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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2813/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14603/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 313/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112401056085 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2034/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n. 112401056085 inerente Tari 2015 – 2019 di €. 1.190,00 per i seguenti motivi:
1)NON EMETTIBILITA' DELL'AVVISO DI PAGAMENTO OPPOSTO EX ART. 1 COMMA 161 L. 296/06
PER L'OMESSA NOTIFICA PREVENTIVA DEI SOTTOSTANTI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
2)INTERVENUTA DECADENZA QUINQUENNALE DELLA PRETESA EX ART. 1 COMMA 161 L. 296/06 .
Rilevava che la pretesa reclamata non è azionabile ex art. 1 comma 161 L. 296/06 per l'intervenuta decadenza del perentorio termine quinquennale realizzatasi, per effetto dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento, il 31/12/2020(15), il 31/12/2021(16), il 31/12/2022(17), il 31/12/2023(18) mentre la prima ed unica notifica dell'avviso di pagamento impugnata risale al 2/07/24, allorché il suddetto termine perentorio era già vanamente spirato.
Si costituiva Roma Capitale contestando la pretesa genericamente, nulla eccependo rispetto alle deduzioni del ricorrente in punto di atti prodromici precedenti.
Il ricorrente depositava successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta in parte fondato.
Dalla documentazione in atti allegata risulta invero che, rispetto alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 2.7.2024, ed alle annualità interessate dal 2015 al 2019, il termine decadenziale risulta consumato per le annualità comprese tra il 2015 ed il 2018 , dovendo, quest'ultima essere notificata entro il 31.12.2023.
Pertanto, la pretesa del ricorrente è fondata solo con riferimento a tali annualità, restando invece infondato il ricorso con riguardo alla annualità 2019, per la quale la notifica dell'atto impugnato risulta intervenuta nel termine quinquennale utile.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto con riferimento alle annualità 2015-2018 e rigettato nel resto.
Le spese devono essere compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento alle annualità comprese tra il 2015 e il 2018; rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14603/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 313/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112401056085 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2034/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n. 112401056085 inerente Tari 2015 – 2019 di €. 1.190,00 per i seguenti motivi:
1)NON EMETTIBILITA' DELL'AVVISO DI PAGAMENTO OPPOSTO EX ART. 1 COMMA 161 L. 296/06
PER L'OMESSA NOTIFICA PREVENTIVA DEI SOTTOSTANTI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
2)INTERVENUTA DECADENZA QUINQUENNALE DELLA PRETESA EX ART. 1 COMMA 161 L. 296/06 .
Rilevava che la pretesa reclamata non è azionabile ex art. 1 comma 161 L. 296/06 per l'intervenuta decadenza del perentorio termine quinquennale realizzatasi, per effetto dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento, il 31/12/2020(15), il 31/12/2021(16), il 31/12/2022(17), il 31/12/2023(18) mentre la prima ed unica notifica dell'avviso di pagamento impugnata risale al 2/07/24, allorché il suddetto termine perentorio era già vanamente spirato.
Si costituiva Roma Capitale contestando la pretesa genericamente, nulla eccependo rispetto alle deduzioni del ricorrente in punto di atti prodromici precedenti.
Il ricorrente depositava successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta in parte fondato.
Dalla documentazione in atti allegata risulta invero che, rispetto alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 2.7.2024, ed alle annualità interessate dal 2015 al 2019, il termine decadenziale risulta consumato per le annualità comprese tra il 2015 ed il 2018 , dovendo, quest'ultima essere notificata entro il 31.12.2023.
Pertanto, la pretesa del ricorrente è fondata solo con riferimento a tali annualità, restando invece infondato il ricorso con riguardo alla annualità 2019, per la quale la notifica dell'atto impugnato risulta intervenuta nel termine quinquennale utile.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto con riferimento alle annualità 2015-2018 e rigettato nel resto.
Le spese devono essere compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento alle annualità comprese tra il 2015 e il 2018; rigetta nel resto.
Compensa le spese.