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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 888/2024 R.G.;
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Quero - attrice Parte_1
opponente;
e
in persona della sua mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2
e per essa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
[...] Controparte_3
Guadagni - convenuta opposta;
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 17 settembre 2025) il giudizio è stato definito con decisione contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.9/2024, Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto su ricorso di in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito, in virtù di operazione di cartolarizzazione ex L. n.130/1999 e art. 58 TUB
1 conclusa con (G.U. del 03.11.2018, parte II, n. 128), per il pagamento della Controparte_4
somma di €202.528,74, oltre interessi alla data del 08.04.2021, compensi e spese del procedimento monitorio, dovuta in forza della garanzia specifica (del 14.10.2010) rilasciata dall'opponente, in uno ai Sigg. e , con sottoscrizione del Parte_2 Parte_3
contratto di mutuo chirografario (n.022/12621321, del 14.09.2010, di originari €182.000,00, con saldo debitore alla data del 31.12.2016 di €209.995,83) stipulato dalla Parte_4
con (poi fusasi in
[...] Controparte_5 Controparte_6
oggi .
[...] Controparte_4
L'attrice in opposizione ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione, sostanziale e processuale, della cessionaria opposta e della mandataria, nonché il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto, esponendo che:
-non risultano documentati, in sede monitoria, i passaggi che hanno portato la Banca cedente a subentrare nella titolarità del credito, che ha avuto origine dal rapporto bancario sorto con
[...]
; Controparte_5
-il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in difetto di prova scritta della sussistenza del credito;
-la pubblicazione in G.U. è inidonea a provare l'esistenza e il contenuto dell'atto di cessione, nonché l'identità tra il credito oggetto di ingiunzione e il credito che si afferma ricompreso nell'atto di cessione, corredato dalle relative garanzie;
-anche il contratto di cessione, comunque non prodotto in sede monitoria, è inidoneo a provare, senza margine di incertezza, l'avvenuta cessione dello specifico credito e della garanzia azionata, posti a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio;
-parte opposta non ha prodotto il contratto originario, quale unico documento che consente di individuare i rapporti oggetto di cessione senza incertezza.
L'opponente ha poi dedotto che:
-il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti della deducente in forza della fideiussione specifica rilasciata dalla stessa a garanzia del mutuo chirografario erogato da
[...]
; Controparte_5
2 -la Banca creditrice originaria è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendosi attivata giudizialmente nei confronti del debitore principale, o nei confronti dei garanti, entro il termine di giugno 2011, cioè, entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, verificatasi in data 2 dicembre 2016, allorquando la Banca ha comunicato al mutuatario la risoluzione del rapporto e la decadenza dal beneficio del termine;
-il contratto di mutuo da cui ha origine il credito oggetto di ingiunzione contiene una serie di clausole abusive (clausole nn.4, 6,8), ed è stato sottoscritto dalla deducente, in qualità di garante, nella veste di consumatore, per finalità estranee alla propria attività professionale;
-il credito di cui è stato ingiunto il pagamento è prescritto per decorrenza del termine legale previsto dalla legge;
-il criterio di computo degli interessi corrispettivi e del tipo del piano di ammortamento del contratto di mutuo chirografario oggetto del giudizio non è specificato, è indeterminato e indeterminabile, in violazione dell'obbligo di trasparenza dei contratti bancari di cui agli artt. 116 e
117 T.U.B., con conseguente applicazione dell'art.117, settimo comma, T.U.B.;
-nel provvedimento opposto l'importo di cui è ingiunto il pagamento viene indicato senza specificare il calcolo che ne ha determinato l'ammontare, nonché senza dare conto dell'eventuale incasso di somme dagli altri garanti coobbligati o dell'eventuale incasso della somma ammessa al passivo fallimentare della D. & P. Edilizia Generale in Liquidazione (dichiarata fallita con sentenza n. 19/2021 del Tribunale di Taranto del 07.04.2021), pari a €202.528,74.
Sulla base di tali motivi di opposizione, la ha concluso nei seguenti termini: Parte_1
-in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva della società opposta;
-nel merito, per la dichiarazione della decadenza della opposta dal diritto di procedere nei confronti del fideiussore opponente ex art. 1957 c.c.;
-in via subordinata, per la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'omessa verifica preliminare della sussistenza di clausole abusive e/o per indeterminatezza del tasso d'interesse;
-in via ulteriormente gradata, per la dichiarazione di estinzione del credito dell'opposta per prescrizione;
3 -in ulteriore subordine, per la riduzione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, previa revoca dello stesso, nella misura che si accerterà dovuta;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha esposto che: Controparte_1
-l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.11.2018, Parte II, n.128, ha un tenore dettagliato, che permette di individuare senza difficoltà i crediti rientranti nel perimetro di cessione, individuati per categorie, entro cui è ricompreso, per le proprie caratteristiche Pa tipologiche, il credito vantato da nei confronti della Controparte_4 Parte_4
[...]
-in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
-la Banca cedente, con apposita dichiarazione, ha riconosciuto e confermato l'inclusione nel perimetro della cessione del credito vantato dalla deducente;
-nell'avviso pubblicato in G.U. n.128/2018 è riportato un apposito link dal quale è possibile Pa estrarre la lista completa dei crediti ceduti, in cui è indicata la posizione di identificata Parte_4
con NDG 9821988;
-la garanzia specifica rilasciata dalla è costituita da un avallo alla cambiale emessa il Parte_1
14.09.2010, di €209.300,00, rilasciata dalla a garanzia del mutuo, come tale Parte_4
disciplinata dalla normativa cambiaria di cui al Regio Decreto n.1669/1933;
-l'avallo è caratterizzato dall'autonomia rispetto al rapporto principale garantito e, di conseguenza, in assenza di accessorietà, l'art.1957 c.c. risulta inapplicabile;
-dalla documentazione prodotta in sede monitoria emerge che la esercita attività Parte_1
imprenditoriale, anche diretta economicamente verso il coniuge , Parte_2
amministratore, prima del fallimento, della Parte_4
4 -l'opponente non può essere qualificata consumatore e non ha sottoscritto il contratto di mutuo n.022/12621321 in tale veste;
-le clausole indicate dall'opponente come abusive, in quanto predisposte a detrimento del consumatore, sono legittime e conformi alle disposizioni codicistiche e alla normativa speciale bancaria, oltre ad essere state doppiamente sottoscritte;
-la notifica del decreto ingiuntivo n.239/2012, emesso dal Tribunale di Taranto su ricorso della
Banca cedente, asseritamente mai ricevuto dall'opponente, si è perfezionata nei confronti di
[...]
e in data 28.03.2021, così interrompendo Parte_4 Parte_2 Parte_3
validamente il termine di prescrizione anche nei confronti della , coobbligata solidale Parte_1
insieme ai primi in forza del co-avallo prestato a garanzia della cambiale del 14.09.2010;
-l'insinuazione della società opposta al passivo fallimentare della D. & P. Edilizia Generale in liquidazione, in data 09.11.2021, ha interrotto il decorso della prescrizione nei confronti degli obbligati solidali, così come la diffida inviata all'opponente dalla Banca cedente in data 06.07.2011
e, in ultimo, la notifica dell'atto di precetto emesso in forza del decreto ingiuntivo n. 239/2012, ricevuta dalla in data 15.02.2022; Parte_1
-il contratto di mutuo n.022/12621321 riporta in modo chiaro il tasso degli interessi applicati
(tasso nominale fisso del 6,60%, rispettoso della normativa anti-usura) e la base del computo;
-il tasso degli interessi e il TAEG sono indicati anche nel Documento di Sintesi allegato al contratto e sottoscritto dalla società stipulante e dai tre garanti;
-le contestazioni relative all'ammontare della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto sono generiche e insussistenti;
-la società opposta ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo su cui si fonda il credito oggetto di ingiunzione, in cui le parti riconoscono di aver ricevuto l'erogazione delle somme mutuate
(accredito del 14.09.2010 su conto corrente n.907483, acceso presso la filiale di Massafra), nonché il piano di ammortamento accluso al mutuo, la distinta di erogazione e la cambiale avvallata e posta a garanzia dello stesso.
ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto e condanna della al pagamento della somma di €202.528,74, oltre interessi di Parte_1
5 mora come da contratto dal 08.04.2021 fino al saldo, con vittoria di spese e compensi del giudizio e della fase monitoria.
*** *** ***
L'opponente, preliminarmente, ha contestato la legittimazione ad agire della società intimante.
La legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Occorre verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
*** ** ***
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria deve osservarsi quanto segue.
L'avviso di cessione ex art.58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del
2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa
[...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini
6 generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
«minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
È chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinché'
l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi
l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive, in altre precedenti decisioni, ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di
Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il
7 resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020
n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recenti (cfr. Cass. sez. I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez. I 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che: “È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass.
3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia
8 eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
9 In conclusione:
1) la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
La Suprema Corte, con ordinanza n.5190 del 27 febbraio 2025, ha confermato la necessità che la parte (dichiaratasi) cessionaria del credito fornisca elementi probatori a sostegno della “titolarità effettiva del rapporto controverso, sia con riguardo alla sussistenza della cessione come vicenda traslativa in sé, sia con riguardo all'inclusione nella medesima del credito controverso”.
Nella fattispecie, incombeva sulla società opposta l'onere di provare documentalmente il perfezionamento del contratto di cessione di crediti in blocco, non essendo sufficiente a provare la titolarità del credito la dichiarazione dell'interessata contenente l'elenco delle posizioni cedute in blocco.
Tale prova non è stata acquisita al processo, considerando che:
-nel fascicolo del monitorio, versato nel pct dall'opposta, non è compreso alcun documento riguardante l'operazione negoziale di cessione;
10 -l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.128 del 03.11.2018 (pag.5) contiene sia il riferimento a un “contratto di cessione concluso in data 24 ottobre 2018” sia il riferimento al fatto che “i crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione”;
-nel giudizio di opposizione non è stato prodotto il contratto di cessione;
-la “lista dei crediti ceduti” (cfr. doc.10 –fascicolo parte opposta) non appare idonea a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa della titolarità del credito verso la;
Parte_1
-del pari, non ha pieno valore probatorio la dichiarazione di cessione resa da (cfr. CP_4
doc.11 –fascicolo parte opposta);
-tali elementi possono acquisire un valore indiziario rispetto all'esistenza materiale del fatto di cessione o possono individuare il contenuto del contratto di cessione, ma non provano processualmente l'esistenza di quest'ultima e, in definitiva, la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
A ciò deve anche aggiungersi che:
1) l'operatività del principio di vicinanza della prova onerava l'opposta dei riscontri documentali sul contratto di cessione al fine di superare l'eccezione sollevata dall'opponente;
2) la cessione del credito determina il trasferimento di titolarità della pretesa al pagamento ed implica la necessità di individuare con esattezza il soggetto nei cui confronti deve eseguita la prestazione da parte del debitore ceduto, onde ottenere l'effetto liberatorio che consegue all'adempimento;
3) gli allegati prodotti dall'opposta contengono elenchi numerici che non soddisfanno minimamente le esigenze di certezza sul trasferimento di titolarità dello specifico credito;
4) la dichiarazione della cedente di cui all'allegato 11) non è esaustiva in mancanza del contratto di cessione e della prova documentale sul saldo-debitore oggetto di trasferimento;
5) peraltro, nella specifica materia, la dichiarazione della cedente, assimilata ad una inammissibile testimonianza scritta (formata nel caso in esame dopo la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) non può supplire alla mancata produzione ad probationem del contratto di cessione (cfr. Tribunale Milano n.4630 del 30 aprile 2024; Tribunale Massa
4 febbraio 2025);
6) in Gazzetta Ufficiale, come detto, è stato pubblicato un avviso di cessione in blocco di crediti in favore di in titolarità di diverse banche, con riferimento ad un CP_1
11 contratto di cessione sottoscritto il 24 ottobre 2018, ma la cessionaria, al fine di supportare la propria legittimazione sostanziale e processuale, contestata dalla debitrice ceduta, non è stata in grado di produrre – proprio – il contratto di cessione.
Ed allora, i mancati riscontri probatori in punto di titolarità del credito e di legittimazione attiva implicano la caducazione del decreto ingiuntivo opposto e rendono assorbite tutte le altre questioni.
La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.888-2024 RG, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 379,50 per esborsi, €
8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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