Articolo 5 della Legge 15 marzo 1956, n. 154
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 aprile 1956
Art. 5.
Il fondo d'esercizio annuo e' costituito:
1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
2) dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;
3) dalle rendite del patrimonio;
4) dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
5) dai proventi della vendita di pubblicazioni;
6) dai proventi dei diritti di accesso al Museo;
7) dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;
8) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.
Entrata in vigore il 14 aprile 1956