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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo generale 14427/2022, promossa
DA
(C.F.: , in persona del Presidente avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, via Conservatorio n. 15, presso lo studio degli avv.ti Parte_2
David Colombini (C.F..: ) ed (C.F.: ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 che la rappresentano e difendono, come da procura in atti allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Longano (C.F. - pec: C.F._4
, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 10, come da procura alle liti
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) - convenuta contumace Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: azione revocatoria penale ex artt. 2904 c.c. e 192 c.p.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data 30 marzo 2022, l'associazione
[...] Part
(“ ) ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale il sig. Parte_1
e (“ ), chiedendo l'inefficacia ex artt. 2904 c. c. e 192 c. p. Controparte_1 Controparte_2 CP_2 della donazione indiretta di due immobili intestati a ed acquistati con provvista fornita da CP_2
Controparte_1
Parte attrice ha esposto che:
pagina 1 di 7 - è stato condannato in sede penale, con sentenza di primo grado, ex artt. 81, 640, Controparte_1
61 n. 7 e 11 c. p. alla pena di otto anni di reclusione, nonché al risarcimento dei danni subiti, tra gli altri, da , costituita in giudizio come parte civile, per un importo pari ad euro Controparte_3
1.121.485, 14. In sede di appello, la pena è stata rideterminata in anni 6 mesi 10 di reclusione (doc. 8 allegato all'atto di citazione), senza alcuna modifica all'ammontare del risarcimento del danno. Il ricorso per Cassazione proposto del sig. è stato dichiarato inammissibile (doc. 9 allegato CP_1 all'atto di citazione). La sentenza di condanna, dunque, è divenuta definitiva acquisendo efficacia di giudicato.
- Nello specifico, il sig. è stato condannato per aver proposto investimenti di prodotti CP_1 inesistenti ai dirigenti di alcune associazioni, ricevendo il corrispettivo su un conto corrente occulto formalmente intestato alla società Retemanager di cui il sig. era il legale rappresentante. CP_1
Anche dai verbali di interrogatorio, prodotti, emerge in effetti che non negava che i proventi CP_1 da lui acquisiti furono usati per fornire gratuitamente alla società le risorse finanziarie CP_2 necessarie per l'acquisto dei seguenti immobili:
- un immobile sito in via Cimarosa n. 69, Napoli, acquistato in data 1 ottobre 2010;
- un' autorimessa sita in via Domenico Morelli n. 63, acquistata in data 25 febbraio 2010.
- La sentenza penale di primo grado, divenuta definitiva, ha accertato il collegamento diretto tra la società e il sig. nonché la natura fittizia dell'intestazione degli immobili a favore della CP_2 CP_1 società inglese. È stata, inoltre, accolta la richiesta di sequestro conservativo dei due immobili Part avanzata da a tutela del proprio credito: il giudice penale ha disposto il sequestro conservativo sui detti beni, ex art. 316 cpp, in quanto: “gli immobili sottoposti a sequestro preventivo sono entrambi intestati CP_ alla Mapton Ldt, società pacificamente riconducibile al . Peraltro, l'intestazione dei beni alla società londinese è meramente fittizia, poiché si tratta di immobili ad uso abitativo e destinati a soddisfare le esigenze personali-familiari dell'imputato. Altrettanto pacifico è che il prezzo di acquisto dei suddetti immobili è stato pagato grazie ai proventi CP_ delle truffe commesse dal ” (sentenza n. 1569/17 del Tribunale di Milano allegata all'atto di citazione, doc.1). Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revocare ex art. 2904 c.c. e 192 c.p., dichiarandola inefficace nei confronti di VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, la donazione indiretta dei seguenti immobili intestati a e acquistati con provvista fornita da Controparte_2
: Controparte_1
- appartamento in Napoli, via Domenico Cimarosa, n. 69, identificato al catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 15, part. 63, sub. 23;
- autorimessa in Napoli, via Domenico Morelli, n. 63, identificata al catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 3, part. 449, sub 257;
- ordinare al competente Conservatore l'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.”
Il sig. si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la non integrità del contraddittorio e l'incompetenza territoriale del sottoscritto Tribunale.
pagina 2 di 7 Segnatamente, la parte convenuta ha sostenuto che l'acquirente degli immobili è la società e che i CP_2 fondi impiegati per l'acquisto provengono da un conto corrente intestato alla società Retemanager, con la conseguenza che l'asserita donazione indiretta sarebbe riconducibile a Retemanager (e non al convenuto
. Venendo meno la sua legittimazione passiva, il convenuto ha eccepito anche la assenza di CP_1 CP_1 competenza territoriale del Tribunale di Milano.
Nel merito, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e l'infondatezza della domanda proposta: con riferimento al termine prescrizionale, ne ha sostenuto l'inizio di decorrenza con la pronuncia di primo grado, ovvero dal 14 febbraio 2017 (dispositivo). In base a tale ricostruzione, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 13 febbraio 2022.
Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
- accertare il difetto di legittimazione passiva del Sig. e conseguentemente dichiarare la sua estromissione Controparte_1 dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere il presente giudizio;
- nel merito:
- rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto alla luce di tutte le motivazioni esposte in atti;
- in via istruttoria:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere l'ammissione di tutti i mezzi istruttori che si riterranno opportuni e/o necessari, anche in considerazione della condotta processuale di controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con CP_2 provvedimento dell' 8 marzo 2024. Nel medesimo provvedimento, il giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc. In assenza di istanze istruttorie, la causa è giunta in decisione, dopo il deposito delle precisazioni conclusionali, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si osserva subito che le questioni relative al difetto di litisconsorzio necessario, al difetto di legittimazione passiva del sig. e alla prescrizione della domanda attorea sono già state esaminate dal giudice CP_1 istruttore, il quale ha disposto -con ordinanza del 5.12.24- di procedersi oltre, non ravvisando una verosimile fondatezza delle dette eccezioni.
Si richiamano le ragioni già esposte e qui reiterate, a sostegno della infondatezza delle eccezioni sollevate.
In particolare, quanto all'integrazione del contraddittorio, non vi è alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, né è utile la chiamata in giudizio della società Retemanager e delle venditrici degli immobili oggetto della domanda di revoca, in quanto l'associazione attrice ha impugnato una donazione indiretta - intercorsa tra il sig. e la società In particolare, “…si ha donazione indiretta non già del denaro, ma CP_1 CP_2 dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario…” (Cass. SsUu N. 9282/1982). Inoltre, l'eventuale accoglimento della domanda,
pagina 3 di 7 con conseguente revoca dell'atto impugnato, non è destinato a determinare alcun effetto nei confronti di Retemanager e delle venditrici.
Quanto, poi, alla prescrizione della domanda, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria penale ex art. 192 c. p. decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore (Cass.civ. n. 9458/2023). L'uso del termine “colpevole” implica che l'azione revocatoria possa essere esperita unicamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Trib. Milano 21/02/2011, n. 2439). Nel caso in esame, la sentenza di condanna di primo grado è divenuta definitiva il 13 luglio 2018. La notifica dell'atto di citazione si è perfezionata: per il sig. in data 30 marzo 2022 e per la società in data 27 febbraio 2023. CP_1 CP_2
Trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c. c., nel momento del perfezionamento delle notifiche la prescrizione della domanda attorea non era ancora maturata.
Superate le questioni preliminari, è ora possibile esaminare il merito della controversia, avente ad oggetto azione revocatoria penale, con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 192 cp. Questa disposizione sancisce la radicale inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato e costituisce una causa di inefficacia relativa dell'atto dispositivo del bene, verso il creditore che agisce per la relativa revoca in sede civile: “creditore verso il quale l'atto, che in sè rimane valido, è destinato ad essere riconosciuto come "non opponibile" dal "colpevole", ossia dal soggetto già condannato, con la conseguenza della legittimazione di tale creditore ad aggredirlo con atti di esecuzione forzata” (Cass. pen. n. 38670/ 2016).
L' art. 192 cp mira alla tutela conservativa dei crediti di cui all' art. 189 cp. L'art. 189 cp, oggi abrogato con l'entrata in vigore del nuovo cpp, faceva riferimento ai crediti:
- per le pene pecuniarie e per ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- per le spese del procedimento;
- per le spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
- per le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
- per le spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
Con l'abrogazione dell'art. 189 c. p. il riferimento è pacificamente da intendersi sostituito dall'elencazione contenuta nell'art. 316 c.p.p. Sul punto, nella sentenza n. 6836/2017, la Corte di Cassazione ha specificato che “(…) l' art. 192 cod. pen. prevede che gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (oggi, inteso come riferito all'art. 316 cod. proc. pen.” (cfr. Cass. civ. n. 23158/14). L'art. 316 c.p.p. ammette il sequestro conservativo penale a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, oltre che delle obbligazioni civili derivanti da reato. Ne consegue che la legittimazione attiva all'azione revocatoria penale spetta ai titolari di tali crediti.
“Invero, l'art. 316 cod. proc. pen., nel consentire alla parte civile di richiedere il sequestro dei beni dell'imputato, allorché abbia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato, ha allargato l'ambito di operatività dell'art. 192 cit., estendendo l'istituto previsto da detta norma anche ai crediti delle parti private, costituite parti civili (laddove la norma si riferiva, originariamente, ai soli crediti dello Stato, col rinviare all'art. 189 cod. pen.). Occorre considerare, al riguardo, che l'art. 189 cod. pen. - il quale si occupava, originariamente, dell'ipoteca legale e pagina 4 di 7 del sequestro - è stato espressamente abrogato, per la parte relativa all'ipoteca legale, dall'art. 218 del d.lgs. n. 271 del 28/7/1989, ed è divenuto incompatibile con la disciplina del sequestro conservativo, dettata dagli artt. 316 e segg., introdotta dal nuovo codice di procedura penale, sicché l'istituto della revocatoria penale riguarda, ormai, tutti i crediti azionabili in sede penale” (Cass. pen. n.12804/2019).
Con riferimento all'art. 192 c. p., inoltre, la sentenza n. 23158/2014 ha precisato che: “Tale disposizione garantisce, da un punto di vista sia sostanziale che processuale, i crediti relativi al pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1), nonchè quelli per le obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2); e queste ultime, previste dal codice penale sostanziale e precisamente dall'art. 185 cod. pen. (disposizione con cui esordisce il titolo 7^ - "delle sanzioni civili" - del libro primo - "dei reati in generale" - di quel codice), consistono nelle restituzioni (comma 1) e nel risarcimento di ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso (comma 2)”.
L'azione revocatoria penale presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza del danno da reato e la colpevolezza del soggetto disponente. Nel caso in esame, sia il danno che la colpevolezza del sig. CP_1 sono stati accertati nell'ambito del procedimento penale, nel quale il sig. è stato condannato con CP_1 sentenza definitiva passata in giudicato, per le truffe commesse ai danni di vari investitori, alla pena di anni otto di reclusione, rideterminata in anni sei mesi dieci in sede d'appello, e al risarcimento del danno subito, Part tra gli altri, da e pari a euro 1.121.485, 14.
Ed infatti, il Tribunale di Milano, nella sent. n. 1569/17, ha così disposto (doc. 1):
I requisiti della gratuità dell'atto di trasferimento e della sua posteriorità rispetto alla perpetrazione del reato previsti dall'art. 192 c. p., risultano soddisfatti. Ed infatti, come accertato nel giudizio penale e confermato dai verbali di indagine, il sig. ha ammesso di essere l'unico beneficiario economico della da CP_1 CP_2 lui stesso costituita nel 2010. Peraltro, il sig. ha riconosciuto di aver costituito tale società con CP_1
l'intento di acquistare immobili utilizzando il denaro proveniente dalle truffe commesse, al fine di dissociare formalmente la titolarità dei beni dalla propria persona.
Così è emerso, infatti, nel giudizio penale: “gli immobili sottoposti a sequestro preventivo sono entrambi intestati alla CP_ Mapton Ldt, società pacificamente riconducibile al . Peraltro, l'intestazione dei beni alla società londinese è meramente pagina 5 di 7 fittizia, poiché si tratta di immobili ad uso abitativo e destinati a soddisfare le esigenze personali-familiari dell'imputato. Altrettanto pacifico è che il prezzo di acquisto dei suddetti immobili è stato pagato grazie ai proventi delle truffe commesse dal CP_
”.
L'atto di disposizione del sig. è, dunque, configurabile come una donazione indiretta, atto a titolo CP_1 gratuito, che può essere oggetto di azione revocatoria. Secondo la sentenza di Cass. civ. n. 16680/2023,
“l'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita”. In altre parole, l'azione revocatoria penale può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal “tempus commissi delicti”. Tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione "iuris et de iure" di frode a carico dell'autore del reato (così, Cass. pen. n. 2386/2009).
In tema di oggetto dell'azione revocatoria, la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 13619/2017) ha specificato che: “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (cfr. Cass. civ. n. 11491/2014).
Con riferimento al requisito temporale, gli acquisti degli immobili sono avvenuti in data 1° ottobre 2010 e 25 febbraio 2011, mentre i reati sono stati perpetrati tra 2009 e 2011. Il requisito della posteriorità degli atti deve riscontrarsi con riferimento alla data di commissione del reato, che segna il realizzarsi dei presupposti del credito medesimo, e non con riferimento alla data di accertamento della commissione del reato con sentenza passata in giudicato. Sul punto, “in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta”. Questo orientamento si spiega alla luce del fatto che “gli atti a titolo gratuito, per il fatto di essere stati posti in essere dopo la commissione del reato, non giustificano alcuna tutela preferenziale né del disponente né del beneficiario, rispetto alle ragioni del terzo danneggiato” (Cass. pen. n. 20646/2021).
Sul punto, “nel quadro di un'approfondita ricognizione della portata della disciplina dettata dall'art. 192 c.p., Sez. 3 civ., n. 23158 del 31/10/2014 ha individuato il fondamento di tale disciplina nell'"esigenza di attribuire specifica tutela ai crediti derivanti da reato", sicchè la peculiare inefficacia comminata dalla norma in esame si inscrive nel nucleo minimo di istituti che tendono a proteggere la vittima del reato: infatti, rispetto agli "atti a titolo gratuito successivi alla commissione del reato, definiti tout court inefficaci dal codice penale", "nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, qual è quello del beneficiario di quell'atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l'esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l'intero ordinamento"” (Cass. civ. n. 1935/2018).
Peraltro, gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico (“scientia damni”) del beneficiato (così, Cass. pen. n.12804/2019).
La domanda attorea merita, dunque, integrale accoglimento.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, con riferimento al valore indicato all'atto di iscrizione a ruolo e senza compenso per fase istruttoria, non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara inefficaci e revoca nei confronti di ai sensi e per Parte_1 gli effetti degli artt. 2904 c. c. e 192 c. p. le donazioni indirette aventi ad oggetto l'appartamento sito in Napoli, via Domenico Cimarosa, n. 69 e l'autorimessa sita in Napoli, via Domenico Morelli, n. 63 effettuate dal sig. in favore di , in quanto compiute a titolo gratuito dopo la CP_1 Controparte_2 commissione del reato per cui il sig. è stato condannato. CP_1
2) pone a carico dei convenuti in via solidale tra loro la rifusione delle spese di lite, liquidate in €12.046 oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Così deciso in Milano, il 30-4-2025.
Il Giudice
Dott. Luisa Vasile
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo generale 14427/2022, promossa
DA
(C.F.: , in persona del Presidente avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, via Conservatorio n. 15, presso lo studio degli avv.ti Parte_2
David Colombini (C.F..: ) ed (C.F.: ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 che la rappresentano e difendono, come da procura in atti allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Longano (C.F. - pec: C.F._4
, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 10, come da procura alle liti
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) - convenuta contumace Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: azione revocatoria penale ex artt. 2904 c.c. e 192 c.p.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte in data 30 marzo 2022, l'associazione
[...] Part
(“ ) ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale il sig. Parte_1
e (“ ), chiedendo l'inefficacia ex artt. 2904 c. c. e 192 c. p. Controparte_1 Controparte_2 CP_2 della donazione indiretta di due immobili intestati a ed acquistati con provvista fornita da CP_2
Controparte_1
Parte attrice ha esposto che:
pagina 1 di 7 - è stato condannato in sede penale, con sentenza di primo grado, ex artt. 81, 640, Controparte_1
61 n. 7 e 11 c. p. alla pena di otto anni di reclusione, nonché al risarcimento dei danni subiti, tra gli altri, da , costituita in giudizio come parte civile, per un importo pari ad euro Controparte_3
1.121.485, 14. In sede di appello, la pena è stata rideterminata in anni 6 mesi 10 di reclusione (doc. 8 allegato all'atto di citazione), senza alcuna modifica all'ammontare del risarcimento del danno. Il ricorso per Cassazione proposto del sig. è stato dichiarato inammissibile (doc. 9 allegato CP_1 all'atto di citazione). La sentenza di condanna, dunque, è divenuta definitiva acquisendo efficacia di giudicato.
- Nello specifico, il sig. è stato condannato per aver proposto investimenti di prodotti CP_1 inesistenti ai dirigenti di alcune associazioni, ricevendo il corrispettivo su un conto corrente occulto formalmente intestato alla società Retemanager di cui il sig. era il legale rappresentante. CP_1
Anche dai verbali di interrogatorio, prodotti, emerge in effetti che non negava che i proventi CP_1 da lui acquisiti furono usati per fornire gratuitamente alla società le risorse finanziarie CP_2 necessarie per l'acquisto dei seguenti immobili:
- un immobile sito in via Cimarosa n. 69, Napoli, acquistato in data 1 ottobre 2010;
- un' autorimessa sita in via Domenico Morelli n. 63, acquistata in data 25 febbraio 2010.
- La sentenza penale di primo grado, divenuta definitiva, ha accertato il collegamento diretto tra la società e il sig. nonché la natura fittizia dell'intestazione degli immobili a favore della CP_2 CP_1 società inglese. È stata, inoltre, accolta la richiesta di sequestro conservativo dei due immobili Part avanzata da a tutela del proprio credito: il giudice penale ha disposto il sequestro conservativo sui detti beni, ex art. 316 cpp, in quanto: “gli immobili sottoposti a sequestro preventivo sono entrambi intestati CP_ alla Mapton Ldt, società pacificamente riconducibile al . Peraltro, l'intestazione dei beni alla società londinese è meramente fittizia, poiché si tratta di immobili ad uso abitativo e destinati a soddisfare le esigenze personali-familiari dell'imputato. Altrettanto pacifico è che il prezzo di acquisto dei suddetti immobili è stato pagato grazie ai proventi CP_ delle truffe commesse dal ” (sentenza n. 1569/17 del Tribunale di Milano allegata all'atto di citazione, doc.1). Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revocare ex art. 2904 c.c. e 192 c.p., dichiarandola inefficace nei confronti di VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, la donazione indiretta dei seguenti immobili intestati a e acquistati con provvista fornita da Controparte_2
: Controparte_1
- appartamento in Napoli, via Domenico Cimarosa, n. 69, identificato al catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 15, part. 63, sub. 23;
- autorimessa in Napoli, via Domenico Morelli, n. 63, identificata al catasto fabbricati del Comune di Napoli al foglio 3, part. 449, sub 257;
- ordinare al competente Conservatore l'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.”
Il sig. si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la non integrità del contraddittorio e l'incompetenza territoriale del sottoscritto Tribunale.
pagina 2 di 7 Segnatamente, la parte convenuta ha sostenuto che l'acquirente degli immobili è la società e che i CP_2 fondi impiegati per l'acquisto provengono da un conto corrente intestato alla società Retemanager, con la conseguenza che l'asserita donazione indiretta sarebbe riconducibile a Retemanager (e non al convenuto
. Venendo meno la sua legittimazione passiva, il convenuto ha eccepito anche la assenza di CP_1 CP_1 competenza territoriale del Tribunale di Milano.
Nel merito, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e l'infondatezza della domanda proposta: con riferimento al termine prescrizionale, ne ha sostenuto l'inizio di decorrenza con la pronuncia di primo grado, ovvero dal 14 febbraio 2017 (dispositivo). In base a tale ricostruzione, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 13 febbraio 2022.
Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
- accertare il difetto di legittimazione passiva del Sig. e conseguentemente dichiarare la sua estromissione Controparte_1 dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere il presente giudizio;
- nel merito:
- rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto alla luce di tutte le motivazioni esposte in atti;
- in via istruttoria:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e richiedere l'ammissione di tutti i mezzi istruttori che si riterranno opportuni e/o necessari, anche in considerazione della condotta processuale di controparte;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con CP_2 provvedimento dell' 8 marzo 2024. Nel medesimo provvedimento, il giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc. In assenza di istanze istruttorie, la causa è giunta in decisione, dopo il deposito delle precisazioni conclusionali, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Si osserva subito che le questioni relative al difetto di litisconsorzio necessario, al difetto di legittimazione passiva del sig. e alla prescrizione della domanda attorea sono già state esaminate dal giudice CP_1 istruttore, il quale ha disposto -con ordinanza del 5.12.24- di procedersi oltre, non ravvisando una verosimile fondatezza delle dette eccezioni.
Si richiamano le ragioni già esposte e qui reiterate, a sostegno della infondatezza delle eccezioni sollevate.
In particolare, quanto all'integrazione del contraddittorio, non vi è alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, né è utile la chiamata in giudizio della società Retemanager e delle venditrici degli immobili oggetto della domanda di revoca, in quanto l'associazione attrice ha impugnato una donazione indiretta - intercorsa tra il sig. e la società In particolare, “…si ha donazione indiretta non già del denaro, ma CP_1 CP_2 dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario…” (Cass. SsUu N. 9282/1982). Inoltre, l'eventuale accoglimento della domanda,
pagina 3 di 7 con conseguente revoca dell'atto impugnato, non è destinato a determinare alcun effetto nei confronti di Retemanager e delle venditrici.
Quanto, poi, alla prescrizione della domanda, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria penale ex art. 192 c. p. decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore (Cass.civ. n. 9458/2023). L'uso del termine “colpevole” implica che l'azione revocatoria possa essere esperita unicamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Trib. Milano 21/02/2011, n. 2439). Nel caso in esame, la sentenza di condanna di primo grado è divenuta definitiva il 13 luglio 2018. La notifica dell'atto di citazione si è perfezionata: per il sig. in data 30 marzo 2022 e per la società in data 27 febbraio 2023. CP_1 CP_2
Trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c. c., nel momento del perfezionamento delle notifiche la prescrizione della domanda attorea non era ancora maturata.
Superate le questioni preliminari, è ora possibile esaminare il merito della controversia, avente ad oggetto azione revocatoria penale, con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 192 cp. Questa disposizione sancisce la radicale inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato e costituisce una causa di inefficacia relativa dell'atto dispositivo del bene, verso il creditore che agisce per la relativa revoca in sede civile: “creditore verso il quale l'atto, che in sè rimane valido, è destinato ad essere riconosciuto come "non opponibile" dal "colpevole", ossia dal soggetto già condannato, con la conseguenza della legittimazione di tale creditore ad aggredirlo con atti di esecuzione forzata” (Cass. pen. n. 38670/ 2016).
L' art. 192 cp mira alla tutela conservativa dei crediti di cui all' art. 189 cp. L'art. 189 cp, oggi abrogato con l'entrata in vigore del nuovo cpp, faceva riferimento ai crediti:
- per le pene pecuniarie e per ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- per le spese del procedimento;
- per le spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
- per le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
- per le spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
Con l'abrogazione dell'art. 189 c. p. il riferimento è pacificamente da intendersi sostituito dall'elencazione contenuta nell'art. 316 c.p.p. Sul punto, nella sentenza n. 6836/2017, la Corte di Cassazione ha specificato che “(…) l' art. 192 cod. pen. prevede che gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (oggi, inteso come riferito all'art. 316 cod. proc. pen.” (cfr. Cass. civ. n. 23158/14). L'art. 316 c.p.p. ammette il sequestro conservativo penale a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, oltre che delle obbligazioni civili derivanti da reato. Ne consegue che la legittimazione attiva all'azione revocatoria penale spetta ai titolari di tali crediti.
“Invero, l'art. 316 cod. proc. pen., nel consentire alla parte civile di richiedere il sequestro dei beni dell'imputato, allorché abbia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato, ha allargato l'ambito di operatività dell'art. 192 cit., estendendo l'istituto previsto da detta norma anche ai crediti delle parti private, costituite parti civili (laddove la norma si riferiva, originariamente, ai soli crediti dello Stato, col rinviare all'art. 189 cod. pen.). Occorre considerare, al riguardo, che l'art. 189 cod. pen. - il quale si occupava, originariamente, dell'ipoteca legale e pagina 4 di 7 del sequestro - è stato espressamente abrogato, per la parte relativa all'ipoteca legale, dall'art. 218 del d.lgs. n. 271 del 28/7/1989, ed è divenuto incompatibile con la disciplina del sequestro conservativo, dettata dagli artt. 316 e segg., introdotta dal nuovo codice di procedura penale, sicché l'istituto della revocatoria penale riguarda, ormai, tutti i crediti azionabili in sede penale” (Cass. pen. n.12804/2019).
Con riferimento all'art. 192 c. p., inoltre, la sentenza n. 23158/2014 ha precisato che: “Tale disposizione garantisce, da un punto di vista sia sostanziale che processuale, i crediti relativi al pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1), nonchè quelli per le obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2); e queste ultime, previste dal codice penale sostanziale e precisamente dall'art. 185 cod. pen. (disposizione con cui esordisce il titolo 7^ - "delle sanzioni civili" - del libro primo - "dei reati in generale" - di quel codice), consistono nelle restituzioni (comma 1) e nel risarcimento di ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso (comma 2)”.
L'azione revocatoria penale presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza del danno da reato e la colpevolezza del soggetto disponente. Nel caso in esame, sia il danno che la colpevolezza del sig. CP_1 sono stati accertati nell'ambito del procedimento penale, nel quale il sig. è stato condannato con CP_1 sentenza definitiva passata in giudicato, per le truffe commesse ai danni di vari investitori, alla pena di anni otto di reclusione, rideterminata in anni sei mesi dieci in sede d'appello, e al risarcimento del danno subito, Part tra gli altri, da e pari a euro 1.121.485, 14.
Ed infatti, il Tribunale di Milano, nella sent. n. 1569/17, ha così disposto (doc. 1):
I requisiti della gratuità dell'atto di trasferimento e della sua posteriorità rispetto alla perpetrazione del reato previsti dall'art. 192 c. p., risultano soddisfatti. Ed infatti, come accertato nel giudizio penale e confermato dai verbali di indagine, il sig. ha ammesso di essere l'unico beneficiario economico della da CP_1 CP_2 lui stesso costituita nel 2010. Peraltro, il sig. ha riconosciuto di aver costituito tale società con CP_1
l'intento di acquistare immobili utilizzando il denaro proveniente dalle truffe commesse, al fine di dissociare formalmente la titolarità dei beni dalla propria persona.
Così è emerso, infatti, nel giudizio penale: “gli immobili sottoposti a sequestro preventivo sono entrambi intestati alla CP_ Mapton Ldt, società pacificamente riconducibile al . Peraltro, l'intestazione dei beni alla società londinese è meramente pagina 5 di 7 fittizia, poiché si tratta di immobili ad uso abitativo e destinati a soddisfare le esigenze personali-familiari dell'imputato. Altrettanto pacifico è che il prezzo di acquisto dei suddetti immobili è stato pagato grazie ai proventi delle truffe commesse dal CP_
”.
L'atto di disposizione del sig. è, dunque, configurabile come una donazione indiretta, atto a titolo CP_1 gratuito, che può essere oggetto di azione revocatoria. Secondo la sentenza di Cass. civ. n. 16680/2023,
“l'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita”. In altre parole, l'azione revocatoria penale può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal “tempus commissi delicti”. Tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione "iuris et de iure" di frode a carico dell'autore del reato (così, Cass. pen. n. 2386/2009).
In tema di oggetto dell'azione revocatoria, la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 13619/2017) ha specificato che: “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (cfr. Cass. civ. n. 11491/2014).
Con riferimento al requisito temporale, gli acquisti degli immobili sono avvenuti in data 1° ottobre 2010 e 25 febbraio 2011, mentre i reati sono stati perpetrati tra 2009 e 2011. Il requisito della posteriorità degli atti deve riscontrarsi con riferimento alla data di commissione del reato, che segna il realizzarsi dei presupposti del credito medesimo, e non con riferimento alla data di accertamento della commissione del reato con sentenza passata in giudicato. Sul punto, “in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta”. Questo orientamento si spiega alla luce del fatto che “gli atti a titolo gratuito, per il fatto di essere stati posti in essere dopo la commissione del reato, non giustificano alcuna tutela preferenziale né del disponente né del beneficiario, rispetto alle ragioni del terzo danneggiato” (Cass. pen. n. 20646/2021).
Sul punto, “nel quadro di un'approfondita ricognizione della portata della disciplina dettata dall'art. 192 c.p., Sez. 3 civ., n. 23158 del 31/10/2014 ha individuato il fondamento di tale disciplina nell'"esigenza di attribuire specifica tutela ai crediti derivanti da reato", sicchè la peculiare inefficacia comminata dalla norma in esame si inscrive nel nucleo minimo di istituti che tendono a proteggere la vittima del reato: infatti, rispetto agli "atti a titolo gratuito successivi alla commissione del reato, definiti tout court inefficaci dal codice penale", "nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, qual è quello del beneficiario di quell'atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l'esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l'intero ordinamento"” (Cass. civ. n. 1935/2018).
Peraltro, gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico (“scientia damni”) del beneficiato (così, Cass. pen. n.12804/2019).
La domanda attorea merita, dunque, integrale accoglimento.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, con riferimento al valore indicato all'atto di iscrizione a ruolo e senza compenso per fase istruttoria, non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara inefficaci e revoca nei confronti di ai sensi e per Parte_1 gli effetti degli artt. 2904 c. c. e 192 c. p. le donazioni indirette aventi ad oggetto l'appartamento sito in Napoli, via Domenico Cimarosa, n. 69 e l'autorimessa sita in Napoli, via Domenico Morelli, n. 63 effettuate dal sig. in favore di , in quanto compiute a titolo gratuito dopo la CP_1 Controparte_2 commissione del reato per cui il sig. è stato condannato. CP_1
2) pone a carico dei convenuti in via solidale tra loro la rifusione delle spese di lite, liquidate in €12.046 oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Così deciso in Milano, il 30-4-2025.
Il Giudice
Dott. Luisa Vasile
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