per i ricorrenti che l'avevano pretesa in ordine agli anni anteriori all'a.s. 2018/2019.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Le domande delle ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , sono fondate e vanno
[...] Parte_7 Parte_10 integralmente accolte, in linea con quanto statuito, a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c..
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così, con la sentenza n .1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che la parte ricorrente ha Cont chiesto la condanna del all'attribuzione del beneficio economico “tramite il sistema informatico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” (c.d. Carta docenti), ex art. 1 comma 121 L 107/2015”. e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del perde rilievo. CP_4
Tanto premesso, occorre dare atto della rinuncia al riconoscimento del diritto oggetto di domanda con riguardo agli anni scolastici antecedenti a quello del 2018/2019; ne consegue che rispetto alla domanda originariamente formulata, ai ricorrenti e on deve essere riconosciuto Pt_11 Pt_8 il beneficio richiesto quanto all'a.s. 2017/2018. Cont Quanto alle annualità successive, è fondata l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal con riguardo all'a.s. 2018/2019, dal momento che le diffide prodotte in giudizio da parte ricorrente risultano essere state tutte inviate nell'aprile 2024, una volta decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data da quando è sorto il diritto di credito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, ovvero, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica: sicché le domande dei ricorrenti per il riconoscimento del beneficio, Pt_3 Parte_9 Pt_4 Parte_5
con riferimento a tale anno scolastico (a.s. 2018/2019), devono essere respinte.
Con riguardo alle domande per il riconoscimento del beneficio formulate con riferimento agli a.s. scolastici successivi (a partire dal a.s. 2019/2020), non può essere accolta l'eccezione svolta dal fondata sul fatto che le supplenze sono brevi e saltuarie, dal momento che, in tutti i casi CP_1 con riguardo ai quali l'eccezione è stata sollevata, le supplenze risultano aver coperto l'intero anno scolastico, il servizio essendo stato svolto con durata non inferiore a 180 giorni.
Alla luce di quanto sopra, quindi, considerato che è documentato e comunque non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati nei rispettivi atti Cont introduttivi e che il non ha allegato che i ricorrenti siano ad oggi fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande devono essere accolte nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate tenuto conto della “serialità” della vertenza, della limitata attività processuale svolta e dell'art. 4 comma 2 del DM n. 55 del 2014 e s.m.i.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento delle domande svolte, dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della carta CP_1 elettronica, le seguenti somme: € 1.500,00 a;
€ 2.000,00 a Parte_1 Parte_2
; € 2.000,00 a;
€ 2.000,00 a;
€ 2.000,00 a
[...] Parte_3 Parte_4
; € 1.000,00 a;
€ 1.500,00 a Parte_5 Parte_6 [...]
; € 1.500,00 a;
€ 2.000,00 a;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 1.500,00 a;
Parte_10 condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 3.900,00, oltre ad € 118,00 per C.U., oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, da distrarsi a favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Mantova, 6.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 279/2024
All'udienza del 6.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 279/2024 promossa da: (C.F. Parte_1
), (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. ) Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 con l'Avv. Andrea Rossato
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1
dalla dott.ssa e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.4.2024, , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , convenivano avanti al Tribunale Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 di Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1
epigrafe.
Il procuratore esponeva che i ricorrenti erano tutti insegnanti non di ruolo, in servizio presso istituti scolastici della provincia di Mantova in qualità di docenti precari e, nel corso degli anni, avevano prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato aventi durata annuale, o quantomeno non inferiore alle 180 ore annuali protrattesi per l'intero anno scolastico, con supplenze sino al termine delle attività didattiche, oppure sino al giorno 31 agosto di ciascun anno;
che, segnatamente, ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo Parte_1 determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 09/10/2019 al
31/10/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 01/11/2019 al 27/01/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal
28/01/2020 al 06/04/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 07/04/2020 al 08/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal
09/06/2020 al 10/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 29/09/2020 al
30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 31/08/2022; che ha Parte_2 sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Ceresara – MNIC80200G in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 28/09/2019 al
30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Ceresara – MNIC80200G, in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 29/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Porto Mantovano –
MNIC813002, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Porto Mantovano – MNIC813002, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 30/06/2023; che ha sottoscritto: - Contratto Parte_3 individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 28/09/2017 al 31/08/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola –MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 08/10/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 12/09/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 20/09/2019 al 31/08/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Porto Mantovano – MNIC813002 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 24/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Asola – MNIC80000X in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che Parte_4
ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
[...]
Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 29/09/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1
“Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
29/09/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Castellucchio – MNIC82700X in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
24/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Castellucchio – in qualità di docente supplente fino al C.F._11 termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Poggio Rusco – C.F._12 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 05/10/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Poggio Rusco – in qualità di docente supplente fino al termine delle C.F._12 attività didattiche con decorrenza dal 25/09/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Viadana “Parazzi” – MNIC83100G in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Roverbella –
MNIC818005 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Parte_5 stipulato con l'Istituto Comprensivo Quistello – MNIC821001 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
01/10/2018 al 30/06/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. “Matilde di Canossa” San Benedetto Po – MNIC834003 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 18/09/2019 al 30/06/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack” –
MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 18/09/2020 al 31/08/2021;
- Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C.
Suzzara 1 “Margherita Hack” – MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 04/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Suzzara 1 “Margherita Hack”
– MNIC825008 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Parte_6
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Mantova
1 – MNIC82800Q in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 04/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Mantova 1 – MNIC82800Q in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al
31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo Parte_7 determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 06/11/2020 al
06/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 09/11/2020 al 11/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” –
MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 12/11/2020 al 29/11/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 16/11/2020 al 22/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 30/11/2020 al
04/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 05/12/2020 al 12/12/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” –
MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/12/2020 al 16/01/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni”
– MNIC83800A in qualità di docente per un posto normale con decorrenza dal 11/01/2021 al
16/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal
17/01/2021 al 16/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal
17/04/2021 al 30/04/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente per un posto normale con decorrenza dal 17/04/2021 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 01/05/2021 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/06/2021 al 10/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Parazzi” – MNIC83100G in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 21/10/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Viadana “Vanoni” – MNIC83800A in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha Parte_8 sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente assente dal 18/09/2017 al 02/10/2017, con decorrenza dal 19/09/2017
e fino alla nomina dell'avente diritto;
- Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 05/10/2017 al 31/10/2017; -
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo – MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 07/11/2017 al 10/11/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 15/11/2017 al 22/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 11/12/2017 al 11/12/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 15/12/2017 al 15/12/2017; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 19/03/2018 al 22/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/03/2018 al 28/03/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 26/04/2018 al 27/04/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Guidizzolo –
MNIC80600V in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 02/05/2018 al 04/05/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana
– MNIC804007 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 07/10/2020 al 30/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana –
MNIC804007 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 20/09/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 23/09/2022 al 31/08/2023; che
ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato Parte_9 con l'Istituto I.C. Borgovirgilio – MNIC81000E in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 26/09/2017 al 30/06/2018; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Curtatone – MNIC812006 in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 18/09/2018 al 31/08/2019; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Borgovirgilio– MNIC81000E in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno minorati psicofisici con decorrenza dal 25/09/2019 al
31/08/2020; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta – MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 29/09/2020 al 31/08/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta –
MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 06/09/2021 al 31/08/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo IC Marcaria-Sabbioneta – MNIC839006 in qualità di docente supplente annuale per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 09/09/2022 al 31/08/2023; che ha sottoscritto: - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con Parte_10
l'Istituto Comprensivo I.C. Volta Mantovana – MNIC804007 in qualità di docente per un posto comune con decorrenza dal 12/10/2020 al 08/06/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente con decorrenza dal 30/09/2021 al
30/09/2021; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto
Comprensivo I.C. Bozzolo – MNIC82300L in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
01/10/2021 al 30/06/2022; - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Superiore I.S. Fermi MN – MNIS01100E in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 24/09/2022 al 31/08/2023;
Parte ricorrente produceva, oltre ai contratti, la diffide inviate al Controparte_1
deducendo che le stesse erano rimaste senza riscontro e rilevava come i docenti non avessero
[...]
mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015; assumeva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70; invocava, al riguardo, pronunce di merito, del C.d.S e della CGUE e della Corte di Cassazione e concludeva come in atti. Costituitosi in giudizio, il , con specifico riferimento alla Controparte_1 posizione di alcuni dei ricorrenti, rilevava: che, quanto a la supplenza, Parte_1 specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2019/2020, era una supplenza breve e saltuaria, conferita dal 09/10/2019 al 10/06/2020 e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a , la supplenza, specificamente richiesta in ricorso, Parte_7 relativa all'a.s. 2020/2021 era una supplenza breve e saltuaria, conferita dal 09/11/2020 al 10/06/2021
e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a la Parte_8 supplenza, specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2017/2018, era una supplenza breve e saltuaria, conferita per periodi anche non continuativi nel corso dell'anno scolastico e con termine al
04/05/2018, come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
che, quanto a Pt_10
, la supplenza, specificamente richiesta in ricorso, relativa all'a.s. 2020/21, conferita dal
[...]
12/10/2020 al 08/06/2021 era una supplenza breve e saltuaria, e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente. Il eccepiva, altresì, la parziale prescrizione del diritto: CP_1 dei ricorrenti e con riferimento all'anno scolastico 2017/18 e Parte_3 Parte_9 all'anno scolastico 2018/2019; dei ricorrenti e con riferimento Parte_4 Parte_5 all'a.s. 2018/2019, della ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/18. In ogni caso, parte Parte_8 resistente sosteneva l'infondatezza delle domande e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando - in estrema sintesi - che il differente regime appariva giustificato dalla CP_1 diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court, ma un vincolo al relativo utilizzo.
Con nota scritta depositata in data 15.11.2024, parte ricorrente rilevava come l'eccezione di prescrizione sollevata dal fosse generica e, in ogni caso, dichiarava di rinunciare alla carta CP_1 docenti per i ricorrenti che l'avevano pretesa in ordine agli anni anteriori all'a.s. 2018/2019.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Le domande delle ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , sono fondate e vanno
[...] Parte_7 Parte_10 integralmente accolte, in linea con quanto statuito, a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c..
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così, con la sentenza n .1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che la parte ricorrente ha Cont chiesto la condanna del all'attribuzione del beneficio economico “tramite il sistema informatico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” (c.d. Carta docenti), ex art. 1 comma 121 L 107/2015”. e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del perde rilievo. CP_4
Tanto premesso, occorre dare atto della rinuncia al riconoscimento del diritto oggetto di domanda con riguardo agli anni scolastici antecedenti a quello del 2018/2019; ne consegue che rispetto alla domanda originariamente formulata, ai ricorrenti e on deve essere riconosciuto Pt_11 Pt_8 il beneficio richiesto quanto all'a.s. 2017/2018. Cont Quanto alle annualità successive, è fondata l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal con riguardo all'a.s. 2018/2019, dal momento che le diffide prodotte in giudizio da parte ricorrente risultano essere state tutte inviate nell'aprile 2024, una volta decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data da quando è sorto il diritto di credito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, ovvero, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica: sicché le domande dei ricorrenti per il riconoscimento del beneficio, Pt_3 Parte_9 Pt_4 Parte_5
con riferimento a tale anno scolastico (a.s. 2018/2019), devono essere respinte.
Con riguardo alle domande per il riconoscimento del beneficio formulate con riferimento agli a.s. scolastici successivi (a partire dal a.s. 2019/2020), non può essere accolta l'eccezione svolta dal fondata sul fatto che le supplenze sono brevi e saltuarie, dal momento che, in tutti i casi CP_1 con riguardo ai quali l'eccezione è stata sollevata, le supplenze risultano aver coperto l'intero anno scolastico, il servizio essendo stato svolto con durata non inferiore a 180 giorni.
Alla luce di quanto sopra, quindi, considerato che è documentato e comunque non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati nei rispettivi atti Cont introduttivi e che il non ha allegato che i ricorrenti siano ad oggi fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande devono essere accolte nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate tenuto conto della “serialità” della vertenza, della limitata attività processuale svolta e dell'art. 4 comma 2 del DM n. 55 del 2014 e s.m.i.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento delle domande svolte, dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della carta CP_1 elettronica, le seguenti somme: € 1.500,00 a;
€ 2.000,00 a Parte_1 Parte_2
; € 2.000,00 a;
€ 2.000,00 a;
€ 2.000,00 a
[...] Parte_3 Parte_4
; € 1.000,00 a;
€ 1.500,00 a Parte_5 Parte_6 [...]
; € 1.500,00 a;
€ 2.000,00 a;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 1.500,00 a;
Parte_10 condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 3.900,00, oltre ad € 118,00 per C.U., oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, da distrarsi a favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Mantova, 6.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni