TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.7.2025 da 1) Parte_1
Nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19.02.1970 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Valoti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 13.02.1962 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carmela Di Costa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 10.12.1994 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 879 Serie A, P II – Volume R08 - anno 1994 In comunione legale dei beni. pagina 1 di 4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita in Milano Via Pizzi n. 18 verrà frazionata in due unità abitative, affinché ogni coniuge possa intestarsi la propria unità abitativa: le parti dichiarano di dividere in pari quote le spese relative al frazionamento del suddetto immobile e – in seguito, a frazionamento avvenuto - ognuno si farà carico delle spese straordinarie relative alla propria unità immobiliare, mentre le utenze risultano già divise;
3) I sigg. e hanno convenuto di aprire un conto corrente cointestato Pt_2 Pt_1 Controparte_1 presso l'istituto di Credito Credit Agricole cc 000044150152 filiale 00255 e appoggiare sullo stesso le rate restanti del piano d'ammortamento pari ad euro 526,15 (quota interessi e capitale) + euro 52,04 (Finanziamento per Assicurazione Mutuo) mensili e programmare bonifici automatici di entrambi per euro 300,00 mensili per soddisfare l'impegno;
4) il signor si impegna a rimborsare alla signora n. 2 fatture relative alle spese Pt_1 Pt_2 sostenute nel 2024 (euro 2.200 totali), per spese del Notaio per la successione del posto Persona_1 auto di cui il punto successivo, entro la data di acquisto del box sotto menzionato;
5) la signora si impegna a cedere al signor il posto auto ubicato in via Gian Francesco Pt_2 Pt_1
Pizzi n° 24 Piano Terra di Mq 13, registrato all'Agenzia del Territorio di Milano Foglio 554 Particella 128 (centoventotto) Sub Alterno 756, pagato dal signor . Il costo del relativo atto di Pt_1 compravendita sarà sostenuto dal sig. ; Pt_1
6) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano in data 10.12.1994
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4