Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026REG.PROV.COLL.
N. 00035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) 23 giugno 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto il decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LA AD e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-, ha presentato appello, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza di primo grado avente a oggetto il decreto del Capo della Polizia, quale organo del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2017, notificato il 18 febbraio 2017, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente con decorrenza immediata per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, in ragione delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto la moglie (sottoposta a processo penale per vari reati in materia fallimentare e societaria), dalla propria sede di servizio presso la Questura di -OMISSIS--Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, alla Questura di -OMISSIS-.
2. Il T.A.R., in via preliminare, ha dichiarato improcedibile, su richiesta del ricorrente, la domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. e, residuando l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, ha respinto il primo motivo, evidenziando che nel provvedimento impugnato erano state esposte le ragioni che non avevano permesso di accogliere le richieste dell'interessato, ovvero la breve distanza che separava -OMISSIS- da -OMISSIS- e la competenza giurisdizionale della Corte d’Appello di -OMISSIS- su quegli ambiti territoriali e che il ricorrente non poteva essere assegnato nelle province di -OMISSIS- -OMISSIS- perché una tale movimentazione non assolveva le ragioni di opportunità poste alla base della proposta di trasferimento e di non poterlo destinare nella provincia di -OMISSIS- in quanto provincia limitrofa a quella di -OMISSIS-, le cui consorterie, come riportato nelle relazioni annuali della D.I.A., operavano in sinergia con quelle trapanesi.
3. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che l’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non presupponeva una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione delle esigenze organizzative dei propri uffici, né l’ostensione dei criteri con cui erano stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna, né infine la scelta poteva essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, da considerare ex se recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione.
4. Il Ministero dell’Interno, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria.
5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Il primo motivo deduce “Eccesso di potere per carenza/insufficienza di motivazione, ingiustizia manifesta ed illogicità. Violazione dell’art. 27, comma 2, Cost .” La sentenza impugnata sarebbe illegittima sotto diversi profili, per aver motivato il rigetto esclusivamente in base alla sussistenza delle gravi contestazioni mosse in sede penale alla moglie del ricorrente, senza una motivazione che illustrasse sul piano logico il rapporto causale tra le accuse alla coniuge del ricorrente e l’immagine dell’amministrazione della Polizia di Stato e senza spiegare la rilevanza causale, nel suddetto rapporto di conseguenzialità, della posizione lavorativa del ricorrente addetto al commissariato di -OMISSIS-, dipendente dalla questura di -OMISSIS- e non dalla Questura di -OMISSIS- da cui dipendeva la città di -OMISSIS-, luogo dei presunti reati. Il Giudice di primo grado non aveva esaminato le giustificazioni esposte dal ricorrente e, usando il termine “ consorterie ” sembrava di aver voluto fare riferimento alla mafia, mentre i reati contestati alla moglie attenevano a vicende economiche, ovvero al concorso in presunte bancarotte fraudolente quale amministratrice di fatto. Non era spiegato, poi, in alcun modo il rilievo tra la prestazione di lavoro del -OMISSIS- come semplice poliziotto in una sede della Polizia di Stato ricadente nel distretto della Corte di Appello di -OMISSIS- e l’esercizio della funzione giurisdizionale del Tribunale di -OMISSIS- sulle imputazioni rivolte alla moglie del -OMISSIS-, reati ordinariamente estranei all’attività investigativa della Polizia di Stato cui il ricorrente apparteneva e soprattutto del tutto estranei al ruolo rivestito nel commissariato di -OMISSIS- dal -OMISSIS- addetto al centralino\corpo di guardia e comunque, se commessi, commessi in una realtà socio-economica diversa da quella di -OMISSIS- ove il ricorrente esercitava la sua funzione. Il ricorrente presso il Commissariato di -OMISSIS- non era mai stato affidatario di delicati compiti di polizia investigativa e, inoltre, godeva di un curriculum encomiabile, sempre esente da rimproveri o rilievi circa l’esecuzione dei propri doveri professionali.
2. Il secondo motivo deduce “ Eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento alla necessaria comparazione tra l'interesse pubblico perseguito e l'interesse del soggetto alla tutela della sua vita familiare e del suo status economico con riferimento agli artt. 3 co. 2° e 29,30,31 Costituzione – violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza ”. La scelta della sede di -OMISSIS-, estremamente lontana e, quindi, disagevole e dispendiosa, era del tutto illogica e irragionevole e violava i principi costituzionali, in quanto determinava una grave lesione dei rapporti di assistenza familiare da parte del ricorrente e ne diminuiva significativamente le disponibilità economiche. Per altro gli interessi del ricorrente, che dovevano essere comparativamente valutati con l’interesse della P.A. alla tutela della propria immagine, trovavano sia una tutela costituzionale, sia una tutela nei principi anche dell’ordinamento europeo che imponeva la conformazione del provvedimento amministrativo ai principi di proporzionalità e adeguatezza. Il trasferimento in un luogo così lontano come -OMISSIS- aveva avuto effetti devastanti sul già compromesso equilibrio psicologico e patrimoniale della famiglia del ricorrente, padre di figli non economicamente autosufficienti e bisognosi delle cure e dell'assistenza paterna e che già erano stati turbati dalla vicenda che aveva visto protagonista la madre, peraltro a suo tempo costretta alla custodia domiciliare.
2.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.
2.2 Deve premettersi che il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio e che l’adozione di tale provvedimento non presuppone una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna, né la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione. Peraltro l’ampia discrezionalità dell’amministrazione è giustificata dalla necessità di tutelare le finalità pubblicistiche da questa perseguite e anche dall’esigenza di preservare la serenità del dipendente (Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8167; Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7562).
2.3 La giurisprudenza consolidata in tema afferma che l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ex art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982 recante l’« Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia », gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2024, n. 7321).
2.4 In sede di adozione di tale trasferimento, preordinato come già detto, al corretto funzionamento dell'Ufficio, prevale l'interesse pubblico sull'interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede, anche in presenza di situazioni personali e familiari e, in tale contesto, la valutazione della situazione di incompatibilità richiede una compiuta considerazione dell'episodio, della sua gravità e della sua idoneità a menomare il prestigio dell'unità di appartenenza, senza necessità che venga dimostrato un danno già verificato. (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2025, n. 6693).
2.5 Conclusivamente, il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale disposto ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335 del 1982, dunque, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale o disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.
2.6 Delineato tale quadro normativo e giurisprudenziale, osserva il Collegio che, nel caso di specie e in relazione alla valutazione della situazione d’incompatibilità, l’azione amministrativa è del tutto coerente con i principi sopra esposti, atteso che nel provvedimento impugnato vi è l’indicazione del fatto generatore dell’incompatibilità ed è specificata la determinazione conclusiva sulla ritenuta inopportunità che l’interessato continui a prestare servizio presso l’ufficio di appartenenza. Ivi si legge, infatti, che la necessità di allontanare il dipendente dall'attuale sede di servizio traeva origine dalla gravità delle condotte contestate alla moglie (nei cui confronti si procedeva per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3 c.p. e 110, 416 с.р.; artt. 81 cpv c.p. e 12 quinquies legge n. 356 del 1992; artt. 110 с.р., 223 соmma 1, n. 2, 216, 219 commi 1 e 2, n. 1, e 237 del R.D. n. 267 del 1942), cosi come emergeva dalla lettura del provvedimento cautelare, laddove era stato evidenziato che il suo ruolo era «” tutt'altro che marginale nell'organizzazione criminale ”, atteso che la stessa, “ cugina di (...), colui che è a capo dell'associazione, è una stretta e fidata collaboratrice di quest'ultimo, cura tutte le relazioni in ambito regionale presso la Vigilanza ed il Servizio Ispettivo dell'Assessorato alle Attività Produttive nonché presso l'Assessorato alla Formazione Professionale ”» e che la stessa moglie « aveva anche ricoperto cariche politiche e manteneva contatti con esponenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, oltre a versare alla famiglia mafiosa di -OMISSIS- somme di denaro che rappresentavano una percentuale fissa del finanziamento pubblico ottenuto a seguito dell'aggiudicazione "pilotata" di appalti e gare pubbliche ”», il che rende plausibile, avuto riguardo specifico non tanto all’” an ”, ma al “ quomodo” del disposto trasferimento, anche l’uso del termine “consorterie”, riferibile, ma non impropriamente come assume il ricorrente, a contesti mafiosi. Non sussiste, dunque, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, alcun difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che si fonda (legittimamente) sulle (gravi) contestazioni mosse in sede penale alla moglie del ricorrente. Si legge, poi, nel provvedimento impugnato “ che l'essere coniugato con persona accusata di reati di tale gravità, oltre a pregiudicare il prestigio dell'Amministrazione, offusca l'immagine del -OMISSIS-, attesa la peculiarità delle funzioni espletate, il contesto sociale in cui è chiamato ad operare e l'alta incidenza di delitti di stampo mafioso; CONSIDERATO che, conseguentemente, la situazione venutasi a determinare non consente al dipendente di adempiere i compiti istituzionali con la dovuta serenità, con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell'ufficio ”, così spiegando l’Amministrazione proprio “ il rapporto causale tra le accuse alla coniuge del ricorrente e l’immagine dell’amministrazione della Polizia di Stato ” ed anche la “ rilevanza causale, nel suddetto rapporto di conseguenzialità, della posizione lavorativa del ricorrente addetto al commissariato di Partinico, dipendente dalla questura di Palermo e non dalla Questura di Trapani da cui dipendeva la città di -OMISSIS- luogo dei presunti reati ”.
2.7 Non è condivisibile, dunque, la prospettazione difensiva secondo cui non erano state prese in considerazione le circostanze dallo stesso evidenziate che egli fosse un semplice poliziotto al quale non erano stati affidati compiti di polizia investigativa, che i reati per i quali si procedeva nei confronti della moglie erano estranei all’attività investigativa della Polizia di Stato cui il ricorrente apparteneva e che lo stesso godesse di un “ un curriculum encomiabile, sempre esente da rimproveri o rilievi circa l’esecuzione dei propri doveri professionali ”, che sostanzialmente svilisce di rilevanza le considerazioni pure svolte dall’Amministrazione sulla situazione venutasi a determinare che non consentiva al dipendente di adempiere i compiti istituzionali con la dovuta serenità e con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell'ufficio, conformemente al principio, sopra richiamato, secondo cui il trasferimento per incompatibilità di un pubblico dipendente non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.
2.8 Non appare, poi, irragionevole la scelta (motivata) di trasferire il dipendente presso la Questura di -OMISSIS-, “ attesa anche l'irrilevanza (di) quanto evidenziato dal dipendente in ordine alla sede di servizio, stante la notorietà della vicenda, la breve distanza che separa -OMISSIS- da -OMISSIS- e la competenza giurisdizionale della Corte d'Appello di -OMISSIS- su quegli ambiti territoriali ”, sicché, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il provvedimento amministrativo è conforme ai principi di adeguatezza, di proporzionalità e del minimo mezzo, garantendo efficacemente l’elisione della situazione d’incompatibilità ambientale tramite un trasferimento comportante un disagio per il dipendente non ultroneo rispetto alla finalità perseguita.
2.9 E invero, la circostanza che nel ventaglio di scelte possibili ve ne fosse un’altra meno invasiva per la vita del lavoratore non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, rientrando nel perimetro dell’insindacabilità dell’azione amministrativa la selezione della nuova sede e della nuova mansione idonee a neutralizzare l’incompatibilità, in assenza di un travisamento dei fatti e di provvedimenti illogici o abnormi, non riscontrantisi nel caso di specie. Sul punto si evidenzia in particolare che la tesi dell’appellante, secondo cui per perseguire le finalità dell’amministrazione sarebbe stato sufficiente disporre il trasferimento nelle richieste province di -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-, va confrontata con la motivazione dell’Amministrazione di non poter assegnare il dipendente nelle richieste province di -OMISSIS- -OMISSIS-, poiché, “ una tale movimentazione non assolverebbe le ragioni d’opportunità poste alla base della proposta di trasferimento” e di non potere movimentare il predetto nella provincia di -OMISSIS-, “ in quanto provincia limitrofa a -OMISSIS-, le cui consorterie, come riportato nelle relazioni annuali della D.I.A., operano in sinergia con quelle trapanesi ”.
2.10 Ne discende che l’appello è infondato anche con riferimento alla critica della soluzione adottata per ovviare all’incompatibilità ambientale, conformemente al principio statuito da questo Consiglio secondo cui “ In ambito militare, quanto al trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, nell'individuare la relativa sede, l'Amministrazione incontra un limite concettuale interno, che è quello di non conferire al trasferimento connotazioni sanzionatorie che sono estranee alla sua ratio , e che si ravvisano laddove la sede di destinazione, per essere così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l'oggettiva incompatibilità ambientale, rende il trasferimento a carattere vessatorio ” (C.G.A.R.S., sez. giur, 25 marzo 2024, n. 223). Nel caso di specie emerge che sulla questione della nuova sede di servizio non è mancata una interlocuzione con l'interessato, né può dirsi che il provvedimento, nelle parti riportate, sia al riguardo carente di una puntuale motivazione o manifesti intento punitivo nei confronti del dipendente. Corretta, sul punto, è dunque la sentenza impugnata che, in disparte l’affermazione (in sé opinabile) che “ il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare disposto per esigenze di servizio rientra nella categoria degli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione ”, ha precisato che “..nel provvedimento impugnato sono state esposte le ragioni che non hanno permesso di accogliere le richieste dell'interessato, ovvero la breve distanza che separava -OMISSIS- da -OMISSIS- e la competenza giurisdizionale della Corte d’Appello di -OMISSIS- su quegli ambiti territoriali e che il ricorrente non poteva essere assegnato nelle province di -OMISSIS- e -OMISSIS- perché una tale movimentazione non assolveva le ragioni di opportunità poste alla base della proposta di trasferimento e di non poterlo destinare nella provincia di -OMISSIS- in quanto provincia limitrofa a quella di -OMISSIS-, le cui consorterie, come riportato nelle relazioni annuali della D.I.A., operavano in sinergia con quelle trapanesi ”.
3. Conclusivamente, l’appello va respinto.
3.1 Le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 35/2024 R.G., lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese di questo grado, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LA AD, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LA AD | NN de NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.