Articolo 2 della Legge 10 luglio 1960, n. 735
Articolo 1
Versione
12 agosto 1960
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Versione
13 marzo 1983
Art. 2. ((Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:
1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso))
Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda.
Il Ministro per la sanita', a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.

Entrata in vigore il 13 marzo 1983
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