Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 00409/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
30 Maggio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Giuseppe Micucci, Simone Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Micucci, in Civitanova Marche, via Einaudi, 168;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Calzolaio e Aldo Ariozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'accertamento
anche previa emissione di misure cautelari atipiche,
della perdurante efficacia delle concessioni demaniali marittime di cui è titolare la ricorrente fino alla naturale scadenza fissata al 31 dicembre 2033;
ove occorra,
per l'annullamento degli atti, provvedimenti, allo stato non cogniti, che revochino/annullino la proroga attualmente in essere delle concessioni demaniali marittime della ricorrente;
nonché per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente riferisce di essere titolare di una concessione demaniale marittima, per uso turistico-balneare, di un’area ubicata nel Comune intimato e la cui scadenza è stata, da ultimo, prorogata dall’Amministrazione comunale fino al 31 dicembre 2033 in applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145/2018.
Preso tuttavia atto delle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, e nel timore che il Comune potesse adottare atti pregiudizievoli per adeguarsi a tale orientamento, la ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di accertare e far dichiarare, a questo Tribunale, la perdurante efficacia della propria concessione balneare fino al 31 dicembre 2033, oltre a chiedere la condanna delle amministrazioni intimate all’eventuale risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio è entrata in vigore la Legge n. 118/2022 che, nella sostanza, recepisce l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, disponendo (art. 3, comma 1) l’efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 dall’art. 12 del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023 ed eventualmente ancora prorogabile fino al 31 dicembre 2025).
È stato quindi proposto ricorso per motivi aggiunti con cui si rinnova la precedente domanda di accertamento di cui al ricorso introduttivo del giudizio previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 3, commi 1 e 5, della Legge n. 118/2022 “ …nella parte in cui essa provvede alla attuazione della direttiva 2006/123/CE senza provvedere a forme di compensazione ragionevoli e appropriate al fine di evitare la violazione di diritti fondamentali dei ricorrenti assicurati dagli articoli 3, 11, 24, 42 e 117, comma 1, della Costituzione… ” (così le conclusioni di parte ricorrente), o, qualora occorrer possa, anche previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Con la memoria conclusiva depositata in vista dell’udienza pubblica e illustrata dai difensori della ricorrente nella discussione orale, viene meglio chiarito che scopo del ricorso per motivi aggiunti non è l’accertamento del diritto della ricorrente a conservare la concessione demaniale fino al 31 dicembre 2023 ma, sollevando previamente questione di legittimità costituzionale come già esposta in atti, l’accertamento del suo diritto ad ottenere un congruo risarcimento dei danni per l’anticipata scadenza della concessione demaniale, ora disposta per legge nazionale.
Il Comune intimato e le Amministrazioni statali evocate in giudizio si sono costituite per resistere al gravame con eccezioni in rito e deduzioni di merito.
2. Va trattato innanzitutto il ricorso introduttivo del giudizio.
A parere del Collegio deve essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ab origine , dedotta dal Comune resistente.
Ciò rende irrilevante la trattazione dell’ulteriore eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dedotta dall’Avvocatura dello Stato.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto in totale assenza di atti o comportamenti pregiudizievoli adottati dal Comune dopo la formale proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033 ed è rivolto, nella sostanza, a contestare l’indirizzo assunto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021.
Si tratta, pertanto, di un’azione atipica di mero accertamento non prevista dal c.p.a. ed in assenza dei presupposti indicati dalla stessa Adunanza Plenaria con sentenza 29 luglio 2011, n. 15.
3. Il ricorso per motivi aggiunti deve invece essere respinto.
3.1 In disparte il fatto se il gravame possa costituire una ammissibile “ lis ficta ”, incardinata al solo scopo di proporre in via principale una questione di legittimità costituzionale (possibilità contestata dall’Avvocatura dello Stato e già esclusa da alcune recenti pronunce del giudice amministrativo riguardanti la materia in esame - cfr. TAR Liguria, Sez. I, nn. 1, da 9 a 41, da 45 a 58, 60, 63 e 221 del 2023), il Collegio osserva che la questione da sottoporre alla Corte Costituzionale difetta, allo stato attuale, dell’indispensabile requisito della rilevanza.
Come ricordato in precedenza, la ricorrente contesta la Legge n. 118/2022 poiché ritiene che essa non abbia previsto un congruo risarcimento dei danni (o, meglio, un indennizzo, trattandosi di revoca anticipata del tutto legittima alla luce delle norme comunitarie) per l’anticipata scadenza della durata della concessione demaniale, ora disposta per legge nazionale.
Al riguardo va tuttavia osservato:
- che la citata legge contiene la delega al Governo per la “ …definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante ” (art. 4, comma 2, lett. i);
- che viene altresì delegata la “ …previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente… ” (art. 4, comma 2, let. e), punto 6).
Non si può quindi sostenere che il legislatore nazionale abbia del tutto trascurato la posizione e le aspettative del concessionario uscente. Si tratterà di vedere quali criteri saranno fissati dal legislatore delegato e se gli indennizzi effettivi corrisponderanno alle pretese dei concessionari uscenti.
Va poi osservato che il danno prospettato dalla ricorrente al momento è puramente ipotetico poiché essa potrebbe anche risultare aggiudicataria della gara che dovrà essere bandita.
3.2. Alla luce di quanto precede, va respinta altresì la domanda risarcitoria.
3.3. Considerata la necessità di attendere ulteriori atti normativi (tra cui la revisione del codice della navigazione ex art. 4, comma 2, let. m), della Legge n. 118/2022) e amministrativi, il Collegio non intravede ragioni per proporre, allo stato, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia la quale, nella sentenza 23 aprile 2023, in causa C-348/22 (cfr. nona questione, paragrafi 80-84), non ha trattato i profili risarcitori o indennitari che qui, in parte, potrebbero interessare.
Peraltro, alcuni spunti utili al legislatore delegato potrebbero venire dalla sentenza che la stessa CGUE dovrà adottare sul rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 8010/2021, in cui è prospettata la seguente questione: “ Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza ZA (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo ”.
4. In conclusione il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte.
Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che sussistano ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO