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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Diego Di Grazia
OPPONENTE
contro già in persona CP_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gianluigi Comeglio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 03/04/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il di Pt_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2020, emesso dall'intestato Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
€ 525.043,76, oltre interessi e spese di procedura, sulla base di un contratto stipulato con la società Controparte_2
Provvedeva a costituirsi in giudizio la parte opposta, la quale resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Così instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in esame, il procedimento, a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
2 in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.,
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it). Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto che “La mancata
presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto
preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di
3 difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini
della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il
giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto,
tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve
essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo
variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei
cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla
controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto,
proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una
“relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”
(Trib. Milano sez. VII, 22/10/2018, n.10657).
Tanto premesso in tema di riparto dell'onere della prova, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto una controversia, come quella in esame, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto rientra nella giurisdizione del g.o., vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non sull'esercizio di un diritto autoritativo da parte della p.a. (cfr. Cass. civ. S.U. 30580/2021).
In relazione al merito della controversia, va innanzitutto evidenziato che parte opposta agiva in sede monitoria onde ottenere il pagamento, da parte del delle opere realizzate in esecuzione di un contratto di Parte_1
appalto del 14/01/2014, avente ad oggetto i lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del cimitero comunale.
Risultano poi del tutto incontestate tra le parti la regolare esecuzione dei lavori ad opera dell'opposta e la mancata indizione, da parte del del bando Pt_1
4 per la concessione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva entro la data
31/08/2014 (come richiesto nel contratto in oggetto).
Orbene, in base a quanto indicato all'art. 3 del contratto di appalto stipulato dalle parti “[...] la realizzazione dell'opera oggetto di appalto è finanziata
dall'aggiudicatario con fondi propri al quale verranno, successivamente,
corrisposti mediante quietanza liberatoria da esibire all'Ente, dall'appaltatore
che diverrà aggiudicatario del futuro appalto di concessione dei servizi
cimiteriali e illuminazione votiva” e, ai sensi del successivo art. 8, “Il Pt_1
garantirà al concessionario il rientro dell'investimento effettuato prevedendo
alla scadenza contrattuale fissata per il 31 agosto 2014 un appalto di
concessione che preveda tra gli oneri aggiuntivi il pagamento in unica
soluzione entro 30 gg. dall'aggiudicazione e prima dell'inizio della gestione,
alla ditta l'intero investimento eseguito come deducibile dal conto finale dei
lavori che verrà eseguito in fase di verifica funzionale dell'opera ed
accettazione della stessa da parte dell'Ente”. Tuttavia, all'art. 15 viene specificato che “Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati
allo stesso ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli
atti della stazione appaltante, i seguenti documenti [...] lo schema di
convenzione”; ebbene, ai sensi della sezione “Controlli dell'amministrazione
comunale, verifiche sui lavori e facoltà dell'ente”, il predetto schema di convenzione espressamente dispone che “Il si riserva Parte_1
la facoltà di non procedere al futuro appalto di concessione o di affidamento
solo parte dei servizi cimiteriali, in tal caso provvederà alla liquidazione
dell'importo dei lavori e di tutte le spese sostenute dall'appaltatore entro sei
mesi a partire dal 31.08.2014”. pertanto, a differenza di quanto sostenuto
5 dall'ente comunale, correttamente, a fronte della mancata indizione del bando attinente ai servizi cimiteriali, l'opposta, decorso il termine indicato nello schema di convenzione, chiedeva al il pagamento dei Parte_1
lavori effettuati.
Infine, in merito all'asserita nullità del contratto in esame per illegittimo ricorso alla procedura negoziata in assenza del requisito dell'urgenza paventata da parte opponente, va rilevato come il non possa, nella Parte_1
presente sede, dolersi della scelta di tale procedura effettuata dall'ente medesimo, il quale, a fronte di tale circostanza, avrebbe potuto unicamente, illo
tempore, agire in via di autotutela e revocare la procedura in questione, il tutto anche alla luce dei principi di tutela dell'affidamento, di correttezza e di buona fede dell'attività della p.a. D'altronde, deve comunque evidenziarsi che “Nelle
gare pubbliche, l'illegittimità accertata della procedura di affidamento diretto
“con procedura negoziata senza bando ... fuori dai casi consentiti”, non
comporta automaticamente la nullità del contratto per mancanza di elementi
essenziali; in attuazione della dir. 2007/66/CE, vengono distinte le vicende
della validità dell'affidamento da quelle della validità ed efficacia del contratto,
fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni di cui
all' art. 121, comma 1, lett. b), c.p.a. il contratto possa rimanere in vita, in
considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del
giudice” (Consiglio di Stato sez. VI, 13/09/2021, n.6268).
Ne discende il rigetto della presente opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta da parte opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della
6 malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante l'evidente prossimità
del valore della causa allo scaglione precedente).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
706/2020;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 706/2020;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.598,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 13/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Diego Di Grazia
OPPONENTE
contro già in persona CP_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gianluigi Comeglio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 03/04/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il di Pt_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2020, emesso dall'intestato Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di
€ 525.043,76, oltre interessi e spese di procedura, sulla base di un contratto stipulato con la società Controparte_2
Provvedeva a costituirsi in giudizio la parte opposta, la quale resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Così instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in esame, il procedimento, a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
2 in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.,
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it). Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto che “La mancata
presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto
preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di
3 difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini
della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il
giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto,
tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve
essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo
variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei
cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla
controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto,
proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una
“relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”
(Trib. Milano sez. VII, 22/10/2018, n.10657).
Tanto premesso in tema di riparto dell'onere della prova, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto una controversia, come quella in esame, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto rientra nella giurisdizione del g.o., vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non sull'esercizio di un diritto autoritativo da parte della p.a. (cfr. Cass. civ. S.U. 30580/2021).
In relazione al merito della controversia, va innanzitutto evidenziato che parte opposta agiva in sede monitoria onde ottenere il pagamento, da parte del delle opere realizzate in esecuzione di un contratto di Parte_1
appalto del 14/01/2014, avente ad oggetto i lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del cimitero comunale.
Risultano poi del tutto incontestate tra le parti la regolare esecuzione dei lavori ad opera dell'opposta e la mancata indizione, da parte del del bando Pt_1
4 per la concessione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva entro la data
31/08/2014 (come richiesto nel contratto in oggetto).
Orbene, in base a quanto indicato all'art. 3 del contratto di appalto stipulato dalle parti “[...] la realizzazione dell'opera oggetto di appalto è finanziata
dall'aggiudicatario con fondi propri al quale verranno, successivamente,
corrisposti mediante quietanza liberatoria da esibire all'Ente, dall'appaltatore
che diverrà aggiudicatario del futuro appalto di concessione dei servizi
cimiteriali e illuminazione votiva” e, ai sensi del successivo art. 8, “Il Pt_1
garantirà al concessionario il rientro dell'investimento effettuato prevedendo
alla scadenza contrattuale fissata per il 31 agosto 2014 un appalto di
concessione che preveda tra gli oneri aggiuntivi il pagamento in unica
soluzione entro 30 gg. dall'aggiudicazione e prima dell'inizio della gestione,
alla ditta l'intero investimento eseguito come deducibile dal conto finale dei
lavori che verrà eseguito in fase di verifica funzionale dell'opera ed
accettazione della stessa da parte dell'Ente”. Tuttavia, all'art. 15 viene specificato che “Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati
allo stesso ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli
atti della stazione appaltante, i seguenti documenti [...] lo schema di
convenzione”; ebbene, ai sensi della sezione “Controlli dell'amministrazione
comunale, verifiche sui lavori e facoltà dell'ente”, il predetto schema di convenzione espressamente dispone che “Il si riserva Parte_1
la facoltà di non procedere al futuro appalto di concessione o di affidamento
solo parte dei servizi cimiteriali, in tal caso provvederà alla liquidazione
dell'importo dei lavori e di tutte le spese sostenute dall'appaltatore entro sei
mesi a partire dal 31.08.2014”. pertanto, a differenza di quanto sostenuto
5 dall'ente comunale, correttamente, a fronte della mancata indizione del bando attinente ai servizi cimiteriali, l'opposta, decorso il termine indicato nello schema di convenzione, chiedeva al il pagamento dei Parte_1
lavori effettuati.
Infine, in merito all'asserita nullità del contratto in esame per illegittimo ricorso alla procedura negoziata in assenza del requisito dell'urgenza paventata da parte opponente, va rilevato come il non possa, nella Parte_1
presente sede, dolersi della scelta di tale procedura effettuata dall'ente medesimo, il quale, a fronte di tale circostanza, avrebbe potuto unicamente, illo
tempore, agire in via di autotutela e revocare la procedura in questione, il tutto anche alla luce dei principi di tutela dell'affidamento, di correttezza e di buona fede dell'attività della p.a. D'altronde, deve comunque evidenziarsi che “Nelle
gare pubbliche, l'illegittimità accertata della procedura di affidamento diretto
“con procedura negoziata senza bando ... fuori dai casi consentiti”, non
comporta automaticamente la nullità del contratto per mancanza di elementi
essenziali; in attuazione della dir. 2007/66/CE, vengono distinte le vicende
della validità dell'affidamento da quelle della validità ed efficacia del contratto,
fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni di cui
all' art. 121, comma 1, lett. b), c.p.a. il contratto possa rimanere in vita, in
considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del
giudice” (Consiglio di Stato sez. VI, 13/09/2021, n.6268).
Ne discende il rigetto della presente opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta da parte opposta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della
6 malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi, stante l'evidente prossimità
del valore della causa allo scaglione precedente).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
706/2020;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 706/2020;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.598,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 13/06/2025
Il Giudice
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