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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile portante il n. R.G. 171/2025
vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Robertomauro Parte_1
Malato
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata/o e Controparte_1 difesa/o dall'avv. Giuseppe Mione
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2025 conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con la stessa il 8/9/1989, e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio , il 8/9/1993. Persona_1
Esponeva, inoltre, che con sentenza n. 347/2004 R Sent. emessa in data 12/07/2004 dal Tribunale di Trapani era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e che in tale occasione era stato previsto a carico del l'obbligo di dover versare CP_1 Pt_1 la somma di €. 300,00 a titolo di assegno divorzile in favore della ed in € 400,00 a titolo CP_1 di assegno di mantenimento del figlio Per_1
Rappresentava che il figlio oggi quasi trentaduenne, abbia conseguito nel 2019/2020 la Per_1 laurea triennale in lingue e culture comparate presso l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”
e sia divenuto pienamente autonomo sotto il profilo lavorativo ed economico, deducendo infatti che questi abbia infatti maturato diverse esperienze lavorative, esercitando attività in linea con il percorso universitario intrapreso e che, per i periodi in cui non ha lavorato, ha beneficiato della prestazione
Naspi erogata dall' . Il ricorrente affermava che il figlio continuava a percepire CP_2 Per_1 indirettamente un assegno di mantenimento e versato interamente in favore della madre.
Per quanto concerne la situazione di parte resistente, il ricorrente deduceva che la è CP_1 attualmente dipendente a tempo indeterminato del Libero Consorzio Comunale di Trapani, con qualifica di Collaboratore Professionale, ed è intestataria di diversi beni immobili, tra cui l'abitazione principale.
Infine, il ricorrente ha costituito nel tempo un nuovo nucleo familiare, assumendo anche l'onere del mantenimento del figlio , nato il [...], nato dalla successiva relazione. Per_2
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di divorzio nei seguenti termini:
“- revocare l'assegno divorzile alla IG.ra , stabilito con la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani in €. 300,00 mensili oggi pari a €. 400,00, considerato che quest'ultima ha migliorato la propria condizione reddituale in epoca successiva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che le rendono possibile una autonoma sussistenza e che, quindi, sono venuti meno i presupposti sostanziali per i quali era stato concesso;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , pari a €. 400,00 mensili, Persona_1 avendo questi conseguito la propria autonomia reddituale a seguito del conseguimento del titolo di studio che gli permette di avere stabile occupazione, anche avuto riguardo all'età raggiunta”; In data 18/04/2025 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio CP_1 che contestava quanto dedotto nell'atto introduttivo e rappresentava che il figlio, sebbene
[...] si fosse laureato, aveva incontrato delle difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro, affermando che avesse svolto solo lavori stagionali e che il percepimento della NASPI non era da considerarsi indice di capacità reddituale bensì di difficoltà.
Chiedeva, pertanto, di: “- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale il ricorso proposto dal IG. avverso la sentenza Parte_1
374/2004 del Tribunale di Trapani;
- rimodulare l'assegno di mantenimento a carico del IG. aumentandolo nella Parte_1 misura che il Tribunale riterrà di giustizia, proporzionalmente alla rivalutazione Istat del costo della vita;
- in via riconvenzionale condannare il IG. a rifondere alla IG.ra la somma Pt_1 CP_1 di euro 10.000,00 a titolo di mancato adeguamento Istat”.
*****
All'udienza di prima comparizione delle parti del 22.5.2025, i procuratori insistevano nei rispettivi atti.
Il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ex con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
“1) nessun assegno di mantenimento in favore del figlio ad opera del padre;
Persona_1
2) nessun assegno divorzile in favore della IG.ra ad opera di parte Controparte_1 ricorrente;
3) pagamento dell'adeguamento Istat ad opera del ricorrente ed in favore della resistente sulle somme non oggetto di eccezione di prescrizione;
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
***** Parte ricorrente, con note autorizzate depositate in data 15/6/2025, accettava la proposta conciliativa avanzata dal Giudice.
Parte resistente, con note autorizzate depositate in data 16.6.2025, dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 22.5.2025.
*****
All'udienza del 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento del figlio con riferimento ai figli Per_1 maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente
“valutate le circostanze”.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n. 17738 del 07/9/2015).
Orbene, il limite di persistenza dell'anzidetto obbligo deve essere determinato “sulla base non già di un “termine” astratto, bensì solamente sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile per l'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli” (si veda, altresì, Cassazione 20 maggio 2006, n. 11891).
Nell'ambito di questo orientamento è stato precisato, tuttavia, che la valutazione dei presupposti per la ricorrenza dell'obbligo di mantenimento va effettuata “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole sul piano giuridico possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (così testualmente Cassazione 12477/2004).
Al fine di stabilire un eventuale limite di persistenza all'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne occorre, altresì, distinguere l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia proseguito, o meno, gli studi. Nell'ipotesi in cui il figlio abbia abbandonato gli studi già da parecchi anni e contestualmente non sia impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, può ritenersi cessato l'anzidetto obbligo di mantenimento, posto che la condizione personale del figlio consente di ravvisare profili di colpa nella sua persistente mancanza di indipendenza economica.
Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione
Il percorso formativo del figlio divenuto ormai maggiorenne, per considerarsi ultimato, deve essere valutato, pertanto, in relazione alla tipologia del percorso scolastico, universitario o, eventualmente, anche post-universitario intrapreso, alle possibilità di reperire una concreta occupazione, in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel periodo temporale di riferimento e in una determinata area territoriale
Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.
A sostegno di detto approdo esegetico (seguito, per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova, anche da Cass. n. 29779/2020 e n. 21817/2021) si sottolinea che la “capacità lavorativa” - intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato - si acquisisce con la maggiore età, “in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione”, salva la prova
(raggiungibile anche in via indiziaria) che il diritto al mantenimento permanga a fronte di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una soluzione che assicuri l'indipendenza economica.
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La Suprema Corte nell'ordinanza n. 5088/2018 ha affermato il fondamentale principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".
Nel caso di specie, dagli elementi documentali e dalle dichiarazioni rese in giudizio emerge che il figlio ha conseguito anni addietro la laurea triennale in lingue e culture comparate presso Per_1
l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e ha intrapreso un percorso lavorativo coerente con il titolo di studio, mentre, per i periodi di disoccupazione ha beneficiato della prestazione Naspi erogata dall' , dimostrando di essere in grado di attivarsi autonomamente per il proprio CP_2 sostentamento.
Alla luce dell'età del beneficiario (quasi trentadue anni), della sua astratta capacità lavorativa e della assenza di percorsi formativi in corso, deve ritenersi venuto meno il presupposto giuridico e fattuale che giustificava l'erogazione dell'assegno.
Pertanto, il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio deve essere revocato. Per_1
*****
Per quanto ora concerne la natura dell'assegno divorzile, giova richiamare brevemente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo- coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”).
In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n.
1786 del 28.1.2021).
Nel caso di specie la risulta essere dipendente a tempo indeterminato del Libero CP_1
Consorzio Comunale di Trapani, con qualifica di Collaboratore Professionale. Non sono stati allegati né provati elementi che dimostrino una condizione di inadeguatezza reddituale o di sacrificio professionale subito durante la vita matrimoniale, né risulta una sperequazione patrimoniale IGnificativa rispetto al ricorrente, il quale ha formato altresì un nuovo nucleo familiare.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi insussistente il presupposto compensativo-perequativo che giustificherebbe la permanenza dell'assegno divorzile, non essendo emersa alcuna condizione di fragilità economica né una rinuncia dimostrata a opportunità lavorative per la cura della famiglia.
Pertanto, l'assegno divorzile in favore della SI.ra deve essere revocato. CP_1
*****
Per quanto, infine, riguarda la domanda riconvenzionale di parte resistente di “condannare il IG.
a rifondere alla IG.ra la somma di euro 10.000,00 a titolo di mancato Pt_1 CP_1 adeguamento Istat” va precisato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di conIGlio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- Dispone la revoca dell'assegno divorzile così come previsto in parte motiva;
- Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , per i motivi di Persona_1 cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale con cui parte resistente ha chiesto di
“condannare il IG. a rifondere alla IG.ra la somma di euro 10.000,00 a Pt_1 CP_1 titolo di mancato adeguamento Istat”; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Trapani, nella camera di conIGlio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile portante il n. R.G. 171/2025
vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Robertomauro Parte_1
Malato
contro
, nata il [...] a [...], rappresentata/o e Controparte_1 difesa/o dall'avv. Giuseppe Mione
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2025 conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio con la stessa il 8/9/1989, e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio , il 8/9/1993. Persona_1
Esponeva, inoltre, che con sentenza n. 347/2004 R Sent. emessa in data 12/07/2004 dal Tribunale di Trapani era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e che in tale occasione era stato previsto a carico del l'obbligo di dover versare CP_1 Pt_1 la somma di €. 300,00 a titolo di assegno divorzile in favore della ed in € 400,00 a titolo CP_1 di assegno di mantenimento del figlio Per_1
Rappresentava che il figlio oggi quasi trentaduenne, abbia conseguito nel 2019/2020 la Per_1 laurea triennale in lingue e culture comparate presso l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”
e sia divenuto pienamente autonomo sotto il profilo lavorativo ed economico, deducendo infatti che questi abbia infatti maturato diverse esperienze lavorative, esercitando attività in linea con il percorso universitario intrapreso e che, per i periodi in cui non ha lavorato, ha beneficiato della prestazione
Naspi erogata dall' . Il ricorrente affermava che il figlio continuava a percepire CP_2 Per_1 indirettamente un assegno di mantenimento e versato interamente in favore della madre.
Per quanto concerne la situazione di parte resistente, il ricorrente deduceva che la è CP_1 attualmente dipendente a tempo indeterminato del Libero Consorzio Comunale di Trapani, con qualifica di Collaboratore Professionale, ed è intestataria di diversi beni immobili, tra cui l'abitazione principale.
Infine, il ricorrente ha costituito nel tempo un nuovo nucleo familiare, assumendo anche l'onere del mantenimento del figlio , nato il [...], nato dalla successiva relazione. Per_2
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di divorzio nei seguenti termini:
“- revocare l'assegno divorzile alla IG.ra , stabilito con la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani in €. 300,00 mensili oggi pari a €. 400,00, considerato che quest'ultima ha migliorato la propria condizione reddituale in epoca successiva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che le rendono possibile una autonoma sussistenza e che, quindi, sono venuti meno i presupposti sostanziali per i quali era stato concesso;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , pari a €. 400,00 mensili, Persona_1 avendo questi conseguito la propria autonomia reddituale a seguito del conseguimento del titolo di studio che gli permette di avere stabile occupazione, anche avuto riguardo all'età raggiunta”; In data 18/04/2025 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio CP_1 che contestava quanto dedotto nell'atto introduttivo e rappresentava che il figlio, sebbene
[...] si fosse laureato, aveva incontrato delle difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro, affermando che avesse svolto solo lavori stagionali e che il percepimento della NASPI non era da considerarsi indice di capacità reddituale bensì di difficoltà.
Chiedeva, pertanto, di: “- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale il ricorso proposto dal IG. avverso la sentenza Parte_1
374/2004 del Tribunale di Trapani;
- rimodulare l'assegno di mantenimento a carico del IG. aumentandolo nella Parte_1 misura che il Tribunale riterrà di giustizia, proporzionalmente alla rivalutazione Istat del costo della vita;
- in via riconvenzionale condannare il IG. a rifondere alla IG.ra la somma Pt_1 CP_1 di euro 10.000,00 a titolo di mancato adeguamento Istat”.
*****
All'udienza di prima comparizione delle parti del 22.5.2025, i procuratori insistevano nei rispettivi atti.
Il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ex con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
“1) nessun assegno di mantenimento in favore del figlio ad opera del padre;
Persona_1
2) nessun assegno divorzile in favore della IG.ra ad opera di parte Controparte_1 ricorrente;
3) pagamento dell'adeguamento Istat ad opera del ricorrente ed in favore della resistente sulle somme non oggetto di eccezione di prescrizione;
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
***** Parte ricorrente, con note autorizzate depositate in data 15/6/2025, accettava la proposta conciliativa avanzata dal Giudice.
Parte resistente, con note autorizzate depositate in data 16.6.2025, dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 22.5.2025.
*****
All'udienza del 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento del figlio con riferimento ai figli Per_1 maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente
“valutate le circostanze”.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n. 17738 del 07/9/2015).
Orbene, il limite di persistenza dell'anzidetto obbligo deve essere determinato “sulla base non già di un “termine” astratto, bensì solamente sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile per l'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli” (si veda, altresì, Cassazione 20 maggio 2006, n. 11891).
Nell'ambito di questo orientamento è stato precisato, tuttavia, che la valutazione dei presupposti per la ricorrenza dell'obbligo di mantenimento va effettuata “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole sul piano giuridico possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (così testualmente Cassazione 12477/2004).
Al fine di stabilire un eventuale limite di persistenza all'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne occorre, altresì, distinguere l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia proseguito, o meno, gli studi. Nell'ipotesi in cui il figlio abbia abbandonato gli studi già da parecchi anni e contestualmente non sia impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, può ritenersi cessato l'anzidetto obbligo di mantenimento, posto che la condizione personale del figlio consente di ravvisare profili di colpa nella sua persistente mancanza di indipendenza economica.
Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione
Il percorso formativo del figlio divenuto ormai maggiorenne, per considerarsi ultimato, deve essere valutato, pertanto, in relazione alla tipologia del percorso scolastico, universitario o, eventualmente, anche post-universitario intrapreso, alle possibilità di reperire una concreta occupazione, in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel periodo temporale di riferimento e in una determinata area territoriale
Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.
A sostegno di detto approdo esegetico (seguito, per quanto riguarda l'inversione dell'onere della prova, anche da Cass. n. 29779/2020 e n. 21817/2021) si sottolinea che la “capacità lavorativa” - intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato - si acquisisce con la maggiore età, “in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione”, salva la prova
(raggiungibile anche in via indiziaria) che il diritto al mantenimento permanga a fronte di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una soluzione che assicuri l'indipendenza economica.
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La Suprema Corte nell'ordinanza n. 5088/2018 ha affermato il fondamentale principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".
Nel caso di specie, dagli elementi documentali e dalle dichiarazioni rese in giudizio emerge che il figlio ha conseguito anni addietro la laurea triennale in lingue e culture comparate presso Per_1
l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e ha intrapreso un percorso lavorativo coerente con il titolo di studio, mentre, per i periodi di disoccupazione ha beneficiato della prestazione Naspi erogata dall' , dimostrando di essere in grado di attivarsi autonomamente per il proprio CP_2 sostentamento.
Alla luce dell'età del beneficiario (quasi trentadue anni), della sua astratta capacità lavorativa e della assenza di percorsi formativi in corso, deve ritenersi venuto meno il presupposto giuridico e fattuale che giustificava l'erogazione dell'assegno.
Pertanto, il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio deve essere revocato. Per_1
*****
Per quanto ora concerne la natura dell'assegno divorzile, giova richiamare brevemente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo- coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”).
In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n.
1786 del 28.1.2021).
Nel caso di specie la risulta essere dipendente a tempo indeterminato del Libero CP_1
Consorzio Comunale di Trapani, con qualifica di Collaboratore Professionale. Non sono stati allegati né provati elementi che dimostrino una condizione di inadeguatezza reddituale o di sacrificio professionale subito durante la vita matrimoniale, né risulta una sperequazione patrimoniale IGnificativa rispetto al ricorrente, il quale ha formato altresì un nuovo nucleo familiare.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi insussistente il presupposto compensativo-perequativo che giustificherebbe la permanenza dell'assegno divorzile, non essendo emersa alcuna condizione di fragilità economica né una rinuncia dimostrata a opportunità lavorative per la cura della famiglia.
Pertanto, l'assegno divorzile in favore della SI.ra deve essere revocato. CP_1
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Per quanto, infine, riguarda la domanda riconvenzionale di parte resistente di “condannare il IG.
a rifondere alla IG.ra la somma di euro 10.000,00 a titolo di mancato Pt_1 CP_1 adeguamento Istat” va precisato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di conIGlio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- Dispone la revoca dell'assegno divorzile così come previsto in parte motiva;
- Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , per i motivi di Persona_1 cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale con cui parte resistente ha chiesto di
“condannare il IG. a rifondere alla IG.ra la somma di euro 10.000,00 a Pt_1 CP_1 titolo di mancato adeguamento Istat”; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Trapani, nella camera di conIGlio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo