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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GI RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2646/2023 R.G. sul ricorso depositato il 1/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta) Parte_1
nei confronti di già (difesa dall'avv.Mariangela Granata) CP_1 Controparte_2
e nei confronti di ( difeso da Controparte_3 avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) al quale sono riuniti i procedimenti nn. 2651, 2701, 2719/2023 promossi da
, e (difesi da avv. Giuseppe Mazzotta ) Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di già (difesa dall'avv.Mariangela Granata) CP_1 Controparte_2
e ( difeso da avv.ti Ettore Triolo Controparte_3
e Valeria Grandizio ) così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo contributivo valutato a far data dal mese di Giugno 2014.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare che , per il periodo compreso tra la data di assunzione Controparte_2 ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, a fronte della regolare attività lavorativa prestata dall'odierna istante, non ha versato i contributi previdenziale ad essa spettanti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarità contributiva per il periodo compreso dalla data di assunzione ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, o per il periodo che verrà ritenuto in corso di causa, condannando , in persona del Legale Rappresentante p.t. al versamento della Controparte_2 quota di contribuzione dovuta in relazione alla posizione lavorativa della ricorrente e per il periodo
1 compreso tra la data di assunzione ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, ovvero per il periodo che
Codesto Ecc.mo Giudice riterrà dovuto, da quantificarsi anche a mezzo CTU, ovvero, in subordine, voglia emettere ogni provvedimento che riterrà opportuno al fine di garantire la regolarità della posizione contributiva e previdenziale dell'odierna istante. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Parte ricorrente deduceva che:
prestava attività lavorativa alle dipendenze di dal 7/3/2014, ma a seguito di Controparte_2 una verifica della propria posizione contributiva, l'istante apprendeva che la datrice di lavoro, nonostante la regolare esecuzione della prestazione lavorativa, aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali connessi alla singola posizione lavorativa e maturati nel regolare corso del rapporto di lavoro.
CP_ L' si costituiva e contestava la domanda concludendo per il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, spettando il compito di decidere alla Corte dei Conti;
per il difetto di competenza e nel merito chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti.
Si costituiva la resistente e contrastava la domanda adducendo Controparte_2
la natura privatistica del rapporto di lavoro e di aver versato regolarmente la contribuzione negli anni interessati;
che si era resa necessaria un'intesa tra l' e l' circa le modalità di trasmissione delle CP_2 CP_4 comunicazioni stesse e che l' provvedesse a registrare sulle posizioni dei singoli lavoratori i CP_4 contributi versati ai fini della mera regolarizzazione documentale delle loro posizioni;
intesa che è stata raggiunta il 19.4.2022, quando l' , con la nota a mezzo pec del 19.4.2022 (prot. CP_4
ACL
1579), , ha comunicato in via definitiva ad ACL le modalità di trasmissione delle comunicazioni di natura previdenziale assegnando i relativi codici.
aveva dunque provveduto agli adempimenti per i periodi successivi secondo le istruzioni ricevute a decorrere dal maggio 2022, mentre per i periodi precedenti ha già provveduto all'annullo e sostituzione delle annualità oggetto di causa come risulta dai flussi che si Pt_5
2 allegano;
infondata era la domanda nella parte in cui è chiesta la condanna al versamento dei contributi previdenziali, atteso il comprovato adempimento di tale incombente.
****
Nel corso del giudizio venivano riuniti vari procedimenti promossi da altri dipendenti aventi ad oggetto analoghe pretese .
Rimessa la causa in decisione, in parte è cessata la materia del contendere e in parte la domanda è infondata .
La prima causa , promossa dalla parte ricorrente quale dipendente con rapporto di lavoro privatistico presso l' (ente pubblico economico regionale ) articolatosi nel tempo , Controparte_2 concerne in sintesi una richiesta della parte di ricorrente di tutela del proprio diritto alla regolarizzazione contributiva atteso che adduce che non risultano versati i contributi dovuti presso CP_ l' e formula contestuale condanna del datore al versamento della contribuzione omessa dal
7/3/2014 fino alla presentazione del ricorso .
CP_ Va preso atto che l' con note scritte successive alla costituzione ha proceduto a dichiarare che : <
a seguito del provvedimento con il quale si dispone la trattazione scritta del presente procedimento, senza rinunziare alle eccezioni preliminari proposte con la memoria di costituzione in giudizio, si evidenzia che, solo a ridosso della proposizione del ricorso, la posizione contributiva nella gestione privata della parte ricorrente, come si evince dall'estratto conto allegato, è stata alimentata dal mese di giugno 2014 al mese di giugno 2024.
Le mensilità di marzo, aprile e maggio 2014, in assenza di versamenti e di validi atti interruttivi della prescrizione, sono prescritti e, pertanto, per tali mesi, l' potrà proporre Controparte_2 istanza di costituzione di rendita vitalizia per ciascun lavoratore interessato
Per completezza informativa si precisa che l' è stata inquadrata nella Controparte_2 gestione privata fino al 30 04 2024.
A seguito di trasformazione in ARPAL (EPNE), con decorrenza 1° maggio 2024 (si veda provvedimento allegato) l'inquadramento è ora fissato nella gestione pubblica;
la Direzione
Provinciale di GI RI ha invitato, a mezzo PEC (v. allegato), l'azienda a regolarizzare CP_4
3 i mesi da maggio 2024 a luglio 2024, versando presso quest'ultima gestione la contribuzione obbligatoria (CPDEL, INADEL, Gestione Unica del Credito e ENPEDP).>.
Va detto che correttamente l'obbligo contributivo nasce in ragione della prestazione di lavoro .
Dal rapporto di lavoro scaturiscono diversi rapporti rilevanti sul piano previdenziale.
Un rapporto riguarda la posizione assicurativa - previdenziale tra lavoratore e l'inps.
Un altro rapporto concerne il rapporto tra lavoratore e datore in cui si ha, tra gli altri , un diritto del CP_ lavoratore /lavoratrice al versamento della contribuzione al terzo con diritto alla condanna del datore al versamento della contribuzione non prescritta , e in mancanza la prospettiva del risarcimento del danno patrimoniale o l'attivazione delle azioni volte a costituire una rendita vitalizia.
Un altro rapporto è quello di obbligazione del datore al pagamento della contribuzione all'ente previdenziale quale azione che spetta al solo ente , rapporto che vede la relazione tra ente e datore di lavoro.
Nella specie parte ricorrente in sostanza ha chiesto l'accertamento della omissione contributiva sui diversi anni dedotti e la declaratoria del diritto alla regolarizzazione contributiva , con condanna del datore al versamento della contribuzione mancante.
In giudizio è stato convenuto correttamente l'ente previdenziale quale soggetto in favore del quale va esercitata l'azione perchè soggetto che deve ricevere la contribuzione .
Tale situazione giuridica azionata dalla parte ricorrente ( lavoratore / lavoratrice ) già dalla giurisprudenza di legittimità è stata riconosciuta .
Parte ricorrente richiama la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14853 del 30/5/2019, ove ha chiarito che “l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' di riscuotere il proprio credito, ma è Controparte_5 tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio.>.
4 Anche di recente si è ribadito che : Va infatti ribadito che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972;
Cass. n. 6911/2000; Cass. n. 701/2024).
Questa Corte ha infatti precisato che “ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) …”
(Cass. n. 23376/2020).
Resta fermo che “… ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno. La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno. Quindi si tratta di una tutela risarcitoria in forma specifica. Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).
Quindi va condiviso e ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui vi è
l'indubbio interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l'insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024 cit.).
Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non poteva neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo 5 il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all' , quale species del danno risarcibile ex art. 2116, co. CP_4
2, c.c. Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all' , tanto che l' viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, CP_4 CP_4 allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l' possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di CP_4 destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi, a condizione che non siano prescritti. Ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra e lavoratore. CP_4
(...) Questa Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l'assicurato un'azione di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all' ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116, CP_4 co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 701/2024 cit.; Cass. n. 6722/2021; Cass. ord.
n.2164/2021). > così in motivazione Cass, Sez. L, Sentenza n. 603 del 2025.
In merito alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione , essa è infondata .
Invero nel periodo richiesto in domanda l'azienda era ente pubblico economico come Controparte_2 previsto dalla legge reg. RI n. 5 del 19/02/2001, ( la trasformazione in ente CP_6 pubblico non economico risulta effetto della legge reg L.R.RI del 28/06/2023 n. 25 e entrata in vigore dello Statuto approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 30/04/2024, che ha formalmente sancito la trasformazione di in con CP_2 Controparte_2 CP_6 decorrenza 1° maggio 2024).
CP_ In tal senso anche l' ha confermato l'iscrizione del personale , ratione temporis , alla gestione privata fino al 30.4.2024 e non come gestione pubblici dipendenti.
Ne discende, con evidenza, che non si pone una questione che possa rilevare ai fini di una pensione pubblica di pertinenza della giurisdizione della Corte dei Conti .
Va dunque confermata la giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro .
6 Altresì infondata è la questione di competenza territoriale.
La domanda , sia che la si intenda come volta a porre in essere un'azione del lavoratore risarcitoria verso il datore , con connotati quindi della controversia di lavoro , sia come azione che ha oggetto una responsabilità datoriale di contribuzione verso l'ente previdenziale , nel caso di specie la situazione non muta e conferma la competenza della Autorità giudiziaria adìta , giudice del lavoro.
Invero se si configura come causa di lavoro ( quale responsabilità risarcitoria del datore ) la sede legale dell'azienda ( ora ) è in GI RI per cui ai sensi dell'art Controparte_2 CP_6
413 cpc il foro della sede dell'azienda datoriale è uno dei fori
Se si vuol dare, invece, rilievo prevalente al dato che è in gioco la responsabilità contributiva e quindi ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.pc. , prevede che: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. , per cui vige il principio che è competente il Tribunale ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a CP_ ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento , nel caso di specie l'ufficio sede territoriale di GI RI .
Per quanto sopra evidenziato , l'eccezione di competenza è infondata e va disattesa .
MERITO
Passando al merito della domanda , va detto che nel periodo richiesto ( da marzo 2014 alla presentazione del ricorso mentre non può essere oggetto il periodo successivo perchè il ricorso segna i limiti temporali dei fatti conoscibili ) , è dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro della parte ricorrente( circostanza neppure contestata dai resistenti ).
Quanto all'omissione contributiva l' ( già azienda ) ha sostenuto depositando CP_1 Controparte_2 corposa documentazione anteriore alla proposizione del ricorso , di aver versato le somme dovute per contribuzione. 7
CP_ Va rilevato ad oggi che la situazione da giugno 2014 è dallo stesso ritenuta regolarizzata per cui non vi può essere luogo alla condanna al pagamento della contribuzione .
CP_ L' deposita estratto previdenziale ove risultano coperti gli anni dal 2014( eccetto i mesi marzo, aprile e maggio ) fino al 2023.
7 CP_ Quanto alla situazione relativa ai mesi marzo , aprile e maggio 2014 che secondo l' sarebbero sul piano contributivo < in assenza di versamenti e di validi atti interruttivi della prescrizione, prescritti e, pertanto, per tali mesi, l' potrà proporre istanza di costituzione di rendita Controparte_2 vitalizia per ciascun lavoratore interessato>
Orbene questo ufficio in analogo contenzioso ha già affermato, con sentenza n. 779 del 2025 giud. prodotta dall' che < In assenza di contestazioni ed essendo stata circoscritta la Pt_6 CP_1 domanda, nel corso del giudizio, ai mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2014, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo compreso tra Giugno 2014 e il momento di iscrizione della causa.
Nondimeno, nell'ambito del quadro contributivo del lavoratore, risulterebbero non versati – come anticipato – i contributi dovuti per il trimestre Marzo, Aprile, Maggio 2014.
In particolare la denunciata omissione rinverrebbe la propria genesi nella nebulosa natura giuridica della datrice di lavoro, originariamente qualificata come ente pubblicistico con successivo CP_ mutamento – solo a far data dal 2022 a seguito di ampia interlocuzione con l' – in ente di natura privatistica con le inevitabili ripercussioni, anche per il periodo pregresso, sotto il profilo delle modalità di versamento dei contributi nella corretta gestione previdenziale.
Alla illustrata problematica, peraltro, si è affiancato il mancato invio da parte di ex CP_1 [...]
, dei flussi Uniemens, comunicati in maniera diluita nel tempo esclusivamente a Controparte_2 partire da Maggio 2022, ovvero al momento dell'avvio del rapporto dialogico con l'Istituto di previdenza nell'intento di definire le posizioni contributive dei dipendenti.
In disparte le ragioni sottese a tale omissione documentale e ai pluriennali dubbi interpretativi CP_ afferenti alla natura dell'azienda, occorre osservare come sia stata avviata da parte dell' una lenta opera di ricostruzione contributiva, portata avanti mediante l'utilizzo della mole di denaro versata negli anni da senza una corretta e tempestiva comunicazione dei Controparte_2 flussi Uniemens.
Sul punto l' , attraverso un prospetto riepilogativo depositato in data 26.03.2025, da un lato, CP_3 ha rappresentato l'esistenza di un vuoto contributivo complessivo pari a 294.000,00 circa per l'intero
2014, seguito da posizioni di debito e anche credito negli anni successivi;
dall'altro, con note del
16.02.2025, evidenziando di aver provveduto ad un “riallineamento” dei contributi a partire dal
2022, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi relativi al trimestre sopra indicato.
8 Ed invero osserva il giudicante come dai documenti allegati dalla datrice di lavoro, in particolare dall'F24 di Agosto 2014 e dal coevo mandato di pagamento n. 235/2014, nonché dallo stesso CP_ prospetto riepilogativo redatto dall' si evinca la corresponsione in favore dell'Istituto in data
18.08.2014 di € 466.915,00 a titolo di contributi.
Trattandosi di crediti di natura pecuniaria, viene in rilievo l'art. 1193 c.c. che, secondo la giurisprudenza, presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti in cui il debitore, attraverso un atto recettizio – qualificato in realtà da una parte della dottrina come negozio di destinazione – esercita, al momento del pagamento, una facoltà di individuazione del debito cui imputare l'adempimento.
La ratio della norma risiede, dunque, nell'eliminazione dell'incertezza circa la sorte dei rapporti obbligatori, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione.
In assenza di una precisa indicazione da parte del debitore entra in gioco il criterio legale di cui al comma 2, avente valenza suppletiva, in forza del quale “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Ciò posto, il citato mandato di pagamento contiene, nella propria causale, una specificazione in ordine alle mensilità cui imputare la corresponsione dei menzionati 466.000,00 € circa, non lasciando spazio a dubbi la locuzione “Pag. f24 su comp. Collab. Lr. 1 Marzo-Luglio 2014” attestante l'adempimento dell'azienda resistente,
CP_ In ogni caso – seguendo la tesi dell' – allorchè l'importo versato fosse stato insufficiente a coprire il trimestre in oggetto e qualora la tecnica d'imputazione descritta non avesse ritenersi contribuito ad una corretta individuazione del debito da adempiere, anche per via dell'assenza dei flussi Uniemens, l'Istituto sarebbe stato tenuto ad applicare il criterio suppletivo disciplinato dal comma 2 dell'art. 1193 c.c., così esso stesso imputando le somme versate anche in momenti successivi, a parità di debiti scaduti, ugualmente garantiti o ugualmente onerosi, a quello più antico.
In altri termini, fermo restando l'avvenuto pagamento nel corso degli anni di somme difficilmente CP_ imputabili in maniera corretta alle singole mensilità dei distinti anni, l' avrebbe dovuto avviare la ricostruzione contributiva per ogni singolo lavoratore partendo dalla prima mensilità di debito, ovvero da Marzo 2014, al più potendosi configurare una scopertura contributiva nell'ultimo trimestre immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio.
9 CP_ Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione avanzata dall' creditore effettivo dei contributi, risulta priva di fondamento, rimanendo piuttosto in capo all' l'obbligo di effettuare CP_3
l'imputazione dei pagamenti realizzati dall' resistente secondo i criteri tracciati dall'art. CP_2
1193 c.c., in specie dal comma 2, al fine di garantire ad ogni lavoratore ricorrente dell'
[...]
(ex ) una posizione contributiva adeguata rispetto ai versamenti CP_6 Controparte_2 effettuati.
Pertanto le esposte argomentazioni escludono un inadempimento attribuibile alla datrice di lavoro, così dovendosi rigettare la domanda attorea di regolarizzazione contributiva.
Alla luce delle statuizioni di fatto e di diritto sopra illustrate, considerata la presenza nell'estratto contributivo di una lacuna circoscritta al trimestre Marzo-Aprile-Maggio 2014, attribuibile ad CP_ un'errata valutazione dell' e ad una mancata applicazione dei criteri propri dell'art. 1193 c.c., ma in ogni caso giustificativa dell'esercizio del diritto alla regolarizzazione contributiva, risulta giustificata la compensazione delle spese di lite. >.
Orbene ad avviso dell'odierno decidente non vi sono ragioni per discostarsi da quanto sopra riportato.
Il pagamento per i mesi Marzo, Aprile, Maggio 2014 è stato effettuato anche se non precisato subito CP_ da flussi Uniemens ma ciò non può privare di effetto il fatto oggettivo del versamento all' a titolo di contribuzione .
Il versamento oggettivo adempie il debito .
CP_ L' avrebbe potuto attivare richiesta di informazioni più specifiche per individuare la causale del versamento ove nutrisse impedimenti ad imputare la somma .
In ogni caso sulla legittima applicabilità dei criteri di imputazione dell'art 1193 c.c alla materia contributiva vi è la giurisprudenza di legittimità ( Cass 194/86 , Cass 9648 /14 e Cass 28742/2019).
In merito poi alla eventuali scoperture che possono prodursi sui periodi contributivi più recenti , trattasi di un effetto che allo stato è genericamente ipotizzabile ma rientra nei compiti di gestione da CP_ parte dell' sul recupero ancora di contribuzione per periodi che dovessero essere non ancora versati dalla esecuzione della odierna decisione e dalla imputazione del versamento di agosto 2014 anche per i mesi marzo -aprile -maggio 2024 ma il riconoscimento con l'estratto contributivo aggiornato esclude attuale interesse della parte ricorrente alla domanda di versamento contributivo su anni o mesi più recenti , di cui peraltro neppure parte ricorrente lamenta in concreto la mancata copertura assicurativa e il danno alla sua posizione assicurativa previdenziale.
Procedimenti riuniti 10 Nei procedimenti riuniti gli altri ricorrenti , dipendenti della hanno chiesto per la loro CP_6
CP_ rispettiva posizione anch'essi la condanna dell' al versamento della contribuzione presso . CP_1
Le parti resistenti si sono costituite e i giudizi prospettano analoghe questioni e possono essere estese le medesime considerazioni svolte sopra in ordine al primo procedimento .
Spese compensate per intero tra le parti.
GI di RI 2.7. 2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GI RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2646/2023 R.G. sul ricorso depositato il 1/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta) Parte_1
nei confronti di già (difesa dall'avv.Mariangela Granata) CP_1 Controparte_2
e nei confronti di ( difeso da Controparte_3 avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) al quale sono riuniti i procedimenti nn. 2651, 2701, 2719/2023 promossi da
, e (difesi da avv. Giuseppe Mazzotta ) Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di già (difesa dall'avv.Mariangela Granata) CP_1 Controparte_2
e ( difeso da avv.ti Ettore Triolo Controparte_3
e Valeria Grandizio ) così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo contributivo valutato a far data dal mese di Giugno 2014.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare che , per il periodo compreso tra la data di assunzione Controparte_2 ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, a fronte della regolare attività lavorativa prestata dall'odierna istante, non ha versato i contributi previdenziale ad essa spettanti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarità contributiva per il periodo compreso dalla data di assunzione ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, o per il periodo che verrà ritenuto in corso di causa, condannando , in persona del Legale Rappresentante p.t. al versamento della Controparte_2 quota di contribuzione dovuta in relazione alla posizione lavorativa della ricorrente e per il periodo
1 compreso tra la data di assunzione ad oggi, ovvero dal 7/3/2014 ad oggi, ovvero per il periodo che
Codesto Ecc.mo Giudice riterrà dovuto, da quantificarsi anche a mezzo CTU, ovvero, in subordine, voglia emettere ogni provvedimento che riterrà opportuno al fine di garantire la regolarità della posizione contributiva e previdenziale dell'odierna istante. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Parte ricorrente deduceva che:
prestava attività lavorativa alle dipendenze di dal 7/3/2014, ma a seguito di Controparte_2 una verifica della propria posizione contributiva, l'istante apprendeva che la datrice di lavoro, nonostante la regolare esecuzione della prestazione lavorativa, aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali connessi alla singola posizione lavorativa e maturati nel regolare corso del rapporto di lavoro.
CP_ L' si costituiva e contestava la domanda concludendo per il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, spettando il compito di decidere alla Corte dei Conti;
per il difetto di competenza e nel merito chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti.
Si costituiva la resistente e contrastava la domanda adducendo Controparte_2
la natura privatistica del rapporto di lavoro e di aver versato regolarmente la contribuzione negli anni interessati;
che si era resa necessaria un'intesa tra l' e l' circa le modalità di trasmissione delle CP_2 CP_4 comunicazioni stesse e che l' provvedesse a registrare sulle posizioni dei singoli lavoratori i CP_4 contributi versati ai fini della mera regolarizzazione documentale delle loro posizioni;
intesa che è stata raggiunta il 19.4.2022, quando l' , con la nota a mezzo pec del 19.4.2022 (prot. CP_4
ACL
1579), , ha comunicato in via definitiva ad ACL le modalità di trasmissione delle comunicazioni di natura previdenziale assegnando i relativi codici.
aveva dunque provveduto agli adempimenti per i periodi successivi secondo le istruzioni ricevute a decorrere dal maggio 2022, mentre per i periodi precedenti ha già provveduto all'annullo e sostituzione delle annualità oggetto di causa come risulta dai flussi che si Pt_5
2 allegano;
infondata era la domanda nella parte in cui è chiesta la condanna al versamento dei contributi previdenziali, atteso il comprovato adempimento di tale incombente.
****
Nel corso del giudizio venivano riuniti vari procedimenti promossi da altri dipendenti aventi ad oggetto analoghe pretese .
Rimessa la causa in decisione, in parte è cessata la materia del contendere e in parte la domanda è infondata .
La prima causa , promossa dalla parte ricorrente quale dipendente con rapporto di lavoro privatistico presso l' (ente pubblico economico regionale ) articolatosi nel tempo , Controparte_2 concerne in sintesi una richiesta della parte di ricorrente di tutela del proprio diritto alla regolarizzazione contributiva atteso che adduce che non risultano versati i contributi dovuti presso CP_ l' e formula contestuale condanna del datore al versamento della contribuzione omessa dal
7/3/2014 fino alla presentazione del ricorso .
CP_ Va preso atto che l' con note scritte successive alla costituzione ha proceduto a dichiarare che : <
a seguito del provvedimento con il quale si dispone la trattazione scritta del presente procedimento, senza rinunziare alle eccezioni preliminari proposte con la memoria di costituzione in giudizio, si evidenzia che, solo a ridosso della proposizione del ricorso, la posizione contributiva nella gestione privata della parte ricorrente, come si evince dall'estratto conto allegato, è stata alimentata dal mese di giugno 2014 al mese di giugno 2024.
Le mensilità di marzo, aprile e maggio 2014, in assenza di versamenti e di validi atti interruttivi della prescrizione, sono prescritti e, pertanto, per tali mesi, l' potrà proporre Controparte_2 istanza di costituzione di rendita vitalizia per ciascun lavoratore interessato
Per completezza informativa si precisa che l' è stata inquadrata nella Controparte_2 gestione privata fino al 30 04 2024.
A seguito di trasformazione in ARPAL (EPNE), con decorrenza 1° maggio 2024 (si veda provvedimento allegato) l'inquadramento è ora fissato nella gestione pubblica;
la Direzione
Provinciale di GI RI ha invitato, a mezzo PEC (v. allegato), l'azienda a regolarizzare CP_4
3 i mesi da maggio 2024 a luglio 2024, versando presso quest'ultima gestione la contribuzione obbligatoria (CPDEL, INADEL, Gestione Unica del Credito e ENPEDP).>.
Va detto che correttamente l'obbligo contributivo nasce in ragione della prestazione di lavoro .
Dal rapporto di lavoro scaturiscono diversi rapporti rilevanti sul piano previdenziale.
Un rapporto riguarda la posizione assicurativa - previdenziale tra lavoratore e l'inps.
Un altro rapporto concerne il rapporto tra lavoratore e datore in cui si ha, tra gli altri , un diritto del CP_ lavoratore /lavoratrice al versamento della contribuzione al terzo con diritto alla condanna del datore al versamento della contribuzione non prescritta , e in mancanza la prospettiva del risarcimento del danno patrimoniale o l'attivazione delle azioni volte a costituire una rendita vitalizia.
Un altro rapporto è quello di obbligazione del datore al pagamento della contribuzione all'ente previdenziale quale azione che spetta al solo ente , rapporto che vede la relazione tra ente e datore di lavoro.
Nella specie parte ricorrente in sostanza ha chiesto l'accertamento della omissione contributiva sui diversi anni dedotti e la declaratoria del diritto alla regolarizzazione contributiva , con condanna del datore al versamento della contribuzione mancante.
In giudizio è stato convenuto correttamente l'ente previdenziale quale soggetto in favore del quale va esercitata l'azione perchè soggetto che deve ricevere la contribuzione .
Tale situazione giuridica azionata dalla parte ricorrente ( lavoratore / lavoratrice ) già dalla giurisprudenza di legittimità è stata riconosciuta .
Parte ricorrente richiama la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14853 del 30/5/2019, ove ha chiarito che “l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' di riscuotere il proprio credito, ma è Controparte_5 tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio.>.
4 Anche di recente si è ribadito che : Va infatti ribadito che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972;
Cass. n. 6911/2000; Cass. n. 701/2024).
Questa Corte ha infatti precisato che “ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) …”
(Cass. n. 23376/2020).
Resta fermo che “… ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno. La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno. Quindi si tratta di una tutela risarcitoria in forma specifica. Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).
Quindi va condiviso e ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui vi è
l'indubbio interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l'insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024 cit.).
Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non poteva neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo 5 il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all' , quale species del danno risarcibile ex art. 2116, co. CP_4
2, c.c. Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all' , tanto che l' viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, CP_4 CP_4 allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l' possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di CP_4 destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi, a condizione che non siano prescritti. Ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra e lavoratore. CP_4
(...) Questa Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l'assicurato un'azione di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all' ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116, CP_4 co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 701/2024 cit.; Cass. n. 6722/2021; Cass. ord.
n.2164/2021). > così in motivazione Cass, Sez. L, Sentenza n. 603 del 2025.
In merito alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione , essa è infondata .
Invero nel periodo richiesto in domanda l'azienda era ente pubblico economico come Controparte_2 previsto dalla legge reg. RI n. 5 del 19/02/2001, ( la trasformazione in ente CP_6 pubblico non economico risulta effetto della legge reg L.R.RI del 28/06/2023 n. 25 e entrata in vigore dello Statuto approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 30/04/2024, che ha formalmente sancito la trasformazione di in con CP_2 Controparte_2 CP_6 decorrenza 1° maggio 2024).
CP_ In tal senso anche l' ha confermato l'iscrizione del personale , ratione temporis , alla gestione privata fino al 30.4.2024 e non come gestione pubblici dipendenti.
Ne discende, con evidenza, che non si pone una questione che possa rilevare ai fini di una pensione pubblica di pertinenza della giurisdizione della Corte dei Conti .
Va dunque confermata la giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro .
6 Altresì infondata è la questione di competenza territoriale.
La domanda , sia che la si intenda come volta a porre in essere un'azione del lavoratore risarcitoria verso il datore , con connotati quindi della controversia di lavoro , sia come azione che ha oggetto una responsabilità datoriale di contribuzione verso l'ente previdenziale , nel caso di specie la situazione non muta e conferma la competenza della Autorità giudiziaria adìta , giudice del lavoro.
Invero se si configura come causa di lavoro ( quale responsabilità risarcitoria del datore ) la sede legale dell'azienda ( ora ) è in GI RI per cui ai sensi dell'art Controparte_2 CP_6
413 cpc il foro della sede dell'azienda datoriale è uno dei fori
Se si vuol dare, invece, rilievo prevalente al dato che è in gioco la responsabilità contributiva e quindi ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.pc. , prevede che: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. , per cui vige il principio che è competente il Tribunale ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a CP_ ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento , nel caso di specie l'ufficio sede territoriale di GI RI .
Per quanto sopra evidenziato , l'eccezione di competenza è infondata e va disattesa .
MERITO
Passando al merito della domanda , va detto che nel periodo richiesto ( da marzo 2014 alla presentazione del ricorso mentre non può essere oggetto il periodo successivo perchè il ricorso segna i limiti temporali dei fatti conoscibili ) , è dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro della parte ricorrente( circostanza neppure contestata dai resistenti ).
Quanto all'omissione contributiva l' ( già azienda ) ha sostenuto depositando CP_1 Controparte_2 corposa documentazione anteriore alla proposizione del ricorso , di aver versato le somme dovute per contribuzione. 7
CP_ Va rilevato ad oggi che la situazione da giugno 2014 è dallo stesso ritenuta regolarizzata per cui non vi può essere luogo alla condanna al pagamento della contribuzione .
CP_ L' deposita estratto previdenziale ove risultano coperti gli anni dal 2014( eccetto i mesi marzo, aprile e maggio ) fino al 2023.
7 CP_ Quanto alla situazione relativa ai mesi marzo , aprile e maggio 2014 che secondo l' sarebbero sul piano contributivo < in assenza di versamenti e di validi atti interruttivi della prescrizione, prescritti e, pertanto, per tali mesi, l' potrà proporre istanza di costituzione di rendita Controparte_2 vitalizia per ciascun lavoratore interessato>
Orbene questo ufficio in analogo contenzioso ha già affermato, con sentenza n. 779 del 2025 giud. prodotta dall' che < In assenza di contestazioni ed essendo stata circoscritta la Pt_6 CP_1 domanda, nel corso del giudizio, ai mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2014, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo compreso tra Giugno 2014 e il momento di iscrizione della causa.
Nondimeno, nell'ambito del quadro contributivo del lavoratore, risulterebbero non versati – come anticipato – i contributi dovuti per il trimestre Marzo, Aprile, Maggio 2014.
In particolare la denunciata omissione rinverrebbe la propria genesi nella nebulosa natura giuridica della datrice di lavoro, originariamente qualificata come ente pubblicistico con successivo CP_ mutamento – solo a far data dal 2022 a seguito di ampia interlocuzione con l' – in ente di natura privatistica con le inevitabili ripercussioni, anche per il periodo pregresso, sotto il profilo delle modalità di versamento dei contributi nella corretta gestione previdenziale.
Alla illustrata problematica, peraltro, si è affiancato il mancato invio da parte di ex CP_1 [...]
, dei flussi Uniemens, comunicati in maniera diluita nel tempo esclusivamente a Controparte_2 partire da Maggio 2022, ovvero al momento dell'avvio del rapporto dialogico con l'Istituto di previdenza nell'intento di definire le posizioni contributive dei dipendenti.
In disparte le ragioni sottese a tale omissione documentale e ai pluriennali dubbi interpretativi CP_ afferenti alla natura dell'azienda, occorre osservare come sia stata avviata da parte dell' una lenta opera di ricostruzione contributiva, portata avanti mediante l'utilizzo della mole di denaro versata negli anni da senza una corretta e tempestiva comunicazione dei Controparte_2 flussi Uniemens.
Sul punto l' , attraverso un prospetto riepilogativo depositato in data 26.03.2025, da un lato, CP_3 ha rappresentato l'esistenza di un vuoto contributivo complessivo pari a 294.000,00 circa per l'intero
2014, seguito da posizioni di debito e anche credito negli anni successivi;
dall'altro, con note del
16.02.2025, evidenziando di aver provveduto ad un “riallineamento” dei contributi a partire dal
2022, ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi relativi al trimestre sopra indicato.
8 Ed invero osserva il giudicante come dai documenti allegati dalla datrice di lavoro, in particolare dall'F24 di Agosto 2014 e dal coevo mandato di pagamento n. 235/2014, nonché dallo stesso CP_ prospetto riepilogativo redatto dall' si evinca la corresponsione in favore dell'Istituto in data
18.08.2014 di € 466.915,00 a titolo di contributi.
Trattandosi di crediti di natura pecuniaria, viene in rilievo l'art. 1193 c.c. che, secondo la giurisprudenza, presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti in cui il debitore, attraverso un atto recettizio – qualificato in realtà da una parte della dottrina come negozio di destinazione – esercita, al momento del pagamento, una facoltà di individuazione del debito cui imputare l'adempimento.
La ratio della norma risiede, dunque, nell'eliminazione dell'incertezza circa la sorte dei rapporti obbligatori, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione.
In assenza di una precisa indicazione da parte del debitore entra in gioco il criterio legale di cui al comma 2, avente valenza suppletiva, in forza del quale “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Ciò posto, il citato mandato di pagamento contiene, nella propria causale, una specificazione in ordine alle mensilità cui imputare la corresponsione dei menzionati 466.000,00 € circa, non lasciando spazio a dubbi la locuzione “Pag. f24 su comp. Collab. Lr. 1 Marzo-Luglio 2014” attestante l'adempimento dell'azienda resistente,
CP_ In ogni caso – seguendo la tesi dell' – allorchè l'importo versato fosse stato insufficiente a coprire il trimestre in oggetto e qualora la tecnica d'imputazione descritta non avesse ritenersi contribuito ad una corretta individuazione del debito da adempiere, anche per via dell'assenza dei flussi Uniemens, l'Istituto sarebbe stato tenuto ad applicare il criterio suppletivo disciplinato dal comma 2 dell'art. 1193 c.c., così esso stesso imputando le somme versate anche in momenti successivi, a parità di debiti scaduti, ugualmente garantiti o ugualmente onerosi, a quello più antico.
In altri termini, fermo restando l'avvenuto pagamento nel corso degli anni di somme difficilmente CP_ imputabili in maniera corretta alle singole mensilità dei distinti anni, l' avrebbe dovuto avviare la ricostruzione contributiva per ogni singolo lavoratore partendo dalla prima mensilità di debito, ovvero da Marzo 2014, al più potendosi configurare una scopertura contributiva nell'ultimo trimestre immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio.
9 CP_ Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione avanzata dall' creditore effettivo dei contributi, risulta priva di fondamento, rimanendo piuttosto in capo all' l'obbligo di effettuare CP_3
l'imputazione dei pagamenti realizzati dall' resistente secondo i criteri tracciati dall'art. CP_2
1193 c.c., in specie dal comma 2, al fine di garantire ad ogni lavoratore ricorrente dell'
[...]
(ex ) una posizione contributiva adeguata rispetto ai versamenti CP_6 Controparte_2 effettuati.
Pertanto le esposte argomentazioni escludono un inadempimento attribuibile alla datrice di lavoro, così dovendosi rigettare la domanda attorea di regolarizzazione contributiva.
Alla luce delle statuizioni di fatto e di diritto sopra illustrate, considerata la presenza nell'estratto contributivo di una lacuna circoscritta al trimestre Marzo-Aprile-Maggio 2014, attribuibile ad CP_ un'errata valutazione dell' e ad una mancata applicazione dei criteri propri dell'art. 1193 c.c., ma in ogni caso giustificativa dell'esercizio del diritto alla regolarizzazione contributiva, risulta giustificata la compensazione delle spese di lite. >.
Orbene ad avviso dell'odierno decidente non vi sono ragioni per discostarsi da quanto sopra riportato.
Il pagamento per i mesi Marzo, Aprile, Maggio 2014 è stato effettuato anche se non precisato subito CP_ da flussi Uniemens ma ciò non può privare di effetto il fatto oggettivo del versamento all' a titolo di contribuzione .
Il versamento oggettivo adempie il debito .
CP_ L' avrebbe potuto attivare richiesta di informazioni più specifiche per individuare la causale del versamento ove nutrisse impedimenti ad imputare la somma .
In ogni caso sulla legittima applicabilità dei criteri di imputazione dell'art 1193 c.c alla materia contributiva vi è la giurisprudenza di legittimità ( Cass 194/86 , Cass 9648 /14 e Cass 28742/2019).
In merito poi alla eventuali scoperture che possono prodursi sui periodi contributivi più recenti , trattasi di un effetto che allo stato è genericamente ipotizzabile ma rientra nei compiti di gestione da CP_ parte dell' sul recupero ancora di contribuzione per periodi che dovessero essere non ancora versati dalla esecuzione della odierna decisione e dalla imputazione del versamento di agosto 2014 anche per i mesi marzo -aprile -maggio 2024 ma il riconoscimento con l'estratto contributivo aggiornato esclude attuale interesse della parte ricorrente alla domanda di versamento contributivo su anni o mesi più recenti , di cui peraltro neppure parte ricorrente lamenta in concreto la mancata copertura assicurativa e il danno alla sua posizione assicurativa previdenziale.
Procedimenti riuniti 10 Nei procedimenti riuniti gli altri ricorrenti , dipendenti della hanno chiesto per la loro CP_6
CP_ rispettiva posizione anch'essi la condanna dell' al versamento della contribuzione presso . CP_1
Le parti resistenti si sono costituite e i giudizi prospettano analoghe questioni e possono essere estese le medesime considerazioni svolte sopra in ordine al primo procedimento .
Spese compensate per intero tra le parti.
GI di RI 2.7. 2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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