Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 28.5.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.24328/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 14207/2023)
TRA
nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Marilena Chirico.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 12.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 22.02.2023 la domanda finalizzata a usufruire dell'assegno di invalidità e la CP_1 liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che la competente Commissione Sanitaria gli ha riconosciuto una percentuale invalidante del 60%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott. non ha riconosciuto Persona_1
l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data
14.10.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU. Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare,
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alla corresponsione del relativo trattamento economico decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
L si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno di invalidità civile), avendo accertato il dott. che il ricorrente è affetta da “●Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica, post-IMA trattato Persona_1 con PTCA + Stent medicato in controllo con terapia medica ed equilibrio clinico-emodinamico ●Esiti stabilizzati di asportazione chirurgica di lipoma della coscia destra” e avendo concluso affermando che “●Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica, post-IMA trattato con PTCA + Stent medicato in controllo con terapia medica ed equilibrio clinico-emodinamico cod. PA 6446=45% ●Esiti stabilizzati di asportazione chirurgica di lipoma della coscia destra cod. PA 9322=11% consentono di riconoscere il signo nato il [...] Parte_1
►Invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 51% a decorrere dal 22/2/2023, data dell'inoltro di domanda amministrativa. “.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “ERRATA VALUTAZIONE DEL CTU
SULLE PATOLOGIE SOFFERTE DAL RICORRENTE”.
Nello specifico, quanto alle patologie indicate in ricorso (scoliosi dorso-lombare convessa ed
IVC arti inferiori, nefrolitiasi, displasia da trombosi, cefalea, sindrome depressiva), egli si duole che
2 il CTU non le ha considerate nella sua gravità e che risultano documentate da una visita fisiatrica del
6.7.2023 presso l'ASL DS 48 allegata al fascicolo. Pt_2
Evidenzia altresì che il CTU abbia considerato solo due patologie, quali cardiopatia ischemico- ipertensiva cronica ed esiti stabilizzati di asportazione chirurgica di lipoma della coscia destra;
che in particolare per la cardiopatia egli giustifica l'applicazione del cod. 6443 con percentuale del 71%-
80% anziché del cod. 6446 (45%), considerando la coronarografia e la lettera di dimensioni
FE=35%, terza classe NYHA.
Le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di
3 secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile.
Avuto riguardo alla carenza di completezza dell'indagine peritale nella parte in cui il ctu non ha correttamente valutato le patologie da cui il ricorrente è affetto si osserva che, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria agli atti del fascicolo di ATP, il CTU ha osservato quanto segue:
Quanto alla patologia cardiaca “il periziato alla visita medico-legale è risultato asintomatico per angor e/o dispnea con buona risposta clinico/emodinamica al trattamento farmacologico. Valori pressori nei limiti: PA=130/80; F.C.=70 b/min. in assenza di edemi declivi e di dispnea. Dall'attenta valutazione della documentazione agli atti, inoltre, si è constatato la mancanza di ipertensione polmonare e di congestione del piccolo circolo. Tutto ciò, fa ritenere che la malattia cardiaca sofferta dal ricorrente, in controllo clinico non influenza in maniera significativa la sua attività fisica ordinaria”;
Per il resto delle patologie indicate in ricorso, il ctu ha effettuato le sue valutazioni ritenendo che: “Apparato digerente: Addome piano, c.o. introflessa;
alla palpazione trattabile e non dolente su tutti i quadranti. Aia di ottusità epatica conservata. Murphy negativo. Peristalsi valida. Fegato e milza non palpabili.
Apparato uro-genitale: All'esame obiettivo, non si riscontrano masse e/o tumefazioni delle logge renali, punti ureterali medi e superiori non dolenti. Manovra di Giordano negativa.
Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile nella rotazione e nella flesso-estensione che avvengono regolarmente in assenza di limitazioni. La digitopressione dei processi vertebrali dell'intera colonna non provoca dolorabilità. SÈ e MA negativi bilateralmente, per discopatia sintomatica. Stazione eretta normalmente consentita, deambulazione e passaggi posturali autonomi.
Arti superiori: Buona la motilità, in assenza di scrosci articolari, regolari tutti i movimenti bilateralmente. Forza segmentaria nella norma. La digitopressione dei processi coracoidei bilateralmente non determina reazione dolorosa, funzione prensile valida.
Arti inferiori: Cicatrice chirurgica stabilizzata coscia destra da pregresso intervento. Gli arti appaiono mobili, in assenza di coxo-gonalgia bilateralmente, non dolenti alla digitopressione i legamenti laterali e mediali di entrambi le ginocchia. Forza segmentaria valida.
Funzione uditiva: Utile, la conversazione è condotta regolarmente con toni e volumi ritenuti normali.
Funzione visiva: Utile.
Sistema nervoso: Riflessi pupillari alla luce e accomodazione normali. Normale il tono e il trofismo degli arti. Ulteriori nervi cranici indenni. Assenza di nistagmo. Riflessi osteotendinei 4 normoelicitabili e bilaterali. Normale la sensibilità superficiale e profonda. negativo. Buona CP_2 la coordinazione motoria, prove cerebellari negative.
Psiche: Il ricorrente curato nell'abbigliamento e nella persona, tranquillo e sereno in corso di operazioni peritali, si è mostrato attento e collaborante. Ha partecipato al colloquio con eloquio fluente e strutturato evidenziando funzioni cognitive valide ed efficienti. Non sono emerse alterazioni emotive né deflessioni umorali”.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 74%. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
5 Nulla per le spese in presenza della dichiarazione prescritta dall'art. 152 disp. att.c.p.c. che comporta l'esenzione del ricorrente dal relativo pagamento. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 14207/2023
Napoli, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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