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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6319/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4594/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, impugnando l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2018.
L'avviso è stato notificato il 26 settembre 2024 e riguarda la rettifica del reddito dichiarato ai fini IRES, del valore della produzione netta ai fini IRAP, e la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti.
Queste rettifiche sono state operate dall'Agenzia delle Entrate in seguito a una presunta parziale omessa consegna di documentazione contabile richiesta in sede di controllo, che ha portato all'adozione di un accertamento induttivo.
Le maggiori imposte richieste ammontano a:
· IRES: € 134.196
· IRAP: € 22.125
· IVA: € 254.694
· Totale imposte e valore della lite: € 411.015
L'Agenzia delle Entrate aveva avviato il controllo in relazione ai contributi a fondo perduto del periodo Covid, notificando il questionario Q00302/2024 il 23/02/2024.
La società ha consegnato la documentazione richiesta il 03/05/2024, ma non ha depositato le fatture emesse e ricevute e non ha risposto allo schema d'atto notificato il 06/06/2024.
Questi eventi hanno portato alla notifica dell'avviso di accertamento, qui impugnato, basato su metodi induttivi e sulle risultanze dello spesometro.
La società sottolinea la propria buona fede e il tentativo, seppur non andato a buon fine per motivi di tempistica, di conciliazione con l'Ufficio.
La società sostiene l'esistenza di tutta la documentazione contabile richiesta, incluse le fatture relative ai costi non risultanti dallo spesometro, chiedendo quindi il riconoscimento della deducibilità di tali costi sia ai fini IRES che IRAP.
Chiede inoltre il pieno riconoscimento della detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Ammette che lo spesometro fu compilato in modo errato, ma ribadisce la reale documentabilità delle operazioni.
La società chiede conclusivamente l'annullamento delle imposte, sanzioni e interessi richiesti, riconoscendo la deducibilità e la realtà dei costi dichiarati.
L'Ufficio si costituisce controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve rilevare che la società non ha risposto puntualmente alle richieste documentali né ha giustificato l'impossibilità di produrre i documenti in fase istruttoria con ciò legittimando l'Ufficio all'utilizzo della metodologia induttiva nell'accertamento.
L'art. 32, DPR 600/1973 dispone ai commi quarto e quinto “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti,
i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti,
i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”
Pertanto, in caso di mancata risposta a specifico questionario dell'Ufficio, come nel caso di specie, la documentazione prodotta solo in seguito non è utilizzabile in giudizio, salvo prova che la mancata produzione sia dovuta a cause non imputabili al contribuente.
Nel caso concreto, la società non ha dimostrato tali cause e non ha fornito elementi sufficienti a provare la deducibilità dei costi secondo i requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità.
La stessa Corte di Cassazione è orientata in modo costante e consolidato nel senso di vietare l'utilizzo di documenti non prodotti a richiesta dell'Ufficio senza valida giustificazione che il fatto dipende da cause estranee al contribuente finanziaria (Cass n. 26201/ 2023; n. 31345/2023, che statuisce che la preclusione ex art. 32 opera in presenza di un invito specifico e puntuale (questionario) da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento, come nel caso di specie, delle conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. N.
16757/2021), che si giustifica, in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., per violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. n. 14707/2023 e n. 26201/2023).
Il contribuente può evitare le conseguenze dell'art. 32 depositando i documenti in allegato al ricorso introduttivo e dimostrando, ai sensi del comma 5, che l'impossibilità a presentare la documentazione in fase istruttoria sia dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo (cfr. Cass. 22743/2016; Cass. 11608/2019).
Nel caso di specie il questionario inviato conteneva espressa e specifica richiesta di documentazione, avvertendo sulle conseguenze di un'eventuale inottemperanza.
Controparte si è limitata a sostenere che la documentazione sia sempre stata nella sua disponibilità e che non fu depositata in fase istruttoria a causa di un fraintendimento.
Nulla è stato dimostrato sul punto e, pertanto, non può ritenersi integrata la deroga all'art. 32, comma 4, prevista al comma 5.
Quand'anche si volesse ammettere che nel caso di specie il contribuente fosse giustificato per causa a lui non imputabile, occorre sottolineare che ai fini del riconoscimento dei costi da dedurre non è sufficiente limitarsi ad allegare in sede contenziosa le fatture ed aspettarsi il riconoscimento di costi senza una verifica del rispetto dei requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità prescritti dall'art. 109, comma
1, TUIR. Il contribuente, nel caso di specie, con il suo comportamento ha impedito una approfondita puntuale accertatrice basata sulle risultanze documentali e, perdipiù, come emerge dal tenore letterale del suo ricorso, non ha evidenziato elementi per dimostrare integrati i requisiti prescritti dall'art. 109, comma 1, TUIR, ai fini di un eventuale riconoscimento dei costi.
Sul punto, in merito alle operazioni passive accertate con l'avviso impugnato si evidenzia che, con la sua inottemperanza, il contribuente non ha consentito all'Ufficio di effettuare la ricognizione e riconciliazione delle fatture d'acquisto con i registri IVA e di verificare la corretta applicazione dell'art. 19 DPR 633/72 e delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 DPR 633/72, portando l'Ufficio, ai sensi dell'art.19 DPR 633/72, a disconoscere l'imposta portata in detrazione di euro 254.695,00.
In tema di costi sostenuti l'onere di prova incombe sul contribuente;
tuttavia, in mancanza, l'Ufficio riconosce una quota di costi da determinarsi anche in via presuntiva, in ossequio al principio di capacità contributiva.
Peraltro, tale riconoscimento va escluso ai fini IVA poiché nel meccanismo di tale tributo la base imponibile
è costituita dall'insieme dei soli corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore, senza riconoscimenti di eventuali crediti d'imposta scaturiti da beni e servizi acquistati in modo non regolare.
Considerato che
l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto da ciascun operatore nel proprio segmento di attività, è necessario che l'operazione passiva sia del tutto regolare affinché la relativa imposta possa essere detratta.
La Società allega al ricorso una serie di ulteriori fatture, oltre a quelle già individuate dall'Ufficio tramite lo
“Spesometro integrato”. Tali fatture non possono essere riconosciute né ai fini delle imposte dirette, né, soprattutto, ai fini della detrazione IVA. Tali fatture, infatti, sono assenti dallo “Spesometro integrato” e ciò non costituisce una mera irregolarità formale, bensì un indice di una violazione nella catena di cessioni e passaggi intermedi che caratterizza il meccanismo dell'IVA.
Questo comporta, a maggior ragione, l'impossibilità di detrarre l'imposta asseritamente versata “a monte” nell'ambito di una operazione irregolare.
Nel caso di specie è evidente che, oltre all'odierna ricorrente, anche i fornitori, indicati nelle fatture depositate e non rinvenute in sede di accertamento, siano venuti meno all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta IVA, ciò comportando la difficoltà di accertare la correttezza delle operazioni effettuate e l'impossibilità di detrazione dell'IVA.
Per IRES e IRAP, il reddito e i costi sono stati ricostruiti sulla base dei dati forniti dalle controparti, bilancio e certificazioni uniche, escludendo ciò che non era documentato. Ai fini IVA, la detrazione è stata negata per mancanza di documentazione regolare.
Poiché il contribuente non ha consentito riscontro e riconciliazione tra fatture e registri, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto la detrazione IVA per € 254.695,00.
Le fatture non riscontrate nello spesometro indicano irregolarità che impediscono la detrazione e le fatture allegate tardivamente non sono riconoscibili né ai fini delle imposte dirette né, soprattutto, ai fini IVA, dato che mancano nello spesometro e non sono state comunicate dai fornitori.
Ne consegue che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 12.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Dp I liquidate in complessivi euro 12.000,00.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IE RI IN ZO Di AE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6319/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032501274/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4594/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, impugnando l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2018.
L'avviso è stato notificato il 26 settembre 2024 e riguarda la rettifica del reddito dichiarato ai fini IRES, del valore della produzione netta ai fini IRAP, e la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti.
Queste rettifiche sono state operate dall'Agenzia delle Entrate in seguito a una presunta parziale omessa consegna di documentazione contabile richiesta in sede di controllo, che ha portato all'adozione di un accertamento induttivo.
Le maggiori imposte richieste ammontano a:
· IRES: € 134.196
· IRAP: € 22.125
· IVA: € 254.694
· Totale imposte e valore della lite: € 411.015
L'Agenzia delle Entrate aveva avviato il controllo in relazione ai contributi a fondo perduto del periodo Covid, notificando il questionario Q00302/2024 il 23/02/2024.
La società ha consegnato la documentazione richiesta il 03/05/2024, ma non ha depositato le fatture emesse e ricevute e non ha risposto allo schema d'atto notificato il 06/06/2024.
Questi eventi hanno portato alla notifica dell'avviso di accertamento, qui impugnato, basato su metodi induttivi e sulle risultanze dello spesometro.
La società sottolinea la propria buona fede e il tentativo, seppur non andato a buon fine per motivi di tempistica, di conciliazione con l'Ufficio.
La società sostiene l'esistenza di tutta la documentazione contabile richiesta, incluse le fatture relative ai costi non risultanti dallo spesometro, chiedendo quindi il riconoscimento della deducibilità di tali costi sia ai fini IRES che IRAP.
Chiede inoltre il pieno riconoscimento della detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Ammette che lo spesometro fu compilato in modo errato, ma ribadisce la reale documentabilità delle operazioni.
La società chiede conclusivamente l'annullamento delle imposte, sanzioni e interessi richiesti, riconoscendo la deducibilità e la realtà dei costi dichiarati.
L'Ufficio si costituisce controdeducendo puntualmente ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve rilevare che la società non ha risposto puntualmente alle richieste documentali né ha giustificato l'impossibilità di produrre i documenti in fase istruttoria con ciò legittimando l'Ufficio all'utilizzo della metodologia induttiva nell'accertamento.
L'art. 32, DPR 600/1973 dispone ai commi quarto e quinto “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti,
i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti,
i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”
Pertanto, in caso di mancata risposta a specifico questionario dell'Ufficio, come nel caso di specie, la documentazione prodotta solo in seguito non è utilizzabile in giudizio, salvo prova che la mancata produzione sia dovuta a cause non imputabili al contribuente.
Nel caso concreto, la società non ha dimostrato tali cause e non ha fornito elementi sufficienti a provare la deducibilità dei costi secondo i requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità.
La stessa Corte di Cassazione è orientata in modo costante e consolidato nel senso di vietare l'utilizzo di documenti non prodotti a richiesta dell'Ufficio senza valida giustificazione che il fatto dipende da cause estranee al contribuente finanziaria (Cass n. 26201/ 2023; n. 31345/2023, che statuisce che la preclusione ex art. 32 opera in presenza di un invito specifico e puntuale (questionario) da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento, come nel caso di specie, delle conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. N.
16757/2021), che si giustifica, in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., per violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. n. 14707/2023 e n. 26201/2023).
Il contribuente può evitare le conseguenze dell'art. 32 depositando i documenti in allegato al ricorso introduttivo e dimostrando, ai sensi del comma 5, che l'impossibilità a presentare la documentazione in fase istruttoria sia dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo (cfr. Cass. 22743/2016; Cass. 11608/2019).
Nel caso di specie il questionario inviato conteneva espressa e specifica richiesta di documentazione, avvertendo sulle conseguenze di un'eventuale inottemperanza.
Controparte si è limitata a sostenere che la documentazione sia sempre stata nella sua disponibilità e che non fu depositata in fase istruttoria a causa di un fraintendimento.
Nulla è stato dimostrato sul punto e, pertanto, non può ritenersi integrata la deroga all'art. 32, comma 4, prevista al comma 5.
Quand'anche si volesse ammettere che nel caso di specie il contribuente fosse giustificato per causa a lui non imputabile, occorre sottolineare che ai fini del riconoscimento dei costi da dedurre non è sufficiente limitarsi ad allegare in sede contenziosa le fatture ed aspettarsi il riconoscimento di costi senza una verifica del rispetto dei requisiti di inerenza, certezza, competenza e determinabilità prescritti dall'art. 109, comma
1, TUIR. Il contribuente, nel caso di specie, con il suo comportamento ha impedito una approfondita puntuale accertatrice basata sulle risultanze documentali e, perdipiù, come emerge dal tenore letterale del suo ricorso, non ha evidenziato elementi per dimostrare integrati i requisiti prescritti dall'art. 109, comma 1, TUIR, ai fini di un eventuale riconoscimento dei costi.
Sul punto, in merito alle operazioni passive accertate con l'avviso impugnato si evidenzia che, con la sua inottemperanza, il contribuente non ha consentito all'Ufficio di effettuare la ricognizione e riconciliazione delle fatture d'acquisto con i registri IVA e di verificare la corretta applicazione dell'art. 19 DPR 633/72 e delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 DPR 633/72, portando l'Ufficio, ai sensi dell'art.19 DPR 633/72, a disconoscere l'imposta portata in detrazione di euro 254.695,00.
In tema di costi sostenuti l'onere di prova incombe sul contribuente;
tuttavia, in mancanza, l'Ufficio riconosce una quota di costi da determinarsi anche in via presuntiva, in ossequio al principio di capacità contributiva.
Peraltro, tale riconoscimento va escluso ai fini IVA poiché nel meccanismo di tale tributo la base imponibile
è costituita dall'insieme dei soli corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore, senza riconoscimenti di eventuali crediti d'imposta scaturiti da beni e servizi acquistati in modo non regolare.
Considerato che
l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto da ciascun operatore nel proprio segmento di attività, è necessario che l'operazione passiva sia del tutto regolare affinché la relativa imposta possa essere detratta.
La Società allega al ricorso una serie di ulteriori fatture, oltre a quelle già individuate dall'Ufficio tramite lo
“Spesometro integrato”. Tali fatture non possono essere riconosciute né ai fini delle imposte dirette, né, soprattutto, ai fini della detrazione IVA. Tali fatture, infatti, sono assenti dallo “Spesometro integrato” e ciò non costituisce una mera irregolarità formale, bensì un indice di una violazione nella catena di cessioni e passaggi intermedi che caratterizza il meccanismo dell'IVA.
Questo comporta, a maggior ragione, l'impossibilità di detrarre l'imposta asseritamente versata “a monte” nell'ambito di una operazione irregolare.
Nel caso di specie è evidente che, oltre all'odierna ricorrente, anche i fornitori, indicati nelle fatture depositate e non rinvenute in sede di accertamento, siano venuti meno all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta IVA, ciò comportando la difficoltà di accertare la correttezza delle operazioni effettuate e l'impossibilità di detrazione dell'IVA.
Per IRES e IRAP, il reddito e i costi sono stati ricostruiti sulla base dei dati forniti dalle controparti, bilancio e certificazioni uniche, escludendo ciò che non era documentato. Ai fini IVA, la detrazione è stata negata per mancanza di documentazione regolare.
Poiché il contribuente non ha consentito riscontro e riconciliazione tra fatture e registri, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto la detrazione IVA per € 254.695,00.
Le fatture non riscontrate nello spesometro indicano irregolarità che impediscono la detrazione e le fatture allegate tardivamente non sono riconoscibili né ai fini delle imposte dirette né, soprattutto, ai fini IVA, dato che mancano nello spesometro e non sono state comunicate dai fornitori.
Ne consegue che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 12.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Dp I liquidate in complessivi euro 12.000,00.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IE RI IN ZO Di AE