CA
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
RG 745/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 745/2019 RGAC vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Nizzari
APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Concetta D'Agostino
APPELLATO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Controparte_2 C.F._2
Pezzani
1 APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante pro tempore _3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 162/2019, pubblicata il
18.02.2019 nel giudizio iscritto al n. RG 69/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 20.02.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 al fine di ottenere la condanna dell'ente al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 7.500,00, per i danni subiti dal fondo rustico di sua proprietà sito a nella CP_1 località “Feudo di Rocca”, censito al N.C.T. foglio di mappa 13, particella 263, intestato, per ineseguita voltura, al sig. . Ha domandato altresì la condanna dell'ente Persona_1 convenuto al pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte eseguita al fine di stimare i danni, pari ad € 1.200,00.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che nell'anno 2013 il sindaco del CP_1 aveva emanato un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs. 152/2006 con la
[...] quale aveva incaricato l'U.T.C. di individuare un luogo che potesse essere utilizzato quale sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani per l'emergenza rifiuti;
che, determinata l'aerea di circa mq 1000 situata nell'ambito della ex discarica “Cropo”, veniva dato incarico all'appaltatrice di predisporre il sito ed effettuare i lavori necessari, i quali avevano comportato _3
l'occupazione abusiva ed illegittima di una striscia del proprio fondo, l'eliminazione delle scoline per il deflusso delle acque, l'innalzamento del piano stradale e infine danni alle colture e alla morfologia del terreno.
Il costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
2 Nel dettaglio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda sia per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che il fondo per cui è causa, dalle visure catastali, risulta intestato a , sia in quanto la strada interpoderale utilizzata dal Persona_1
Comune di per accedere alla discarica “Cropo” ricade al di fuori del terreno dell'attrice CP_1
e precisamente sul foglio 14 particelle nn. 265 e 12. Ha eccepito poi l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva, in quanto nessuna attività è stata commissionata o autorizzata dal Secondo parte convenuta, infatti, i lavori erano stati eseguiti dalla CP_1 società su ordine dell'IN. mentre il contratto rep. 861 del 31.05.2011 _3 CP_2 stipulato tra il Comune di e la ha ad oggetto esclusivamente il Servizio di CP_1 _3
Igiene Ambientale.
Nel merito ha dedotto che l'attrice non ha fornito prova della modifica del fondo e dei danni causati, atteso che i lavori effettuati non hanno apportato alcuna alterazione e non hanno interessato il terreno di sua proprietà. Infine, in subordine, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso che l'asserito ampliamento risale ai primi anni Novanta.
Con ordinanza del 13.03.2016 il Tribunale di Palmi ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ing. e della società Controparte_2 _3
, costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità della vocatio in ius per Controparte_2 mancanza dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo e l'assenza di qualsiasi domanda nei suoi confronti. Pertanto, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
La costituitasi in giudizio, evidenziato di aver eseguito esclusivamente i lavori _3 oggetto della relazione prot. 407/2014 ossia “la sistemazione della strada interpoderale esistente con il semplice livellamento e riempimento di materiale inerte .. senza alcuna modifica di sezione né allargamento né cambi di livello” e che peraltro la stradina ricade sull'immobile individuato al foglio di mappa n. 15 particelle nn. 265 e 12 anziché sulla particella n. 236 di proprietà dell'attrice, ha domandato il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u.
Con sentenza n. 162/2019 pubblicata il 18.02.2019 nell'ambito del procedimento n. RG
69/2015 il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, alla luce della c.t.u. secondo cui “esaminando lo stato dei luoghi e valutato il rilievo topografico, si può affermare che: - non vi è nessun sconfinamento;
- non vi
3 è alcuna appropriazione di terreno dell'attrice e/o eliminazione dei confini;
- non vi sono danni alle colture ascrivibili ai lavori effettuati sulla strada interpoderale”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 in quanto erronea, contradditoria e priva di adeguata motivazione. In particolare, ha contestato la valutazione del c.t.u. e la risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte. Sul punto, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u. e omesso di valutare le risultanze del consulente di parte nonché le osservazioni mosse da questi alla c.t.u. cui l'ausiliario non ha fornito adeguata risposta, limitandosi ad escludere “alcun danno e/o sconfinamento ovvero alcuna appropriazione indebita sul presupposto che la strada non ricadrebbe all'interno del fondo della sig.ra
ma su una particella adiacente, senza fornire risposta esaustiva alle Pt_1 controdeduzioni presentate dal consulente della sig.ra Dott. . E' Pt_1 Per_2 dunque erronea la motivazione della pronuncia del Tribunale che avrebbe dovuto rinnovare la c.t.u. ed acquisire la prova testimoniale richiesta.
L'appellante ha dunque insistito nella rinnovazione dell'accertamento tecnico e nell'acquisizione della prova orale non ammessa in primo grado, ribadendo, quanto alla condotta del che l'ente è responsabile per aver conferito incarico alla società CP_1 _3
il sito per l'utilizzo indicato dall'ordinanza non accertandosi se vi fossero vie Parte_2 pubbliche percorribili in assenza dell'osservanza di una procedura ex lege.
In subordine, ha domandato la riforma del capo concernente le spese di lite nella parte in cui ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese legali in favore di tutti i convenuti. Sul punto l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale in quanto, pur avendo respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, dalle cui difese è sorta la necessità di chiamare in giudizio la e l'IN. ha _3 CP_2 condannato l'attrice anziché il al pagamento delle spese processuali nei confronti dei CP_1 terzi chiamati in giudizio.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Pt_1
a seguito dei lavori indebitamente eseguiti sul proprio fondo e che possono
[...] quantificarsi in € 7.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato dall'intestata Corte d'Appello; - In subordine, nel caso
4 di rigetto della domanda principale, voler porre le spese legali dei terzi chiamati Società
e IN. del presente e del giudizio di primo grado a carico _3 Persona_3 del attesa l'arbitraria ed illegittima chiamata in causa;
- In ogni caso, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”, insistendo nella rinnovazione della c.t.u. e nell'ammissione della prova testimoniale.
Il costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, ha contestato le difese avversarie, ribadendo che la strada interpoderale utilizzata dal per accedere alla discarica “Cropo” ricade al di fuori del fondo di proprietà CP_1 dell'appellante, com'è peraltro emerso nel corso dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio. Si è opposto dunque all'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado e alla rinnovazione della c.t.u. essendo quella espletata esaustiva, precisa e ben motivata. Ha altresì contestato la domanda spiegata in via subordinata da parte appellante evidenziando che la chiamata in causa della Ra. e dell'ing. è stata disposta d'ufficio dal giudice CP_4 CP_2
e non su richiesta del il quale, con la comparsa di costituzione, si è limitato ad CP_1 eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva senza chiamare in causa altri soggetti.
, costituitosi in giudizio, richiamate le difese spiegate in primo grado e, in Controparte_2 particolare, l'assenza di alcuna responsabilità rispetto ai danni lamentati dalla e la Pt_1 mancanza di domande avanzate nei suoi confronti, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellante solidamente con il
[...] per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , oltre alla riforma del capo concernente la CP_1 liquidazione delle spese processuali, da determinare con i parametri minimi secondo la nota spese depositata nel primo grado di giudizio .
La benché ritualmente citata non si è costituita in giudizio. _3
Con ordinanza collegiale del 18.12.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2020 è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., nonché le richieste istruttorie proposte da parte appellante.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 03.03.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 2. Preliminarmente, attesa la reiterazione dell'istanza di ammissione della prova orale da parte dell'appellante, va richiamata e confermata l'ordinanza collegiale del 18.12.2020: nel giudizio di primo grado, , all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha reiterato Parte_1 espressamente, in via istruttoria, la rinnovazione della c.t.u., non anche le istanze di prova orale respinte dal giudice istruttore, sicché le stesse devono ritenersi rinunciate secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte per cui “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (così Cass. civ. nn. 22709/2017;
16886/2016).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante ha reiterato con l'atto di appello le osservazioni alla c.t.u., aggiungendo ulteriori contestazioni e ribadendo l'istanza di rinnovazione alla c.t.u.
Innanzitutto, occorre osservare che la consulenza di parte posta da a Parte_1 fondamento e supporto delle proprie richieste è contraddittoria e non chiarisce su quali accertamenti fondi le considerazioni in ordine allo sconfinamento e alla stima dei danni.
Nel dettaglio, il c.t.p. , cui l'incarico è stato conferito dall'attrice il 14.09.2014, ossia qualche mese dopo l'esecuzione dei lavori che hanno interessato la stradina interpoderale confinante con il fondo dell'attrice, identificato al Catasto Terreni del Comune di foglio 13 CP_1 particella n. 236, asserisce di essersi servito della planimetria catastale, dei rilievi metrici e del servizio fotografico redatto nell'immediatezza dei lavori da parte del Comune di CP_1 tuttavia, non ha allegato alcun rilievo alla relazione, così precludendo al giudicante di apprezzare sia il luogo e la misura del dedotto sconfinamento della strada interpoderale nella particella 236 , sia i contestati innalzamento del livello del suolo e cancellazione del confine est del fondo (punti 1,2 della parte della relazione del c.t.p. concernente la stima dei danni).
Inoltre, il consulente di parte, nella descrizione dello stato del fondo ha individuato 40 Pt_1 piante di ulivo definendo le stesse poco produttive : “In generale lo stato vegetativo, produttivo e sanitario posseduto dagli olivi è palesemente carente. Tale negativa condizione scaturisce dalla obiettiva circostanza che, anche se le ordinarie ed indispensabili operazioni
6 colturali annuali vengono regolarmente e tempestivamente eseguite (lavorazione e concimazione del suolo e pratica cesoria e trattamenti antiparassitari praticati a soggetti arborei), non sono idonee le condizioni edafiche su cui gli apparati radicali dei soggetti arborei sono costretti a vegetare”. Dunque, affatto coerente rispetto alle suddette premesse è il pregiudizio alle piante causato, ad avviso del c.t.p. , dai lavori sulla stradina interpoderale
(cfr. punti 4 e 5 della c.t.p. in ordine alla “distruzione delle anticipazioni culturali” e “perdita dei frutti in prossimità dell'ampliato tracciato interpoderale”, pregiudizi che, peraltro, avrebbero richiesto quantomeno una descrizione analitica dello stato produttivo anteriormente e successivamente ai lavori per cui è causa).
Infine, nelle fotografie allegate alla c.t.p. – scattate, secondo quanto dedotto dalla parte, dal nell'immediatezza dei lavori - sono visibili sul terreno le canaline di scolo CP_1 Pt_1 quindi anche in proposito il pregiudizio causato al fondo per il mutato regime di smaltimento delle acque appare privo di fondamento (punti 3,6,7 della relazione del c.t.p. concernente la stima dei danni).
Ciò posto, la c.t.u. espletata in primo grado (la quale ha concluso nei seguenti termini: “- non vi è alcuno sconfinamento;
- non vi è alcuna appropriazione di terreno dell'attrice e/o eliminazione dei confini;
- non vi sono danni alle colture ascrivibili ai lavori effettuati sulla strada interpoderale”), supportata da rilievi metrici, fotografici e topografici, è esaustiva e motivata anche nella parte relativa alla risposta alle osservazioni delle parti, è condivisibile sicché non ricorrono i presupposti per la sua rinnovazione.
Appare opportuno richiamare le contestazioni spiegate alla c.t.u. con l'atto di citazione in appello:
“1 - il c.t.u., nel verbale di sopralluogo, non indica l'effettivo esecutore materiale del rilievo topografico che, di fatto, risulta identificarsi nella persona del perito agrario Per_4
– soggetto totalmente estraneo e mai menzionato negli atti di causa - e non in
[...] quella del geometra , quest'ultimo indicato come collaboratore;
CP_5
2 – il c.t.u. non allega alla relazione di perizia i dettagli del rilievo topografico eseguito e ciò al fine di consentire alle parti di verificarne la correttezza e, quindi, la validità;
3 - il c.t.u. asserisce assurdamente che non vi è stato alcun sconfinamento da parte del convenuto senza però precisare che il passaggio di che trattasi, sottoposto ad CP_1
7 abusivi, illegittimi e radicali interventi da parte del predetto Ente pubblico è di esclusivo servizio dell'attrice e di pochissimi altri proprietari di cespiti contermini;
4 – il c.t.u. non riferisce al giudice che gli abusivi lavori di manutenzione interessanti il tracciato stradale di che trattasi, sono stati eseguiti dal ben oltre quattro Controparte_1 anni or sono (gennaio – marzo 2014) ed oggi, per l'alterato regime idraulico subito dal fondo
i tre fossi Pt_1 di scolo, orientati da ovest ad est, quindi in senso longitudinale, sono stati colmati. La dimostrazione che tale alterazione sia concretamente avvenuta ci perviene da quanto il dr.
, nell'elaborato grafico n. 2 rappresenta, ed esattamente che, oggi, le acque di scolo Per_5 invece di defluire da ovest ad est verso il tracciato interpoderale, per poi scaricare sulla vicinale “ “, si riversano sulla limitrofa particella 85 di proprietà di terzi;
Pt_3
5 – il c.t.u., molto stranamente, non si accorge che l'alterata condizione dei luoghi è dimostrata e cristallizzata dal servizio fotografico (allegato alla c.t.p. del dr. ) Persona_6 eseguito nell'immediatezza dell'attuazione degli abusivi lavori da parte del Controparte_1
e più precisamente dalla a seguito di un ordine di servizio impartito dall'ing. Controparte_3
; Controparte_2
6 – il c.t.u. omette di riferire al giudice che, è assolutamente ininfluente che il tracciato interpoderale oggetto di attenzione appartenga o meno all'attrice poiché risulta incontestabile che, il più volte menzionato iter è ad esclusivo servizio dell'appezzamento di terreno alla stessa appartenente e di pochissimi altri proprietari di fondi contermini. Il predetto c.t.u. non evidenzia infine che, la stradina interpoderale non è riportata in alcuna mappa catastale e che
l'utilizzo della stessa non è consentito ad estranei poiché chiusa da fune e da lucchetto, entrambi di acciaio”.
Orbene, tutte le osservazioni sopra esposte sono prive di pregio per le seguenti ragioni:
1 - Nei verbali di sopralluogo allegati alla c.t.u. risulta la presenza del geom. , CP_5 collaboratore del c.t.u., e non del perito agrario Dai verbali di sopralluogo risulta Per_4 presente anche il consulente di parte appellante e nessuna contestazione è stata mossa alla persona del collaboratore del c.t.u.
2. Il c.t.u. ha indicato dettagliatamente e analiticamente i criteri e il metodo del rilievo fotografico – non oggetto di contestazione delle parti - quindi la correttezza dello stesso avrebbe ben potuto essere verificata dall'appellante (pagg. 2 e 3 della relazione: “Il rilievo
8 topografico è stato eseguito con strumentazione GPS, costituita da un ricevitore GPS collegato via telefono mobile con un server di gestione delle stazioni GPS fisse. Le misure sono state riferite a punti reali, esattamente identificabili sul terreno e ben riconoscibili sulle mappe catastali.
Dal momento che in seguito al recente processo d'informatizzazione del patrimonio cartografico catastale si è assistito, in alcuni casi, ad un decadimento della qualità geometrica delle mappe, dovuto a deformazioni legate alle operazioni di scansione, georeferenziazione e vettorializzazione degli originali d'impianto necessarie per la produzione delle mappe wegis (web enable gis), nell'impostazione del rilievo è stata data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto.
Nello specifico sono stati rilevati, come punti d'appoggio, i particolari di mappa ancora reperibili, idonei, vicini e circostanti, costituiti da spigoli di fabbricati, distribuiti su più fogli
d'impianto e in posizioni ben distribuite rispetto all'oggetto del rilievo.
Inoltre sono stati rilevati punti disposti lungo i margini della strada, necessari per definirne
l'ampiezza, la lunghezza, l'altimetria e la posizione, e punti all'interno dell'appezzamento, necessari per poter definire l'altimetria e le linee di deflusso delle acque meteoriche.
In seguito ad indicazione di parte attrice sono stati rilevati, lungo il confine est del fondo oggetto di causa, i punti dove tre scoline in terra, che solcavano il terreno in senso longitudinale, confluivano nella strada.
Per l'elaborazione dei calcoli è stato utilizzato un supporto software specifico per la georeferenziazione delle mappe e per il calcolo del rilievo. la metodologia utilizzata, in considerazione della quantità di punti rintracciati e della loro ubicazione, è stata quella della rototraslazione baricentrica ai minimi quadrati.
Poiché il fondo di parte attrice è ubicato al confine est del foglio 13, sono stati rilevati punti presenti sia sul foglio 13 e sia sull'adiacente foglio 15; il tutto è stato poi sovrapposto sia alle mappe di impianto e sia alle mappe wegis di entrambi i fogli considerati al fine di valutare la posizione della strada rispetto al fondo di parte attrice e le eventuali discrepanze esistenti tra le differenti mappe”).
3,6 - L'assenza di sconfinamento della stradella interpoderale sul terreno di parte attrice è affermata dal consulente all'esito dei rilievi eseguiti mentre l'uso della stradella interpoderale da parte dell'attrice esula dalla materia del contendere del presente giudizio;
9 4, 5 - Le scoline sul fondo sono presenti nelle fotografie scattate dal di Pt_1 CP_1 CP_1 dopo l'esecuzione dei lavori (2013,2014) ed allegate dal c.t.p. di parte attrice alla propria relazione, quindi non vi è prova che l'assenza delle stesse all'epoca dell'accertamento del c.t.u. (2018) sia imputabile ai lavori sulla stradina interpoderale. Peraltro, anche laddove sia stato effettivamente modificato il deflusso delle acque, non risulta quale sia il pregiudizio subito da parte attrice in conseguenza della variazione dello stato dei luoghi, atteso che le acque si riversano su particella di terzi estranei al giudizio (la n. 85).
In definitiva, prive di pregio sono tutte le contestazioni alla c.t.u. mosse da Parte_1 nella presente fase di gravame, non supportate da alcuna indagine idonea a porre in discussione i rigorosi accertamenti su cui l'ausiliario nominato dal Tribunale ha fondato le proprie considerazioni.
Pertanto, va rigettato l'appello spiegato in via principale da . Parte_1
4. Destituito di fondamento è altresì il motivo di appello proposto in via subordinata.
L'appellante ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale in quanto, pur avendo respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, dalle cui difese è sorta la necessità di chiamare in giudizio la e l'IN. ha _3 CP_2 condannato l'attrice anziché il al pagamento delle spese processuali nei confronti dei CP_1 terzi chiamati in giudizio.
Invero, all'udienza del 21.05.2015, prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice, preso atto delle difese avversarie in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha domandato al Tribunale di valutare l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 21.05.2015: “Infine, in merito alla carenza di legittimazione passiva in capo al atteso che dalle difese dello stesso (pag. 5 comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta) si evincerebbe la responsabilità di soggetti estranei al presente giudizio che il identifica nella persona dell'IN , responsabile dell'Area lavori CP_1 Controparte_2 pubblici del quale soggetto che avrebbe autonomamente impartito l'ordine Controparte_1 di servizio per la sistemazione della stradella interpoderale e nella ditta quale ditta _3 appaltatrice del servizio di Igiene ambientale ed esecutrice materiale dei lavori oggetto di ordine di servizio, il dott. chiede all'IN. Tribunale di Palmi di valutare ed Pt_4 eventualmente ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art 107 cpc nei confronti dell'ing. e della ditta con successiva fissazione di nuova udienza Controparte_2 _3
10 di comparizione e contraddittorio integro”). L'istanza è stata reiterata nei medesimi termini all'udienza del 5.11.2015, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Il giudice, con ordinanza del 14.03.2016, premesso che qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., “in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore (C.
13907/2007) e che - nel caso di specie l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
e della domandata da parte attrice senza opposizione Controparte_2 _3 di parte convenuta risponde senza alcun dubbio ad esigenze di economia processuale, essendo
i predetti indicati da parte convenuta come i veri obbligati nei confronti di Pt_1
, - ha ordinato la chiamata in giudizio di e della società
[...] Controparte_2
onerando parte attrice della loro citazione ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.. _3
Ciò posto in punto di fatto, in diritto occorre osservare che è unanime l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e, quindi, nella fattispecie, dell'attrice, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (così, ex multis, cfr.
Cass. civ. 30771/2023 che a sua volta richiama Cass. civ. 10/02/2023, n. 4272; Cass. civ.
11/04/2013, n. 8886; Cass. civ. 19/04/2006, n. 9049; Cass. civ.13/03/1979, n. 1550; Cass. civ.
06/05/1977, n. 1733).
L'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'appellante non appare invece pertinente, riguardando la differente ipotesi del rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto (Cass civ. 6292/2019).
Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche in relazione al capo concernente le spese di lite a carico dell'appellante in favore dei terzi chiamati.
5. L'appello incidentale spiegato da è parzialmente fondato e va accolto Controparte_2 nei limiti di seguito esposti.
Il giudice di prime cure ha condannato la parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le altri parti, in ragione del valore della causa parametri minimi
11 “ridotti per il tenore delle difese delle parti” e ha determinato le stesse per ciascuno nella somma di euro 1.050,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. La suddetta liquidazione viola l'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 secondo cui i compensi, determinati secondo i parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (Cass. civ. 24994/2023).
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, devono dunque essere rideterminate le spese del primo grado a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_2 liquidate in base al valore della causa parametri minimi (pari ad euro 2540,00), con distrazione in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario.
Infondato è invece il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento , da parte del giudice di primo grado, della domanda ex art. 96 c.p.c., nulla essendo stato dedotto in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 comma 1 c.p.c. postula, oltre al carattere totale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
. Ne consegue che “il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. civ.
17485/2011; Cass. civ. n. 21393/2005).
Va dunque rigettato il motivo di appello incidentale avente ad oggetto l'omesso accoglimento, da parte del giudice di prime cure, della condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,01 ad euro
26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
12 Nei rapporti tra e , in ragione della soccombenza Parte_1 Controparte_2 reciproca (determinata dal rigetto integrale dei motivi di appello spiegati dalla prima e dall'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da ), Controparte_2 sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le suddette parti nella misura di 1/3, ponendo la residua parte a carico di , da liquidare come in Parte_1 dispositivo secondo il valore della causa parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Nulla occorre provvedere sulle spese di lite in favore della parte vittoriosa contumace in grado Co di appello . CP_4
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , riforma il capo Controparte_2 delle spese della sentenza di primo grado e dispone, a carico di , il Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida nella Controparte_2 misura di euro 2540,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa per 1/3 le spese di lite del presente procedimento tra e Parte_1
e pone la restante parte a carico di , liquidata (già Controparte_2 Parte_1 nella misura pari a 2/3) in euro 1937,33 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario;
Co
- nulla sulle spese in favore dell'appellata contumace . CP_4
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
13 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 22 luglio
2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
14
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 745/2019 RGAC vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Nizzari
APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Concetta D'Agostino
APPELLATO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Controparte_2 C.F._2
Pezzani
1 APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
in persona del legale rappresentante pro tempore _3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 162/2019, pubblicata il
18.02.2019 nel giudizio iscritto al n. RG 69/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 20.02.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 al fine di ottenere la condanna dell'ente al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 7.500,00, per i danni subiti dal fondo rustico di sua proprietà sito a nella CP_1 località “Feudo di Rocca”, censito al N.C.T. foglio di mappa 13, particella 263, intestato, per ineseguita voltura, al sig. . Ha domandato altresì la condanna dell'ente Persona_1 convenuto al pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte eseguita al fine di stimare i danni, pari ad € 1.200,00.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che nell'anno 2013 il sindaco del CP_1 aveva emanato un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs. 152/2006 con la
[...] quale aveva incaricato l'U.T.C. di individuare un luogo che potesse essere utilizzato quale sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani per l'emergenza rifiuti;
che, determinata l'aerea di circa mq 1000 situata nell'ambito della ex discarica “Cropo”, veniva dato incarico all'appaltatrice di predisporre il sito ed effettuare i lavori necessari, i quali avevano comportato _3
l'occupazione abusiva ed illegittima di una striscia del proprio fondo, l'eliminazione delle scoline per il deflusso delle acque, l'innalzamento del piano stradale e infine danni alle colture e alla morfologia del terreno.
Il costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
2 Nel dettaglio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda sia per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che il fondo per cui è causa, dalle visure catastali, risulta intestato a , sia in quanto la strada interpoderale utilizzata dal Persona_1
Comune di per accedere alla discarica “Cropo” ricade al di fuori del terreno dell'attrice CP_1
e precisamente sul foglio 14 particelle nn. 265 e 12. Ha eccepito poi l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva, in quanto nessuna attività è stata commissionata o autorizzata dal Secondo parte convenuta, infatti, i lavori erano stati eseguiti dalla CP_1 società su ordine dell'IN. mentre il contratto rep. 861 del 31.05.2011 _3 CP_2 stipulato tra il Comune di e la ha ad oggetto esclusivamente il Servizio di CP_1 _3
Igiene Ambientale.
Nel merito ha dedotto che l'attrice non ha fornito prova della modifica del fondo e dei danni causati, atteso che i lavori effettuati non hanno apportato alcuna alterazione e non hanno interessato il terreno di sua proprietà. Infine, in subordine, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato atteso che l'asserito ampliamento risale ai primi anni Novanta.
Con ordinanza del 13.03.2016 il Tribunale di Palmi ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ing. e della società Controparte_2 _3
, costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità della vocatio in ius per Controparte_2 mancanza dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo e l'assenza di qualsiasi domanda nei suoi confronti. Pertanto, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
La costituitasi in giudizio, evidenziato di aver eseguito esclusivamente i lavori _3 oggetto della relazione prot. 407/2014 ossia “la sistemazione della strada interpoderale esistente con il semplice livellamento e riempimento di materiale inerte .. senza alcuna modifica di sezione né allargamento né cambi di livello” e che peraltro la stradina ricade sull'immobile individuato al foglio di mappa n. 15 particelle nn. 265 e 12 anziché sulla particella n. 236 di proprietà dell'attrice, ha domandato il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u.
Con sentenza n. 162/2019 pubblicata il 18.02.2019 nell'ambito del procedimento n. RG
69/2015 il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, alla luce della c.t.u. secondo cui “esaminando lo stato dei luoghi e valutato il rilievo topografico, si può affermare che: - non vi è nessun sconfinamento;
- non vi
3 è alcuna appropriazione di terreno dell'attrice e/o eliminazione dei confini;
- non vi sono danni alle colture ascrivibili ai lavori effettuati sulla strada interpoderale”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 in quanto erronea, contradditoria e priva di adeguata motivazione. In particolare, ha contestato la valutazione del c.t.u. e la risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte. Sul punto, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u. e omesso di valutare le risultanze del consulente di parte nonché le osservazioni mosse da questi alla c.t.u. cui l'ausiliario non ha fornito adeguata risposta, limitandosi ad escludere “alcun danno e/o sconfinamento ovvero alcuna appropriazione indebita sul presupposto che la strada non ricadrebbe all'interno del fondo della sig.ra
ma su una particella adiacente, senza fornire risposta esaustiva alle Pt_1 controdeduzioni presentate dal consulente della sig.ra Dott. . E' Pt_1 Per_2 dunque erronea la motivazione della pronuncia del Tribunale che avrebbe dovuto rinnovare la c.t.u. ed acquisire la prova testimoniale richiesta.
L'appellante ha dunque insistito nella rinnovazione dell'accertamento tecnico e nell'acquisizione della prova orale non ammessa in primo grado, ribadendo, quanto alla condotta del che l'ente è responsabile per aver conferito incarico alla società CP_1 _3
il sito per l'utilizzo indicato dall'ordinanza non accertandosi se vi fossero vie Parte_2 pubbliche percorribili in assenza dell'osservanza di una procedura ex lege.
In subordine, ha domandato la riforma del capo concernente le spese di lite nella parte in cui ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese legali in favore di tutti i convenuti. Sul punto l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale in quanto, pur avendo respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, dalle cui difese è sorta la necessità di chiamare in giudizio la e l'IN. ha _3 CP_2 condannato l'attrice anziché il al pagamento delle spese processuali nei confronti dei CP_1 terzi chiamati in giudizio.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Pt_1
a seguito dei lavori indebitamente eseguiti sul proprio fondo e che possono
[...] quantificarsi in € 7.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato dall'intestata Corte d'Appello; - In subordine, nel caso
4 di rigetto della domanda principale, voler porre le spese legali dei terzi chiamati Società
e IN. del presente e del giudizio di primo grado a carico _3 Persona_3 del attesa l'arbitraria ed illegittima chiamata in causa;
- In ogni caso, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”, insistendo nella rinnovazione della c.t.u. e nell'ammissione della prova testimoniale.
Il costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, ha contestato le difese avversarie, ribadendo che la strada interpoderale utilizzata dal per accedere alla discarica “Cropo” ricade al di fuori del fondo di proprietà CP_1 dell'appellante, com'è peraltro emerso nel corso dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio. Si è opposto dunque all'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado e alla rinnovazione della c.t.u. essendo quella espletata esaustiva, precisa e ben motivata. Ha altresì contestato la domanda spiegata in via subordinata da parte appellante evidenziando che la chiamata in causa della Ra. e dell'ing. è stata disposta d'ufficio dal giudice CP_4 CP_2
e non su richiesta del il quale, con la comparsa di costituzione, si è limitato ad CP_1 eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva senza chiamare in causa altri soggetti.
, costituitosi in giudizio, richiamate le difese spiegate in primo grado e, in Controparte_2 particolare, l'assenza di alcuna responsabilità rispetto ai danni lamentati dalla e la Pt_1 mancanza di domande avanzate nei suoi confronti, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellante solidamente con il
[...] per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , oltre alla riforma del capo concernente la CP_1 liquidazione delle spese processuali, da determinare con i parametri minimi secondo la nota spese depositata nel primo grado di giudizio .
La benché ritualmente citata non si è costituita in giudizio. _3
Con ordinanza collegiale del 18.12.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2020 è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., nonché le richieste istruttorie proposte da parte appellante.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 03.03.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 2. Preliminarmente, attesa la reiterazione dell'istanza di ammissione della prova orale da parte dell'appellante, va richiamata e confermata l'ordinanza collegiale del 18.12.2020: nel giudizio di primo grado, , all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha reiterato Parte_1 espressamente, in via istruttoria, la rinnovazione della c.t.u., non anche le istanze di prova orale respinte dal giudice istruttore, sicché le stesse devono ritenersi rinunciate secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte per cui “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (così Cass. civ. nn. 22709/2017;
16886/2016).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante ha reiterato con l'atto di appello le osservazioni alla c.t.u., aggiungendo ulteriori contestazioni e ribadendo l'istanza di rinnovazione alla c.t.u.
Innanzitutto, occorre osservare che la consulenza di parte posta da a Parte_1 fondamento e supporto delle proprie richieste è contraddittoria e non chiarisce su quali accertamenti fondi le considerazioni in ordine allo sconfinamento e alla stima dei danni.
Nel dettaglio, il c.t.p. , cui l'incarico è stato conferito dall'attrice il 14.09.2014, ossia qualche mese dopo l'esecuzione dei lavori che hanno interessato la stradina interpoderale confinante con il fondo dell'attrice, identificato al Catasto Terreni del Comune di foglio 13 CP_1 particella n. 236, asserisce di essersi servito della planimetria catastale, dei rilievi metrici e del servizio fotografico redatto nell'immediatezza dei lavori da parte del Comune di CP_1 tuttavia, non ha allegato alcun rilievo alla relazione, così precludendo al giudicante di apprezzare sia il luogo e la misura del dedotto sconfinamento della strada interpoderale nella particella 236 , sia i contestati innalzamento del livello del suolo e cancellazione del confine est del fondo (punti 1,2 della parte della relazione del c.t.p. concernente la stima dei danni).
Inoltre, il consulente di parte, nella descrizione dello stato del fondo ha individuato 40 Pt_1 piante di ulivo definendo le stesse poco produttive : “In generale lo stato vegetativo, produttivo e sanitario posseduto dagli olivi è palesemente carente. Tale negativa condizione scaturisce dalla obiettiva circostanza che, anche se le ordinarie ed indispensabili operazioni
6 colturali annuali vengono regolarmente e tempestivamente eseguite (lavorazione e concimazione del suolo e pratica cesoria e trattamenti antiparassitari praticati a soggetti arborei), non sono idonee le condizioni edafiche su cui gli apparati radicali dei soggetti arborei sono costretti a vegetare”. Dunque, affatto coerente rispetto alle suddette premesse è il pregiudizio alle piante causato, ad avviso del c.t.p. , dai lavori sulla stradina interpoderale
(cfr. punti 4 e 5 della c.t.p. in ordine alla “distruzione delle anticipazioni culturali” e “perdita dei frutti in prossimità dell'ampliato tracciato interpoderale”, pregiudizi che, peraltro, avrebbero richiesto quantomeno una descrizione analitica dello stato produttivo anteriormente e successivamente ai lavori per cui è causa).
Infine, nelle fotografie allegate alla c.t.p. – scattate, secondo quanto dedotto dalla parte, dal nell'immediatezza dei lavori - sono visibili sul terreno le canaline di scolo CP_1 Pt_1 quindi anche in proposito il pregiudizio causato al fondo per il mutato regime di smaltimento delle acque appare privo di fondamento (punti 3,6,7 della relazione del c.t.p. concernente la stima dei danni).
Ciò posto, la c.t.u. espletata in primo grado (la quale ha concluso nei seguenti termini: “- non vi è alcuno sconfinamento;
- non vi è alcuna appropriazione di terreno dell'attrice e/o eliminazione dei confini;
- non vi sono danni alle colture ascrivibili ai lavori effettuati sulla strada interpoderale”), supportata da rilievi metrici, fotografici e topografici, è esaustiva e motivata anche nella parte relativa alla risposta alle osservazioni delle parti, è condivisibile sicché non ricorrono i presupposti per la sua rinnovazione.
Appare opportuno richiamare le contestazioni spiegate alla c.t.u. con l'atto di citazione in appello:
“1 - il c.t.u., nel verbale di sopralluogo, non indica l'effettivo esecutore materiale del rilievo topografico che, di fatto, risulta identificarsi nella persona del perito agrario Per_4
– soggetto totalmente estraneo e mai menzionato negli atti di causa - e non in
[...] quella del geometra , quest'ultimo indicato come collaboratore;
CP_5
2 – il c.t.u. non allega alla relazione di perizia i dettagli del rilievo topografico eseguito e ciò al fine di consentire alle parti di verificarne la correttezza e, quindi, la validità;
3 - il c.t.u. asserisce assurdamente che non vi è stato alcun sconfinamento da parte del convenuto senza però precisare che il passaggio di che trattasi, sottoposto ad CP_1
7 abusivi, illegittimi e radicali interventi da parte del predetto Ente pubblico è di esclusivo servizio dell'attrice e di pochissimi altri proprietari di cespiti contermini;
4 – il c.t.u. non riferisce al giudice che gli abusivi lavori di manutenzione interessanti il tracciato stradale di che trattasi, sono stati eseguiti dal ben oltre quattro Controparte_1 anni or sono (gennaio – marzo 2014) ed oggi, per l'alterato regime idraulico subito dal fondo
i tre fossi Pt_1 di scolo, orientati da ovest ad est, quindi in senso longitudinale, sono stati colmati. La dimostrazione che tale alterazione sia concretamente avvenuta ci perviene da quanto il dr.
, nell'elaborato grafico n. 2 rappresenta, ed esattamente che, oggi, le acque di scolo Per_5 invece di defluire da ovest ad est verso il tracciato interpoderale, per poi scaricare sulla vicinale “ “, si riversano sulla limitrofa particella 85 di proprietà di terzi;
Pt_3
5 – il c.t.u., molto stranamente, non si accorge che l'alterata condizione dei luoghi è dimostrata e cristallizzata dal servizio fotografico (allegato alla c.t.p. del dr. ) Persona_6 eseguito nell'immediatezza dell'attuazione degli abusivi lavori da parte del Controparte_1
e più precisamente dalla a seguito di un ordine di servizio impartito dall'ing. Controparte_3
; Controparte_2
6 – il c.t.u. omette di riferire al giudice che, è assolutamente ininfluente che il tracciato interpoderale oggetto di attenzione appartenga o meno all'attrice poiché risulta incontestabile che, il più volte menzionato iter è ad esclusivo servizio dell'appezzamento di terreno alla stessa appartenente e di pochissimi altri proprietari di fondi contermini. Il predetto c.t.u. non evidenzia infine che, la stradina interpoderale non è riportata in alcuna mappa catastale e che
l'utilizzo della stessa non è consentito ad estranei poiché chiusa da fune e da lucchetto, entrambi di acciaio”.
Orbene, tutte le osservazioni sopra esposte sono prive di pregio per le seguenti ragioni:
1 - Nei verbali di sopralluogo allegati alla c.t.u. risulta la presenza del geom. , CP_5 collaboratore del c.t.u., e non del perito agrario Dai verbali di sopralluogo risulta Per_4 presente anche il consulente di parte appellante e nessuna contestazione è stata mossa alla persona del collaboratore del c.t.u.
2. Il c.t.u. ha indicato dettagliatamente e analiticamente i criteri e il metodo del rilievo fotografico – non oggetto di contestazione delle parti - quindi la correttezza dello stesso avrebbe ben potuto essere verificata dall'appellante (pagg. 2 e 3 della relazione: “Il rilievo
8 topografico è stato eseguito con strumentazione GPS, costituita da un ricevitore GPS collegato via telefono mobile con un server di gestione delle stazioni GPS fisse. Le misure sono state riferite a punti reali, esattamente identificabili sul terreno e ben riconoscibili sulle mappe catastali.
Dal momento che in seguito al recente processo d'informatizzazione del patrimonio cartografico catastale si è assistito, in alcuni casi, ad un decadimento della qualità geometrica delle mappe, dovuto a deformazioni legate alle operazioni di scansione, georeferenziazione e vettorializzazione degli originali d'impianto necessarie per la produzione delle mappe wegis (web enable gis), nell'impostazione del rilievo è stata data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto.
Nello specifico sono stati rilevati, come punti d'appoggio, i particolari di mappa ancora reperibili, idonei, vicini e circostanti, costituiti da spigoli di fabbricati, distribuiti su più fogli
d'impianto e in posizioni ben distribuite rispetto all'oggetto del rilievo.
Inoltre sono stati rilevati punti disposti lungo i margini della strada, necessari per definirne
l'ampiezza, la lunghezza, l'altimetria e la posizione, e punti all'interno dell'appezzamento, necessari per poter definire l'altimetria e le linee di deflusso delle acque meteoriche.
In seguito ad indicazione di parte attrice sono stati rilevati, lungo il confine est del fondo oggetto di causa, i punti dove tre scoline in terra, che solcavano il terreno in senso longitudinale, confluivano nella strada.
Per l'elaborazione dei calcoli è stato utilizzato un supporto software specifico per la georeferenziazione delle mappe e per il calcolo del rilievo. la metodologia utilizzata, in considerazione della quantità di punti rintracciati e della loro ubicazione, è stata quella della rototraslazione baricentrica ai minimi quadrati.
Poiché il fondo di parte attrice è ubicato al confine est del foglio 13, sono stati rilevati punti presenti sia sul foglio 13 e sia sull'adiacente foglio 15; il tutto è stato poi sovrapposto sia alle mappe di impianto e sia alle mappe wegis di entrambi i fogli considerati al fine di valutare la posizione della strada rispetto al fondo di parte attrice e le eventuali discrepanze esistenti tra le differenti mappe”).
3,6 - L'assenza di sconfinamento della stradella interpoderale sul terreno di parte attrice è affermata dal consulente all'esito dei rilievi eseguiti mentre l'uso della stradella interpoderale da parte dell'attrice esula dalla materia del contendere del presente giudizio;
9 4, 5 - Le scoline sul fondo sono presenti nelle fotografie scattate dal di Pt_1 CP_1 CP_1 dopo l'esecuzione dei lavori (2013,2014) ed allegate dal c.t.p. di parte attrice alla propria relazione, quindi non vi è prova che l'assenza delle stesse all'epoca dell'accertamento del c.t.u. (2018) sia imputabile ai lavori sulla stradina interpoderale. Peraltro, anche laddove sia stato effettivamente modificato il deflusso delle acque, non risulta quale sia il pregiudizio subito da parte attrice in conseguenza della variazione dello stato dei luoghi, atteso che le acque si riversano su particella di terzi estranei al giudizio (la n. 85).
In definitiva, prive di pregio sono tutte le contestazioni alla c.t.u. mosse da Parte_1 nella presente fase di gravame, non supportate da alcuna indagine idonea a porre in discussione i rigorosi accertamenti su cui l'ausiliario nominato dal Tribunale ha fondato le proprie considerazioni.
Pertanto, va rigettato l'appello spiegato in via principale da . Parte_1
4. Destituito di fondamento è altresì il motivo di appello proposto in via subordinata.
L'appellante ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale in quanto, pur avendo respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale, dalle cui difese è sorta la necessità di chiamare in giudizio la e l'IN. ha _3 CP_2 condannato l'attrice anziché il al pagamento delle spese processuali nei confronti dei CP_1 terzi chiamati in giudizio.
Invero, all'udienza del 21.05.2015, prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice, preso atto delle difese avversarie in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha domandato al Tribunale di valutare l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 21.05.2015: “Infine, in merito alla carenza di legittimazione passiva in capo al atteso che dalle difese dello stesso (pag. 5 comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta) si evincerebbe la responsabilità di soggetti estranei al presente giudizio che il identifica nella persona dell'IN , responsabile dell'Area lavori CP_1 Controparte_2 pubblici del quale soggetto che avrebbe autonomamente impartito l'ordine Controparte_1 di servizio per la sistemazione della stradella interpoderale e nella ditta quale ditta _3 appaltatrice del servizio di Igiene ambientale ed esecutrice materiale dei lavori oggetto di ordine di servizio, il dott. chiede all'IN. Tribunale di Palmi di valutare ed Pt_4 eventualmente ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art 107 cpc nei confronti dell'ing. e della ditta con successiva fissazione di nuova udienza Controparte_2 _3
10 di comparizione e contraddittorio integro”). L'istanza è stata reiterata nei medesimi termini all'udienza del 5.11.2015, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
Il giudice, con ordinanza del 14.03.2016, premesso che qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., “in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore (C.
13907/2007) e che - nel caso di specie l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
e della domandata da parte attrice senza opposizione Controparte_2 _3 di parte convenuta risponde senza alcun dubbio ad esigenze di economia processuale, essendo
i predetti indicati da parte convenuta come i veri obbligati nei confronti di Pt_1
, - ha ordinato la chiamata in giudizio di e della società
[...] Controparte_2
onerando parte attrice della loro citazione ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.. _3
Ciò posto in punto di fatto, in diritto occorre osservare che è unanime l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e, quindi, nella fattispecie, dell'attrice, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (così, ex multis, cfr.
Cass. civ. 30771/2023 che a sua volta richiama Cass. civ. 10/02/2023, n. 4272; Cass. civ.
11/04/2013, n. 8886; Cass. civ. 19/04/2006, n. 9049; Cass. civ.13/03/1979, n. 1550; Cass. civ.
06/05/1977, n. 1733).
L'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'appellante non appare invece pertinente, riguardando la differente ipotesi del rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto (Cass civ. 6292/2019).
Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche in relazione al capo concernente le spese di lite a carico dell'appellante in favore dei terzi chiamati.
5. L'appello incidentale spiegato da è parzialmente fondato e va accolto Controparte_2 nei limiti di seguito esposti.
Il giudice di prime cure ha condannato la parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le altri parti, in ragione del valore della causa parametri minimi
11 “ridotti per il tenore delle difese delle parti” e ha determinato le stesse per ciascuno nella somma di euro 1.050,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. La suddetta liquidazione viola l'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 secondo cui i compensi, determinati secondo i parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (Cass. civ. 24994/2023).
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, devono dunque essere rideterminate le spese del primo grado a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_2 liquidate in base al valore della causa parametri minimi (pari ad euro 2540,00), con distrazione in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario.
Infondato è invece il motivo di gravame concernente il mancato accoglimento , da parte del giudice di primo grado, della domanda ex art. 96 c.p.c., nulla essendo stato dedotto in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 comma 1 c.p.c. postula, oltre al carattere totale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
. Ne consegue che “il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. civ.
17485/2011; Cass. civ. n. 21393/2005).
Va dunque rigettato il motivo di appello incidentale avente ad oggetto l'omesso accoglimento, da parte del giudice di prime cure, della condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,01 ad euro
26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
12 Nei rapporti tra e , in ragione della soccombenza Parte_1 Controparte_2 reciproca (determinata dal rigetto integrale dei motivi di appello spiegati dalla prima e dall'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da ), Controparte_2 sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le suddette parti nella misura di 1/3, ponendo la residua parte a carico di , da liquidare come in Parte_1 dispositivo secondo il valore della causa parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Nulla occorre provvedere sulle spese di lite in favore della parte vittoriosa contumace in grado Co di appello . CP_4
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , riforma il capo Controparte_2 delle spese della sentenza di primo grado e dispone, a carico di , il Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida nella Controparte_2 misura di euro 2540,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa per 1/3 le spese di lite del presente procedimento tra e Parte_1
e pone la restante parte a carico di , liquidata (già Controparte_2 Parte_1 nella misura pari a 2/3) in euro 1937,33 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pezzani dichiaratosi antistatario;
Co
- nulla sulle spese in favore dell'appellata contumace . CP_4
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
13 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 22 luglio
2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
14