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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1666/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Simonelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
PE (VV), alla via IV Novembre, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 20 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 22 settembre 1992, in PE (VV) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992, n. 46, parte II, Serie A).
A fondamento della domanda, rappresentavano che:
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale del 26 ottobre 2023, nel procedimento R.G. n. 3936/2022, definito con decreto di omologazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, n. cronol. 9393/2023 del
5.09.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- le parti hanno definito, con la separazione, ogni aspetto patrimoniale, dichiarandosi economicamente autosufficienti, per cui non ci sono beni da dividere e figli da tutelare, essendo, tra l'altro, le figlie
(nata il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ed autonome;
Per_1 Persona_2
- ogni rapporto patrimoniale ed economico è stato già definito tra le parti in sede di separazione;
- non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande ad esse connesse;
- non ci sono né figli minori da tutelare né richieste di contributo economico;
- sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) legge 1.12.70 n. 898.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 dicembre 2025, la cui celebrazione era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte di trattazione, i ricorrenti depositavano note con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. All'esito, il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
26.10.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 5 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PE (VV), in data 22 settembre 1992, tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile di PE C.F._2
(VV) con atto dell'anno 1992, n. 46, parte II, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del PE (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Simonelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
PE (VV), alla via IV Novembre, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 20 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 22 settembre 1992, in PE (VV) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992, n. 46, parte II, Serie A).
A fondamento della domanda, rappresentavano che:
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale del 26 ottobre 2023, nel procedimento R.G. n. 3936/2022, definito con decreto di omologazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, n. cronol. 9393/2023 del
5.09.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- le parti hanno definito, con la separazione, ogni aspetto patrimoniale, dichiarandosi economicamente autosufficienti, per cui non ci sono beni da dividere e figli da tutelare, essendo, tra l'altro, le figlie
(nata il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ed autonome;
Per_1 Persona_2
- ogni rapporto patrimoniale ed economico è stato già definito tra le parti in sede di separazione;
- non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande ad esse connesse;
- non ci sono né figli minori da tutelare né richieste di contributo economico;
- sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) legge 1.12.70 n. 898.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 dicembre 2025, la cui celebrazione era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte di trattazione, i ricorrenti depositavano note con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. All'esito, il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
26.10.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 5 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PE (VV), in data 22 settembre 1992, tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile di PE C.F._2
(VV) con atto dell'anno 1992, n. 46, parte II, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del PE (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo