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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1325/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
8.04.1966 e residente in [...] c.fisc.
, elettivamente domiciliata in Patti Via N.G. C.F._1
Ceraolo, 53 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Di Santo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cammaroto Maria giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di essere titolare di assegno mensile di CP_1
invalidità civile n.044-480007144973 con decorrenza 01.01.2022.
Esponeva che l' , con nota del 15.11.2024 aveva comunicato che CP_1 dal periodo 1.01.2023 al 31.12.2023 erano stati pagati € 4.111,12 non spettanti sulla pensione percepita con la motivazione “la sua pensione
n.044-480007144973 è stata ricalcolata dal 1.01.2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022”. Contestava
l'illegittimità dell'operato dell' e del provvedimento di indebito CP_1
impugnato, dal momento che il reddito previsto dalla normativa non era stato superato e conseguentemente l'indebito scaturito consisteva in un mero errore dell'Ente; insisteva sulla propria buona fede e concludeva affinché venisse dichiarata l'irripetibilità della somma sopra indicata, con l'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' con memoria del 08.07.2025, deducendo di aver CP_1
ripristinato la pensione ed aver provveduto, a seguito di ricostituzione del 30.06.2025, ad estinguere il debito, oggetto del ricorso. Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come dalla stessa riconosciuta, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' provveduto ad annullare il provvedimento CP_1
di indebito, saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
2 Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese della ricorrente da parte dell' è successivo alla data di notifica del CP_1
presente ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Nessuna giustificazione, infatti, viene dedotta dall' . CP_2
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore del ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
CP_
nei confronti dell' in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiarata cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Lucia Di Santo dichiaratasi anticipataria.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice
3 Dott. Carmelo Proiti
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