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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4352/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4352 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Roma, alla Parte_1 Parte_2
Via Via Cattaro, 28, presso lo studio dell'Avv. Paola Angotti, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellanti
E
Con
in Roma in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in via A. Baiamonti n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria Mandolesi, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1573/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Roma n. 1573/2022 che - a definizione del giudizio R.G. n.
63745/2019, dagli stessi proposto nei confronti del Controparte_1
Con pal. in Roma ed avente ad oggetto l'impugnazione
[...] della delibera dell'assemblea condominiale datata 13 marzo 2019 - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
Parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, annullare la delibera assembleare del 13/03/2019 (in relazione ai punti 3 e 5 dell'o.d.g.), per tutti i motivi già indicati. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e accessori come per legge, condannando, per
l'effetto, a rimborsare agli appellanti le spese ed onorari (già versati), così come liquidati nella sentenza di primo grado”.
pag. 2/7 Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia CP_1 all'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibili tutti i motivi di gravame ex adverso proposti
o, in subordine, respingerli in quanto infondati in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1573/2022, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma a definizione del procedimento recante R.G.
63745/2019. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
All'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall' appellato, il quale ritiene che l'atto d'impugnazione difetterebbe dei requisiti minimi previsti dall'art 342 c.p.c., risolvendosi piuttosto in una pedissequa ripetizione delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado e non colloquiando con l'appellata sentenza, con conseguenze formarsi del giudicato sulle statuizione della pronuncia medesima.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l'appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara pag. 3/7 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine della domanda avanzata dai condomini e Parte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera Parte_2 dell'assemblea condominiale datata 13 marzo 2019 ai punti 3) e 5) dell'o.d.g.
(con i relativi riparti impositivi delle somme da versare) con la quale l'assemblea Con del Condominio N. 2 di Via G. Ricci Curbastro n.34, pal. in Roma ripartiva gli oneri condominiali nella misura di €.1.963,93 per il Sig. e di Parte_1
€.1.218,44 per il Sig. . Parte_2
Ritenevano gli attori che la delibera de qua fosse invalida per: - violazione dell'art.1136 c.c., 4° comma;
- eccesso di potere di cui al punto 3) dell'o.d.g.; - violazione dell'art. 1135 c.c. n. 4, in relazione al punto 5) dell'o.d.g.; - nullità dell'intera delibera per mancata convocazione di tutti i condomini;
poiché a detta assemblea avrebbero dovuto partecipare tutti i condomini, sia della palazzina B sia della palazzina N del complesso condominiale, e che, pertanto, conteggiando i millesimi complessivi di entrambe le palazzine, non si sarebbe raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art 1136 comma 4 c.c. ai fini dell'approvazione del capitolato dei lavori di straordinaria manutenzione come gà deliberati e della costituzione del fondo spese aggiuntivo per il lavori medesimi.
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda attorea sul ritenuto presupposto che nella specie si fosse raggiunta la maggioranza prevista ex lege , riportando il pag. 4/7 verbale assembleare la votazione all'inanimità dei 40 condomini che rappresentavano i 514,31 millesimi del fabbricato B, come da maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., 4° comma, applicandosi la tabella c) riferita al suddetto fabbricato, in applicazione del regolamento condominiale.
Avverso la suddetta statuizione propongono gravame i condomini Parte_1
e , lamentandone erronea motivazione laddove il
[...] Parte_2 giudicante aveva inteso applicare la tabella c) del regolamento di condominio riferita al solo fabbricato B, nonostante i lavori riguardassero anche le guardiole dei portieri e i relativi appartamenti, con la conseguente necessaria applicazione della diversa tabella prevista sia per il fabbricato B che per il fabbricato N.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
La Corte, a seguito di disamina della documentazione in atti e in particolare del capitolato di appalto dei lavori condominiali con le allegate tabelle, rileva che le opere di straordinaria manutenzione oggetto del contratto di appalto riguardavano esclusivamente la palazzina B del de quo, in CP_1 particolare le facciate e non anche la guardiola e l'appartamento dei portieri, come asserito dagli odierni appellanti: da ciò consegue la legittima applicazione della tabella c) riferita alla sola palazzina B, che individua la quota di proprietà di ciascun condomino nell'ambito della palazzina in cui è inserita l'unità immobiliare di cui è proprietario e identifica il criterio di riparto delle spese inerenti le parti comuni ai soli condomini della singola palazzina, così come previsto dal regolamento condominiale che all'art. 10 così dispone : “…le spese necessarie per la conservazione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per le eventuali innovazioni che venissero deliberate … verranno ripartiti tra i condomini interessati come segue:….c) se riguardanti le cose comuni di cui al precedente articolo 4, in proporzione ai millesimi di cui alla tabella C…”
Poiché il deliberato assembleare della 13 marzo 2019 oggetto di impugnazione riguardava i soli condomini della palazzina B, legittimamente sono stati conteggiati per il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo i 40
pag. 5/7 condomini medesimi, che risultano aver votato all'inanimità rappresentando i
514,31 millesimi del fabbricato B, nel pieno rispetto delle maggioranze di legge.
Assume parte appellante che la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui si ritiene legittima la delibera di costituzione di un fondo cassa integrativ0 nonostante lo stesso sarebbe piuttosto un acconto relativo ad ipotetici lavori non ancora eseguiti.
La doglianza è priva di pregio e va respinta, sostanziandosi in un mero assunto che non trova riscontro alcuno nella fattispecie concreta come comprovata in atti di causa, sostanziandosi la delibera costitutiva del fondo cassa di €
100,000,00(in relazione a lavori di manutenzione strordinari per € 500.000,00 circacomplessivi ) nella previsione dell'art. 29 del Regolamento di Condomini, che lo prevede (“…per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ed altre esigenze speciali, prevedibili ed imprevedibili, può essere costituito un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari, di congruo ammontare…”) e rientrando il relativo provvedimento di merito nell'espressione della volontà sovrana dei CP_3
Ugualmente infondato appare l'ultimo motivo di gravame in merito alla quantificazione delle spese di lite, liquidate con il complessivo importo di
€5.500,00, ritenuto incongruo da parte appellante.
Il giudicante di prime cure ha correttamente applicato lo scaglione di valore indeterminabile di valore fino ad €52.000,00, considerando i plurimi motivi di impugnzione e decurtando € 2.116,00 dall'importo complessivo di € 7616,00, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Roma e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
pag. 6/7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
Con confronti del in Controparte_1
Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1573/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' appellato liquidate in complessivi €6.966,00, oltre CP_1 accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4352/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4352 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Roma, alla Parte_1 Parte_2
Via Via Cattaro, 28, presso lo studio dell'Avv. Paola Angotti, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellanti
E
Con
in Roma in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in via A. Baiamonti n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria Mandolesi, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1573/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Roma n. 1573/2022 che - a definizione del giudizio R.G. n.
63745/2019, dagli stessi proposto nei confronti del Controparte_1
Con pal. in Roma ed avente ad oggetto l'impugnazione
[...] della delibera dell'assemblea condominiale datata 13 marzo 2019 - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
Parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, annullare la delibera assembleare del 13/03/2019 (in relazione ai punti 3 e 5 dell'o.d.g.), per tutti i motivi già indicati. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e accessori come per legge, condannando, per
l'effetto, a rimborsare agli appellanti le spese ed onorari (già versati), così come liquidati nella sentenza di primo grado”.
pag. 2/7 Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia CP_1 all'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibili tutti i motivi di gravame ex adverso proposti
o, in subordine, respingerli in quanto infondati in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1573/2022, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma a definizione del procedimento recante R.G.
63745/2019. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
All'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall' appellato, il quale ritiene che l'atto d'impugnazione difetterebbe dei requisiti minimi previsti dall'art 342 c.p.c., risolvendosi piuttosto in una pedissequa ripetizione delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado e non colloquiando con l'appellata sentenza, con conseguenze formarsi del giudicato sulle statuizione della pronuncia medesima.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l'appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara pag. 3/7 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine della domanda avanzata dai condomini e Parte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera Parte_2 dell'assemblea condominiale datata 13 marzo 2019 ai punti 3) e 5) dell'o.d.g.
(con i relativi riparti impositivi delle somme da versare) con la quale l'assemblea Con del Condominio N. 2 di Via G. Ricci Curbastro n.34, pal. in Roma ripartiva gli oneri condominiali nella misura di €.1.963,93 per il Sig. e di Parte_1
€.1.218,44 per il Sig. . Parte_2
Ritenevano gli attori che la delibera de qua fosse invalida per: - violazione dell'art.1136 c.c., 4° comma;
- eccesso di potere di cui al punto 3) dell'o.d.g.; - violazione dell'art. 1135 c.c. n. 4, in relazione al punto 5) dell'o.d.g.; - nullità dell'intera delibera per mancata convocazione di tutti i condomini;
poiché a detta assemblea avrebbero dovuto partecipare tutti i condomini, sia della palazzina B sia della palazzina N del complesso condominiale, e che, pertanto, conteggiando i millesimi complessivi di entrambe le palazzine, non si sarebbe raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art 1136 comma 4 c.c. ai fini dell'approvazione del capitolato dei lavori di straordinaria manutenzione come gà deliberati e della costituzione del fondo spese aggiuntivo per il lavori medesimi.
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda attorea sul ritenuto presupposto che nella specie si fosse raggiunta la maggioranza prevista ex lege , riportando il pag. 4/7 verbale assembleare la votazione all'inanimità dei 40 condomini che rappresentavano i 514,31 millesimi del fabbricato B, come da maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., 4° comma, applicandosi la tabella c) riferita al suddetto fabbricato, in applicazione del regolamento condominiale.
Avverso la suddetta statuizione propongono gravame i condomini Parte_1
e , lamentandone erronea motivazione laddove il
[...] Parte_2 giudicante aveva inteso applicare la tabella c) del regolamento di condominio riferita al solo fabbricato B, nonostante i lavori riguardassero anche le guardiole dei portieri e i relativi appartamenti, con la conseguente necessaria applicazione della diversa tabella prevista sia per il fabbricato B che per il fabbricato N.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
La Corte, a seguito di disamina della documentazione in atti e in particolare del capitolato di appalto dei lavori condominiali con le allegate tabelle, rileva che le opere di straordinaria manutenzione oggetto del contratto di appalto riguardavano esclusivamente la palazzina B del de quo, in CP_1 particolare le facciate e non anche la guardiola e l'appartamento dei portieri, come asserito dagli odierni appellanti: da ciò consegue la legittima applicazione della tabella c) riferita alla sola palazzina B, che individua la quota di proprietà di ciascun condomino nell'ambito della palazzina in cui è inserita l'unità immobiliare di cui è proprietario e identifica il criterio di riparto delle spese inerenti le parti comuni ai soli condomini della singola palazzina, così come previsto dal regolamento condominiale che all'art. 10 così dispone : “…le spese necessarie per la conservazione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per le eventuali innovazioni che venissero deliberate … verranno ripartiti tra i condomini interessati come segue:….c) se riguardanti le cose comuni di cui al precedente articolo 4, in proporzione ai millesimi di cui alla tabella C…”
Poiché il deliberato assembleare della 13 marzo 2019 oggetto di impugnazione riguardava i soli condomini della palazzina B, legittimamente sono stati conteggiati per il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo i 40
pag. 5/7 condomini medesimi, che risultano aver votato all'inanimità rappresentando i
514,31 millesimi del fabbricato B, nel pieno rispetto delle maggioranze di legge.
Assume parte appellante che la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui si ritiene legittima la delibera di costituzione di un fondo cassa integrativ0 nonostante lo stesso sarebbe piuttosto un acconto relativo ad ipotetici lavori non ancora eseguiti.
La doglianza è priva di pregio e va respinta, sostanziandosi in un mero assunto che non trova riscontro alcuno nella fattispecie concreta come comprovata in atti di causa, sostanziandosi la delibera costitutiva del fondo cassa di €
100,000,00(in relazione a lavori di manutenzione strordinari per € 500.000,00 circacomplessivi ) nella previsione dell'art. 29 del Regolamento di Condomini, che lo prevede (“…per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ed altre esigenze speciali, prevedibili ed imprevedibili, può essere costituito un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari, di congruo ammontare…”) e rientrando il relativo provvedimento di merito nell'espressione della volontà sovrana dei CP_3
Ugualmente infondato appare l'ultimo motivo di gravame in merito alla quantificazione delle spese di lite, liquidate con il complessivo importo di
€5.500,00, ritenuto incongruo da parte appellante.
Il giudicante di prime cure ha correttamente applicato lo scaglione di valore indeterminabile di valore fino ad €52.000,00, considerando i plurimi motivi di impugnzione e decurtando € 2.116,00 dall'importo complessivo di € 7616,00, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Roma e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
pag. 6/7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
Con confronti del in Controparte_1
Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1573/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' appellato liquidate in complessivi €6.966,00, oltre CP_1 accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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