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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 36944/2023
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. SPAGNOLETTI CLAUDIO. Parte_1
Per l'avv. MATTINA PATRIZIA. Controparte_1
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPAGNOLETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA, 7 20121 MILANO, presso il difensore avv. SPAGNOLETTI CLAUDIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MATTINA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA REGINA GIOVANNA, 8 20129 MILANO, presso il difensore avv. MATTINA PATRIZIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 il sig. allegava quanto Parte_1
segue:
In data 25 febbraio 2022 il sig. e il sig. Parte_1 Parte_2 concludevano un contratto di locazione con la sig. avente ad Parte_3
2 oggetto l'immobile ubicato in OZ (MI), alla Via Leonardo da Vinci n. 36, di proprietà di quest'ultima (cfr. doc. 2 ricorso);
Finalità della locazione era l'esercizio, da parte dei conduttori, dell'attività di somministrazione di cibi d'asporto e organizzazione di eventi;
In data 1 maggio 2022 il sig. cedeva il predetto contratto di locazione, per CP_1 la propria quota, al sig. padre del ricorrente. A seguito di ciò, il Persona_1
signor interrompeva il pagamento della propria quota di alcune utenze e, CP_1
ciò nonostante, organizzava diverse feste all'interno del medesimo immobile, utilizzando all'uopo alcuni oggetti di proprietà del sig. (tavoli, Parte_1
sedie, divano, ventole) senza tuttavia provvedere al pagamento concordato per l'uso dei medesimi;
Il sig. , a seguito della cessione del contratto, rimaneva nella disponibilità CP_1 dell'immobile, impedendo di fatto all'odierno ricorrente di svolgere la propria attività al suo interno. Per intimare lo sgombero dei locali, il sig. nel giugno 2023 Pt_1
contattava via whatsapp il sig. chiedendo la riconsegna delle chiavi e CP_1 informandolo che, in assenza di risposta, i beni del sig. sarebbero stati CP_1
smaltiti (cfr. docc. 8, 9, 10 del ricorso);
In data 12 settembre 2023, il sig. , tramite il proprio legale, chiedeva al sig. Pt_1
il pagamento delle bollette rimaste insolute, del canone di utilizzo di CP_1
diversi beni nonché il danno sofferto per non aver potuto svolgere la propria attività a seguito dell'uso dell'immobile da parte del sig. . Più precisamente l'attore CP_1 domandava: “Euro 6.151,70 per le bollette luce/gas/acqua mai pagate dal signor dal CP_1
2022 ad oggi;
Euro 3.600,00 per le feste organizzate dal signor ma non autorizzate CP_1 dal signor dal 12 giugno 2023 in poi;
Euro 1.500,00 per l'utilizzo a noleggio del Pt_1 motore della cella;
Euro 500,00 per la vetrinetta frigo vini rotta durante una delle predette feste;
Euro 22.200,00 per ogni giorno di ritardo dell'inizio della nuova attivita del signor
[...]
a far data dal 1 Luglio u.s. al 12 settembre 2023; Euro 360,50 per la bolletta della luce di Pt_1 giugno 2023 già a Sue mani;
Euro 200,00 per la sostituzione delle chiavi della porta;
Euro
800,00 per la sostituzione di tutte le chiavi e di tutti i blocchetti presenti nel capannone;
Euro
250,00 per l'acquisto della vernice per il ripristino delle pareti della cucina;
Oltre alle spese che
3 si renderanno necessarie per la riparazione di 2 finestre automatiche danneggiate. Per un totale, ad oggi, pari a euro 35.562,20” (cfr. doc. 11 del ricorso);
Rimasta insoddisfatta la predetta richiesta risarcitoria, il 17 ottobre 2023 il sig. Pt_1
depositava ricorso incardinando il presente giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertato e dichiarato che il signor ha causato al signor un danno ingiusto, CP_1 Pt_1 condannarlo ad un risarcimento pari a euro 22.700,00 o nella diversa misura ritenuta equa dall'On.le
Tribunale.
Accertato e dichiarato che il signor si è arricchito ingiustamente a danno del signor CP_1 Pt_1 condannarlo ad indennizzare il signor di una somma pari a euro 12.862,20 o nella diversa Pt_1 misura ritenuta equa dall'On.le Tribunale. Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva)”.
Con comparsa di costituzione del 23 aprile 2024 si costituiva ritualmente il sig. CP_1
evidenziando l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e contestando integralmente nel merito le domande dell'attore.
Segnatamente, il sig. allegava quanto segue: CP_1
Il sig. e il sig. in data 25 febbraio 2022 concludevano un Pt_1 CP_1
contratto di locazione con la sig. avente ad oggetto l'immobile Parte_3 ubicato in OZ (MI), alla Via Leonardo da Vinci n. 36, di proprietà di quest'ultima
(cfr. doc.
2.3 comparsa di costituzione);
Il canone di locazione veniva determinato in Euro 24.000,00 annui, da corrispondere in rate mensili di Euro 2.000,00;
A seguito di accordi tra le parti, il sig. versava mensilmente al sig. CP_1 [...]
la propria quota, pari ad Euro 1.000,00, e quest'ultimo provvedeva poi alla Pt_1 corresponsione dell'importo totale di Euro 2.000,00 alla sig.ra (cfr. doc. 4 Parte_3
comparsa di costituzione);
Allo stesso modo venivano suddivise e pagate anche le spese relative alle utenze dell'immobile: il sig. comunicava al sig. l'importo totale delle Pt_1 CP_1
bollette che riceveva, e quest'ultimo versava al primo la propria quota. Le utenze dell'immobile, e le relative bollette, erano tuttavia intestate alla ditta “La Porkeria”
4 (P.IVA ), impresa individuale intestata al sig. padre P.IVA_1 Persona_1
del ricorrente;
In ogni caso, il resistente pagava regolarmente la propria quota delle bollette (cfr. doc.
7 comparsa di costituzione), precisando che l'accordo originario tra le parti aveva ad oggetto l'esercizio, all'interno dell'immobile locato, della propria attività in via autonoma l'uno dall'altro, senza condivisione dei proventi, né in presenza di alcun rapporto di collaborazione;
Il sig. , contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non prestava il CP_1 proprio consenso alla cessione del contratto di locazione dell'immobile al sig.
[...]
motivo per il quale continuava a corrispondere il canone di locazione Persona_1
(cfr. doc. 4 comparsa di costituzione);
In data 1 luglio 2023 il sig. veniva illegittimamente spogliato del possesso CP_1 dell'immobile locato da parte del sig. il quale, a tal fine, sostituiva Parte_1
la serratura di ingresso del predetto immobile impedendo così al convenuto di accedervi e di esercitarvi la propria attività;
A seguito di ciò, il sig. incardinava un giudizio possessorio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano (RG. 28384/23), giudizio conclusosi con un'ordinanza di accoglimento del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. 5 e 11 della comparsa di costituzione), con la quale il sig. veniva condannato al reintegro del sig. nella Pt_1 CP_1
detenzione qualificata dell'immobile, reintegrazione che aveva concretamente luogo tramite l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario il cui intervento, in data 28 febbraio 2024, consentiva al sig. di riottenere il possesso dell'immobile e dei propri beni CP_1
al suo interno (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione);
nelle more dell'immissione nel possesso, avvenuto nel febbraio 2024, i beni del sig.
all'interno dell'immobile di OZ (nr.16 tavoli allungabili, nr. 160 CP_1 sedie, nr. 1 lavandino, nr. 2 congelatori, nr. 2 cucina a gas, nr.1 lavagna, nr. 1 soppalco) venivano utilizzati dal sig. nell'esercizio della propria attività, di talchè il Pt_1
convenuto proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimenti dei danni così individuati: “Anche a voler quantificare “l'utilizzo” in via del tutto equitativa e
5 simbolica di € 1,00 ad oggetto al giorno, per un totale di n. 183 beni (16+160+1+2+2+1+1) e tenuto conto che i giorni complessivi sono stati 243 (Luglio 2023/Agosto 2023/Settembre
2023/Ottobre 2023/Novembre 2023/Dicembre 2023/Gennaio 2024 e 28 Febbraio 2024), si chiede in via riconvenzionale un risarcimento danni di € 44.469,00”;
peraltro, il sig. in data 1 settembre 2023 sottoscriveva con il sig. Pt_1
un contratto di noleggio avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_4
OZ, Via Leonardo da Vinci n. 36, unitamente ai beni in esso presenti, di proprietà del sig. , a fronte di un canone mensile di Eur 3.000,00; CP_1
All'udienza del 9 maggio 2024 il Giudice rinviava le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita, che sortiva esito negativo.
In data 12 dicembre 2024 si teneva una seconda udienza, in occasione della quale il Giudice concedeva al ricorrente termine sino al 7 gennaio 2025 per replicare alla comparsa di costituzione del resistente.
In data 7 gennaio 2025 il ricorrente depositava memoria di replica allegando quanto segue:
Il sig. nel maggio 2022 aveva prestato il proprio consenso alla cessione del CP_1 contratto di locazione;
Gli unici beni di proprietà del sig. all'interno dell'immobile erano: nr. 8 CP_1
tavoli, nr. 1 lavandino, nr. 2 congelatori, nr. 2 cucine a gas, nr. 1 lavagna, nr. 80 sedie;
Il rapporto contrattuale avente ad oggetto il noleggio dell'immobile di OZ nonché dei beni in esso presenti, intercorso col sig. è durato dal settembre Parte_4
2023 al 15 novembre 2023, data in cui il sig. ha abbandonato Parte_4
l'immobile.
In data 23 gennaio 2025 si teneva udienza dinanzi a questo Giudice, in occasione della quale il sig. si riportava agli atti depositati insistendo per l'ammissione delle proprie Pt_1
istanze istruttorie, ed il sig. ribadiva di essere proprietario di tutti i beni CP_1
prelevati dall'immobile a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, insistendo anch'egli per l'ammissione dei propri mezzi istruttori.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
6 Il ricorrente deduce di aver subito un danno aquiliano di Euro 22.200,00 correlato alla condotta inerte del resistente che, dal giorno 1 luglio 2023 al giorno 12 settembre 2023, non si
è adoperato per prelevare dall'immobile di OZ i propri beni, così impedendo al
[...]
di esercitare la propria attività. Pt_1
Occorre a tal fine premettere che, affinché sussista un illecito aquiliano, devono coesistere, ed essere allegati e dimostrati: una condotta non iure e contra ius, l'elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore del fatto illecito, la sussistenza di un danno-evento, inteso come lesione di un diritto, interesse o situazione di fatto ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, ed un danno-conseguenza, ossia la dimostrazione delle conseguenze economiche negative patite dal danneggiato, nonché il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e il danno-evento, e il nesso di causalità giuridica, che lega il danno-evento al danno-conseguenza.
Orbene, parte ricorrente non solo non ha allegato, né a fortiori dimostrato, la condotta illecita del resistente, ma l'illiceità risulta esclusa in radice dagli atti del giudizio possessorio (RG.
28384/23) conclusosi con ordinanza del 6 ottobre 2023, atti che evidenziano come dal giorno 1 luglio 2023 l' non avesse più la possibilità di prelevare i propri beni all'interno CP_1 dell'immobile attesa l'intervenuta modifica, ad opera proprio del , della serratura Pt_1
d'accesso al suddetto immobile.
A ciò si aggiunga che non risulta nemmeno allegato, né provato, il danno-evento asseritamente sofferto.
Dal ricorso, e dalla memoria di replica, non è infatti comprensibile quale sia il diritto che il ricorrente intende tutelare, e della cui lesione chiede il ristoro.
La domanda risarcitoria esaminata, pertanto, è da rigettare.
Il ricorrente domanda altresì il pagamento di Euro 500,00, a titolo di risarcimento dei danni correlati alla rottura di una vetrina: anche in questo caso non è stata fornita la prova del fatto illecito, ossia della condotta “distruttiva” non iure e contra ius del sig. , la cui CP_1
responsabilità è tutt'altro che dimostrata, e neppure la sussistenza di un danno-evento, non essendo stato provata la proprietà del sig. della suddetta vetrina. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di ripetizione delle spese sostenute per la riparazione di due finestre automatiche danneggiate: è assente, in questo caso, sia la prova
7 della responsabilità del sig. , sia la prova del danno-evento, sia del danno- CP_1
conseguenza, non essendo stato neppure allegata l'avvenuta riparazione delle suddette finestre.
Per i motivi anzidetti, anche tali domande sono da rigettare.
Il ricorrente sostiene altresì di aver subito un depauperamento, del quale chiede la ripetizione, della somma di Euro 12.862,20, comprensiva sia delle bollette relative alle utenze dell'immobile, pagate dal sig. e non rimborsate dal sig. , sia di quanto Pt_1 CP_1
quest'ultimo si è arricchito a seguito dell'utilizzo dell'immobile di OZ e dei beni in esso contenuti in assenza di consenso da parte del ricorrente.
Occorre in primo luogo precisare che la fattispecie giuridica invocata dal ricorrente è l'istituto dell'arricchimento senza causa, previsto dall'art. 2041 c.c. in omaggio al principio causalistico che governa l'ordinamento giuridico italiano: non è ammesso alcun spostamento patrimoniale privo di causa, di talchè laddove un soggetto si arricchisca in spregio ad un altro che, contestualmente, subisce un depauperamento, il primo deve ristorare il secondo di quanto ha ingiustificatamente percepito, nei limiti dell'impoverimento di quest'ultimo.
Orbene, anche ai fini della sussistenza della fattispecie in esame occorre tuttavia la dimostrazione dell'esistenza di un danno, inteso quale conseguenze patrimoniali negative in capo al soggetto depauperato, nonché del correlato arricchimento dell'altra parte. Tale dimostrazione non è stata in alcun modo fornita dall'odierno attore.
Segnatamente:
Il sig. domanda la ripetizione della somma di Euro 6.512,20 a titolo di Pt_1
rimborso delle bollette relative alle utenze dell'immobile, ma non fornisce la prova di averle pagate;
Il sig. domanda la ripetizione della somma di Euro 3.600,00, asseritamente Pt_1 percepita dal resistente in occasione delle feste da lui organizzate nell'immobile, non autorizzate dal ricorrente, ma non fornisce la prova dell'arricchimento del sig.
, né del proprio depauperamento. Peraltro, manca altresì la prova CP_1 dell'accordo in virtù del quale il sig. avrebbe dovuto versare del denaro al CP_1
sig. per utilizzare uno spazio di cui egli stesso era conduttore, e per l'uso del Pt_1
quale già corrispondeva il canone di locazione, né vi è prova del consenso del
8 resistente all'asserita cessione del contratto, attesa la necessità di un negozio trillatero avente forma scritta sottoscritto anche dal contraente ceduto;
Il sig. domanda la ripetizione della somma di Euro 250,00, spesa per Pt_1
l'acquisto della vernice utilizzata per ripristinare le pareti della cucina, senza fornire la prova del relativo acquisto;
Il sig. domanda la ripetizione della somma di Euro 1.500,00, spesa per Pt_1
l'utilizzo a noleggio del motore della cella (non meglio precisata), senza dimostrare il noleggio, e pertanto, anche in questa occasione, non fornisce la prova del depauperamento.
Infine, la domanda di ripetizione delle somme di Euro 200,00 e di Euro 800,00, relative alla
“sostituzione della chiave della porta nonché di tutte le chiavi e di tutti i blocchetti presenti nel capannone”, e priva di fondamento poiché correlata ad una condotta illecita tenuta proprio dal ricorrente e non dal resistente, a seguito della quale è stata domandata, e concessa, la reintegrazione nel possesso dell'immobile da parte del sig. . CP_1
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è da rigettare.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta dall' avente ad CP_1
oggetto il risarcimento del danno da egli sofferto a seguito dell'utilizzo da parte del sig.
[...]
dei beni di sua proprietà dal giorno 1 luglio 2023 al giorno 28 febbraio 2024, danno Pt_1 quantificato dal resistente nella somma di Euro 44.469,00, occorre osservare quanto segue.
Trattandosi di un illecito aquiliano, attesa la correlazione del danno citato alla condotta antigiuridica tenuta dal ricorrente e consistita nello spoglio del sig. CP_1
dell'immobile di OZ, è necessaria la dimostrazione, oltre alla condotta non iure e contra ius, della sussistenza sia di un danno-evento, sia di un danno-conseguenza.
Occorre ribadire che il danno-conseguenza si individua nella perdita patrimoniale sofferta
(danno emergente) o nelle occasioni favorevoli perse a seguito del danno-evento (lucro cessante). Entrambe le voci di danno, ove sussistenti, devono essere dimostrate dal danneggiato che agisce per il risarcimento.
Tuttavia, il sig. non ha dimostrato che, qualora non fosse stato spogliato del CP_1
possesso dei beni mobili rimasti all'interno dell'immobile, ne avrebbe fatto un uso proficuo, ovvero li avrebbe economicamente sfruttati. In altre parole, non è stata fornita la prova delle
9 occasioni favorevoli perse o, più in generale, del lucro cessante, componente del danno- conseguenza la cui dimostrazione ricade, in omaggio al principio secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, proprio sul danneggiato.
Ne deriva che anche la domanda riconvenzionale svolta dal resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
Controparte_1
4. condanna a rifondere a le spese processuali, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa Carlotta Barbanti.
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