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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10327/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Silvana Mariotti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024.05.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI002060215, notificata il a CP_ 04.10.2024, con la quale l' ingiungeva il pagamento della sanzione di € 11.760,00
1 per l'asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, convertito con L. 638/83, con riferimento all'annualità
2018.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la violazione dell'art. 14 comma 6 legge 689/81.
In quanto, l'atto di accertamento della violazione non era stato comunque notificato entro il termine di novanta giorni, circostanza che costituisce atto presupposto del procedimento e, come tale, necessario ed indefettibile, a pena di estinzione dell'obbligazione medesima;
l'intervenuta estinzione del diritto dell' CP_2
a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa, stante
[...]
l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
che la gravissima violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato impone, in ogni caso, la rideterminazione “in melius” della sanzione comminata, con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: -ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata con l'Ordinanza –Ingiunzione n. OI–002060215 per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la legittimità dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI–002060215 applicare la sanzione in misura ridotta speciale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE (doc. n. 2), alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della
Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e CP_1 del parere sugli adempimenti legali reso in data 07.02.2025 dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981, si è provveduto ad avviare l'iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'adesione dell' all'avverso motivo di opposizione;
con CP_1 compensazione, anche parziale, delle spese e delle competenze di lite.
2 Nelle note depositate in data 25.11.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
Ordinanza – Ingiunzione n. OI 002060215, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso in data 07.02.2025 dal
Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha avviato l'iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese e delle competenze di lite stante l'adesione dell' all'avverso motivo di CP_1 opposizione.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 25.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3 L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento Controparte_3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 1.906,50, di cui € 1863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10327/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Silvana Mariotti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024.05.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI002060215, notificata il a CP_ 04.10.2024, con la quale l' ingiungeva il pagamento della sanzione di € 11.760,00
1 per l'asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, convertito con L. 638/83, con riferimento all'annualità
2018.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la violazione dell'art. 14 comma 6 legge 689/81.
In quanto, l'atto di accertamento della violazione non era stato comunque notificato entro il termine di novanta giorni, circostanza che costituisce atto presupposto del procedimento e, come tale, necessario ed indefettibile, a pena di estinzione dell'obbligazione medesima;
l'intervenuta estinzione del diritto dell' CP_2
a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa, stante
[...]
l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
che la gravissima violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato impone, in ogni caso, la rideterminazione “in melius” della sanzione comminata, con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: -ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata con l'Ordinanza –Ingiunzione n. OI–002060215 per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la legittimità dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI–002060215 applicare la sanzione in misura ridotta speciale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE (doc. n. 2), alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della
Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e CP_1 del parere sugli adempimenti legali reso in data 07.02.2025 dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981, si è provveduto ad avviare l'iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'adesione dell' all'avverso motivo di opposizione;
con CP_1 compensazione, anche parziale, delle spese e delle competenze di lite.
2 Nelle note depositate in data 25.11.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
Ordinanza – Ingiunzione n. OI 002060215, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso in data 07.02.2025 dal
Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha avviato l'iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese e delle competenze di lite stante l'adesione dell' all'avverso motivo di CP_1 opposizione.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 25.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3 L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento Controparte_3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 1.906,50, di cui € 1863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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