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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8268/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona EL giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni ELle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi ELl'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8268/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OV EL DA (VR), Via Martiri ELle Foibe n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fiorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona (VR), Via Scalzi n. 20;
- attore - contro
(C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Sirmione (BS), Via degli Alpini, n. 17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Wuhrer, Luciano Scalvini
e Gaetano Ricci, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Corso ZanarELli n. 32.
- convenuto - con la chiamata in causa di
(C.F. ), con studio in Peschiera EL DA (VR), Via Otelio n. 28, Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Veggio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige Cangrande n. 6;
- terzo chiamato -
pagina 1 di 20 nonché nella causa civile di I grado riunita, iscritta al n. r.g. 3949/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OV EL DA (VR), Via Martiri ELle Foibe n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Fiorio
e Marco Crema ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona (VR), Via Scalzi n. 20;
- attore - contro
(C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Sirmione (BS), Via degli Alpini, n. 17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Wuhrer, Luciano Scalvini
e Gaetano Ricci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia, Corso ZanarELli n. 32;
e contro
(C.F. ), con studio in Peschiera EL DA (VR), Via Otelio n. 28, Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Veggio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige Cangrande n. 6;
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per , come da foglio depositato in via telematica in data 8.7.2024. Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in data 5.7.2024. Controparte_1
Per , come da foglio depositato in via telematica in data 5.7.2024. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione EL 30.4.2021 (iscritto al n. R.G. 3949/2021) ha convenuto in Parte_1 giudizio la quale impresa appaltatrice, e l'Arch. quale progettista e CP_1 Controparte_2 direttore lavori, contestando loro l'inadempimento ELle rispettive obbligazioni in relazione all'intervento di ristrutturazione ELl'immobile di sua proprietà in OV EL DA (VR), Via Chiesa n. 5.
L'attore ha chiesto che – previo accertamento degli inadempimenti di e ELl'Arch. e previo CP_1 CP_2 accertamento dei vizi e difetti nonché ELl'inidoneità ELl'immobile alla destinazione ricettiva – i convenuti siano condannati al risarcimento in suo favore dei danni, quantificati nell'importo di € 185.155,00, oltre
IVA se dovuta. Ha infine chiesto l'ammissione in via anticipata ELla consulenza tecnica, con lo strumento ELl'ATP in corso di causa, onde acquisire la prova dei vizi lamentati, verificare la contabilità dei lavori e quantificare i danni subiti.
pagina 2 di 20 A sostegno ELla domanda, l'opponente ha dedotto che: a) con contratto EL 6.3.2018 è stato affidato all'Arch. l'incarico ELla progettazione e ELla direzione lavori ELl'intervento di ristrutturazione da CP_2 realizzare sull'immobile di sua proprietà, volto a trasformarlo in una struttura ricettiva di bed & breakfast/affittacamere; b) con contratto EL 26.11.2018, sulla base di un preventivo di € 105.000,00, è stato poi commissionato alla società l'appalto per l'esecuzione dei predetti lavori di CP_1 ristrutturazione, con termine di consegna previsto al 30.6.2019, in funzione ELl'apertura ELla struttura per la stagione estiva di quello stesso anno;
c) nel corso EL rapporto il committente ha versato alla CP_1 acconti per € 125.916,36 (IVA inclusa); d) i lavori sono stati ultimati con oltre sei mesi di ritardo, avendo l'impresa presentato la contabilità generale di fine lavori solamente in data 21.2.2020; e) nella citata contabilità finale è stato esposto un importo totale dei lavori pari ad € 206.482,51 più IVA, somma quasi doppia rispetto al preventivo e riferita anche a lavori non concordati tra le parti;
f) nell'incontro svoltosi a maggio 2020 (dopo la cessazione EL periodo di lockdown dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19) il committente ha verificato che l'esecuzione dei lavori era stata incompleta e comunque difettosa, stante la presenza di macchie di umidità e infiltrazioni, la realizzazione non accurata di cartongessi, intonaci e finiture dei lucernari, la presenza di fessurazioni nelle facciate esterne;
g) il costo da sostenersi per l'eliminazione di predetti vizi è stato stimato da un tecnico di fiducia in € 42.480,15 oltre IVA;
h) vi sono stati errori nella tenuta ELla contabilità di cantiere ed errori di calcolo da parte EL direttore lavori, che hanno comportato l'ingiustificato aumento degli importi richiesti all'opponente per complessivi € 25.675,40 oltre IVA;
i) poiché l'immobile, alla luce dei vizi sopra indicati, non è idoneo all'avvio ELl'attività ricettiva,
l'attore ha subito un ingente danno da mancato guadagno, quantificato in € 117.000,00 per il periodo giugno 2019-giugno 2021, e destinato ad aumentare fino al momento in cui non saranno eliminati i vizi e difetti.
L'impresa si è costituita contestando la fondatezza ELla domanda e chiedendone il rigetto per i CP_1 seguenti motivi: i) il contratto di appalto non prevedeva alcun termine per la consegna dei lavori né alcuna penale per il ritardo;
ii) non vi è, in ogni caso, alcun ritardo imputabile all'impresa, considerato che i lavori si sono protratti oltre il 30.6.2019 a causa ELla decisione EL committente di presentare in corso d'opera una pratica edilizia ai fini EL Superbonus 110% e a causa EL fatto che mancavano le certificazioni relative all'impianto elettrico e idraulico, non di competenza ELl'impresa iii) il costo ELl'appalto è CP_1 aumentato ad € 206.482,51 perché, oltre alle opere da preventivo pari a € 120.028,07, il committente ha chiesto opere extra;
iv) in mancanza di una tempestiva denuncia, il committente è decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c.; in ogni caso, i vizi lamentati sono indimostrati e comunque non tali da rendere l'immobile pagina 3 di 20 inutilizzabile;
v) i e la contabilità finale non contengono errori e sono stati verificati dal direttore Pt_2 lavori, il quale ha emesso certificazioni autorizzando il pagamento di € 195.000,00; vi) in data 3.6.2020, in un incontro svoltosi alla presenza EL direttore lavori, il committente e l'impresa hanno concordato uno sconto, determinando in complessivi € 218.900,00 (pari a € 199.000 oltre IVA) la somma complessivamente dovuta da;
vii) non è provato l'asserito danno da lucro cessante né il nesso Pt_1 causale tra lo stesso e la condotta ELl'impresa; viii) in data 29.4.2021, prima di ricevere la notifica ELl'atto di citazione in data 3.5.2021, la ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il CP_1 pagamento ELle residue somme dovute, pari a € 88.583,64.
L'Arch. si è costituito contestando la ricostruzione attorea e ribadendo di avere adempiuto Controparte_2 esattamente sia all'incarico di progettazione architettonica (non strutturale) ELl'intervento di ristrutturazione ELl'edificio di proprietà ELl'opponente, sia all'incarico di direzione dei lavori. Ha quindi chiesto il rigetto ELle domande svolte nei suoi confronti, stante la mancanza di fondate prospettazioni relative alla propria supposta responsabilità e stante, in ogni caso, la mancata tempestiva denuncia, con conseguente decadenza ELl'attore ex art. 2226 c.c. dal diritto di denunciare gli asseriti vizi ELl'opera oggetto ELl'incarico professionale.
In via subordinata per il caso di accoglimento ELle avverse domande, ha chiesto di accertare la prevalente,
o quantomeno concorrente, responsabilità degli altri soggetti convolti nella ristrutturazione, stabilendo la gravità ELle rispettive colpe.
In punto di fatto, ha evidenziato: di aver curato la progettazione architettonica e le pratiche amministrative presso il Comune (SCIA); di essersi recato assiduamente in cantiere, intrattenendo costanti rapporti con il committente, i tecnici e le imprese appaltatrici (non solo ma anche ed CP_1 CP_3
ElettroDigit); di avere verificato la contabilità presentata dalla rilevando incongruenze per € CP_1
19.361,25, che venivano stralciate dal consuntivo (con la conseguenza che l'eventuale, e pur contestato, errore nella contabilità a cui fa riferimento l'opponente si ridurrebbe al minor importo di € 6.314,15); di avere ripetutamente sollecitato l'impresa a sistemare le lavorazioni bisognose di una revisione;
di essersi adoperato fattivamente affinché il committente e l'impresa raggiungessero un accordo bonario, con riconoscimento di un extra-sconto a fronte EL protrarsi dei lavori;
di aver fornito tutto il supporto richiesto dal legale e dal perito di fiducia nominato da;
di avere richiesto agli installatori i certificati Pt_1 di collaudo degli impianti e di essersi attivato per tempo per ottenere il collaudo statico, la variazione catastale e i documenti necessari per l'agibilità; di non essere responsabile dei vizi consistenti in infiltrazioni pagina 4 di 20 di umidità, poiché attinenti a elementi strutturali che esulavano dall'incarico conferitogli (limitato alla parte architettonica).
Con successivo atto di citazione EL 27.10.2021 (iscritto al n. R.G. 8268/2021), ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 medio tempore emesso dal Tribunale di
Verona in data 17.8.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 88.583,64 (con CP_1 provvisoria esecutività limitata ad € 62.757,04) a titolo di saldo ELle fatture n. 44 EL 28.4.2020, n. 101 EL
1.10.2020 e n. 102 EL 1.10.2020, relative ai lavori di ristrutturazione EL già menzionato immobile di
OV EL DA.
L'opponente ha chiesto in primis la riunione EL giudizio di opposizione con il giudizio n. R.G. 3949/2021, già promosso nei confronti ELla e EL direttore lavori per far accertare gli inadempimenti di tali CP_1 soggetti ed ottenere il risarcimento dei danni. Sempre in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Arch. anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. CP_2
L'opponente ha inoltre chiesto che sia revocata la provvisoria esecuzione parziale EL decreto ingiuntivo concessa dal giudice EL monitorio e, per il restante importo, che sia rigettata l'istanza di concessione ELla provvisoria esecuzione. Il decreto ingiuntivo sarebbe infatti inefficace, sia perché mai notificato in copia autentica in violazione degli art. 643 e 644 c.p.c., sia perché basato su mere fatture, insufficienti a provare l'esistenza EL credito e contestate, anche per l'esistenza di un maggiore controcredito risarcitorio.
L'iniziativa monitoria sarebbe inoltre abusiva, tenuto conto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il giorno successivo alla notifica ELl'atto di citazione introduttivo EL giudizio R.G. 3949/21.
Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza ELla pretesa creditoria, chiedendo la revoca EL decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale ha infine chiesto che – previo accertamento degli inadempimenti ELla e ELl'Arch. – i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla CP_1 CP_2 ritardata consegna ELl'immobile, alla presenza di vizi e difetti, all'inidoneità ELl'immobile alla destinazione ricettiva e agli errori contenuti nella contabilità di cantiere (il tutto negli stessi termini di cui al giudizio R.G.
3949/21).
La si è costituita e ha chiesto il rigetto ELl'opposizione, oltre che per tutte le ragioni di merito già CP_1 esposte nel giudizio R.G. 3949/21, anche per l'infondatezza ELle censure mosse avverso il decreto ingiuntivo, in quanto: i) il ricorso monitorio è stato depositato in data 29.4.2021, prima che CP_1 ricevesse la notifica ELl'atto di citazione in data 3.5.2021; ii) la notifica EL decreto ingiuntivo in copia non munita ELl'attestazione di conformità è una mera irregolarità formale che non dà luogo all'inefficacia EL
pagina 5 di 20 decreto e che, in concreto, non ha comportato alcuna lesione EL diritto di difesa e comunque si sarebbe sanata per raggiungimento ELlo scopo.
A seguito ELl'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituito in giudizio l'Arch. chiedendo il CP_2 rigetto ELle domande svolte nei suoi confronti, in base a tutte le argomentazioni, eccezioni e difese già svolte nell'ambito EL giudizio n. R.G. 3949/21.
Concessi in entrambi i giudizi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e concessa - nella causa R.G.
8268/2021 - la provvisoria esecuzione per l'intero importo EL decreto ingiuntivo, all'udienza EL
13.10.2022 è stata disposta la riunione ELla causa n. R.G. 3949/21 alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. R.G. 8268/21 (ritenuta più risalente, sul presupposto che la pendenza di tale secondo giudizio va fatta risalire alla data di deposito EL ricorso monitorio in data 29.4.2021).
Con successiva ordinanza, sono state parzialmente ammesse le prove orali ed è stata disposta CTU con la nomina ELl'Ing. . Persona_1
Alle udienze in data 8.11.2023, 24.1.2024 e 13.3.2024 si è svolta l'istruttoria orale.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza EL 15.7.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Le eccezioni relative all'inefficacia EL decreto ingiuntivo e alla supposta natura abusiva ELl'iniziativa monitoria vanno disattese per i motivi di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che qui si richiama. In particolare, l'iniziativa monitoria non si connota per abusività, in base al rilievo risolutivo che il ricorso ex art. 633 c.p.c. è stato depositato in data 29.4.2021, ovvero prima ELla notifica alla ELl'atto di CP_1 citazione introduttivo EL giudizio di merito in data 3.5.2021. Quanto poi alla notifica EL decreto ingiuntivo in copia non munita ELl'attestazione di conformità, si conferma che trattasi di irregolarità meramente formale, sanata in concreto per raggiungimento ELlo scopo ELl'atto.
2. Procedendo con l'esame dei rapporti tra e l'impresa si osserva innanzitutto Parte_1 CP_1 che è pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il cui oggetto è costituito dall'appalto dei lavori di ristrutturazione ELl'immobile di OV EL DA, Via Chiesa n. 5, necessari per renderlo una struttura ricettiva da destinare all'attività di affittacamere e/o bed & breakfast.
pagina 6 di 20 Il contratto è stato stipulato in forma scritta in data 26.11.2018, facendo rinvio, per quanto concerne l'esatta individuazione ELl'oggetto e EL corrispettivo, al computo metrico redatto dall'Arch. e al CP_2 preventivo presentato dall'impresa in data 23.10.2018 (docc. 3 e 4 fascicolo ). Pt_1
È poi accertato che l'oggetto EL contratto è stato successivamente integrato per la richiesta da parte EL committente di procedere all'esecuzione di opere ulteriori, non previste dal preventivo iniziale. Le affermazioni in tal senso ELl'impresa non sono state contestate da se non in modo EL tutto Pt_1 generico (con effetto, dunque, di riconoscimento ai sensi ELl'art. 115 c.p.c.), né tantomeno sono state specificamente contestate le puntuali deduzioni EL convenuto circa il fatto che “successivamente, nel CP_2 corso dei lavori oggetto EL contratto d'appalto, il sig. appaltava sempre all'impresa a fronte di Pt_1 Controparte_1 appositi preventivi (docc. 11-12-13-14-15-16): - le forniture e pose di pavimenti e rivestimenti;
- le opere in ferro;
- le finiture
a resina ELla scala interna”.
La richiesta di opere extra è ulteriormente comprovata dal fatto che , a fronte ELla contabilità finale Pt_1 trasmessa dall'impresa in data 21.2.2020 (doc. 18B fascicolo , non ha mai individuato quali ELle CP_1 opere ivi indicate fossero disconosciute, ma si è limitato a contestare l'eccessività ELl'importo richiesto alla luce dei rilievi formulati dal proprio direttore lavori e in vista di un mero riconteggio di alcuni quantitativi esposti dall'impresa, con esiti, peraltro, di entità marginale e non sostanziale rispetto al valore complessivo ELl'appalto (si vedano l'email EL direttore lavori in data 26.11.2020 sub doc. 19 fascicolo , il CP_2 certificato emesso sempre dal direttore lavori in data 24.2.2020 sub doc. 24 fascicolo nonché le CP_1 osservazioni contenute nella perizia di parte EL Geom. sub doc. 13 fascicolo ). CP_4 Pt_1
Nello stesso senso, deve valorizzarsi anche la sottoscrizione di tutti i S.A.L., ivi compreso quello finale, da parte EL direttore lavori, tanto più alla luce ELla previsione contrattuale che espressamente equiparava tale sottoscrizione ad un riconoscimento imputabile allo stesso committente.
Circa la natura EL contratto, si tratta di un appalto a misura dal momento che il preventivo riporta l'indicazione dei prezzi unitari ELle lavorazioni. Ne consegue che il corrispettivo maturato dall'impresa può essere quantificato solo a consuntivo sulla base ELle opere effettivamente eseguite.
Infine, sono documentati e non contestati gli acconti già versati dalla committenza per complessivi €
125.916,36 (IVA compresa), in pagamento ELle fatture n. 25 EL 21.2.2019, n. 32 EL 1.3.2019, n. 54 EL
16.4.2019, n. 66 EL 27.5.2019 e n. 93 EL 25.7.2019.
3. L'oggetto ELla controversia verte dunque in primo luogo sull'esatta quantificazione ELle opere eseguite
(essendo contestata la veridicità dei conteggi riportati nel S.A.L. finale), in secondo luogo sull'esecuzione o meno dei lavori a regola d'arte ed infine sul danno arrecato al committente in termini di lucro cessante,
pagina 7 di 20 derivante dall'impossibilità di mettere a reddito l'immobile a causa dei vizi lamentati nonché EL ritardo nella consegna dei lavori.
4. Preliminare è dunque l'accertamento, sul piano fattuale, ELl'entità e ELla consistenza ELle opere realizzate dalla CP_1
Sul punto, richiamate le motivate ed esaustive argomentazioni EL C.T.U., si osserva quanto segue:
- con il S.A.L. finale n. 7 al 21.1.2020, l'impresa ha presentato una contabilità finale dei lavori per l'importo complessivo di € 206.482,51;
- tale importo si riferisce: per € 120.028,07 (già al netto ELlo sconto contrattuale EL 5%) alle opere previste dal contratto EL 26.11.2018; per € 29.227,17 ad opere non previste nel preventivo ma necessarie al fine di realizzare le opere contrattuali ex art.1660 c.c.; per € 31.339,27 a nuove lavorazioni commissionate in corso d'opera; per € 15.484,50 ad opere contabilizzate in economia per assistenza muraria;
per € 10.513,50 ad ulteriori opere in economia residuali;
- non vi è contestazione sulla congruità degli importi indicati dall'impresa rispetto ai prezzi unitari indicati nel preventivo (per quanto concerne le opere previste da contratto) o rispetto al prezziario ELla Camera di
Commercio pro tempore vigente (per quanto concerne le opere extra-contrattuali);
- tutte le opere contabilizzate dall'impresa nel S.A.L. finale sono state effettivamente realizzate (il C.T.U. ha infatti affermato: “con riferimento a quanto rilevato in sito e dalle verifiche effettuate in contraddittorio con i CTP ELle parti in causa, si può confermare che tutti i lavori contabilizzati dalla ditta sono stati realizzati dalla stessa”, pag. CP_1
12), con la sola eccezione di quattro voci specificamente individuate;
- in particolare, come accertato dal C.T.U., dall'importo complessivo ELla contabilità presentata dall'impresa va decurtato l'importo di € 13.036,40, riferibile: a) quanto ad € 647,94, al minor costo EL noleggio EL ponteggio, rideterminato in base al minor lasso di tempo (tre mesi) che il C.T.U. ha reputato congruo per svolgere le lavorazioni implicanti la presenza EL ponteggio medesimo;
b) quanto ad €
8.332,96, al costo addebitato per l'inesistente extra-spessore ELl'intonaco armato (atteso che, in conformità al progetto, tale intonaco è stato realizzato con uno spessore di soli 5 cm e non di 10 cm indicato in contabilità); c) quanto ad € 1.985,50, al minor valore ELle assistenze murarie, fermo restando che è corretta la quantificazione di tali assistenze in economia e non in base a prezziario, poiché così è previsto dal contratto;
d) quanto ad € 2.070,00, all'addebito non dovuto relativo alla preforatura per la posa ELla rete elettrosaldata (cfr. pagg. 18-20 e 30 ELl'elaborato);
- la decurtazione di € 13.036,40 va applicata sull'importo totale indicato nella contabilità presentata dall'impresa, pari a € 206.482,51; ne consegue che la contabilità finale rettificata, che corrisponde al valore pagina 8 di 20 dei lavori effettivamente realizzati dall'impresa in esecuzione EL rapporto contrattuale, ammonta ad €
193.446,11.
È opportuno precisare che, su tale punto, ci si discosta dall'impostazione (non condivisibile) seguìta dal
C.T.U. alle pagine 20 e 30 ELl'elaborato, secondo cui la decurtazione di € 13.036,40 andrebbe invece applicata sull'importo di € 195.000,00, che rappresenta il valore liquidato dal direttore lavori con il certificato EL 24.2.2020. La liquidazione EL direttore lavori è infatti il frutto ELle rettifiche che quest'ultimo ha già operato nell'ambito dei propri controlli sulla contabilità finale ELl'impresa e rappresenta dunque un importo già al netto di alcune decurtazioni (come si evince dalla email inviata in data 26.11.2020; doc. 19 fascicolo ). Considerato, tuttavia, che le rettifiche operate dal direttore CP_2 lavori non sono state analiticamente motivate e non sono riscontrabili, considerato inoltre che non sarebbe corretto applicare le rettifiche indicate dal C.T.U. su di un importo già in precedenza “rettificato” (pena un'inammissibile duplicazione nella valutazione ELle medesime voci di contabilità), l'importo di riferimento va individuato nell'importo totale ELla contabilità come esposto dall'appaltatrice.
5. Sulla base di quanto precede (prova EL contratto e prova ELle opere realizzate) risulta accertato che la per l'esecuzione ELle opere contrattuali ed extracontrattuali commissionate da , CP_1 Parte_1 ha maturato il diritto ad un corrispettivo di € 193.446,11 oltre IVA al 10%, e dunque pari a complessivi €
212.790,72.
L'accertamento ELla reale consistenza ELle opere eseguite è idoneo anche a superare l'accordo asseritamente raggiunto tra le parti all'incontro EL 3.6.2020, nel quale, secondo la prospettazione ELl'appaltatrice, si sarebbe convenuto l'importo totale di € 199.000,00 oltre IVA.
Al riguardo, peraltro, vale la pena evidenziare che non può dirsi raggiunta la prova di un siffatto accordo, poiché la ricostruzione emersa dall'istruttoria orale risulta contrastante: alle dichiarazioni positive EL teste
, che ha confermato il raggiungimento di un'intesa, si contrappone quanto affermato dal direttore Tes_1 lavori (che, pur essendo una parte, su tale argomento può ritenersi attendibile in quanto non CP_2 direttamente interessato), ovvero che l'incontro sarebbe stato riaggiornato a data successiva, senza che si fosse raggiunta in quella sede alcuna decisione definitiva. Questa seconda versione pare invero confermata dal fatto che alcuni mesi dopo, nel novembre 2020, tra le parti era ancora aperta una discussione in ordine alla revisione ELla contabilità (si veda l'email EL direttore lavori EL 26.11.2020 sub doc.19, più volte già menzionata).
6. In definitiva, tenuto conto EL valore ELle opere realizzate dall'impresa in forza EL contratto e di successive richieste e/o autorizzazioni EL committente (€ 212.790,72) e, d'altro canto, EL pacifico pagina 9 di 20 pagamento di acconti per € 125.916,36, il residuo credito in capo all'appaltatrice a titolo di corrispettivo ammonta ad € 86.874,36, di poco inferiore rispetto a quello azionato in monitorio.
7. In esito all'istruttoria è stata inoltre accertata la fondatezza ELl'opposizione per quanto concerne l'esistenza di vizi e difetti di conformità nelle opere realizzate dall'appaltatrice.
Richiamando sul punto le argomentate conclusioni ELla C.T.U., si è accertato che: A) una spalla di cartongesso è stata realizzata con una larghezza inferiore a quella EL termoconvettore ELl'impianto di climatizzazione;
B) un pannello di chiusura EL sottoscala presenta dimensioni non corrette, con un effetto esteticamente inaccettabile;
C) gli intonaci interni presentano in più punti finiture non accurate (rattoppi);
D) mancano le finiture interne dei lucernari;
E) vi sono fessurazioni, benché non strutturali, sulle cornici dei fori finestre ELle facciate esterne;
F) sulle pareti EL piano terra sono visibili tracce di umidità ed infiltrazioni;
G) non sono state eseguite alcune parti ELla tinteggiatura esterna e alcune finiture in pietra.
Ora, il difetto da ultimo indicato sub G) non rappresenta propriamente un vizio, ossia una lavorazione eseguita male, quanto piuttosto una lavorazione in toto non compiuta. Non è pertanto riconducibile all'ambito ELla garanzia cui l'appaltatore è tenuto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e non dà luogo ad un risarcimento EL danno. Si tenga anche conto che, come confermato dal C.T.U., si tratta di lavori che, coerentemente al fatto che non sono stati eseguiti, non sono stati contabilizzati e dunque non sono stati considerati dall'impresa nella determinazione EL corrispettivo richiesto (al contrario, laddove eseguiti, il corrispettivo richiesto sarebbe legittimamente incrementato EL valore corrispondente).
Quanto ai vizi elencati da A) ad E), la causa ne è stata individuata dal C.T.U. nella non corretta esecuzione dei lavori da parte ELl'impresa appaltatrice.
La problematica descritta al punto F), invece, è stata ascritta ad un errore di progettazione, nel senso che, per quanto accertato dal C.T.U., il progettista ha erroneamente sottovalutato la possibilità che si potesse verificare una risalita di umidità dal terreno, fenomeno da considerarsi invece altamente probabile per la presenza di una muratura in sassi (come quella ELl'edificio oggetto ELl'intervento di ristrutturazione). Di conseguenza, il progettista non ha adottato gli opportuni accorgimenti, prevedendo unicamente l'inserimento di un vespaio aerato nell'area sottostante la sola pavimentazione, senza tuttavia alcun intervento atto ad interessare e trattare la parte ELla muratura (pag. 22 ELl'elaborato).
Ora, se è ben vero che il vizio progettuale è per sua natura direttamente imputabile al professionista incaricato di redigere il progetto ELl'intervento di ristrutturazione, non può tuttavia escludersi una concorrente responsabilità per tale vizio in capo all'appaltatore che ha curato l'esecuzione materiale ELl'opera.
pagina 10 di 20 È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura ELl'attività esercitata, onde soddisfare
l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi ELl'opera se, feELmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo
e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero
“nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (Cass. n. 1981 EL 2.2.2016).
Nel caso in esame non ha dedotto né provato di aver doverosamente rilevato e segnalato al CP_1 committente e al direttore lavori il vizio progettuale e, ciononostante, di aver ricevuto l'indicazione di procedere comunque alla realizzazione ELl'opera.
Alla luce ELle considerazioni che precedono, si può dunque affermare che tutti i vizi e le difformità descritti ai punti da A) a F) derivano dall'esecuzione ELle opere appaltate in difformità rispetto alle regole ELl'arte e sono suscettibili di rientrare nella garanzia di cui all'art. 1667 e, quanto all'infiltrazione di umidità, di cui all'art. 1669 c.c., dando luogo con ciò ad una responsabilità risarcitoria ELl'impresa appaltatrice.
8. In base alla documentazione prodotta va disattesa l'eccezione di decadenza formulata dall'appaltatrice. Vi sono in atti scambi di email risalenti al febbraio e al maggio 2020, in cui sono già menzionate le problematiche riscontrate dal committente e si dà atto ELl'interessamento ELl'impresa (doc. 6 e 8 fascicolo
). Pt_1
A ciò si aggiunga che, per quanto concerne le infiltrazioni (vizio che per la sua gravità va ricondotto al paradigma ELl'art. 1669 c.c.), il termine annuale per la denuncia è ancorato nella sua decorrenza al momento ELla scoperta EL vizio da parte EL committente. 'Scoperta' che, nell'accezione ELla norma da ultimo richiamata, presuppone la consapevolezza in capo al committente non soltanto ELl'esistenza EL vizio ma anche ELla sua causa e dunque ELla sua derivazione dall'attività ELl'appaltatore (ex multis, cfr.
Cass. n. 22722 EL 24.10.2014, per cui “l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la scoperta EL vizio ai fini EL computo dei termini (agli effetti di cui all'art. 1669 c.c.) deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi, quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata. Non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o, comunque, suscettibili di rivelarsi
pagina 11 di 20 infondate, la conoscenza completa - idonea a determinare il decorso EL termine - deve ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto ELl'acquisizione di idonei accertamenti tecnici”).
9. In forza di quanto precede, va pertanto riconosciuto al committente nei confronti ELl'impresa appaltatrice il risarcimento dei danni, nella misura corrispondente al costo dei lavori necessari per eliminare i vizi come sopra accertati.
Tale costo, sulla base ELla natura degli interventi di ripristino individuati dal C.T.U., può essere quantificato in € 12.496,00, di cui: i) € 1.200,00 per la sistemazione ELla posizione EL ventilconvettore (con un ampliamento ELla nicchia o con la rotazione EL ventilconvettore, secondo la soluzione più adeguata da verificare in fase di smontaggio); ii) € 250,00 per la sistemazione ELla porta EL sottoscala;
iii) € 1.600,00 per la sistemazione a regola d'arte degli intonaci;
iv) € 100,00 per l'applicazione ELle finiture sui lucernari;
v)
€ 1.346,00 per la sistemazione ELle cornici sulle finestre esterne;
vi) € 8.000,00 per l'eliminazione ELl'umidità di risalita mediante un intervento di sbarramento chimico/fisico con iniezioni di composti chimici sotto il livello EL pavimento.
La è dunque tenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo capitale di € CP_1
12.496,00, da maggiorare ELl'IVA al 10%, ottenendosi così un totale complessivo EL risarcimento dovuto pari a € 13.745,60.
10. Quanto alla domanda di risarcimento EL danno da lucro cessante, si osserva invece quanto segue.
L'impossibilità di avviare l'attività ricettiva già a partire dall'estate 2019 conseguirebbe, nella prospettazione ELl'opponente, sia dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia dalla presenza di vizi che hanno reso l'immobile inidoneo alla sua prevista destinazione.
Sotto il primo aspetto, deve invero escludersi l'esistenza di un danno causato al committente dal ritardo nella consegna ELle opere. E ciò non soltanto perché il termine EL 30.6.2019 previsto dall'art. 6 EL contratto di appalto (è evidentemente un refuso l'indicazione “30.6.2018”) non può essere inteso come un termine essenziale nel significato di cui all'art. 1457 c.c., in mancanza di qualunque indice testuale in tal senso, ed anzi a fronte EL tenore letterale ELla clausola, che indica la conclusione dei lavori
“presumibilmente” a quella data e “salvo imprevisti”. Ma anche – e soprattutto – per il fatto che l'oggetto ELl'appalto è stato variato in corso d'opera, a seguito di richiesta EL committente di eseguire opere aggiuntive extra preventivo (v. sopra), circostanza che ha fisiologicamente prolungato i tempi necessari per il completamento dei lavori oltre il 30.6.2019 e che non è riconducibile a una negligente condotta ELl'appaltatrice.
11. Sotto il secondo aspetto, invece, la domanda risulta fondata.
pagina 12 di 20 La presenza di estese infiltrazioni in tutto il piano terra ELl'immobile per effetto di un consistente fenomeno di umidità di risalita rappresenta un fattore di insalubrità ELl'ambiente ed è quindi incompatibile con la fruizione ELl'immobile, tanto più nell'ambito di un'attività ricettiva aperta al pubblico, quale quella di affittacamere e/o bed & breakfast prefigurata dall'opponente.
La destinazione ELl'immobile a struttura ricettiva è un dato non contestato dalle parti e che, EL resto, è coerente con la tipologia di intervento di ristrutturazione perseguito dal committente (creazione di una zona cucina, di tre camere autonome dotate ciascuna di un bagno separato, etc.).
Si può dunque affermare che la presenza di un vizio siffatto ha precluso in concreto l'avvio ELl'attività ricettiva. In altre parole, risulta provato il nesso causale tra la condotta colposa ELl'appaltatrice e il pregiudizio subito dal committente.
Ai fini ELla quantificazione di tale pregiudizio deve necessariamente farsi ricorso ad un criterio di natura equitativa, atteso che non sono disponibili parametri storici relativi all'andamento pregresso ELl'attività
(che l'opponente avrebbe intrapreso ex novo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione).
In quest'ottica può allora condividersi il ragionevole percorso argomentativo con cui il C.T.U. ha determinato il reddito medio annuo ritraibile da un'attività di locazione turistica con la formula “casa vacanze”, avendo riguardo al contesto geografico di riferimento, alla stagionalità e alle presumibili spese di gestione.
Pertanto, “tenendo conto ELle indicazioni fornite dai principali siti specializzati e motori di prenotazione di immobili per vacanze (Buytorent, AirBnB, Booking) si ipotizza una media EL 60% di tasso di occupazione nel corso ELla stagione turistica (aprile- ottobre) e 30% fuori stagione (novembre -marzo).
Ipotizzando il prezzo medio ELla camera nel periodo ELla stagione turistica pari a 80€/g. x 30gg.x 60% x 7mesi =
10.080€ x 3 camere = 30.240 €.
Ipotizzando il prezzo medio ELla camera nel periodo fuori stagione turistica a 60€/g. x 30gg.x 30% x 5mesi = 2.700€ x
3 camere= 8.100 €.
Se ne deduce un ricavo lordo pari a 38.340,00 €.
Considerando la diversa aliquota di tassazione sul ricavo lordo, che si somma al reddito imponibile personale, e le diverse spese di gestione quali: pulizia, gestione ELla biancheria, spese di check-in/check-out, pubblicità, wi-fi, provvigione ai portali di prenotazione, procedure burocratiche quali invio dei dati ai fini Istat e il calcolo ELla tassa di soggiorno, riparazioni di emergenza, manutenzioni più frequenti, consumabili (bagnodoccia e saponi) ed eventuali kit di benvenuto, il ricavo lordo si riduce di circa il 50% per un netto pari a 19.170,00 € l'anno” (pag. 29-30 ELl'elaborato peritale).
pagina 13 di 20 Ciò premesso, il periodo in relazione al quale il danno si è astrattamente prodotto va circoscritto tra il
21.2.2020 e il 19.1.2023.
Da un lato, poiché si è acclarato che non vi è stato un ritardo imputabile all'appaltatrice, la decorrenza EL periodo rilevante non può che individuarsi nella data di consegna finale dei lavori, ovvero il 21.2.2020.
Dall'altro lato, il termine finale deve farsi coincidere con il momento in cui, eseguiti i necessari rilievi in contraddittorio con le parti, il C.T.U. ha autorizzato ad intervenire sull'immobile, ovvero Parte_1 il 19.1.2023 (la circostanza è riferita a pag. 6 ELl'elaborato peritale).
Tanto premesso, ai fini ELla quantificazione EL danno prodottosi in concreto, si deve inoltre considerare che tutta l'annualità 2020 si è caratterizzata per le stringenti limitazioni dettate dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, dapprima in termini di assoluta chiusura ELle attività alberghiere (lockdown integrale da marzo a giugno) e, in seguito, di restrizioni agli spostamenti tra regioni diverse, di autocertificazioni, di controlli sanitari, etc.. Nella seconda parte ELl'anno, in particolare, nonostante il venir meno ELle limitazioni più stringenti, è un dato notorio che il settore turistico ha conosciuto una ripresa molto rallentata.
A queste notazioni di contesto generale, si deve aggiungere, nel caso in esame, la considerazione dei tempi tecnici necessari per l'allestimento ELla nuova struttura (acquisto degli arredi, attivazione dei servizi e ELle utenze, etc.) e per la sua pubblicizzazione sui canali di promozione turistica, oltre che il maggiore impatto dei costi di gestione nella fase di avvio di una nuova attività.
Tutto ciò consente di ritenere che, ragionevolmente, nessun guadagno sarebbe stato concretamente ricavato da alla chiusura ELl'anno 2020. Pt_1
In riferimento all'annualità 2021, vanno doverosamente considerati gli strascichi ELla crisi EL settore turistico iniziata l'anno precedente, nonché l'impatto ELle nuove restrizioni introdotte nella seconda fase di recrudescenza ELla pandemia (limitazioni agli spostamenti tra Regioni c.d. rosse e gialle, introduzione EL green pass, persistenza di restrizioni all'ingresso in Italia da Paesi extraeuropei, etc.), circostanze di cui è ragionevole ritenere che la redditività ELl'attività di affittacamere avrebbe risentito in misura significativa.
Appare allora congruo, per l'anno 2021, applicare al reddito medio stimato dal C.T.U. un abbattimento pari quantomeno al 30% circa. Ne consegue che il mancato guadagno per l'anno 2021 può essere quantificato in € 13.000,00.
In relazione all'anno 2022 può invece riconoscersi il danno nella misura media di € 19.170,00.
pagina 14 di 20 In conclusione, il complessivo mancato guadagno subito da e imputabile alla Parte_1 CP_1 ammonta ad € 32.170,00, somma che si pone pertanto a carico ELl'impresa a titolo di risarcimento EL danno da lucro cessante.
12. Si procede quindi, in seconda battuta, ad esaminare le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti di . Controparte_2
Nella causa n. R.G. 3949/2021, e con la domanda riconvenzionale di identico contenuto nell'ambito EL giudizio R.G. 8268/2021, ha chiesto accertarsi l'inadempimento EL professionista per Parte_1
l'inesatta esecuzione ELle prestazioni rese in qualità di progettista e direttore lavori, con la conseguente condanna ELlo stesso, in via solidale con l'impresa al risarcimento dei danni ai sensi ELl'art. 1218 CP_1
c.c..
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Va premesso che non vi è contestazione sul conferimento all'Arch. EL duplice incarico di CP_2 progettista e di direttore dei lavori, limitatamente alla parte architettonica ELl'intervento di ristrutturazione, come risulta dal contratto stipulato in data 6.3.2018.
Nel merito, al professionista sono stati contestati plurimi inadempimenti, consistenti nell'aver avallato un'errata contabilità di cantiere e nell'essere corresponsabile dei vizi e difetti ELle opere realizzate e EL danno derivato al committente dal ritardo nella loro consegna.
13. Va in primis disattesa l'eccezione sollevata dal professionista ai sensi ELl'art. 2226 c.c., con la quale si è contestata la decadenza ELl'attore dall'azione di garanzia volta a far valere la responsabilità per vizi ELla prestazione professionale. La norma richiamata non è infatti applicabile alle prestazioni d'opera intellettuale rese dal progettista e dal direttore lavori.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, “le disposizioni ELl'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione ELl'azione di garanzia per vizi ELl'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione EL professionista che abbia assunto l'obbligazione ELla redazione di un progetto di ingegneria o ELla direzione dei lavori, ovvero
l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità ELla prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 ELlo stesso codice” (Cass. Sez. U, n. 15781 EL
28/07/2005; conf. Cass. n. 5091 EL 9.3.2006; Cass. n. 28575 EL 20.12.2013).
14. Tanto premesso, alla luce ELl'accertamento sopra svolto sulla consistenza dei lavori eseguiti (che ha confermato la sostanziale correttezza degli importi liquidati con i certificati EL direttore lavori: €
193.446,11 effettivi, contro i € 195.000,00 liquidati), risulta innanzitutto infondata la contestazione attinente alla non corretta verifica ELla contabilità di cantiere.
pagina 15 di 20 Del pari, va disattesa la censura relativa ad una responsabilità EL direttore lavori per gli asseriti ritardi EL cantiere. Si richiama quanto sopra evidenziato circa la mancata pattuizione di un termine essenziale e la commissione di opere extra preventivo, al fine di escludere la stessa configurabilità di un ritardo imputabile all'impresa o al direttore lavori (paragrafo 10). Ma si aggiunge anche, con specifico riferimento all'operato EL professionista, che l'istruttoria testimoniale ha comprovato come lo stesso si sia attivato diligentemente per ottenere il collaudo statico, i certificati e i documenti per l'agibilità (si vedano sul punto le dichiarazioni dei testi e , così da escludere qualsiasi imputazione circa il ritardo dei lavori. Tes_2 Tes_3
15. Risultano invece fondati gli ulteriori addebiti mossi dall'attore nei confronti ELl'Arch. , alla luce CP_2 di quanto accertato relativamente alla presenza, nelle opere, di vizi e difetti di natura sia esecutiva sia progettuale (v. supra par. 7).
Come acclarato dal C.T.U., è infatti direttamente riferibile ad un errore compiuto dall'Arch. in CP_2 qualità di progettista la problematica ELl'umidità di risalita presente nel piano terra ELl'immobile
(nell'elenco che precede indicata sub F), fermo restando quanto si è detto in precedenza sulle ragioni per cui di tale vizio risponde in solido anche l'impresa.
Ma sono riferibili al professionista, in tal caso nella sua veste di direttore lavori, anche gli ulteriori vizi di natura esecutiva sopra elencati da A) ad E), poiché risulta a lui imputabile l'inadeguata supervisione sull'esecuzione ELle opere da parte ELl'impresa appaltatrice.
Giova infatti rammentare il perimetro degli obblighi professionali gravanti sulla figura EL direttore lavori, come ELineato dalla giurisprudenza di legittimità. Precisamente, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità ELl'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto EL committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua ELla 'diligentia quam in concreto'; rientrano pertanto nelle obbligazioni EL direttore dei lavori l'accertamento ELla conformità sia ELla progressiva realizzazione ELl'opera al progetto, sia ELle modalità ELl'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole ELla tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione ELl'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte ELl'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività EL direttore dei lavori per conto EL committente si concreta nell'alta sorveglianza ELle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo ELla
pagina 16 di 20 realizzazione ELl'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo EL professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici ELl'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole ELl'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. n. 10728 EL 24.4.2008).
Poiché i vizi accertati consistono in una difformità ELle opere realizzate rispetto ai canoni di una buona esecuzione secondo le regole ELl'arte, la relativa responsabilità è ascrivibile, in solido con l'impresa esecutrice, anche al direttore lavori, che avrebbe potuto evitare l'insorgere dei vizi qualora, nell'esercizio dei poteri attribuiti alla sua funzione, avesse svolto un'adeguata vigilanza sulla qualità ELl'opera realizzata.
In ultimo, per le stesse ragioni e nei medesimi termini già esposti con riferimento all'analoga domanda svolta nei confronti ELl'appaltatrice, va accolta anche nei confronti EL progettista/direttore lavori la domanda di risarcimento EL lucro cessante relativo alla ritardata apertura ELl'attività ricettiva.
16. Per tutto quanto precede, va affermata la responsabilità ELl'Arch. ai sensi ELl'art. 1218 c.c. per CP_2
l'inadempimento degli obblighi di diligenza posti a suo carico nell'esecuzione ELle prestazioni di progettista e direttore lavori.
Va quindi disposta la sua condanna al risarcimento dei danni causalmente imputabili a tale inadempimento, ovvero quelli derivanti dalla presenza di vizi e difetti ELle opere, oltre al danno da lucro cessante, così come in precedenza quantificati nell'importo complessivo di € 45.915,60 (€ 13.745,60 + € 32.170,00).
La condanna EL progettista/direttore lavori va disposta in via solidale con l'appaltatrice, atteso che rispetto a parte attrice è infatti irrilevante il riparto interno ELle responsabilità.
Infatti, “la responsabilità ELl'appaltatore e EL progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo ELla solidarietà, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione ELle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario ELla parità ELle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale (v. Cass. n. 14378 EL 24.5.2023; in termini, anche Cass. n. 29218 EL 6.12.2017).
Quanto alle rispettive quote di responsabilità sul piano dei rapporti interni, per il cui accertamento ha fatto istanza il convenuto , deve tenersi conto EL fatto che i vizi riscontrati sono causalmente CP_2 riconducibili tanto ad errori esecutivi ELl'impresa quanto a condotte omissive EL direttore lavori e ad errori EL progettista. Appare pertanto equo, nonché conforme al criterio ELl'art. 1298 co. 2 c.c., ripartire la responsabilità sul piano interno nella misura EL 50% ciascuno tra l'impresa appaltatrice e il professionista.
pagina 17 di 20 17. Possono a questo punto trarsi le seguenti conclusioni: a) si è accertato che il residuo credito di a CP_1 titolo di corrispettivo per le opere appaltate ammonta ad € 86.874,36, importo inferiore rispetto a quello azionato in monitorio;
b) l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 EL
Tribunale di Verona va revocato, con condanna di a pagare alla a titolo di saldo Parte_1 CP_1 EL corrispettivo ELl'appalto, l'importo di € 86.874,36, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla data ELla domanda monitoria (29.4.2021) ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno successivo al deposito ELla domanda monitoria (30.4.2021) fino al saldo;
c) dalla somma di cui al punto che precede, andranno defalcate le somme già incassate dalla per effetto CP_1 ELle procedure di esecutive medio tempore intraprese nei confronti ELl'attore; d) la e CP_1 CP_2
sono responsabili per i vizi e difetti presenti nelle opere, il cui costo di ripristino ammonta ad €
[...]
13.745,60, nonché per il danno da lucro cessante derivante dalla ritardata apertura ELla struttura ricettiva, quantificato in € 32.170,00; e) per l'effetto, la e vanno condannati, in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente ex artt. 1668 e 1218 Parte_1
c.c., l'importo totale di € 45.915,60, oltre interessi legali dalla data ELla sentenza;
f) nei rapporti interni, il grado di responsabilità è pari al 50% in capo a ciascuno dei condebitori solidali.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, considerato che nei rapporti con la l'attore è soccombente in via prevalente, atteso che è CP_1 stata sostanzialmente confermata la pretesa monitoria mentre è stato accertato un suo controcredito risarcitorio inferiore a quello allegato, è giustificata la compensazione ELle spese di lite tra tali parti nella misura di un quarto, con condanna ELl'attore al pagamento in favore ELla dei restanti tre quarti. CP_1
Nei rapporti tra l'attore e la soccombenza grava invece su quest'ultimo, che va pertanto Controparte_2 condannato alla rifusione ELle spese di lite in favore ELl'attore.
Le predette spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi EL D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore corrispondente al decisum, e pertanto facendo applicazione ELlo scaglione da €
52.001 a € 260.000 nei rapporti tra e l'impresa e facendo applicazione ELlo Parte_1 CP_1 scaglione da € 26.001 a € 52.000 nei rapporti tra e Si liquidano Parte_1 Controparte_2 unitariamente tutte le fasi dei due giudizi, anche anteriori alla riunione, stante la totale identità ELle questioni di fatto e giuridiche affrontate nelle due sedi.
Si pongono definitivamente a carico solidale di tutte le parti, nella misura interna di un terzo ciascuna, le spese di C.T.U. già liquidate con decreto datato 8.6.2023, tenuto conto che la consulenza ha consentito di pagina 18 di 20 accertare la fondatezza ELle ragioni di credito ELl'impresa, ma, al contempo, anche la responsabilità di entrambi i convenuti in relazione ai vizi ELl'immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. n. 8268/2021 e R.G. n. 3949/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che vanta nei confronti di un credito residuo a Controparte_1 Parte_1 titolo di corrispettivo ELl'appalto pari ad € 86.874,36 e per l'effetto, in parziale accoglimento ELl'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 EL 17.8.2021 EL Tribunale di Verona e condanna a pagare in favore di la minor somma di € 86.874,36, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla data ELla domanda monitoria
(29.4.2021) ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno successivo al deposito ELla domanda monitoria (30.4.2021) fino al saldo, fermo restando che da tale importo dovranno essere decurtate le somme medio tempore incassate da nell'ambito ELle procedure Controparte_1 esecutive già intraprese nei confronti ELl'attore;
2) in accoglimento ELla domanda riconvenzionale svolta nel giudizio R.G. n. 8268/2021 e ELla domanda principale svolta nel giudizio n. R.G. 3949/2021, accerta e dichiara la concorrente responsabilità di
[...]
e di – la prima ai sensi degli artt. 1667-1669 c.c. e il secondo ai sensi Controparte_1 Controparte_2 ELl'art. 1218 c.c. – per i vizi e difetti ELle opere e per il pregiudizio da lucro cessante subito dall'attore e, per l'effetto, condanna i predetti convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni in favore di , che si liquidano nell'importo complessivo di € 45.915,60, oltre interessi Parte_1 legali dalla data ELla presente sentenza al saldo;
3) accerta che, nei rapporti interni tra i convenuti, la responsabilità di cui al punto 2) è riferibile a ciascuno di essi nella misura EL 50%;
4) liquida le spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1 nell'importo complessivo di € 14.103,00 e, compensate le stesse tra le parti nella misura di un quarto, condanna alla rifusione in favore di dei restanti tre quarti, pari Parte_1 Controparte_1 ad € 10.577,25, oltre al rimborso spese generali in misura EL 15%, CPA e IVA di legge;
5) condanna alla rifusione in favore di ELle spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 759,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura EL 15%, CPA e IVA di legge;
pagina 19 di 20 6) pone definitivamente a carico solidale ELle parti, nella misura di un terzo ciascuna, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto in data 8.6.2023.
Verona, 24.2.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona EL giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni ELle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi ELl'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8268/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OV EL DA (VR), Via Martiri ELle Foibe n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fiorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona (VR), Via Scalzi n. 20;
- attore - contro
(C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Sirmione (BS), Via degli Alpini, n. 17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Wuhrer, Luciano Scalvini
e Gaetano Ricci, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Corso ZanarELli n. 32.
- convenuto - con la chiamata in causa di
(C.F. ), con studio in Peschiera EL DA (VR), Via Otelio n. 28, Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Veggio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige Cangrande n. 6;
- terzo chiamato -
pagina 1 di 20 nonché nella causa civile di I grado riunita, iscritta al n. r.g. 3949/2021, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
OV EL DA (VR), Via Martiri ELle Foibe n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Fiorio
e Marco Crema ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona (VR), Via Scalzi n. 20;
- attore - contro
(C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Sirmione (BS), Via degli Alpini, n. 17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Wuhrer, Luciano Scalvini
e Gaetano Ricci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia, Corso ZanarELli n. 32;
e contro
(C.F. ), con studio in Peschiera EL DA (VR), Via Otelio n. 28, Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Veggio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige Cangrande n. 6;
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per , come da foglio depositato in via telematica in data 8.7.2024. Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in data 5.7.2024. Controparte_1
Per , come da foglio depositato in via telematica in data 5.7.2024. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione EL 30.4.2021 (iscritto al n. R.G. 3949/2021) ha convenuto in Parte_1 giudizio la quale impresa appaltatrice, e l'Arch. quale progettista e CP_1 Controparte_2 direttore lavori, contestando loro l'inadempimento ELle rispettive obbligazioni in relazione all'intervento di ristrutturazione ELl'immobile di sua proprietà in OV EL DA (VR), Via Chiesa n. 5.
L'attore ha chiesto che – previo accertamento degli inadempimenti di e ELl'Arch. e previo CP_1 CP_2 accertamento dei vizi e difetti nonché ELl'inidoneità ELl'immobile alla destinazione ricettiva – i convenuti siano condannati al risarcimento in suo favore dei danni, quantificati nell'importo di € 185.155,00, oltre
IVA se dovuta. Ha infine chiesto l'ammissione in via anticipata ELla consulenza tecnica, con lo strumento ELl'ATP in corso di causa, onde acquisire la prova dei vizi lamentati, verificare la contabilità dei lavori e quantificare i danni subiti.
pagina 2 di 20 A sostegno ELla domanda, l'opponente ha dedotto che: a) con contratto EL 6.3.2018 è stato affidato all'Arch. l'incarico ELla progettazione e ELla direzione lavori ELl'intervento di ristrutturazione da CP_2 realizzare sull'immobile di sua proprietà, volto a trasformarlo in una struttura ricettiva di bed & breakfast/affittacamere; b) con contratto EL 26.11.2018, sulla base di un preventivo di € 105.000,00, è stato poi commissionato alla società l'appalto per l'esecuzione dei predetti lavori di CP_1 ristrutturazione, con termine di consegna previsto al 30.6.2019, in funzione ELl'apertura ELla struttura per la stagione estiva di quello stesso anno;
c) nel corso EL rapporto il committente ha versato alla CP_1 acconti per € 125.916,36 (IVA inclusa); d) i lavori sono stati ultimati con oltre sei mesi di ritardo, avendo l'impresa presentato la contabilità generale di fine lavori solamente in data 21.2.2020; e) nella citata contabilità finale è stato esposto un importo totale dei lavori pari ad € 206.482,51 più IVA, somma quasi doppia rispetto al preventivo e riferita anche a lavori non concordati tra le parti;
f) nell'incontro svoltosi a maggio 2020 (dopo la cessazione EL periodo di lockdown dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19) il committente ha verificato che l'esecuzione dei lavori era stata incompleta e comunque difettosa, stante la presenza di macchie di umidità e infiltrazioni, la realizzazione non accurata di cartongessi, intonaci e finiture dei lucernari, la presenza di fessurazioni nelle facciate esterne;
g) il costo da sostenersi per l'eliminazione di predetti vizi è stato stimato da un tecnico di fiducia in € 42.480,15 oltre IVA;
h) vi sono stati errori nella tenuta ELla contabilità di cantiere ed errori di calcolo da parte EL direttore lavori, che hanno comportato l'ingiustificato aumento degli importi richiesti all'opponente per complessivi € 25.675,40 oltre IVA;
i) poiché l'immobile, alla luce dei vizi sopra indicati, non è idoneo all'avvio ELl'attività ricettiva,
l'attore ha subito un ingente danno da mancato guadagno, quantificato in € 117.000,00 per il periodo giugno 2019-giugno 2021, e destinato ad aumentare fino al momento in cui non saranno eliminati i vizi e difetti.
L'impresa si è costituita contestando la fondatezza ELla domanda e chiedendone il rigetto per i CP_1 seguenti motivi: i) il contratto di appalto non prevedeva alcun termine per la consegna dei lavori né alcuna penale per il ritardo;
ii) non vi è, in ogni caso, alcun ritardo imputabile all'impresa, considerato che i lavori si sono protratti oltre il 30.6.2019 a causa ELla decisione EL committente di presentare in corso d'opera una pratica edilizia ai fini EL Superbonus 110% e a causa EL fatto che mancavano le certificazioni relative all'impianto elettrico e idraulico, non di competenza ELl'impresa iii) il costo ELl'appalto è CP_1 aumentato ad € 206.482,51 perché, oltre alle opere da preventivo pari a € 120.028,07, il committente ha chiesto opere extra;
iv) in mancanza di una tempestiva denuncia, il committente è decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c.; in ogni caso, i vizi lamentati sono indimostrati e comunque non tali da rendere l'immobile pagina 3 di 20 inutilizzabile;
v) i e la contabilità finale non contengono errori e sono stati verificati dal direttore Pt_2 lavori, il quale ha emesso certificazioni autorizzando il pagamento di € 195.000,00; vi) in data 3.6.2020, in un incontro svoltosi alla presenza EL direttore lavori, il committente e l'impresa hanno concordato uno sconto, determinando in complessivi € 218.900,00 (pari a € 199.000 oltre IVA) la somma complessivamente dovuta da;
vii) non è provato l'asserito danno da lucro cessante né il nesso Pt_1 causale tra lo stesso e la condotta ELl'impresa; viii) in data 29.4.2021, prima di ricevere la notifica ELl'atto di citazione in data 3.5.2021, la ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il CP_1 pagamento ELle residue somme dovute, pari a € 88.583,64.
L'Arch. si è costituito contestando la ricostruzione attorea e ribadendo di avere adempiuto Controparte_2 esattamente sia all'incarico di progettazione architettonica (non strutturale) ELl'intervento di ristrutturazione ELl'edificio di proprietà ELl'opponente, sia all'incarico di direzione dei lavori. Ha quindi chiesto il rigetto ELle domande svolte nei suoi confronti, stante la mancanza di fondate prospettazioni relative alla propria supposta responsabilità e stante, in ogni caso, la mancata tempestiva denuncia, con conseguente decadenza ELl'attore ex art. 2226 c.c. dal diritto di denunciare gli asseriti vizi ELl'opera oggetto ELl'incarico professionale.
In via subordinata per il caso di accoglimento ELle avverse domande, ha chiesto di accertare la prevalente,
o quantomeno concorrente, responsabilità degli altri soggetti convolti nella ristrutturazione, stabilendo la gravità ELle rispettive colpe.
In punto di fatto, ha evidenziato: di aver curato la progettazione architettonica e le pratiche amministrative presso il Comune (SCIA); di essersi recato assiduamente in cantiere, intrattenendo costanti rapporti con il committente, i tecnici e le imprese appaltatrici (non solo ma anche ed CP_1 CP_3
ElettroDigit); di avere verificato la contabilità presentata dalla rilevando incongruenze per € CP_1
19.361,25, che venivano stralciate dal consuntivo (con la conseguenza che l'eventuale, e pur contestato, errore nella contabilità a cui fa riferimento l'opponente si ridurrebbe al minor importo di € 6.314,15); di avere ripetutamente sollecitato l'impresa a sistemare le lavorazioni bisognose di una revisione;
di essersi adoperato fattivamente affinché il committente e l'impresa raggiungessero un accordo bonario, con riconoscimento di un extra-sconto a fronte EL protrarsi dei lavori;
di aver fornito tutto il supporto richiesto dal legale e dal perito di fiducia nominato da;
di avere richiesto agli installatori i certificati Pt_1 di collaudo degli impianti e di essersi attivato per tempo per ottenere il collaudo statico, la variazione catastale e i documenti necessari per l'agibilità; di non essere responsabile dei vizi consistenti in infiltrazioni pagina 4 di 20 di umidità, poiché attinenti a elementi strutturali che esulavano dall'incarico conferitogli (limitato alla parte architettonica).
Con successivo atto di citazione EL 27.10.2021 (iscritto al n. R.G. 8268/2021), ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 medio tempore emesso dal Tribunale di
Verona in data 17.8.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 88.583,64 (con CP_1 provvisoria esecutività limitata ad € 62.757,04) a titolo di saldo ELle fatture n. 44 EL 28.4.2020, n. 101 EL
1.10.2020 e n. 102 EL 1.10.2020, relative ai lavori di ristrutturazione EL già menzionato immobile di
OV EL DA.
L'opponente ha chiesto in primis la riunione EL giudizio di opposizione con il giudizio n. R.G. 3949/2021, già promosso nei confronti ELla e EL direttore lavori per far accertare gli inadempimenti di tali CP_1 soggetti ed ottenere il risarcimento dei danni. Sempre in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Arch. anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. CP_2
L'opponente ha inoltre chiesto che sia revocata la provvisoria esecuzione parziale EL decreto ingiuntivo concessa dal giudice EL monitorio e, per il restante importo, che sia rigettata l'istanza di concessione ELla provvisoria esecuzione. Il decreto ingiuntivo sarebbe infatti inefficace, sia perché mai notificato in copia autentica in violazione degli art. 643 e 644 c.p.c., sia perché basato su mere fatture, insufficienti a provare l'esistenza EL credito e contestate, anche per l'esistenza di un maggiore controcredito risarcitorio.
L'iniziativa monitoria sarebbe inoltre abusiva, tenuto conto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il giorno successivo alla notifica ELl'atto di citazione introduttivo EL giudizio R.G. 3949/21.
Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza ELla pretesa creditoria, chiedendo la revoca EL decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale ha infine chiesto che – previo accertamento degli inadempimenti ELla e ELl'Arch. – i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla CP_1 CP_2 ritardata consegna ELl'immobile, alla presenza di vizi e difetti, all'inidoneità ELl'immobile alla destinazione ricettiva e agli errori contenuti nella contabilità di cantiere (il tutto negli stessi termini di cui al giudizio R.G.
3949/21).
La si è costituita e ha chiesto il rigetto ELl'opposizione, oltre che per tutte le ragioni di merito già CP_1 esposte nel giudizio R.G. 3949/21, anche per l'infondatezza ELle censure mosse avverso il decreto ingiuntivo, in quanto: i) il ricorso monitorio è stato depositato in data 29.4.2021, prima che CP_1 ricevesse la notifica ELl'atto di citazione in data 3.5.2021; ii) la notifica EL decreto ingiuntivo in copia non munita ELl'attestazione di conformità è una mera irregolarità formale che non dà luogo all'inefficacia EL
pagina 5 di 20 decreto e che, in concreto, non ha comportato alcuna lesione EL diritto di difesa e comunque si sarebbe sanata per raggiungimento ELlo scopo.
A seguito ELl'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituito in giudizio l'Arch. chiedendo il CP_2 rigetto ELle domande svolte nei suoi confronti, in base a tutte le argomentazioni, eccezioni e difese già svolte nell'ambito EL giudizio n. R.G. 3949/21.
Concessi in entrambi i giudizi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e concessa - nella causa R.G.
8268/2021 - la provvisoria esecuzione per l'intero importo EL decreto ingiuntivo, all'udienza EL
13.10.2022 è stata disposta la riunione ELla causa n. R.G. 3949/21 alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. R.G. 8268/21 (ritenuta più risalente, sul presupposto che la pendenza di tale secondo giudizio va fatta risalire alla data di deposito EL ricorso monitorio in data 29.4.2021).
Con successiva ordinanza, sono state parzialmente ammesse le prove orali ed è stata disposta CTU con la nomina ELl'Ing. . Persona_1
Alle udienze in data 8.11.2023, 24.1.2024 e 13.3.2024 si è svolta l'istruttoria orale.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza EL 15.7.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Le eccezioni relative all'inefficacia EL decreto ingiuntivo e alla supposta natura abusiva ELl'iniziativa monitoria vanno disattese per i motivi di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che qui si richiama. In particolare, l'iniziativa monitoria non si connota per abusività, in base al rilievo risolutivo che il ricorso ex art. 633 c.p.c. è stato depositato in data 29.4.2021, ovvero prima ELla notifica alla ELl'atto di CP_1 citazione introduttivo EL giudizio di merito in data 3.5.2021. Quanto poi alla notifica EL decreto ingiuntivo in copia non munita ELl'attestazione di conformità, si conferma che trattasi di irregolarità meramente formale, sanata in concreto per raggiungimento ELlo scopo ELl'atto.
2. Procedendo con l'esame dei rapporti tra e l'impresa si osserva innanzitutto Parte_1 CP_1 che è pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il cui oggetto è costituito dall'appalto dei lavori di ristrutturazione ELl'immobile di OV EL DA, Via Chiesa n. 5, necessari per renderlo una struttura ricettiva da destinare all'attività di affittacamere e/o bed & breakfast.
pagina 6 di 20 Il contratto è stato stipulato in forma scritta in data 26.11.2018, facendo rinvio, per quanto concerne l'esatta individuazione ELl'oggetto e EL corrispettivo, al computo metrico redatto dall'Arch. e al CP_2 preventivo presentato dall'impresa in data 23.10.2018 (docc. 3 e 4 fascicolo ). Pt_1
È poi accertato che l'oggetto EL contratto è stato successivamente integrato per la richiesta da parte EL committente di procedere all'esecuzione di opere ulteriori, non previste dal preventivo iniziale. Le affermazioni in tal senso ELl'impresa non sono state contestate da se non in modo EL tutto Pt_1 generico (con effetto, dunque, di riconoscimento ai sensi ELl'art. 115 c.p.c.), né tantomeno sono state specificamente contestate le puntuali deduzioni EL convenuto circa il fatto che “successivamente, nel CP_2 corso dei lavori oggetto EL contratto d'appalto, il sig. appaltava sempre all'impresa a fronte di Pt_1 Controparte_1 appositi preventivi (docc. 11-12-13-14-15-16): - le forniture e pose di pavimenti e rivestimenti;
- le opere in ferro;
- le finiture
a resina ELla scala interna”.
La richiesta di opere extra è ulteriormente comprovata dal fatto che , a fronte ELla contabilità finale Pt_1 trasmessa dall'impresa in data 21.2.2020 (doc. 18B fascicolo , non ha mai individuato quali ELle CP_1 opere ivi indicate fossero disconosciute, ma si è limitato a contestare l'eccessività ELl'importo richiesto alla luce dei rilievi formulati dal proprio direttore lavori e in vista di un mero riconteggio di alcuni quantitativi esposti dall'impresa, con esiti, peraltro, di entità marginale e non sostanziale rispetto al valore complessivo ELl'appalto (si vedano l'email EL direttore lavori in data 26.11.2020 sub doc. 19 fascicolo , il CP_2 certificato emesso sempre dal direttore lavori in data 24.2.2020 sub doc. 24 fascicolo nonché le CP_1 osservazioni contenute nella perizia di parte EL Geom. sub doc. 13 fascicolo ). CP_4 Pt_1
Nello stesso senso, deve valorizzarsi anche la sottoscrizione di tutti i S.A.L., ivi compreso quello finale, da parte EL direttore lavori, tanto più alla luce ELla previsione contrattuale che espressamente equiparava tale sottoscrizione ad un riconoscimento imputabile allo stesso committente.
Circa la natura EL contratto, si tratta di un appalto a misura dal momento che il preventivo riporta l'indicazione dei prezzi unitari ELle lavorazioni. Ne consegue che il corrispettivo maturato dall'impresa può essere quantificato solo a consuntivo sulla base ELle opere effettivamente eseguite.
Infine, sono documentati e non contestati gli acconti già versati dalla committenza per complessivi €
125.916,36 (IVA compresa), in pagamento ELle fatture n. 25 EL 21.2.2019, n. 32 EL 1.3.2019, n. 54 EL
16.4.2019, n. 66 EL 27.5.2019 e n. 93 EL 25.7.2019.
3. L'oggetto ELla controversia verte dunque in primo luogo sull'esatta quantificazione ELle opere eseguite
(essendo contestata la veridicità dei conteggi riportati nel S.A.L. finale), in secondo luogo sull'esecuzione o meno dei lavori a regola d'arte ed infine sul danno arrecato al committente in termini di lucro cessante,
pagina 7 di 20 derivante dall'impossibilità di mettere a reddito l'immobile a causa dei vizi lamentati nonché EL ritardo nella consegna dei lavori.
4. Preliminare è dunque l'accertamento, sul piano fattuale, ELl'entità e ELla consistenza ELle opere realizzate dalla CP_1
Sul punto, richiamate le motivate ed esaustive argomentazioni EL C.T.U., si osserva quanto segue:
- con il S.A.L. finale n. 7 al 21.1.2020, l'impresa ha presentato una contabilità finale dei lavori per l'importo complessivo di € 206.482,51;
- tale importo si riferisce: per € 120.028,07 (già al netto ELlo sconto contrattuale EL 5%) alle opere previste dal contratto EL 26.11.2018; per € 29.227,17 ad opere non previste nel preventivo ma necessarie al fine di realizzare le opere contrattuali ex art.1660 c.c.; per € 31.339,27 a nuove lavorazioni commissionate in corso d'opera; per € 15.484,50 ad opere contabilizzate in economia per assistenza muraria;
per € 10.513,50 ad ulteriori opere in economia residuali;
- non vi è contestazione sulla congruità degli importi indicati dall'impresa rispetto ai prezzi unitari indicati nel preventivo (per quanto concerne le opere previste da contratto) o rispetto al prezziario ELla Camera di
Commercio pro tempore vigente (per quanto concerne le opere extra-contrattuali);
- tutte le opere contabilizzate dall'impresa nel S.A.L. finale sono state effettivamente realizzate (il C.T.U. ha infatti affermato: “con riferimento a quanto rilevato in sito e dalle verifiche effettuate in contraddittorio con i CTP ELle parti in causa, si può confermare che tutti i lavori contabilizzati dalla ditta sono stati realizzati dalla stessa”, pag. CP_1
12), con la sola eccezione di quattro voci specificamente individuate;
- in particolare, come accertato dal C.T.U., dall'importo complessivo ELla contabilità presentata dall'impresa va decurtato l'importo di € 13.036,40, riferibile: a) quanto ad € 647,94, al minor costo EL noleggio EL ponteggio, rideterminato in base al minor lasso di tempo (tre mesi) che il C.T.U. ha reputato congruo per svolgere le lavorazioni implicanti la presenza EL ponteggio medesimo;
b) quanto ad €
8.332,96, al costo addebitato per l'inesistente extra-spessore ELl'intonaco armato (atteso che, in conformità al progetto, tale intonaco è stato realizzato con uno spessore di soli 5 cm e non di 10 cm indicato in contabilità); c) quanto ad € 1.985,50, al minor valore ELle assistenze murarie, fermo restando che è corretta la quantificazione di tali assistenze in economia e non in base a prezziario, poiché così è previsto dal contratto;
d) quanto ad € 2.070,00, all'addebito non dovuto relativo alla preforatura per la posa ELla rete elettrosaldata (cfr. pagg. 18-20 e 30 ELl'elaborato);
- la decurtazione di € 13.036,40 va applicata sull'importo totale indicato nella contabilità presentata dall'impresa, pari a € 206.482,51; ne consegue che la contabilità finale rettificata, che corrisponde al valore pagina 8 di 20 dei lavori effettivamente realizzati dall'impresa in esecuzione EL rapporto contrattuale, ammonta ad €
193.446,11.
È opportuno precisare che, su tale punto, ci si discosta dall'impostazione (non condivisibile) seguìta dal
C.T.U. alle pagine 20 e 30 ELl'elaborato, secondo cui la decurtazione di € 13.036,40 andrebbe invece applicata sull'importo di € 195.000,00, che rappresenta il valore liquidato dal direttore lavori con il certificato EL 24.2.2020. La liquidazione EL direttore lavori è infatti il frutto ELle rettifiche che quest'ultimo ha già operato nell'ambito dei propri controlli sulla contabilità finale ELl'impresa e rappresenta dunque un importo già al netto di alcune decurtazioni (come si evince dalla email inviata in data 26.11.2020; doc. 19 fascicolo ). Considerato, tuttavia, che le rettifiche operate dal direttore CP_2 lavori non sono state analiticamente motivate e non sono riscontrabili, considerato inoltre che non sarebbe corretto applicare le rettifiche indicate dal C.T.U. su di un importo già in precedenza “rettificato” (pena un'inammissibile duplicazione nella valutazione ELle medesime voci di contabilità), l'importo di riferimento va individuato nell'importo totale ELla contabilità come esposto dall'appaltatrice.
5. Sulla base di quanto precede (prova EL contratto e prova ELle opere realizzate) risulta accertato che la per l'esecuzione ELle opere contrattuali ed extracontrattuali commissionate da , CP_1 Parte_1 ha maturato il diritto ad un corrispettivo di € 193.446,11 oltre IVA al 10%, e dunque pari a complessivi €
212.790,72.
L'accertamento ELla reale consistenza ELle opere eseguite è idoneo anche a superare l'accordo asseritamente raggiunto tra le parti all'incontro EL 3.6.2020, nel quale, secondo la prospettazione ELl'appaltatrice, si sarebbe convenuto l'importo totale di € 199.000,00 oltre IVA.
Al riguardo, peraltro, vale la pena evidenziare che non può dirsi raggiunta la prova di un siffatto accordo, poiché la ricostruzione emersa dall'istruttoria orale risulta contrastante: alle dichiarazioni positive EL teste
, che ha confermato il raggiungimento di un'intesa, si contrappone quanto affermato dal direttore Tes_1 lavori (che, pur essendo una parte, su tale argomento può ritenersi attendibile in quanto non CP_2 direttamente interessato), ovvero che l'incontro sarebbe stato riaggiornato a data successiva, senza che si fosse raggiunta in quella sede alcuna decisione definitiva. Questa seconda versione pare invero confermata dal fatto che alcuni mesi dopo, nel novembre 2020, tra le parti era ancora aperta una discussione in ordine alla revisione ELla contabilità (si veda l'email EL direttore lavori EL 26.11.2020 sub doc.19, più volte già menzionata).
6. In definitiva, tenuto conto EL valore ELle opere realizzate dall'impresa in forza EL contratto e di successive richieste e/o autorizzazioni EL committente (€ 212.790,72) e, d'altro canto, EL pacifico pagina 9 di 20 pagamento di acconti per € 125.916,36, il residuo credito in capo all'appaltatrice a titolo di corrispettivo ammonta ad € 86.874,36, di poco inferiore rispetto a quello azionato in monitorio.
7. In esito all'istruttoria è stata inoltre accertata la fondatezza ELl'opposizione per quanto concerne l'esistenza di vizi e difetti di conformità nelle opere realizzate dall'appaltatrice.
Richiamando sul punto le argomentate conclusioni ELla C.T.U., si è accertato che: A) una spalla di cartongesso è stata realizzata con una larghezza inferiore a quella EL termoconvettore ELl'impianto di climatizzazione;
B) un pannello di chiusura EL sottoscala presenta dimensioni non corrette, con un effetto esteticamente inaccettabile;
C) gli intonaci interni presentano in più punti finiture non accurate (rattoppi);
D) mancano le finiture interne dei lucernari;
E) vi sono fessurazioni, benché non strutturali, sulle cornici dei fori finestre ELle facciate esterne;
F) sulle pareti EL piano terra sono visibili tracce di umidità ed infiltrazioni;
G) non sono state eseguite alcune parti ELla tinteggiatura esterna e alcune finiture in pietra.
Ora, il difetto da ultimo indicato sub G) non rappresenta propriamente un vizio, ossia una lavorazione eseguita male, quanto piuttosto una lavorazione in toto non compiuta. Non è pertanto riconducibile all'ambito ELla garanzia cui l'appaltatore è tenuto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. e non dà luogo ad un risarcimento EL danno. Si tenga anche conto che, come confermato dal C.T.U., si tratta di lavori che, coerentemente al fatto che non sono stati eseguiti, non sono stati contabilizzati e dunque non sono stati considerati dall'impresa nella determinazione EL corrispettivo richiesto (al contrario, laddove eseguiti, il corrispettivo richiesto sarebbe legittimamente incrementato EL valore corrispondente).
Quanto ai vizi elencati da A) ad E), la causa ne è stata individuata dal C.T.U. nella non corretta esecuzione dei lavori da parte ELl'impresa appaltatrice.
La problematica descritta al punto F), invece, è stata ascritta ad un errore di progettazione, nel senso che, per quanto accertato dal C.T.U., il progettista ha erroneamente sottovalutato la possibilità che si potesse verificare una risalita di umidità dal terreno, fenomeno da considerarsi invece altamente probabile per la presenza di una muratura in sassi (come quella ELl'edificio oggetto ELl'intervento di ristrutturazione). Di conseguenza, il progettista non ha adottato gli opportuni accorgimenti, prevedendo unicamente l'inserimento di un vespaio aerato nell'area sottostante la sola pavimentazione, senza tuttavia alcun intervento atto ad interessare e trattare la parte ELla muratura (pag. 22 ELl'elaborato).
Ora, se è ben vero che il vizio progettuale è per sua natura direttamente imputabile al professionista incaricato di redigere il progetto ELl'intervento di ristrutturazione, non può tuttavia escludersi una concorrente responsabilità per tale vizio in capo all'appaltatore che ha curato l'esecuzione materiale ELl'opera.
pagina 10 di 20 È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura ELl'attività esercitata, onde soddisfare
l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi ELl'opera se, feELmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo
e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero
“nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (Cass. n. 1981 EL 2.2.2016).
Nel caso in esame non ha dedotto né provato di aver doverosamente rilevato e segnalato al CP_1 committente e al direttore lavori il vizio progettuale e, ciononostante, di aver ricevuto l'indicazione di procedere comunque alla realizzazione ELl'opera.
Alla luce ELle considerazioni che precedono, si può dunque affermare che tutti i vizi e le difformità descritti ai punti da A) a F) derivano dall'esecuzione ELle opere appaltate in difformità rispetto alle regole ELl'arte e sono suscettibili di rientrare nella garanzia di cui all'art. 1667 e, quanto all'infiltrazione di umidità, di cui all'art. 1669 c.c., dando luogo con ciò ad una responsabilità risarcitoria ELl'impresa appaltatrice.
8. In base alla documentazione prodotta va disattesa l'eccezione di decadenza formulata dall'appaltatrice. Vi sono in atti scambi di email risalenti al febbraio e al maggio 2020, in cui sono già menzionate le problematiche riscontrate dal committente e si dà atto ELl'interessamento ELl'impresa (doc. 6 e 8 fascicolo
). Pt_1
A ciò si aggiunga che, per quanto concerne le infiltrazioni (vizio che per la sua gravità va ricondotto al paradigma ELl'art. 1669 c.c.), il termine annuale per la denuncia è ancorato nella sua decorrenza al momento ELla scoperta EL vizio da parte EL committente. 'Scoperta' che, nell'accezione ELla norma da ultimo richiamata, presuppone la consapevolezza in capo al committente non soltanto ELl'esistenza EL vizio ma anche ELla sua causa e dunque ELla sua derivazione dall'attività ELl'appaltatore (ex multis, cfr.
Cass. n. 22722 EL 24.10.2014, per cui “l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la scoperta EL vizio ai fini EL computo dei termini (agli effetti di cui all'art. 1669 c.c.) deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi, quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata. Non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o, comunque, suscettibili di rivelarsi
pagina 11 di 20 infondate, la conoscenza completa - idonea a determinare il decorso EL termine - deve ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto ELl'acquisizione di idonei accertamenti tecnici”).
9. In forza di quanto precede, va pertanto riconosciuto al committente nei confronti ELl'impresa appaltatrice il risarcimento dei danni, nella misura corrispondente al costo dei lavori necessari per eliminare i vizi come sopra accertati.
Tale costo, sulla base ELla natura degli interventi di ripristino individuati dal C.T.U., può essere quantificato in € 12.496,00, di cui: i) € 1.200,00 per la sistemazione ELla posizione EL ventilconvettore (con un ampliamento ELla nicchia o con la rotazione EL ventilconvettore, secondo la soluzione più adeguata da verificare in fase di smontaggio); ii) € 250,00 per la sistemazione ELla porta EL sottoscala;
iii) € 1.600,00 per la sistemazione a regola d'arte degli intonaci;
iv) € 100,00 per l'applicazione ELle finiture sui lucernari;
v)
€ 1.346,00 per la sistemazione ELle cornici sulle finestre esterne;
vi) € 8.000,00 per l'eliminazione ELl'umidità di risalita mediante un intervento di sbarramento chimico/fisico con iniezioni di composti chimici sotto il livello EL pavimento.
La è dunque tenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo capitale di € CP_1
12.496,00, da maggiorare ELl'IVA al 10%, ottenendosi così un totale complessivo EL risarcimento dovuto pari a € 13.745,60.
10. Quanto alla domanda di risarcimento EL danno da lucro cessante, si osserva invece quanto segue.
L'impossibilità di avviare l'attività ricettiva già a partire dall'estate 2019 conseguirebbe, nella prospettazione ELl'opponente, sia dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia dalla presenza di vizi che hanno reso l'immobile inidoneo alla sua prevista destinazione.
Sotto il primo aspetto, deve invero escludersi l'esistenza di un danno causato al committente dal ritardo nella consegna ELle opere. E ciò non soltanto perché il termine EL 30.6.2019 previsto dall'art. 6 EL contratto di appalto (è evidentemente un refuso l'indicazione “30.6.2018”) non può essere inteso come un termine essenziale nel significato di cui all'art. 1457 c.c., in mancanza di qualunque indice testuale in tal senso, ed anzi a fronte EL tenore letterale ELla clausola, che indica la conclusione dei lavori
“presumibilmente” a quella data e “salvo imprevisti”. Ma anche – e soprattutto – per il fatto che l'oggetto ELl'appalto è stato variato in corso d'opera, a seguito di richiesta EL committente di eseguire opere aggiuntive extra preventivo (v. sopra), circostanza che ha fisiologicamente prolungato i tempi necessari per il completamento dei lavori oltre il 30.6.2019 e che non è riconducibile a una negligente condotta ELl'appaltatrice.
11. Sotto il secondo aspetto, invece, la domanda risulta fondata.
pagina 12 di 20 La presenza di estese infiltrazioni in tutto il piano terra ELl'immobile per effetto di un consistente fenomeno di umidità di risalita rappresenta un fattore di insalubrità ELl'ambiente ed è quindi incompatibile con la fruizione ELl'immobile, tanto più nell'ambito di un'attività ricettiva aperta al pubblico, quale quella di affittacamere e/o bed & breakfast prefigurata dall'opponente.
La destinazione ELl'immobile a struttura ricettiva è un dato non contestato dalle parti e che, EL resto, è coerente con la tipologia di intervento di ristrutturazione perseguito dal committente (creazione di una zona cucina, di tre camere autonome dotate ciascuna di un bagno separato, etc.).
Si può dunque affermare che la presenza di un vizio siffatto ha precluso in concreto l'avvio ELl'attività ricettiva. In altre parole, risulta provato il nesso causale tra la condotta colposa ELl'appaltatrice e il pregiudizio subito dal committente.
Ai fini ELla quantificazione di tale pregiudizio deve necessariamente farsi ricorso ad un criterio di natura equitativa, atteso che non sono disponibili parametri storici relativi all'andamento pregresso ELl'attività
(che l'opponente avrebbe intrapreso ex novo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione).
In quest'ottica può allora condividersi il ragionevole percorso argomentativo con cui il C.T.U. ha determinato il reddito medio annuo ritraibile da un'attività di locazione turistica con la formula “casa vacanze”, avendo riguardo al contesto geografico di riferimento, alla stagionalità e alle presumibili spese di gestione.
Pertanto, “tenendo conto ELle indicazioni fornite dai principali siti specializzati e motori di prenotazione di immobili per vacanze (Buytorent, AirBnB, Booking) si ipotizza una media EL 60% di tasso di occupazione nel corso ELla stagione turistica (aprile- ottobre) e 30% fuori stagione (novembre -marzo).
Ipotizzando il prezzo medio ELla camera nel periodo ELla stagione turistica pari a 80€/g. x 30gg.x 60% x 7mesi =
10.080€ x 3 camere = 30.240 €.
Ipotizzando il prezzo medio ELla camera nel periodo fuori stagione turistica a 60€/g. x 30gg.x 30% x 5mesi = 2.700€ x
3 camere= 8.100 €.
Se ne deduce un ricavo lordo pari a 38.340,00 €.
Considerando la diversa aliquota di tassazione sul ricavo lordo, che si somma al reddito imponibile personale, e le diverse spese di gestione quali: pulizia, gestione ELla biancheria, spese di check-in/check-out, pubblicità, wi-fi, provvigione ai portali di prenotazione, procedure burocratiche quali invio dei dati ai fini Istat e il calcolo ELla tassa di soggiorno, riparazioni di emergenza, manutenzioni più frequenti, consumabili (bagnodoccia e saponi) ed eventuali kit di benvenuto, il ricavo lordo si riduce di circa il 50% per un netto pari a 19.170,00 € l'anno” (pag. 29-30 ELl'elaborato peritale).
pagina 13 di 20 Ciò premesso, il periodo in relazione al quale il danno si è astrattamente prodotto va circoscritto tra il
21.2.2020 e il 19.1.2023.
Da un lato, poiché si è acclarato che non vi è stato un ritardo imputabile all'appaltatrice, la decorrenza EL periodo rilevante non può che individuarsi nella data di consegna finale dei lavori, ovvero il 21.2.2020.
Dall'altro lato, il termine finale deve farsi coincidere con il momento in cui, eseguiti i necessari rilievi in contraddittorio con le parti, il C.T.U. ha autorizzato ad intervenire sull'immobile, ovvero Parte_1 il 19.1.2023 (la circostanza è riferita a pag. 6 ELl'elaborato peritale).
Tanto premesso, ai fini ELla quantificazione EL danno prodottosi in concreto, si deve inoltre considerare che tutta l'annualità 2020 si è caratterizzata per le stringenti limitazioni dettate dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, dapprima in termini di assoluta chiusura ELle attività alberghiere (lockdown integrale da marzo a giugno) e, in seguito, di restrizioni agli spostamenti tra regioni diverse, di autocertificazioni, di controlli sanitari, etc.. Nella seconda parte ELl'anno, in particolare, nonostante il venir meno ELle limitazioni più stringenti, è un dato notorio che il settore turistico ha conosciuto una ripresa molto rallentata.
A queste notazioni di contesto generale, si deve aggiungere, nel caso in esame, la considerazione dei tempi tecnici necessari per l'allestimento ELla nuova struttura (acquisto degli arredi, attivazione dei servizi e ELle utenze, etc.) e per la sua pubblicizzazione sui canali di promozione turistica, oltre che il maggiore impatto dei costi di gestione nella fase di avvio di una nuova attività.
Tutto ciò consente di ritenere che, ragionevolmente, nessun guadagno sarebbe stato concretamente ricavato da alla chiusura ELl'anno 2020. Pt_1
In riferimento all'annualità 2021, vanno doverosamente considerati gli strascichi ELla crisi EL settore turistico iniziata l'anno precedente, nonché l'impatto ELle nuove restrizioni introdotte nella seconda fase di recrudescenza ELla pandemia (limitazioni agli spostamenti tra Regioni c.d. rosse e gialle, introduzione EL green pass, persistenza di restrizioni all'ingresso in Italia da Paesi extraeuropei, etc.), circostanze di cui è ragionevole ritenere che la redditività ELl'attività di affittacamere avrebbe risentito in misura significativa.
Appare allora congruo, per l'anno 2021, applicare al reddito medio stimato dal C.T.U. un abbattimento pari quantomeno al 30% circa. Ne consegue che il mancato guadagno per l'anno 2021 può essere quantificato in € 13.000,00.
In relazione all'anno 2022 può invece riconoscersi il danno nella misura media di € 19.170,00.
pagina 14 di 20 In conclusione, il complessivo mancato guadagno subito da e imputabile alla Parte_1 CP_1 ammonta ad € 32.170,00, somma che si pone pertanto a carico ELl'impresa a titolo di risarcimento EL danno da lucro cessante.
12. Si procede quindi, in seconda battuta, ad esaminare le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti di . Controparte_2
Nella causa n. R.G. 3949/2021, e con la domanda riconvenzionale di identico contenuto nell'ambito EL giudizio R.G. 8268/2021, ha chiesto accertarsi l'inadempimento EL professionista per Parte_1
l'inesatta esecuzione ELle prestazioni rese in qualità di progettista e direttore lavori, con la conseguente condanna ELlo stesso, in via solidale con l'impresa al risarcimento dei danni ai sensi ELl'art. 1218 CP_1
c.c..
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Va premesso che non vi è contestazione sul conferimento all'Arch. EL duplice incarico di CP_2 progettista e di direttore dei lavori, limitatamente alla parte architettonica ELl'intervento di ristrutturazione, come risulta dal contratto stipulato in data 6.3.2018.
Nel merito, al professionista sono stati contestati plurimi inadempimenti, consistenti nell'aver avallato un'errata contabilità di cantiere e nell'essere corresponsabile dei vizi e difetti ELle opere realizzate e EL danno derivato al committente dal ritardo nella loro consegna.
13. Va in primis disattesa l'eccezione sollevata dal professionista ai sensi ELl'art. 2226 c.c., con la quale si è contestata la decadenza ELl'attore dall'azione di garanzia volta a far valere la responsabilità per vizi ELla prestazione professionale. La norma richiamata non è infatti applicabile alle prestazioni d'opera intellettuale rese dal progettista e dal direttore lavori.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, “le disposizioni ELl'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione ELl'azione di garanzia per vizi ELl'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione EL professionista che abbia assunto l'obbligazione ELla redazione di un progetto di ingegneria o ELla direzione dei lavori, ovvero
l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità ELla prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 ELlo stesso codice” (Cass. Sez. U, n. 15781 EL
28/07/2005; conf. Cass. n. 5091 EL 9.3.2006; Cass. n. 28575 EL 20.12.2013).
14. Tanto premesso, alla luce ELl'accertamento sopra svolto sulla consistenza dei lavori eseguiti (che ha confermato la sostanziale correttezza degli importi liquidati con i certificati EL direttore lavori: €
193.446,11 effettivi, contro i € 195.000,00 liquidati), risulta innanzitutto infondata la contestazione attinente alla non corretta verifica ELla contabilità di cantiere.
pagina 15 di 20 Del pari, va disattesa la censura relativa ad una responsabilità EL direttore lavori per gli asseriti ritardi EL cantiere. Si richiama quanto sopra evidenziato circa la mancata pattuizione di un termine essenziale e la commissione di opere extra preventivo, al fine di escludere la stessa configurabilità di un ritardo imputabile all'impresa o al direttore lavori (paragrafo 10). Ma si aggiunge anche, con specifico riferimento all'operato EL professionista, che l'istruttoria testimoniale ha comprovato come lo stesso si sia attivato diligentemente per ottenere il collaudo statico, i certificati e i documenti per l'agibilità (si vedano sul punto le dichiarazioni dei testi e , così da escludere qualsiasi imputazione circa il ritardo dei lavori. Tes_2 Tes_3
15. Risultano invece fondati gli ulteriori addebiti mossi dall'attore nei confronti ELl'Arch. , alla luce CP_2 di quanto accertato relativamente alla presenza, nelle opere, di vizi e difetti di natura sia esecutiva sia progettuale (v. supra par. 7).
Come acclarato dal C.T.U., è infatti direttamente riferibile ad un errore compiuto dall'Arch. in CP_2 qualità di progettista la problematica ELl'umidità di risalita presente nel piano terra ELl'immobile
(nell'elenco che precede indicata sub F), fermo restando quanto si è detto in precedenza sulle ragioni per cui di tale vizio risponde in solido anche l'impresa.
Ma sono riferibili al professionista, in tal caso nella sua veste di direttore lavori, anche gli ulteriori vizi di natura esecutiva sopra elencati da A) ad E), poiché risulta a lui imputabile l'inadeguata supervisione sull'esecuzione ELle opere da parte ELl'impresa appaltatrice.
Giova infatti rammentare il perimetro degli obblighi professionali gravanti sulla figura EL direttore lavori, come ELineato dalla giurisprudenza di legittimità. Precisamente, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità ELl'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto EL committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua ELla 'diligentia quam in concreto'; rientrano pertanto nelle obbligazioni EL direttore dei lavori l'accertamento ELla conformità sia ELla progressiva realizzazione ELl'opera al progetto, sia ELle modalità ELl'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole ELla tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione ELl'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte ELl'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività EL direttore dei lavori per conto EL committente si concreta nell'alta sorveglianza ELle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo ELla
pagina 16 di 20 realizzazione ELl'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo EL professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici ELl'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole ELl'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. n. 10728 EL 24.4.2008).
Poiché i vizi accertati consistono in una difformità ELle opere realizzate rispetto ai canoni di una buona esecuzione secondo le regole ELl'arte, la relativa responsabilità è ascrivibile, in solido con l'impresa esecutrice, anche al direttore lavori, che avrebbe potuto evitare l'insorgere dei vizi qualora, nell'esercizio dei poteri attribuiti alla sua funzione, avesse svolto un'adeguata vigilanza sulla qualità ELl'opera realizzata.
In ultimo, per le stesse ragioni e nei medesimi termini già esposti con riferimento all'analoga domanda svolta nei confronti ELl'appaltatrice, va accolta anche nei confronti EL progettista/direttore lavori la domanda di risarcimento EL lucro cessante relativo alla ritardata apertura ELl'attività ricettiva.
16. Per tutto quanto precede, va affermata la responsabilità ELl'Arch. ai sensi ELl'art. 1218 c.c. per CP_2
l'inadempimento degli obblighi di diligenza posti a suo carico nell'esecuzione ELle prestazioni di progettista e direttore lavori.
Va quindi disposta la sua condanna al risarcimento dei danni causalmente imputabili a tale inadempimento, ovvero quelli derivanti dalla presenza di vizi e difetti ELle opere, oltre al danno da lucro cessante, così come in precedenza quantificati nell'importo complessivo di € 45.915,60 (€ 13.745,60 + € 32.170,00).
La condanna EL progettista/direttore lavori va disposta in via solidale con l'appaltatrice, atteso che rispetto a parte attrice è infatti irrilevante il riparto interno ELle responsabilità.
Infatti, “la responsabilità ELl'appaltatore e EL progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo ELla solidarietà, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione ELle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario ELla parità ELle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale (v. Cass. n. 14378 EL 24.5.2023; in termini, anche Cass. n. 29218 EL 6.12.2017).
Quanto alle rispettive quote di responsabilità sul piano dei rapporti interni, per il cui accertamento ha fatto istanza il convenuto , deve tenersi conto EL fatto che i vizi riscontrati sono causalmente CP_2 riconducibili tanto ad errori esecutivi ELl'impresa quanto a condotte omissive EL direttore lavori e ad errori EL progettista. Appare pertanto equo, nonché conforme al criterio ELl'art. 1298 co. 2 c.c., ripartire la responsabilità sul piano interno nella misura EL 50% ciascuno tra l'impresa appaltatrice e il professionista.
pagina 17 di 20 17. Possono a questo punto trarsi le seguenti conclusioni: a) si è accertato che il residuo credito di a CP_1 titolo di corrispettivo per le opere appaltate ammonta ad € 86.874,36, importo inferiore rispetto a quello azionato in monitorio;
b) l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 EL
Tribunale di Verona va revocato, con condanna di a pagare alla a titolo di saldo Parte_1 CP_1 EL corrispettivo ELl'appalto, l'importo di € 86.874,36, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla data ELla domanda monitoria (29.4.2021) ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno successivo al deposito ELla domanda monitoria (30.4.2021) fino al saldo;
c) dalla somma di cui al punto che precede, andranno defalcate le somme già incassate dalla per effetto CP_1 ELle procedure di esecutive medio tempore intraprese nei confronti ELl'attore; d) la e CP_1 CP_2
sono responsabili per i vizi e difetti presenti nelle opere, il cui costo di ripristino ammonta ad €
[...]
13.745,60, nonché per il danno da lucro cessante derivante dalla ritardata apertura ELla struttura ricettiva, quantificato in € 32.170,00; e) per l'effetto, la e vanno condannati, in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente ex artt. 1668 e 1218 Parte_1
c.c., l'importo totale di € 45.915,60, oltre interessi legali dalla data ELla sentenza;
f) nei rapporti interni, il grado di responsabilità è pari al 50% in capo a ciascuno dei condebitori solidali.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, considerato che nei rapporti con la l'attore è soccombente in via prevalente, atteso che è CP_1 stata sostanzialmente confermata la pretesa monitoria mentre è stato accertato un suo controcredito risarcitorio inferiore a quello allegato, è giustificata la compensazione ELle spese di lite tra tali parti nella misura di un quarto, con condanna ELl'attore al pagamento in favore ELla dei restanti tre quarti. CP_1
Nei rapporti tra l'attore e la soccombenza grava invece su quest'ultimo, che va pertanto Controparte_2 condannato alla rifusione ELle spese di lite in favore ELl'attore.
Le predette spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi EL D.M. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore corrispondente al decisum, e pertanto facendo applicazione ELlo scaglione da €
52.001 a € 260.000 nei rapporti tra e l'impresa e facendo applicazione ELlo Parte_1 CP_1 scaglione da € 26.001 a € 52.000 nei rapporti tra e Si liquidano Parte_1 Controparte_2 unitariamente tutte le fasi dei due giudizi, anche anteriori alla riunione, stante la totale identità ELle questioni di fatto e giuridiche affrontate nelle due sedi.
Si pongono definitivamente a carico solidale di tutte le parti, nella misura interna di un terzo ciascuna, le spese di C.T.U. già liquidate con decreto datato 8.6.2023, tenuto conto che la consulenza ha consentito di pagina 18 di 20 accertare la fondatezza ELle ragioni di credito ELl'impresa, ma, al contempo, anche la responsabilità di entrambi i convenuti in relazione ai vizi ELl'immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. n. 8268/2021 e R.G. n. 3949/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che vanta nei confronti di un credito residuo a Controparte_1 Parte_1 titolo di corrispettivo ELl'appalto pari ad € 86.874,36 e per l'effetto, in parziale accoglimento ELl'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2608/2021 EL 17.8.2021 EL Tribunale di Verona e condanna a pagare in favore di la minor somma di € 86.874,36, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla data ELla domanda monitoria
(29.4.2021) ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno successivo al deposito ELla domanda monitoria (30.4.2021) fino al saldo, fermo restando che da tale importo dovranno essere decurtate le somme medio tempore incassate da nell'ambito ELle procedure Controparte_1 esecutive già intraprese nei confronti ELl'attore;
2) in accoglimento ELla domanda riconvenzionale svolta nel giudizio R.G. n. 8268/2021 e ELla domanda principale svolta nel giudizio n. R.G. 3949/2021, accerta e dichiara la concorrente responsabilità di
[...]
e di – la prima ai sensi degli artt. 1667-1669 c.c. e il secondo ai sensi Controparte_1 Controparte_2 ELl'art. 1218 c.c. – per i vizi e difetti ELle opere e per il pregiudizio da lucro cessante subito dall'attore e, per l'effetto, condanna i predetti convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni in favore di , che si liquidano nell'importo complessivo di € 45.915,60, oltre interessi Parte_1 legali dalla data ELla presente sentenza al saldo;
3) accerta che, nei rapporti interni tra i convenuti, la responsabilità di cui al punto 2) è riferibile a ciascuno di essi nella misura EL 50%;
4) liquida le spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1 nell'importo complessivo di € 14.103,00 e, compensate le stesse tra le parti nella misura di un quarto, condanna alla rifusione in favore di dei restanti tre quarti, pari Parte_1 Controparte_1 ad € 10.577,25, oltre al rimborso spese generali in misura EL 15%, CPA e IVA di legge;
5) condanna alla rifusione in favore di ELle spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 759,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura EL 15%, CPA e IVA di legge;
pagina 19 di 20 6) pone definitivamente a carico solidale ELle parti, nella misura di un terzo ciascuna, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto in data 8.6.2023.
Verona, 24.2.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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