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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa EN ON, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Brugherio, via Oberdan n. 27, presso lo studio dell'avv. Andrea Fossati, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate all'atto di citazione;
attori e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore convenuto contumace
Motivi della decisione
e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari di tre appartamenti siti nel fabbricato facente parte del Condominio
“ ” sito in Brugherio, via Quarto n. 69, hanno convenuto, Controparte_1
davanti al Tribunale di Monza, il citato Condominio chiedendo che fosse pagina 1 di 11 accertato e dichiarato: “che l'installazione dell'ascensore della scala s è avvenuta, per i motivi tutti di cui in narrativa, in violazione delle competenze dell'assemblea dei condomini, che non l'ha votata, e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a proprie spese e tempestivamente, entro un termine fissato dall'Ill.mo Giudicante, a rimuovere l'ascensore della scala s ed a ripristinare lo status quo precedente alla sua installazione;
Per l'ulteriore effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire agli attori i danni patiti in conseguenza dell'installazione dell'ascensore della scala s, per le ragioni tutti di cui in narrativa, ammontanti in complessivi €45.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo …”.
In proposito, gli attori hanno eccepito, in primo luogo, l'illegittimità dell'installazione dell'ascensore della scala s “per effetto dell'assenza di … idonea votazione assembleare”, atteso che “… al punto 3 del verbale di assemblea del 26.09.2020 non … si è approvata l'installazione dell'ascensore della scala s. Piuttosto, si legge che l'assemblea “autorizza le singole scale che volessero farlo all'installazione dell'ascensore con spese a loro carico”, specificando espressamente che si trattava di decisione “non vincolante o obbligatoria per nessuno” e che “… il modello adottato per la scala s è lungi dall'essere ritenuto un buon ascensore da molti condomini, considerato che la sua installazione ha comportato lo spostamento e la modifica di parti comuni
(spostamenti della tubazione comune del gas, modifiche significative della facciata comune e perfino dei balconi privati), che evidentemente vincoleranno per il futuro in modo negativo le altre palazzine …”.
In secondo luogo, gli attori hanno argomentato in ordine all'illegittimità dell'installazione dell'ascensore l'inesistenza dell'esigenza di abbattere barriere architettoniche. Più nello specifico, gli attori contestano le pagina 2 di 11 dichiarazioni del in ordine al fatto che l'installazione CP_1
dell'ascensore non avrebbe richiesto alcun voto assembleare poiché “sarebbe stata un abbattimento di barriera architettonica … per i SI.ri Parte_4
disabili e residenti al quarto e ultimo piano”; ciò in quanto “l'ultima fermata dell'ascensore della scala s non arriva al quarto piano, ma al terzo ammezzato, cioè un piano più sotto all'abitazione dei SI.ri … . Pertanto, Parte_4
tale ascensore è inidoneo a rimuovere le barriere architettoniche;
anzi, le crea, riducendo l'ampiezza del portone e dell'atrio di ingresso, così ostacolando l'accesso e l'uscita dall'edificio, resa più difficoltosa …”.
Da ultimo, gli attori hanno contestato la legittimità dell'installazione dell'ascensore in questione per scorretta interpretazione delle norme sul condominio parziario. Invero, a detta degli attori, il Controparte_1
legalmente un unico soggetto giuridico dotato di un unico codice
[...]
fiscale: non ci sono più soggetti giuridici separati corrispondenti ai diversi stabili che lo compongono o alle singole scale che formano ciascuno stabile.
Infatti, tutti gli 8 stabili da cui i è formato costituiscono, per Controparte_1
regolamento condominiale, un unico condominio (art. 1, doc. 22). In un contesto siffatto, sarebbe lecito aspettarsi che le decisioni che riguardano l'intero condominio vengano prese dall'assemblea di tutti i condomini e non, come è avvenuto nel caso di specie, su iniziativa unilaterale di chicchessia, non sanzionata da alcuna assemblea. … Ciò, tra l'altro, perché queste modifiche incidono sul decoro architettonico di tutti gli stabili ed in quanto esse sono suscettibili di influenzare le scelte future riguardanti le altre palazzine. Di fatti, nel caso di specie, la decisione unilaterale di installare un certo modello di ascensore nella scala s, non votato da alcuno, condizionerà inevitabilmente gli altri stabili che volessero adottare in futuro un proprio impianto elevatore e che, dunque, saranno costretti ad adottare quello usato per la scala s, essendo le palazzine identiche. Inoltre, tali stabili non potranno neppure usufruire dei vantaggi di un'eventuale appalto collettivo, legato alla pagina 3 di 11 scelta di un comune modello di ascensore da che intendevano utilizzare parte dell'area comune, ossia la tromba delle scale e piccola parte degli scalini, che avrebbe dovuto essere occupata con il vano del realizzando ascensore, come da progetto di fattibilità allegato …”.
In sostanza, gli attori ritengono che non si possano invocare le norme sul condominio parziario in assenza radicale di qualsivoglia votazione, nonché
“considerato il dato oggettivo che il Condominio - e non altri soggetti giuridici
(la sola scala s, i singoli condomini che la abitano o chicchessia) - figura esplicitamente come committente dell'installazione dell'ascensore della scala s e, conseguentemente, come proprietario e intestatario del medesimo in una pluralità di documenti, di seguito specificati …”.
Gli attori denunciano, inoltre, la falsità del “verbale di riunione straordinaria scala s del 15.10.2021”, con cui si sarebbe deciso - a titolo di condominio parziario – l'installazione dell'ascensore della scala S, rimettendo al tribunale la valutazione in merito alla denuncia alle autorità competenti.
Hanno concluso chiedendo, da ultimo, “il risarcimento dei danni conseguenti alla vicenda descritta nel presente atto, avendo il
[...]
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, leso Controparte_1
il loro diritto, in qualità di comproprietari, a partecipare alle scelte condominiali in merito agli ascensori nell'assemblea di tutti i condomini … di modo che gli attori, così privati di loro diritti e competenze, non hanno potuto concorrere a tracciare le linee guida degli ascensori condominiali
(definendone i criteri univoci di scelta che avrebbero vincolato le diverse palazzine), avendo causato acredine tra i condomini per via della predetta prevaricazione dell'assemblea (avendo ingenerato presso alcuni condomini, tramite tale illecito precedente, la convinzione che sia possibile procedere sempre e comunque ignorando il parere degli altri), avendo altresì causato loro un danno economico in quanto il modo di agire scelto ha impedito di procedere con un potenziale appalto collettivo per l'installazione degli pagina 4 di 11 ascensori delle rispettive palazzine onde ottenere condizioni economiche più favorevoli, avendo provocato una tangibile violazione del decoro architettonico condominiale (per effetto dell'alterazione della facciata di uno degli stabili, quando tutti erano, prima dei lavori, identici) e avendo, perfino, causato danni, conseguenti all'installazione dell'ascensore, alla facciata della palazzina ove si trova la scala s per i quali oggi si pretende che paghino tutti i condomini, compresi gli attori. Tenuta conto la gravità dei danni e la notevolezza dei loro strascichi nei rapporti tra i condomini e nella gestione del
, si reputa corretto quantificare i predetti danni in € 15.000,00 per CP_1
ciascun attore, pari a un totale di € 45.000,00”, oltre al rimborso delle spese di mediazione.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1
non si è costituito: ne ribadita la declaratoria di contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice.
All'udienza del 16/09/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, la controversia ha ad oggetto la domanda di rimozione dell'ascensore della scala S rivolta da Parte_1
e , in qualità di proprietari di tre
[...] Parte_2 Parte_3
distinti appartamenti siti in Brugherio, via Quarto n. 69, nei confronti del in cui si trovano gli immobili medesimi, oltre al Controparte_2
risarcimento del danno patito in conseguenza dell'installazione dell'ascensore.
Ciò hanno chiesto adducendo l'installazione, senza il loro consenso e a loro insaputa, dell'ascensore della scala S “in violazione delle competenze dell'assemblea dei condomini, che non l'ha votata”.
La domanda è infondata e va respinta, dovendo al riguardo essere pagina 5 di 11 richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1529/2000
e, più di recente, Cass. 19087/2022) secondo cui l'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera.
Invero, qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (cfr. Cass. n. 16815 del 24/05/2022; Cass.
n. 4439 del 20/02/2020; Cass. n. 31462 del 05/12/2018; Cass. n. 1529 del
11/02/2000).
Nella specie, in applicazione di detto principio, deve ritenersi che l'installazione dell'ascensore sulle parti comuni, a cura di alcuni condomini, a loro spese, sia legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini, incompatibile con la realizzazione dell'opera.
Per le stesse ragioni è legittima la delibera dell'assemblea di condominio che deliberi l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese dei condomini interessati, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., non dovendo pagina 6 di 11 necessariamente derivare dall'innovazione un vantaggio compensativo per il condomino dissenziente (cfr. Cass. n. 18147 del 26/07/2013; Cass. n. 20902 del 08/10/2010; Cass. n. 1529 del 11/02/2000).
Nel caso concreto, l'autorizzazione ad installare gli ascensori da parte dei condomini interessati è stata oggetto di deliberazione condominiale che non risulta caducata: in data 26/09/2020, infatti, “l'Assemblea a maggioranza … autorizza le singole scale che volessero farlo, all'installazione dell'ascensore con spese a loro carico, ribadendo comunque, che in presenza nella singola scala di persona disabile, questi ha facoltà di metterlo in opera così come previsto dalla legge”.
Trattasi di modificazione necessaria per il miglior godimento della cosa, realizzabile a proprie spese da ciascun comunista, ai sensi dell'art. 1102 c.c., il che ne consente l'esecuzione a proprie spese e per il proprio esclusivo vantaggio, anche in difetto di delibera approvata dalla maggioranza qualificata. In tal senso deve leggersi, infatti, il riferimento, contenuto nella delibera, al fatto che la decisione non deve ritenersi “vincolante o obbligatoria per nessuno”, atteso che essa “serve solamente a concedere alle singole scale che decideranno di installarlo, di farlo liberamente assumendosi le relative spese”.
A ben vedere, infatti, nel presente giudizio non è stata contestata l'esistenza di una deliberazione condominiale che ponga la partecipazione alle spese di manutenzione e/o di esecuzione a carico degli odierni attori, pur in difetto del loro consenso all'installazione dell'ascensore in questione.
***
Quanto alle ulteriori doglianze relative all'inesistenza dell'esigenza di abbattere barriere architettoniche e alla lesione del decoro architettonico, si osserva che l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di pagina 7 di 11 minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.
Nel caso di specie, all'esito del bilanciamento tra utilità e svantaggi di occorre dare preferenza all'installazione dell'ascensore.
E tanto nel debito rispetto dell'assunto in forza del quale, in tema di condominio negli edifici, nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120, comma 2, c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis, secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (cfr. Cass. n. 7028 del 12/03/2019; Cass. n.
21342 del 29/08/2018; Cass. n. 12930 del 24/07/2012; Cass. n. 15308 del
12/07/2011).
Alla stregua di queste direttrici, ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c. sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione.
Nondimeno, nel caso concreto non è stato provato – e per vero nemmeno specificamente allegato – che l'innovazione determini una sensibile menomazione dell'utilità che i condomini ritraevano dalla parte comune, secondo l'originaria costituzione della comunione, né tantomeno che la stessa, pagina 8 di 11 recando utilità ai restanti condòmini, comporti soltanto per uno o alcuni di loro un pregiudizio limitato, che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità.
Segnatamente, sul punto, ad orientare nel senso della prevalenza del vantaggio connesso all'installazione dell'ascensore sono i disegni e le fotografie dell'edificio, dalle quali si ricava che la posizione del vano ascensore non implica alcun disagio nell'uso quotidiano della scala.
In particolare, occorre considerare che i muri comuni oltre allo scopo di sorreggere l'edificio e spesso di delimitarlo all'esterno hanno anche la funzione di sorreggere manufatti di vario genere nonchè di consentire l'apertura di porte e di finestre per cui in linea generale l'apposizione di un ascensore non altera l'entità materiale del bene.
Nel caso in esame infatti l'ascensore non rappresenta affatto un intralcio al passaggio dei residenti (perchè posto all'esterno) ma, altresì, può asserirsi che la sua apposizione non lede neppure i termini ed i limiti ex art. 1102 c.c. in quanto non risulta, non essendo stato nemmeno allegato, che incida sulla statica del fabbricato condominiale, non ne pregiudica la sicurezza ed il decoro architettonico, non altera la destinazione del bene e non viola il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva.
In altre parole, nel contemperamento necessario degli interessi, deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall'installazione dell'ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con ridotta capacità fisica anche temporanea dimoranti ai piani più alti. Diritto che deve essere privilegiato a fronte delle contrapposte esigenze di altri partecipanti (peraltro nemmeno specificamente dedotte), laddove la tecnologia, come nel caso in esame, riduca al minimo i sacrifici di questi ultimi tenuto conto anche del fatto che l'ascensore, come detto, è posizionato all'esterno del fabbricato e luce ed aria pagina 9 di 11 non possono ritenersi significativamente ridotte posto fra l'altro che le pareti esterne dell'ascensore sono in vetro (v. fotografie in atti).
Si osserva, inoltre, che l'ascensore, pur essendo stato posto all'esterno, non può asserirsi che sia esteticamente sgradevole o compromettente di per sè il decoro della facciata, la cui tutela deve essere contemperata anche con altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti.
Al riguardo, merita evidenziare che la tutela del decoro è stata approntata dal legislatore non in base ad astratte considerazioni ma alla luce di due precise circostanze di fatto e cioè, per un verso, di un'apprezzabile alterazione delle linee fondamentali dell'edificio o di sue singole porzioni e, per altro verso, di una consequenziale diminuzione del valore dell'edificio e quindi di ogni singola unità che lo compone (donde la legittimazione attiva non è in capo al solo condominio ma anche dei singoli partecipanti). Come detto l'alterazione deve essere appariscente e di non trascurabile entità, tale cioè da recare un pregiudizio estetico suscettibile di un'apprezzabile valutazione economica.
Ciò posto si osserva che, nel caso in esame, tale violazione non si rinviene come è dato apprezzare in particolare dalle fotografie prodotte sub doc. 39 in allegato alla citazione, che riproducono i luoghi ad ascensore terminato, dalle quali si ricava che l'intervento contestato è modesto quanto alla superficie del muro perimetrale interessato, non ha spezzato le euritmie dell'edificio che recava già parti in rilievo (v. citate fotografie) e che non è idoneo a determinare, nella sua connotazione visiva, alcuna diminuzione di valore dell'edificio o di parte dello stesso tenuto anche conto della funzione ulteriore di tale parte dell'edificio destinata notoriamente a servizio degli accessori delle unità solitarie non installabili nella facciata principale. Invero
l'intervento si è risolto nella realizzazione di una struttura “leggera” con una parte in vetro e una parte “strutturale”: intervento che può finanche ritenersi pagina 10 di 11 avere, invece, aumentato il valore del fabbricato come notoriamente avviene quando l'accesso alle unità esclusive viene facilitato.
Non si ritiene neanche ravvisabile, dall'esame del progetto approvato e dalla documentazione versata in atti, alcuna violazione della statica dell'edificio. Parimenti nessuna conseguenza pregiudizievole per la sicurezza dell'edificio è emersa, né è stata dedotta dagli attori.
Ed invero, dalle fotografie in atti emerge che l'ascensore è stato progettato per essere installato in uno spazio comune dell'edificio senza diretto accesso dalla pubblica via e con ingresso consentito ai soli condomini. Donde non si può immaginare alcuna rilevante agevolazione in favore di eventuali malintenzionati. Tenuto anche conto del fatto che la struttura non appare recare appigli facilmente utilizzabili.
In conclusione, la domanda è infondata e va respinta. Restano assorbite le ulteriori deduzioni, eccezioni e difese avanzate dagli attori.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori Parte_1 Pt_2
e ai danni del
[...] Parte_3 Controparte_3
in Brugherio;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
15/10/2025
Il giudice
EN ON
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa EN ON, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Brugherio, via Oberdan n. 27, presso lo studio dell'avv. Andrea Fossati, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate all'atto di citazione;
attori e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore convenuto contumace
Motivi della decisione
e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari di tre appartamenti siti nel fabbricato facente parte del Condominio
“ ” sito in Brugherio, via Quarto n. 69, hanno convenuto, Controparte_1
davanti al Tribunale di Monza, il citato Condominio chiedendo che fosse pagina 1 di 11 accertato e dichiarato: “che l'installazione dell'ascensore della scala s è avvenuta, per i motivi tutti di cui in narrativa, in violazione delle competenze dell'assemblea dei condomini, che non l'ha votata, e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a proprie spese e tempestivamente, entro un termine fissato dall'Ill.mo Giudicante, a rimuovere l'ascensore della scala s ed a ripristinare lo status quo precedente alla sua installazione;
Per l'ulteriore effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire agli attori i danni patiti in conseguenza dell'installazione dell'ascensore della scala s, per le ragioni tutti di cui in narrativa, ammontanti in complessivi €45.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo …”.
In proposito, gli attori hanno eccepito, in primo luogo, l'illegittimità dell'installazione dell'ascensore della scala s “per effetto dell'assenza di … idonea votazione assembleare”, atteso che “… al punto 3 del verbale di assemblea del 26.09.2020 non … si è approvata l'installazione dell'ascensore della scala s. Piuttosto, si legge che l'assemblea “autorizza le singole scale che volessero farlo all'installazione dell'ascensore con spese a loro carico”, specificando espressamente che si trattava di decisione “non vincolante o obbligatoria per nessuno” e che “… il modello adottato per la scala s è lungi dall'essere ritenuto un buon ascensore da molti condomini, considerato che la sua installazione ha comportato lo spostamento e la modifica di parti comuni
(spostamenti della tubazione comune del gas, modifiche significative della facciata comune e perfino dei balconi privati), che evidentemente vincoleranno per il futuro in modo negativo le altre palazzine …”.
In secondo luogo, gli attori hanno argomentato in ordine all'illegittimità dell'installazione dell'ascensore l'inesistenza dell'esigenza di abbattere barriere architettoniche. Più nello specifico, gli attori contestano le pagina 2 di 11 dichiarazioni del in ordine al fatto che l'installazione CP_1
dell'ascensore non avrebbe richiesto alcun voto assembleare poiché “sarebbe stata un abbattimento di barriera architettonica … per i SI.ri Parte_4
disabili e residenti al quarto e ultimo piano”; ciò in quanto “l'ultima fermata dell'ascensore della scala s non arriva al quarto piano, ma al terzo ammezzato, cioè un piano più sotto all'abitazione dei SI.ri … . Pertanto, Parte_4
tale ascensore è inidoneo a rimuovere le barriere architettoniche;
anzi, le crea, riducendo l'ampiezza del portone e dell'atrio di ingresso, così ostacolando l'accesso e l'uscita dall'edificio, resa più difficoltosa …”.
Da ultimo, gli attori hanno contestato la legittimità dell'installazione dell'ascensore in questione per scorretta interpretazione delle norme sul condominio parziario. Invero, a detta degli attori, il Controparte_1
legalmente un unico soggetto giuridico dotato di un unico codice
[...]
fiscale: non ci sono più soggetti giuridici separati corrispondenti ai diversi stabili che lo compongono o alle singole scale che formano ciascuno stabile.
Infatti, tutti gli 8 stabili da cui i è formato costituiscono, per Controparte_1
regolamento condominiale, un unico condominio (art. 1, doc. 22). In un contesto siffatto, sarebbe lecito aspettarsi che le decisioni che riguardano l'intero condominio vengano prese dall'assemblea di tutti i condomini e non, come è avvenuto nel caso di specie, su iniziativa unilaterale di chicchessia, non sanzionata da alcuna assemblea. … Ciò, tra l'altro, perché queste modifiche incidono sul decoro architettonico di tutti gli stabili ed in quanto esse sono suscettibili di influenzare le scelte future riguardanti le altre palazzine. Di fatti, nel caso di specie, la decisione unilaterale di installare un certo modello di ascensore nella scala s, non votato da alcuno, condizionerà inevitabilmente gli altri stabili che volessero adottare in futuro un proprio impianto elevatore e che, dunque, saranno costretti ad adottare quello usato per la scala s, essendo le palazzine identiche. Inoltre, tali stabili non potranno neppure usufruire dei vantaggi di un'eventuale appalto collettivo, legato alla pagina 3 di 11 scelta di un comune modello di ascensore da che intendevano utilizzare parte dell'area comune, ossia la tromba delle scale e piccola parte degli scalini, che avrebbe dovuto essere occupata con il vano del realizzando ascensore, come da progetto di fattibilità allegato …”.
In sostanza, gli attori ritengono che non si possano invocare le norme sul condominio parziario in assenza radicale di qualsivoglia votazione, nonché
“considerato il dato oggettivo che il Condominio - e non altri soggetti giuridici
(la sola scala s, i singoli condomini che la abitano o chicchessia) - figura esplicitamente come committente dell'installazione dell'ascensore della scala s e, conseguentemente, come proprietario e intestatario del medesimo in una pluralità di documenti, di seguito specificati …”.
Gli attori denunciano, inoltre, la falsità del “verbale di riunione straordinaria scala s del 15.10.2021”, con cui si sarebbe deciso - a titolo di condominio parziario – l'installazione dell'ascensore della scala S, rimettendo al tribunale la valutazione in merito alla denuncia alle autorità competenti.
Hanno concluso chiedendo, da ultimo, “il risarcimento dei danni conseguenti alla vicenda descritta nel presente atto, avendo il
[...]
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, leso Controparte_1
il loro diritto, in qualità di comproprietari, a partecipare alle scelte condominiali in merito agli ascensori nell'assemblea di tutti i condomini … di modo che gli attori, così privati di loro diritti e competenze, non hanno potuto concorrere a tracciare le linee guida degli ascensori condominiali
(definendone i criteri univoci di scelta che avrebbero vincolato le diverse palazzine), avendo causato acredine tra i condomini per via della predetta prevaricazione dell'assemblea (avendo ingenerato presso alcuni condomini, tramite tale illecito precedente, la convinzione che sia possibile procedere sempre e comunque ignorando il parere degli altri), avendo altresì causato loro un danno economico in quanto il modo di agire scelto ha impedito di procedere con un potenziale appalto collettivo per l'installazione degli pagina 4 di 11 ascensori delle rispettive palazzine onde ottenere condizioni economiche più favorevoli, avendo provocato una tangibile violazione del decoro architettonico condominiale (per effetto dell'alterazione della facciata di uno degli stabili, quando tutti erano, prima dei lavori, identici) e avendo, perfino, causato danni, conseguenti all'installazione dell'ascensore, alla facciata della palazzina ove si trova la scala s per i quali oggi si pretende che paghino tutti i condomini, compresi gli attori. Tenuta conto la gravità dei danni e la notevolezza dei loro strascichi nei rapporti tra i condomini e nella gestione del
, si reputa corretto quantificare i predetti danni in € 15.000,00 per CP_1
ciascun attore, pari a un totale di € 45.000,00”, oltre al rimborso delle spese di mediazione.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1
non si è costituito: ne ribadita la declaratoria di contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice.
All'udienza del 16/09/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, la controversia ha ad oggetto la domanda di rimozione dell'ascensore della scala S rivolta da Parte_1
e , in qualità di proprietari di tre
[...] Parte_2 Parte_3
distinti appartamenti siti in Brugherio, via Quarto n. 69, nei confronti del in cui si trovano gli immobili medesimi, oltre al Controparte_2
risarcimento del danno patito in conseguenza dell'installazione dell'ascensore.
Ciò hanno chiesto adducendo l'installazione, senza il loro consenso e a loro insaputa, dell'ascensore della scala S “in violazione delle competenze dell'assemblea dei condomini, che non l'ha votata”.
La domanda è infondata e va respinta, dovendo al riguardo essere pagina 5 di 11 richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1529/2000
e, più di recente, Cass. 19087/2022) secondo cui l'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera.
Invero, qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (cfr. Cass. n. 16815 del 24/05/2022; Cass.
n. 4439 del 20/02/2020; Cass. n. 31462 del 05/12/2018; Cass. n. 1529 del
11/02/2000).
Nella specie, in applicazione di detto principio, deve ritenersi che l'installazione dell'ascensore sulle parti comuni, a cura di alcuni condomini, a loro spese, sia legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini, incompatibile con la realizzazione dell'opera.
Per le stesse ragioni è legittima la delibera dell'assemblea di condominio che deliberi l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese dei condomini interessati, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., non dovendo pagina 6 di 11 necessariamente derivare dall'innovazione un vantaggio compensativo per il condomino dissenziente (cfr. Cass. n. 18147 del 26/07/2013; Cass. n. 20902 del 08/10/2010; Cass. n. 1529 del 11/02/2000).
Nel caso concreto, l'autorizzazione ad installare gli ascensori da parte dei condomini interessati è stata oggetto di deliberazione condominiale che non risulta caducata: in data 26/09/2020, infatti, “l'Assemblea a maggioranza … autorizza le singole scale che volessero farlo, all'installazione dell'ascensore con spese a loro carico, ribadendo comunque, che in presenza nella singola scala di persona disabile, questi ha facoltà di metterlo in opera così come previsto dalla legge”.
Trattasi di modificazione necessaria per il miglior godimento della cosa, realizzabile a proprie spese da ciascun comunista, ai sensi dell'art. 1102 c.c., il che ne consente l'esecuzione a proprie spese e per il proprio esclusivo vantaggio, anche in difetto di delibera approvata dalla maggioranza qualificata. In tal senso deve leggersi, infatti, il riferimento, contenuto nella delibera, al fatto che la decisione non deve ritenersi “vincolante o obbligatoria per nessuno”, atteso che essa “serve solamente a concedere alle singole scale che decideranno di installarlo, di farlo liberamente assumendosi le relative spese”.
A ben vedere, infatti, nel presente giudizio non è stata contestata l'esistenza di una deliberazione condominiale che ponga la partecipazione alle spese di manutenzione e/o di esecuzione a carico degli odierni attori, pur in difetto del loro consenso all'installazione dell'ascensore in questione.
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Quanto alle ulteriori doglianze relative all'inesistenza dell'esigenza di abbattere barriere architettoniche e alla lesione del decoro architettonico, si osserva che l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di pagina 7 di 11 minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.
Nel caso di specie, all'esito del bilanciamento tra utilità e svantaggi di occorre dare preferenza all'installazione dell'ascensore.
E tanto nel debito rispetto dell'assunto in forza del quale, in tema di condominio negli edifici, nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120, comma 2, c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis, secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (cfr. Cass. n. 7028 del 12/03/2019; Cass. n.
21342 del 29/08/2018; Cass. n. 12930 del 24/07/2012; Cass. n. 15308 del
12/07/2011).
Alla stregua di queste direttrici, ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c. sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione.
Nondimeno, nel caso concreto non è stato provato – e per vero nemmeno specificamente allegato – che l'innovazione determini una sensibile menomazione dell'utilità che i condomini ritraevano dalla parte comune, secondo l'originaria costituzione della comunione, né tantomeno che la stessa, pagina 8 di 11 recando utilità ai restanti condòmini, comporti soltanto per uno o alcuni di loro un pregiudizio limitato, che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità.
Segnatamente, sul punto, ad orientare nel senso della prevalenza del vantaggio connesso all'installazione dell'ascensore sono i disegni e le fotografie dell'edificio, dalle quali si ricava che la posizione del vano ascensore non implica alcun disagio nell'uso quotidiano della scala.
In particolare, occorre considerare che i muri comuni oltre allo scopo di sorreggere l'edificio e spesso di delimitarlo all'esterno hanno anche la funzione di sorreggere manufatti di vario genere nonchè di consentire l'apertura di porte e di finestre per cui in linea generale l'apposizione di un ascensore non altera l'entità materiale del bene.
Nel caso in esame infatti l'ascensore non rappresenta affatto un intralcio al passaggio dei residenti (perchè posto all'esterno) ma, altresì, può asserirsi che la sua apposizione non lede neppure i termini ed i limiti ex art. 1102 c.c. in quanto non risulta, non essendo stato nemmeno allegato, che incida sulla statica del fabbricato condominiale, non ne pregiudica la sicurezza ed il decoro architettonico, non altera la destinazione del bene e non viola il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva.
In altre parole, nel contemperamento necessario degli interessi, deve trovare primaria tutela il diritto di numerosi condomini che, dall'installazione dell'ascensore, possono trarre un apprezzabile beneficio in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con ridotta capacità fisica anche temporanea dimoranti ai piani più alti. Diritto che deve essere privilegiato a fronte delle contrapposte esigenze di altri partecipanti (peraltro nemmeno specificamente dedotte), laddove la tecnologia, come nel caso in esame, riduca al minimo i sacrifici di questi ultimi tenuto conto anche del fatto che l'ascensore, come detto, è posizionato all'esterno del fabbricato e luce ed aria pagina 9 di 11 non possono ritenersi significativamente ridotte posto fra l'altro che le pareti esterne dell'ascensore sono in vetro (v. fotografie in atti).
Si osserva, inoltre, che l'ascensore, pur essendo stato posto all'esterno, non può asserirsi che sia esteticamente sgradevole o compromettente di per sè il decoro della facciata, la cui tutela deve essere contemperata anche con altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti.
Al riguardo, merita evidenziare che la tutela del decoro è stata approntata dal legislatore non in base ad astratte considerazioni ma alla luce di due precise circostanze di fatto e cioè, per un verso, di un'apprezzabile alterazione delle linee fondamentali dell'edificio o di sue singole porzioni e, per altro verso, di una consequenziale diminuzione del valore dell'edificio e quindi di ogni singola unità che lo compone (donde la legittimazione attiva non è in capo al solo condominio ma anche dei singoli partecipanti). Come detto l'alterazione deve essere appariscente e di non trascurabile entità, tale cioè da recare un pregiudizio estetico suscettibile di un'apprezzabile valutazione economica.
Ciò posto si osserva che, nel caso in esame, tale violazione non si rinviene come è dato apprezzare in particolare dalle fotografie prodotte sub doc. 39 in allegato alla citazione, che riproducono i luoghi ad ascensore terminato, dalle quali si ricava che l'intervento contestato è modesto quanto alla superficie del muro perimetrale interessato, non ha spezzato le euritmie dell'edificio che recava già parti in rilievo (v. citate fotografie) e che non è idoneo a determinare, nella sua connotazione visiva, alcuna diminuzione di valore dell'edificio o di parte dello stesso tenuto anche conto della funzione ulteriore di tale parte dell'edificio destinata notoriamente a servizio degli accessori delle unità solitarie non installabili nella facciata principale. Invero
l'intervento si è risolto nella realizzazione di una struttura “leggera” con una parte in vetro e una parte “strutturale”: intervento che può finanche ritenersi pagina 10 di 11 avere, invece, aumentato il valore del fabbricato come notoriamente avviene quando l'accesso alle unità esclusive viene facilitato.
Non si ritiene neanche ravvisabile, dall'esame del progetto approvato e dalla documentazione versata in atti, alcuna violazione della statica dell'edificio. Parimenti nessuna conseguenza pregiudizievole per la sicurezza dell'edificio è emersa, né è stata dedotta dagli attori.
Ed invero, dalle fotografie in atti emerge che l'ascensore è stato progettato per essere installato in uno spazio comune dell'edificio senza diretto accesso dalla pubblica via e con ingresso consentito ai soli condomini. Donde non si può immaginare alcuna rilevante agevolazione in favore di eventuali malintenzionati. Tenuto anche conto del fatto che la struttura non appare recare appigli facilmente utilizzabili.
In conclusione, la domanda è infondata e va respinta. Restano assorbite le ulteriori deduzioni, eccezioni e difese avanzate dagli attori.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori Parte_1 Pt_2
e ai danni del
[...] Parte_3 Controparte_3
in Brugherio;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
15/10/2025
Il giudice
EN ON
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