Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34986/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Maria Rosaria Ciuffi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...] il Parte_1
10.03.1993 (c.f. ), rappresentato e difeso nel C.F._1 presente giudizio, in virtù di procura depositata telematicamente unitamente al presente atto, dall'Avv. Giorgio Pezzilli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 legale sito a Roma in Via Silvio Pellico n. 42, nei confronti del
(Questura di Roma) – rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva di aver Parte_1 domandato, in data 13.01.2023 mediante spedizione di Kit postale, il rilascio di un permesso di protezione speciale e di avere ottenuto un appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per il giorno 25.08.2023. In occasione dell'incontro, riceveva un preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 per insufficienza nella misura di euro 50,00 del contributo versato;
effettuato il bollettino per l'importo in data 16.10.2023 come prontamente comunicato alla Questura e non ricevendo riscontri, il ricorrente inviava un sollecito per mezzo del suo avvocato in data 13 aprile 2024: in data 15 aprile 2024, la Questura inviava due nuovi preavvisi di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990, il primo per inidoneità dell'indirizzo fornito (Roma in via Modesta Valenti, indirizzo virtuale utilizzato dal comune di Roma per l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora che si trovano in una situazione di grave disagio sociale) e l'altro perché il ricorrente già godrebbe del permesso di soggiorno per richiesta di asilo non convertibile in permesso di lavoro.
Immigrazione.
Alla data di presentazione del ricorso alcun riscontro era pervenuto dalla Questura indicata, nonostante successiva diffida e il Sig.
[...] non ha potuto rinnovare il contratto di lavoro subordinato Pt_1 dopo aver lavorato con regolare contratto dal 30.09.2022 fino al
31.12.2023.
Pertanto, con il ricorso in esame, si è domandato al Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare la violazione del diritto alla vita privata del Sig. e dichiarare l'illegittimità Parte_1 del silenzio-inadempimento dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
Roma, in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e condannare la Pubblica Amministrazione a concludere il procedimento amministrativo entro un termine perentorio.”, con proposizione di istanza cautelare affinchè venisse ordinata alla Questura la conclusione del procedimento in un termine da assegnarsi o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, rinnovabile fino al termine del procedimento, al fine di consentire al ricorrente di riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Riqualificata l'istanza cautelare quale ricorso ex art. 700 cpc, veniva fissata udienza in data 9 ottobre 2024 per la discussione ai sensi dell'art. 127 ter cpc con assegnazione di un termine per notifica.
In data 9 ottobre 2024 si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione resistente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno, come da dichiarazione del 7 ottobre 2024.
Pag. 2 di 5 Con provvedimento del 9.10.2024, in parziale accoglimento dell'art. 700 cpc, si accertava che il permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 consentiva di svolgere attività lavorativa sin dal momento del suo rilascio al ricorrente e, pertanto, si disponeva trasmettersi gli atti alla Questura di Roma- Ufficio
Immigrazione per tutti gli adempimenti conseguenti al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 nel termine di giorni 15. Non avendo le parti nulla dedotto circa le conseguenze della cessazione della materia del contendere al fine di definire il giudizio anche con la decisione sulle spese di lite, si procedeva dunque con definizione del procedimento cautelare intra causam, confermando l'udienza già in atti per il merito al fine di procedere secondo il principio della soccombenza virtuale. Solo la parte ricorrente depositava note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc.
Ebbene, il ricorrente fa valere la lesione del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno protezione speciale, diritto in relazione al quale sussiste, proprio in ragione della natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere, la giurisdizione del giudice ordinario.
La natura diritto soggettivo del richiedente comporta l'inapplicabilità del giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, che ricadrebbe nella giurisdizione del Tribunale amministrativo, richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza e, in particolare, la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 1.7.2019, n. 4504, secondo cui “il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva”.
L'arresto del Consiglio di Stato, poi, conferma l'orientamento, già da tempo consolidatosi anche nella dottrina, secondo cui la procedura del
Pag. 3 di 5 silenzio non costituisce di per sé un selettore della giurisdizione, la quale deve essere individuata secondo i criteri ordinari di riparto.
Fatta questa dovuta considerazione preliminare, si osserva che l'art. 2 della legge n. 241/1990 sancisce che “ comma 1Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
… 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Ne consegue che la mancata conclusione del procedimento attivato il 13.01.2024 alla data del deposito del ricorso, nell'agosto del 2024, dopo i chiarimenti forniti dal ricorrente in data 25 aprile 2024 al preavviso di rigetto del 15 aprile 2024, ha leso la posizione del ricorrente ed è senza dubbio non giustificata. Il ricorso avrebbe dunque meritato accoglimento se non fosse intervenuto in corso di causa un esplicito rigetto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza sulla base del predetto criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, da distrarre in favore dell'Erario, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 8/01/2025
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Il giudice
Maria Rosaria Ciuffi
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