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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4777/20 RG, avente ad oggetto: azione di regolamento dei confini ex art 950 c.c
TRA
elettivamente domiciliato in Vico Equense (NA) in via Pezzolo, 3/B Parte_1
presso lo studio dell'avv. Massimo Trignano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attore;
E
e , elettivamente domiciliati in Vico Controparte_1 Controparte_2
Equense (NA) alla Via R Bosco, 491 presso lo studio dell'avv. Antonino Di Martino che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti;
e , elettivamente domiciliati in Vico Controparte_3 Controparte_4
Equense (NA) alla Via Caccioppoli, 17 presso lo studio dell'avv. Andrea Lauro che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, Terzi chiamati in causa;
CONCLUSIONI
Come da comparse ex art 190 c.p.c, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore adiva l'intestato tribunale per sentir determinare l'esatto confine tra gli immobili in sua proprietà e quelli in proprietà dei convenuti, tutti siti in località
Vico Equense e riportati catastalmente al foglio n 25. L'istante identificava le sue proprietà alla p.lla n 381, sub 4 (fabbricato) ed alle p.lle n. 407, 412, 487 (terreni pertinenziali) rispetto alle consistenze limitrofe in proprietà del , identificate catastalmente alle p.lle 283 Controparte_1
(terreno) e 236, sub 3 (fabbricato), e del individuate alle p.lle 804 (terreno) e Controparte_2
236, sub 4 (fabbricato).
Deducendo l'incertezza dei confini tra le proprietà, cosi come rappresentate graficamente dalla esibizione di una pianta catastale sul confine da determinarsi (all 2 della produzione attorea), chiedeva la determinazione dei confini tra le proprietà limitrofe con eventuale restituzione dell'usurpato,
all'esito della definizione del regolamento ex art 950 c.c.
Comparendo gli epigrafati convenuti, resistevano alla domanda eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore quale conseguenza della nullità della compravendita dei cespiti in proprietà dell'attore.
All'uopo rappresentavano l'abusività degli interventi operati sulla fabbrica (ex stalla) alla p.lla 381,
sub 4 acquistata dall'attore con i relativi terreni pertinenziali dalla Sig.ra e Persona_1
ed accertata giusta ordinanza di demolizione n. 16 del 19 gennaio 2018. Pertanto, Controparte_4
sussumendo l'impossibilità di compravendere un immobile abusivo oggetto di ordine di demolizione della p.a., accertato anteriormente alla compravendita stipulata tra l'attore e i suoi danti causa per
Notar del 17 dicembre 2019, chiedevano in riconvenzionale la declaratoria di nullità Persona_2
contrattuale.
2 Rilevavano, inoltre, la pendenza di altra lite avente ad oggetto parzialmente gli stessi fondi su cui si chiedeva regolamento ex art 950 c.c.
Resasi necessaria la chiamata in causa dei venditori dei cespiti attorei, previa chiamata a cura della convenuta, si costituivano e i quali resistevano alle Persona_1 Controparte_4
domande ed eccezioni dei convenuti principali chiedendone il rigetto.
Chiedevano di essere estromessi dal presente giudizio per mancanza d'interesse dei convenuti in via principale a far valere la nullità contrattuale, con condanna dei medesimi alla integrale refusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contradittorio, venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c e depositate le memorie, espletata la C.T.U, sciolta la riserva assunta all'udienza del 05 marzo 2025, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, conclusosi con esito negativo giusta verbale del
17.11.20.
Ancora in via preliminare, va esaminata la domanda riconvenzionale di nullità della compravendita stipulata per Notar del 17 dicembre 2019 tra l'attore e i chiamati in causa, in quanto Persona_2
presupposto della legittimazione attiva dell'attore . Parte_1
La domanda è infondata.
L'oggetto del contendere va individuato nella determinazione del confine tra i particellari rappresentati dal foglio di mappa in atti allegato dall'attore, ossia, nello specifico, tra i terreni alle p.lle n. 407, 412, 487 in sua proprietà e le p.lle 283, (terreno) p.lle n 236, sub 3, (fabbrica), p.lle 804
(Terreno) e 236, sub 4 (fabbrica).
Dagli estratti di mappa depositati si evince che l'immobile ex stalla alla p.lla 381 sub 4 è posto sui terreni alle p.lle 407 e 412, su cui si chiede il regolamento del confine. Sebbene risulti agli atti che la
3 fabbrica sia stata oggetto di ampliamenti abusivi nel corso degli anni con conseguenti ingiunzioni di demolizione, l'interesse a far valere la nullità della compravendita, nel caso di specie, spetta alle parti contraenti.
I convenuti non hanno alcun interesse sostanziale a far valere la nullità in riconvenzionale, poichè
estranee al rapporto negoziale. Nemmeno può ravvisarsi l'esistenza di un interesse processuale alla nullità teso a paralizzare l'avversa domanda, il quale nel concreto non è rinvenibile. Secondo
giurisprudenza “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto,
mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del
contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la
sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. (Cassazione civile, Sez. II,
sentenza n. 2670 del 5 febbraio 2020).
La materia del contendere si focalizza dunque sui confini tra i “terreni” ai suindicati particellari (407
e 412) e non sul fabbricato su di esso posto.
Difatti, dall'atto di donazione del 18.05.2006 per notar , il quale è titolo di Persona_3
proprietà e di provenienza per la Sig.ra i particellari 407, 412, 487 (terreni) Persona_1
vengono descritti come “un sol corpo, confinante nell'insieme con i beni di e Controparte_5
Beni di a più lati, e come “ circostante terreno” al fabbricato di cui alla p.lla 381 Controparte_6
la cui abusività con conseguenziale nullità cosi come dedotta dai convenuti non inficia la compravendita di questi anche in guisa del contegno processuale dei contraenti interessati che nulla hanno controdedotto ed argomentato in punto di nullità fra di loro, facendo presupporre la volontà di addivenire comunque al negozio traslativo anche ai sensi dell'art 1424 del c.c.
In ogni caso la fabbrica alla p.lla 381, sub 4 viene dichiarata costruita in data anteriore al 01.09.1967
e dunque si è in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, su cui i convenuti interessati ad una nullità di tipo testuale-formale non hanno fornito prova contraria circa la falsità, a
4 prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/03/2019 n° 8230).
Inoltre, dalla documentazione processuale il sub 4 non risulta oggetto di demolizione e di accertata irregolarità edilizia, diversamente dal sub 3, in proprietà del demolito in data Controparte_4
04/10/2019 con ordinanza dirigenziale nr. 16 del 19/01/2019, e catastalmente soppresso dal
07/10/2019 anche in guisa delle indicazioni nel rogito del 17.12.19 a cura dell'alienante CP_3
(pag n. 2 del contratto).
[...]
Con riferimento all'oggetto del contendere, alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la determinazione del confine tra i particellari in proprietà attorea, e le p.lle 236 sub 3 e sub 4 (fabbriche)
le quali sono dagli estratti di mappa graficamente poste sui terreni in proprietà convenuta, e nessun sconfinamento delle fabbriche veniva precisato in punto di deduzione attorea. Pertanto, la causa de quibus tratta sui confini solo tra terreni nella loro estensione quantitativa, essendo pacifico che alcuno sconfinamento delle fabbriche, poste sulle p.lle riportate al catasto terreni, è dedotto in via generica ed eventuale.
Per quanto concerne la determinazione del confine tra le p.lle n 407 e n 804, (quest'ultima in proprietà
del come determinato e richiesto graficamente dall'estratto di mappa Controparte_7
depositato dall'attore in atti con il doc n 2) e le p.lle n 407, n 412 con la p.lla n 283 in dominio del
[...]
, va premesso che cosi circoscritta l'indagine, in punto di determinazione dei confini CP_8
della p.lla 487 in proprietà dell'attore, l'azione di regolamento non può essere accolta.
Il predetto particellare, dagli estratti di mappa in atti, confina a nord con il particellare 829, a sud con la p.lla 488, ad est con la p.lla 830 ed ad ovest con la p.lla 412 in proprietà attorea e nel richiamato estratto di mappa depositato dall'attore su cui si chiede il regolamento, il particellare non viene rappresentato e sottolineato.
Va poi dichiarato il sopravvenuto difetto d'interesse ex art 100 c.p.c in ordine al confine tra la p.lla
5 tribunale nel giudizio di cui all'R.G n 4250.2015 tra il e la Controparte_7 Persona_1
dante causa dell'odierno attore, il cui confine tra le proprietà della
[...] Persona_1
e (381 sub 2 e 3) e il (p.lla 804) veniva determinato dal Controparte_4 Controparte_7
frazionamento richiamato nell'atto di donazione rogato dal Notaio del 17.01.1979 rinviandosi Per_4
all'elaborato peritale del dott. all'all.to 10 pag 6 in atti. Persona_5
Sebbene non vi sia corrispondenza letterale tra i particellari oggetto del decisum, e quelli dedotti nel procedimento de quibus, la rappresentazione grafica a cui rinvia la sentenza, costituente il frazionamento richiamato ed allegato dal rogito del 1979, traccia implicitamente il confine tra la p.lla
407, su cui insiste ora parzialmente l'immobile alla p.lla 381, sub 4 e la p.lla 804 effettuando un raffronto tra le mappe riprodotte in atti e quelle poste al vaglio del consulente di cui supra, comparate al frazionamento in esso richiamato.
Ordunque, anche al fine di evitare un conflitto ed una ripetizione logica tra le statuizioni del medesimo tribunale, l'odierno attore in qualità di avente causa della e soggetto alle Persona_1
statuizioni implicite-logiche della Sentenza n 2434/2024 non può dolersi dell'incertezza effettiva dei confini sui suindicati particellari, in quanto la sentenza fa “stato” anche nei suoi riguardi.
Inoltre, l'attore è stato edotto, come da titolo, della pendenza della controversia dalla venditrice
[...]
Persona_1
Diversamente, il particellare n 283, in proprietà attuale del necessità della Controparte_1
determinazione del confine rispetto alla p.lla 407 e 412.
È principio noto che con l'azione di regolamento di confini l'attore mira alla definizione giudiziale di un confine incerto delle sue proprietà nella loro estensione quantitativa, in quanto la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi. (Cass, Sez. 2, Sent. n. 2297 del 30/01/2017).
E' per tali motivi, per copiosa giurisprudenza, che l'onere probatorio al fine di determinare l'esatto confine incombe su entrambe le parti e può essere fornito con ogni mezzo, privilegiando i titoli e i
6 tipi di frazionamento in essi richiamati, (Cass. civ. Sez. II Sent., 12/11/2007, n. 23500) e ove sia risultato comunque incerto il confine, questo in via residuale può essere determinato facendo ricorso alle mappe catastali (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31/05/2006, 12891).
E' provato per tabulas che l'attore è acquirente del terreno individuato nel catasto del comune di Vico
Equense al fg. 25, p.lla 407, are 1,36, (frutteto), e del terreno, p.lla 412, are 2,70, (Vigneto), per acquisto fattone dalla chiamata in causa le cui consistenze gli pervennero per Persona_1
donazione del padre con atto per notaio del 18/05/2006 rep. Controparte_9 Persona_3
172151, a questo a sua volta pervenutigli per acquisto dal germano , per rogito Persona_6
redatto dal notaio del 18/01/1979, rep. 87303. Quest'ultimo titolo richiama il tipo Persona_7
di frazionamento illustrato nella C.T.U dell'Ing. a pag 24, oltre della C.T.U dell'Ing. Per_8
a Pag 4. Persona_5
Pertanto, la linea di confine è quella raffigurata nella linea di colore rosso semicurva che suddivide i particellari n 283 e la 407 illustrata a pag 4, 5 e 6 della C.T.U dell'Ing. e a pag 23 e 25 Persona_5
della C.T.U dell'Ing. , in quanto determina l'estensione quantitativa della proprietà attorea Per_8
e della sua dante causa Persona_1
Infine, non risulta provato agli atti lo sconfinamento del non rilevato dal Controparte_8
consulente e dedotto in maniera generica dall'attore, il quale non ha individuato quali siano i mezzi attraverso il quale si sarebbe realizzata l'occupazione sine titulo del fondo altrui in conseguenza della determinazione del regolamento.
Infine, circa la richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ai sensi dell'art 96 c.p.c, l'istanza non può essere accolta in quanto non sono rinvenibili gli estremi del dolo o colpa grave nell'espletamento dell'attività difensiva dei convenuti.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese di lite, in guisa dell'esito complessivo della controversia, visto il parziale accoglimento della domanda attorea, vanno tra attore e convenuti in via principale compensate per l'intero mentre tra
7 convenuti e terzi chiamati in causa, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale di nullità,
vanno compensate( in realtà ridotte) per la metà in ragione della semplicità della questione trattata e liquidate come da dispositivo ( Scaglione da 26.000 a 52.000 Euro)
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4777/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per la richiesta di regolamento del confine tra la p.lla 407, e 804 per i motivi di cui in premessa;
2. Accoglie parzialmente la domanda attorea e determina il confine tra la p.lla 407 e 412
dell'attore, e la p.lla 283 del , secondo il tipo di frazionamento richiamato Controparte_8
dal rogito del Notaio del 18/01/1979, rep. 87303, come da rappresentazioni Persona_7
grafiche della C.T.U dell' Ing. a Pag. 24, 25 oltre della C.T.U dell' Ing. Per_8
a Pag. 4, 5, 6; Persona_5
3. Rigetta le residuali richieste infondate nel merito;
4. Compensa integralmente, tra attore e convenuti in via principale, le spese di lite;
5. Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati in causa e Controparte_3 CP_4
che liquida in complessivi € 1.950,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali
[...]
ed € 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge;
6. Pone definitivamente a carico di parte attrice, le spese della compiuta CTU.
Così deciso in Torre Annunziata il 04 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
407 e la p.lla 804 in quanto implicitamente statuito dalla Sentenza n 2434/2024 resa da codesto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4777/20 RG, avente ad oggetto: azione di regolamento dei confini ex art 950 c.c
TRA
elettivamente domiciliato in Vico Equense (NA) in via Pezzolo, 3/B Parte_1
presso lo studio dell'avv. Massimo Trignano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attore;
E
e , elettivamente domiciliati in Vico Controparte_1 Controparte_2
Equense (NA) alla Via R Bosco, 491 presso lo studio dell'avv. Antonino Di Martino che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti;
e , elettivamente domiciliati in Vico Controparte_3 Controparte_4
Equense (NA) alla Via Caccioppoli, 17 presso lo studio dell'avv. Andrea Lauro che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, Terzi chiamati in causa;
CONCLUSIONI
Come da comparse ex art 190 c.p.c, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore adiva l'intestato tribunale per sentir determinare l'esatto confine tra gli immobili in sua proprietà e quelli in proprietà dei convenuti, tutti siti in località
Vico Equense e riportati catastalmente al foglio n 25. L'istante identificava le sue proprietà alla p.lla n 381, sub 4 (fabbricato) ed alle p.lle n. 407, 412, 487 (terreni pertinenziali) rispetto alle consistenze limitrofe in proprietà del , identificate catastalmente alle p.lle 283 Controparte_1
(terreno) e 236, sub 3 (fabbricato), e del individuate alle p.lle 804 (terreno) e Controparte_2
236, sub 4 (fabbricato).
Deducendo l'incertezza dei confini tra le proprietà, cosi come rappresentate graficamente dalla esibizione di una pianta catastale sul confine da determinarsi (all 2 della produzione attorea), chiedeva la determinazione dei confini tra le proprietà limitrofe con eventuale restituzione dell'usurpato,
all'esito della definizione del regolamento ex art 950 c.c.
Comparendo gli epigrafati convenuti, resistevano alla domanda eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore quale conseguenza della nullità della compravendita dei cespiti in proprietà dell'attore.
All'uopo rappresentavano l'abusività degli interventi operati sulla fabbrica (ex stalla) alla p.lla 381,
sub 4 acquistata dall'attore con i relativi terreni pertinenziali dalla Sig.ra e Persona_1
ed accertata giusta ordinanza di demolizione n. 16 del 19 gennaio 2018. Pertanto, Controparte_4
sussumendo l'impossibilità di compravendere un immobile abusivo oggetto di ordine di demolizione della p.a., accertato anteriormente alla compravendita stipulata tra l'attore e i suoi danti causa per
Notar del 17 dicembre 2019, chiedevano in riconvenzionale la declaratoria di nullità Persona_2
contrattuale.
2 Rilevavano, inoltre, la pendenza di altra lite avente ad oggetto parzialmente gli stessi fondi su cui si chiedeva regolamento ex art 950 c.c.
Resasi necessaria la chiamata in causa dei venditori dei cespiti attorei, previa chiamata a cura della convenuta, si costituivano e i quali resistevano alle Persona_1 Controparte_4
domande ed eccezioni dei convenuti principali chiedendone il rigetto.
Chiedevano di essere estromessi dal presente giudizio per mancanza d'interesse dei convenuti in via principale a far valere la nullità contrattuale, con condanna dei medesimi alla integrale refusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contradittorio, venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c e depositate le memorie, espletata la C.T.U, sciolta la riserva assunta all'udienza del 05 marzo 2025, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, conclusosi con esito negativo giusta verbale del
17.11.20.
Ancora in via preliminare, va esaminata la domanda riconvenzionale di nullità della compravendita stipulata per Notar del 17 dicembre 2019 tra l'attore e i chiamati in causa, in quanto Persona_2
presupposto della legittimazione attiva dell'attore . Parte_1
La domanda è infondata.
L'oggetto del contendere va individuato nella determinazione del confine tra i particellari rappresentati dal foglio di mappa in atti allegato dall'attore, ossia, nello specifico, tra i terreni alle p.lle n. 407, 412, 487 in sua proprietà e le p.lle 283, (terreno) p.lle n 236, sub 3, (fabbrica), p.lle 804
(Terreno) e 236, sub 4 (fabbrica).
Dagli estratti di mappa depositati si evince che l'immobile ex stalla alla p.lla 381 sub 4 è posto sui terreni alle p.lle 407 e 412, su cui si chiede il regolamento del confine. Sebbene risulti agli atti che la
3 fabbrica sia stata oggetto di ampliamenti abusivi nel corso degli anni con conseguenti ingiunzioni di demolizione, l'interesse a far valere la nullità della compravendita, nel caso di specie, spetta alle parti contraenti.
I convenuti non hanno alcun interesse sostanziale a far valere la nullità in riconvenzionale, poichè
estranee al rapporto negoziale. Nemmeno può ravvisarsi l'esistenza di un interesse processuale alla nullità teso a paralizzare l'avversa domanda, il quale nel concreto non è rinvenibile. Secondo
giurisprudenza “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto,
mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del
contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la
sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. (Cassazione civile, Sez. II,
sentenza n. 2670 del 5 febbraio 2020).
La materia del contendere si focalizza dunque sui confini tra i “terreni” ai suindicati particellari (407
e 412) e non sul fabbricato su di esso posto.
Difatti, dall'atto di donazione del 18.05.2006 per notar , il quale è titolo di Persona_3
proprietà e di provenienza per la Sig.ra i particellari 407, 412, 487 (terreni) Persona_1
vengono descritti come “un sol corpo, confinante nell'insieme con i beni di e Controparte_5
Beni di a più lati, e come “ circostante terreno” al fabbricato di cui alla p.lla 381 Controparte_6
la cui abusività con conseguenziale nullità cosi come dedotta dai convenuti non inficia la compravendita di questi anche in guisa del contegno processuale dei contraenti interessati che nulla hanno controdedotto ed argomentato in punto di nullità fra di loro, facendo presupporre la volontà di addivenire comunque al negozio traslativo anche ai sensi dell'art 1424 del c.c.
In ogni caso la fabbrica alla p.lla 381, sub 4 viene dichiarata costruita in data anteriore al 01.09.1967
e dunque si è in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, su cui i convenuti interessati ad una nullità di tipo testuale-formale non hanno fornito prova contraria circa la falsità, a
4 prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/03/2019 n° 8230).
Inoltre, dalla documentazione processuale il sub 4 non risulta oggetto di demolizione e di accertata irregolarità edilizia, diversamente dal sub 3, in proprietà del demolito in data Controparte_4
04/10/2019 con ordinanza dirigenziale nr. 16 del 19/01/2019, e catastalmente soppresso dal
07/10/2019 anche in guisa delle indicazioni nel rogito del 17.12.19 a cura dell'alienante CP_3
(pag n. 2 del contratto).
[...]
Con riferimento all'oggetto del contendere, alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la determinazione del confine tra i particellari in proprietà attorea, e le p.lle 236 sub 3 e sub 4 (fabbriche)
le quali sono dagli estratti di mappa graficamente poste sui terreni in proprietà convenuta, e nessun sconfinamento delle fabbriche veniva precisato in punto di deduzione attorea. Pertanto, la causa de quibus tratta sui confini solo tra terreni nella loro estensione quantitativa, essendo pacifico che alcuno sconfinamento delle fabbriche, poste sulle p.lle riportate al catasto terreni, è dedotto in via generica ed eventuale.
Per quanto concerne la determinazione del confine tra le p.lle n 407 e n 804, (quest'ultima in proprietà
del come determinato e richiesto graficamente dall'estratto di mappa Controparte_7
depositato dall'attore in atti con il doc n 2) e le p.lle n 407, n 412 con la p.lla n 283 in dominio del
[...]
, va premesso che cosi circoscritta l'indagine, in punto di determinazione dei confini CP_8
della p.lla 487 in proprietà dell'attore, l'azione di regolamento non può essere accolta.
Il predetto particellare, dagli estratti di mappa in atti, confina a nord con il particellare 829, a sud con la p.lla 488, ad est con la p.lla 830 ed ad ovest con la p.lla 412 in proprietà attorea e nel richiamato estratto di mappa depositato dall'attore su cui si chiede il regolamento, il particellare non viene rappresentato e sottolineato.
Va poi dichiarato il sopravvenuto difetto d'interesse ex art 100 c.p.c in ordine al confine tra la p.lla
5 tribunale nel giudizio di cui all'R.G n 4250.2015 tra il e la Controparte_7 Persona_1
dante causa dell'odierno attore, il cui confine tra le proprietà della
[...] Persona_1
e (381 sub 2 e 3) e il (p.lla 804) veniva determinato dal Controparte_4 Controparte_7
frazionamento richiamato nell'atto di donazione rogato dal Notaio del 17.01.1979 rinviandosi Per_4
all'elaborato peritale del dott. all'all.to 10 pag 6 in atti. Persona_5
Sebbene non vi sia corrispondenza letterale tra i particellari oggetto del decisum, e quelli dedotti nel procedimento de quibus, la rappresentazione grafica a cui rinvia la sentenza, costituente il frazionamento richiamato ed allegato dal rogito del 1979, traccia implicitamente il confine tra la p.lla
407, su cui insiste ora parzialmente l'immobile alla p.lla 381, sub 4 e la p.lla 804 effettuando un raffronto tra le mappe riprodotte in atti e quelle poste al vaglio del consulente di cui supra, comparate al frazionamento in esso richiamato.
Ordunque, anche al fine di evitare un conflitto ed una ripetizione logica tra le statuizioni del medesimo tribunale, l'odierno attore in qualità di avente causa della e soggetto alle Persona_1
statuizioni implicite-logiche della Sentenza n 2434/2024 non può dolersi dell'incertezza effettiva dei confini sui suindicati particellari, in quanto la sentenza fa “stato” anche nei suoi riguardi.
Inoltre, l'attore è stato edotto, come da titolo, della pendenza della controversia dalla venditrice
[...]
Persona_1
Diversamente, il particellare n 283, in proprietà attuale del necessità della Controparte_1
determinazione del confine rispetto alla p.lla 407 e 412.
È principio noto che con l'azione di regolamento di confini l'attore mira alla definizione giudiziale di un confine incerto delle sue proprietà nella loro estensione quantitativa, in quanto la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi. (Cass, Sez. 2, Sent. n. 2297 del 30/01/2017).
E' per tali motivi, per copiosa giurisprudenza, che l'onere probatorio al fine di determinare l'esatto confine incombe su entrambe le parti e può essere fornito con ogni mezzo, privilegiando i titoli e i
6 tipi di frazionamento in essi richiamati, (Cass. civ. Sez. II Sent., 12/11/2007, n. 23500) e ove sia risultato comunque incerto il confine, questo in via residuale può essere determinato facendo ricorso alle mappe catastali (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31/05/2006, 12891).
E' provato per tabulas che l'attore è acquirente del terreno individuato nel catasto del comune di Vico
Equense al fg. 25, p.lla 407, are 1,36, (frutteto), e del terreno, p.lla 412, are 2,70, (Vigneto), per acquisto fattone dalla chiamata in causa le cui consistenze gli pervennero per Persona_1
donazione del padre con atto per notaio del 18/05/2006 rep. Controparte_9 Persona_3
172151, a questo a sua volta pervenutigli per acquisto dal germano , per rogito Persona_6
redatto dal notaio del 18/01/1979, rep. 87303. Quest'ultimo titolo richiama il tipo Persona_7
di frazionamento illustrato nella C.T.U dell'Ing. a pag 24, oltre della C.T.U dell'Ing. Per_8
a Pag 4. Persona_5
Pertanto, la linea di confine è quella raffigurata nella linea di colore rosso semicurva che suddivide i particellari n 283 e la 407 illustrata a pag 4, 5 e 6 della C.T.U dell'Ing. e a pag 23 e 25 Persona_5
della C.T.U dell'Ing. , in quanto determina l'estensione quantitativa della proprietà attorea Per_8
e della sua dante causa Persona_1
Infine, non risulta provato agli atti lo sconfinamento del non rilevato dal Controparte_8
consulente e dedotto in maniera generica dall'attore, il quale non ha individuato quali siano i mezzi attraverso il quale si sarebbe realizzata l'occupazione sine titulo del fondo altrui in conseguenza della determinazione del regolamento.
Infine, circa la richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ai sensi dell'art 96 c.p.c, l'istanza non può essere accolta in quanto non sono rinvenibili gli estremi del dolo o colpa grave nell'espletamento dell'attività difensiva dei convenuti.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese di lite, in guisa dell'esito complessivo della controversia, visto il parziale accoglimento della domanda attorea, vanno tra attore e convenuti in via principale compensate per l'intero mentre tra
7 convenuti e terzi chiamati in causa, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale di nullità,
vanno compensate( in realtà ridotte) per la metà in ragione della semplicità della questione trattata e liquidate come da dispositivo ( Scaglione da 26.000 a 52.000 Euro)
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4777/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per la richiesta di regolamento del confine tra la p.lla 407, e 804 per i motivi di cui in premessa;
2. Accoglie parzialmente la domanda attorea e determina il confine tra la p.lla 407 e 412
dell'attore, e la p.lla 283 del , secondo il tipo di frazionamento richiamato Controparte_8
dal rogito del Notaio del 18/01/1979, rep. 87303, come da rappresentazioni Persona_7
grafiche della C.T.U dell' Ing. a Pag. 24, 25 oltre della C.T.U dell' Ing. Per_8
a Pag. 4, 5, 6; Persona_5
3. Rigetta le residuali richieste infondate nel merito;
4. Compensa integralmente, tra attore e convenuti in via principale, le spese di lite;
5. Condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati in causa e Controparte_3 CP_4
che liquida in complessivi € 1.950,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali
[...]
ed € 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge;
6. Pone definitivamente a carico di parte attrice, le spese della compiuta CTU.
Così deciso in Torre Annunziata il 04 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
407 e la p.lla 804 in quanto implicitamente statuito dalla Sentenza n 2434/2024 resa da codesto