TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 413 DELL'ANNO 2023
FRA
CO RR
E
FRA
INPS
Oggi 10/07/2025 9.48 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv.Alice Gandini in sost avv. SO IE e per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sostituzione dell'avv. Tommaselli Clara
I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
L'avv. Nespoli precisa che in data 16.5.25 è stata prodotta sentenza nella lite fra Pt_1
e in cui il ricorrente afferma che della società si occupava il figlio.
[...] CP_1
L'avv Gandini si oppone alla deduzione in quanto già trattata e smentita nella sentenza nella causa RG 1886 2022 fra lo stesso e per lo stesso periodo di Parte_2 CP_1
imposta.
Il Giudice
Esaurita la discussione, procede a dare lettura del dispositivo della sentenza e alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione allegata al presente verbale.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
R.G. 413 2023 CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 10.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 413/2023 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
SO IE e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
SO IE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOMMASELLI CLARA e , con CP_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in C/O VIA MORANDI,1 20052 MONZA, presso e nello CP_1
studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2023 il sig. proponeva opposizione avverso Parte_2
l'Avviso di addebito n. 368 2022 00220574 91 000 spedito il 19/01/2023 con cui l' CP_1
chiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 10.744,86,per contributi omessi alla Gestione Commercianti per i periodi
-10-12/2020;
-10-12/2015;
-10-12/2016;
-10-12/2017;
-10-12/2018;
-01-03/2021;
-04-06/2021;
-07-09/2021.
-10-12/2016.
Premetteva il ricorrente che già con lettera 17/04/2020, l' comunicava al ricorrente CP_1
che “[…] a seguito dell'accertamento d'ufficio del 17.04.2020, Lei è stato iscritto come
titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 09.10.2006 e
decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2015” ; lamentava il ricorrente quindi –
oltre alla nullità per vizi dell'atto amministrativo - la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione nel registro commercianti e pertanto l'infondatezza della pretesa.
Così concludeva il sig. : accertare e dichiarare, per le ragioni svolte, Pt_2
l'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di contribuzione alla gestione separata . CP_1 Per l'effetto annullare e, comunque, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito n.
368 2022 00220574 91 000 spedito il 19/01/2023 con lettera raccomandata n.
689935138072 consegnata il 10/02/2023 ed emesso dalla sede di Monza (MB), Via CP_1
Morandi-ang. Via Correggio, portante intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 10.744,86; ordinare all' di provvedere alla cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti;
condannare l' , nella denegata ipotesi di CP_1
mancata sospensione ex art. 24, co. 6 e 7, D. Lgs. n. 46/1999 dell'avviso di addebito opposto, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme dallo stesso eventualmente versate in corso di causa in virtù del detto avviso.
Si costituiva con memoria difensiva del 29.1.2024 l' contestando la pretesa e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. La causa giungeva in decisione all'udienza del 10.7.2025
nella quale veniva data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato. Si premette che già con sentenza n. 376 24 depositata il 3.5.24, nel giudizio RG n. 1886 22 - allegata da parte ricorrente - il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di che aveva proposto opposizione all'iscrizione d'ufficio alla Parte_2
gestione commercianti e al pagamento di contributi inerenti le stesse annualità cui si riferisce la pretesa dell' nella presente causa, ossia contributi obbligatori e somme CP_1
aggiuntive di legge dovute alla gestione commercianti per il periodo dal 4/2015 - 12
/2021 (1°, 2° e 3° rata 2020); con l'Avviso di addebito opposto nella presente causa si richiede il pagamento, oltre che dei ratei diversi per i medesimi periodi, anche della 1°,
2° 3° rata 2021, anno per il quale possono svolgersi le medesime osservazioni svolte per le annualità precedenti. Pare opportuno pertanto riportare in questa sede la motivazione della sentenza - come detto prodotta in giudizio in data 15.5.2025 - a valere anche per il presente giudizio. “Occorre innanzitutto considerare che il quadro normativo di riferimento delineato
dall'art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996, così prevede:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli"..
Da tale quadro normativo, come più volte ripetuto dalla Corte di Cassazione (si
richiama, in particolare, per chiarezza la sentenza della Cassazione n. 23790/2019), si
evince che il socio di una società commerciale (quale la s.r.l.) è tenuto alla predetta
iscrizione ai sensi del comma 202 dell'art. 1 della legge 662/1996 e s.m.i. non per il solo
fatto della sua partecipazione societaria, ma soltanto ove partecipi al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò premesso, l'onere della prova sulla
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta “Gestione Commercianti” spetta
all'Istituto, secondo i principi tradizionali del riparto dell'onere probatorio. Ebbene nel
caso di specie l' presume che il ricorrente eserciti attività commerciale in modo CP_1
abituale e prevalente sulla base delle seguenti circostanze: a) è socio di una società attiva che svolge attività terziaria;
b) anche per i periodi per i quali non aveva ricoperto
formalmente la carica di amministratore unico egli aveva di fatto gestito la società, come
affermato dal padre nel ricorso depositato da questi nella causa n. Parte_3
599/2023 promossa contro sempre in opposizione all'iscrizione d'ufficio alla CP_1
Gestione Commercianti. Il Giudice osserva che le suddette circostanze operano come
presunzioni semplici che tuttavia non possono essere ammesse perché prive dei caratteri
previsti dall'art. 2729 c.c. ovvero in quanto non sono gravi, precise e concordanti. In
particolare, la circostanza di aver esercitato la carica di amministratore unico della
Società IMMOBILIARE GO BRIANTEO SRL fosse anche in via di fatto (come
UM , dal 2012 sino ad oggi, e la circostanza di aver ricoperto la qualifica di CP_1
socio non dimostrano in modo convergente e univoco che il ricorrente partecipasse al
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va infatti rimarcato come in
tema di iscrizione alla Gestione Commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata
dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore. Nel caso di specie non ha provato alcunché a riguardo di CP_1
attività lavorativa espletata dal ricorrente al netto di quella esercitata in quanto
amministratore” (Tribunale di Monza, Sent. N. 376 24 – R.G. 1886 22, Giudice d.ssa
Antenore).
A dette motivazioni si aggiunge, altresì, la considerazione per cui il ricorrente dal
29.12.2014 è stato socio e liquidatore della SACEDIL SRL in liquidazione, nonché dal marzo 2021 socio e amministratore unico della GE.SER.IM SRL, circostanza che conduce a escludere il requisito sopra riferito della abitualità e prevalenza della propria attività nella società Immobiliare Borgo Brianteo s.r.l., come anticipato, sia per le annualità oggetto della decisione sopra riportata, che per lo stesso anno 2021. L'insussistenza dell'obbligo di pagamento contenuto nell'Avviso di addebito assorbe le eccezioni preliminari sollevate in riferimento ai vizi dell'atto impugnato.
Il ricorso è quindi fondato e la domanda è accolta. Al contrario, è da respingere la domanda per lite temeraria dell' , mancando i presupposti per la pronunzia sia in CP_1
ordine alla condotta colposa o dolosa dell'Ente, che in riferimento ai danni sofferti,
neppure allegati dal ricorrente, che, infine, al nesso causale fra la prima e i secondi. Le
spese seguono la soccombenza, pur se parzialmente compensate per la soccombenza reciproca come sopra detto e sono liquidate in dispositivo: queste peraltro devono essere liquidate in via autonoma pur se la presente causa ha ad oggetto la medesima questione di fatto e di diritto del procedimento sopra richiamato, essendo stato separatamente promosso.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- accoglie il ricorso;
per l'effetto accerta l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2022 00220574 91 000 spedito il
19.1.2023 e, per l'effetto, l'annulla;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida, a seguito di parziale compensazione, nella misura di euro 800,00 oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge se dovuti .
Così deciso in Monza il 10.7.2025.
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 413 DELL'ANNO 2023
FRA
CO RR
E
FRA
INPS
Oggi 10/07/2025 9.48 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv.Alice Gandini in sost avv. SO IE e per parte convenuta: l'avv. Elisa Nespoli in sostituzione dell'avv. Tommaselli Clara
I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
L'avv. Nespoli precisa che in data 16.5.25 è stata prodotta sentenza nella lite fra Pt_1
e in cui il ricorrente afferma che della società si occupava il figlio.
[...] CP_1
L'avv Gandini si oppone alla deduzione in quanto già trattata e smentita nella sentenza nella causa RG 1886 2022 fra lo stesso e per lo stesso periodo di Parte_2 CP_1
imposta.
Il Giudice
Esaurita la discussione, procede a dare lettura del dispositivo della sentenza e alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione allegata al presente verbale.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
R.G. 413 2023 CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 10.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 413/2023 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
SO IE e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
SO IE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOMMASELLI CLARA e , con CP_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in C/O VIA MORANDI,1 20052 MONZA, presso e nello CP_1
studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2023 il sig. proponeva opposizione avverso Parte_2
l'Avviso di addebito n. 368 2022 00220574 91 000 spedito il 19/01/2023 con cui l' CP_1
chiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 10.744,86,per contributi omessi alla Gestione Commercianti per i periodi
-10-12/2020;
-10-12/2015;
-10-12/2016;
-10-12/2017;
-10-12/2018;
-01-03/2021;
-04-06/2021;
-07-09/2021.
-10-12/2016.
Premetteva il ricorrente che già con lettera 17/04/2020, l' comunicava al ricorrente CP_1
che “[…] a seguito dell'accertamento d'ufficio del 17.04.2020, Lei è stato iscritto come
titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 09.10.2006 e
decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2015” ; lamentava il ricorrente quindi –
oltre alla nullità per vizi dell'atto amministrativo - la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione nel registro commercianti e pertanto l'infondatezza della pretesa.
Così concludeva il sig. : accertare e dichiarare, per le ragioni svolte, Pt_2
l'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di contribuzione alla gestione separata . CP_1 Per l'effetto annullare e, comunque, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito n.
368 2022 00220574 91 000 spedito il 19/01/2023 con lettera raccomandata n.
689935138072 consegnata il 10/02/2023 ed emesso dalla sede di Monza (MB), Via CP_1
Morandi-ang. Via Correggio, portante intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 10.744,86; ordinare all' di provvedere alla cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti;
condannare l' , nella denegata ipotesi di CP_1
mancata sospensione ex art. 24, co. 6 e 7, D. Lgs. n. 46/1999 dell'avviso di addebito opposto, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme dallo stesso eventualmente versate in corso di causa in virtù del detto avviso.
Si costituiva con memoria difensiva del 29.1.2024 l' contestando la pretesa e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. La causa giungeva in decisione all'udienza del 10.7.2025
nella quale veniva data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato. Si premette che già con sentenza n. 376 24 depositata il 3.5.24, nel giudizio RG n. 1886 22 - allegata da parte ricorrente - il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di che aveva proposto opposizione all'iscrizione d'ufficio alla Parte_2
gestione commercianti e al pagamento di contributi inerenti le stesse annualità cui si riferisce la pretesa dell' nella presente causa, ossia contributi obbligatori e somme CP_1
aggiuntive di legge dovute alla gestione commercianti per il periodo dal 4/2015 - 12
/2021 (1°, 2° e 3° rata 2020); con l'Avviso di addebito opposto nella presente causa si richiede il pagamento, oltre che dei ratei diversi per i medesimi periodi, anche della 1°,
2° 3° rata 2021, anno per il quale possono svolgersi le medesime osservazioni svolte per le annualità precedenti. Pare opportuno pertanto riportare in questa sede la motivazione della sentenza - come detto prodotta in giudizio in data 15.5.2025 - a valere anche per il presente giudizio. “Occorre innanzitutto considerare che il quadro normativo di riferimento delineato
dall'art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996, così prevede:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di
cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli"..
Da tale quadro normativo, come più volte ripetuto dalla Corte di Cassazione (si
richiama, in particolare, per chiarezza la sentenza della Cassazione n. 23790/2019), si
evince che il socio di una società commerciale (quale la s.r.l.) è tenuto alla predetta
iscrizione ai sensi del comma 202 dell'art. 1 della legge 662/1996 e s.m.i. non per il solo
fatto della sua partecipazione societaria, ma soltanto ove partecipi al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò premesso, l'onere della prova sulla
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta “Gestione Commercianti” spetta
all'Istituto, secondo i principi tradizionali del riparto dell'onere probatorio. Ebbene nel
caso di specie l' presume che il ricorrente eserciti attività commerciale in modo CP_1
abituale e prevalente sulla base delle seguenti circostanze: a) è socio di una società attiva che svolge attività terziaria;
b) anche per i periodi per i quali non aveva ricoperto
formalmente la carica di amministratore unico egli aveva di fatto gestito la società, come
affermato dal padre nel ricorso depositato da questi nella causa n. Parte_3
599/2023 promossa contro sempre in opposizione all'iscrizione d'ufficio alla CP_1
Gestione Commercianti. Il Giudice osserva che le suddette circostanze operano come
presunzioni semplici che tuttavia non possono essere ammesse perché prive dei caratteri
previsti dall'art. 2729 c.c. ovvero in quanto non sono gravi, precise e concordanti. In
particolare, la circostanza di aver esercitato la carica di amministratore unico della
Società IMMOBILIARE GO BRIANTEO SRL fosse anche in via di fatto (come
UM , dal 2012 sino ad oggi, e la circostanza di aver ricoperto la qualifica di CP_1
socio non dimostrano in modo convergente e univoco che il ricorrente partecipasse al
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va infatti rimarcato come in
tema di iscrizione alla Gestione Commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata
dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore. Nel caso di specie non ha provato alcunché a riguardo di CP_1
attività lavorativa espletata dal ricorrente al netto di quella esercitata in quanto
amministratore” (Tribunale di Monza, Sent. N. 376 24 – R.G. 1886 22, Giudice d.ssa
Antenore).
A dette motivazioni si aggiunge, altresì, la considerazione per cui il ricorrente dal
29.12.2014 è stato socio e liquidatore della SACEDIL SRL in liquidazione, nonché dal marzo 2021 socio e amministratore unico della GE.SER.IM SRL, circostanza che conduce a escludere il requisito sopra riferito della abitualità e prevalenza della propria attività nella società Immobiliare Borgo Brianteo s.r.l., come anticipato, sia per le annualità oggetto della decisione sopra riportata, che per lo stesso anno 2021. L'insussistenza dell'obbligo di pagamento contenuto nell'Avviso di addebito assorbe le eccezioni preliminari sollevate in riferimento ai vizi dell'atto impugnato.
Il ricorso è quindi fondato e la domanda è accolta. Al contrario, è da respingere la domanda per lite temeraria dell' , mancando i presupposti per la pronunzia sia in CP_1
ordine alla condotta colposa o dolosa dell'Ente, che in riferimento ai danni sofferti,
neppure allegati dal ricorrente, che, infine, al nesso causale fra la prima e i secondi. Le
spese seguono la soccombenza, pur se parzialmente compensate per la soccombenza reciproca come sopra detto e sono liquidate in dispositivo: queste peraltro devono essere liquidate in via autonoma pur se la presente causa ha ad oggetto la medesima questione di fatto e di diritto del procedimento sopra richiamato, essendo stato separatamente promosso.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- accoglie il ricorso;
per l'effetto accerta l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2022 00220574 91 000 spedito il
19.1.2023 e, per l'effetto, l'annulla;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida, a seguito di parziale compensazione, nella misura di euro 800,00 oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge se dovuti .
Così deciso in Monza il 10.7.2025.
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.