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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 39544/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/10/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10/6/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCIATTI FFRANCESCA constudio in CORSO DI PORTA
ROMANA, 120 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUSNELLI ENRICA con studio in VIA DONIZETTI, 1/A
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
AVVOCATO curatore speciale della minore , nata Controparte_2 Persona_1 il 30.1.2016, nominato con ordinanza del 16.11.2022., costituito con memoria depositata in data
20.12.2022
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.10.2021 OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso della figlia, mantenendola collocata presso la madre, nella casa di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa assegnata, sita in Milano, Via Gaffurio Franchino n.5, anche ai fini Pt_1 della residenza anagrafica;
- disporre quanto alle modalità di esercizio del diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, nell'esclusivo interesse di con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica Per_1 alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo, tenuto conto che nel 2024/25 ha Per_1 trascorso il periodo di vacanza dal 23.12 al 06.01 secondo il seguente calendario: dal 23.12 al 25.12 alle ore 10 con la mamma e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con il papà, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con la mamma;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni, considerato che per il 2025 il calendario scolastico ha unito la vacanze pasquali con il ponte del 25 aprile, dal 17.04 al 22.04 con la mamma e dal 23.04 al 27.04 con il papà;
- per quanto riguarda il periodo estivo, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o l'Oratorio Per_1 insieme ai suoi compagni. La mamma è disponibile ad effettuare l'iscrizione. La suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 sarà la seguente: Dal 1 luglio al 15 luglio con mamma (15 giorni) Dal 16 luglio al 31 luglio con papà (16 giorni ) Dal 1 agosto al 16 agosto con mamma (16 giorni ) Dal 17 agosto al 31 agosto col papà (15 giorni ) Dopo i periodi di vacanza, entrambi i genitori riaccompagneranno a Milano. Per_1 Relativamente agli anni successivi, per il periodo estivo si manterrà questa suddivisione alternando le settimane. Rimane la possibilità per i genitori, di accordarsi per tempo per un eventuale cambiamento, se si preferisse da un anno all'altro mantenere le stesse settimane dell'anno precedente. Per quanto riguarda il mese di settembre, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario. Il mese di settembre 2025, seguirà la seguente suddivisione dei giorni;
Il 1 di settembre starà con la mamma;
Il mercoledì 3 dalle ore 10 fino a giovedì 4 alle ore 10 col papà Infine, come richiesto dal papà, il weekend del 5/6/7 con la mamma, per consentire al papà di partecipare ad un evento di lavoro Per quanto riguarda il giorno del compleanno di Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che ha con sé la bambina come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori accordano che si abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno Per_1 quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei famigliari. Rispetto alla Comunione e successivamente la . Parte_2 I genitori propongono che qualsiasi sia il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie e amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore Per_1 con cui dovrà trascorrere quel weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione, non organizzerà quelli per la Cresima. Ogni volta che viaggerà con un genitore sia durante il periodo estivo che durante l'anno, l'altro sia Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Si comunicherà all'altro genitore, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione. In caso di spostamenti al di fuori del territorio Italiano, il genitore che partirà con porterà con sé la Per_1 carta d'identità in originale della minore;
diversamente al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
In caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare l'altro genitore. Se si effettua Per_1 una visita presso il pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
Se sta male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con cui dovrebbe passare il resto della Per_1 giornata;
- disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Controparte_1 alla madre una somma non inferiore ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese per i dodici mesi all'anno, a decorrere dalla domanda ovvero da novembre 2021, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% le spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano;
- rigettarsi l'istanza di sospensione del contributo al mantenimento per i mesi di luglio e agosto, presentata dal padre, del tutto infondata, con condanna alle spese;
- in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, con tutti i testi indicati. Si chiede concedersi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e di replica, Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per Controparte_1
“a. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione Persona_1 della madre sita in Milano, via Gaffurio Franchino n. 5; b. disporre quanto alle modalità di esercizio del diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, nell'esclusivo interesse di con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1. nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
2. nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica Per_1 alle 19.00;
3. le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi, considerato che le vacanze secondo il calendario scolastico sono dal 23.12 al 06.01, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 25.12 sino alle ore Per_1 10 con un genitore e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con l'altro, dal 01.01 alle ore 10 al 6/01 alle ore 19 con l'altro ancora. E così l'alternanza negli anni a seguire dal 2026 in poi.;
4. le vacanze pasquali, ad anni alterni, la prima parte delle vacanze scolastiche con un genitore e la seconda con l'altro;
5. le vacanze estive, dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico, 2 settimane consecutive con il padre in alternanza a 2 settimane consecutive con la madre, con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore oppure nell'ipotesi in cui ciascun genitore sia nella rispettiva residenza di villeggiatura in Liguria e nelle Marche, per evitare lunghi ed eccessivi spostamenti alla bambina, lo scambio avverrà a metà strada fra CC e;
CP_3
6. allo stesso modo, ad anni alterni, trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le festività del 25 aprile, Per_1 del 1° maggio, del 2 giugno, il 1° novembre, l'Immacolata e ogni altra festività e/o ponte scolastico;
7. per quanto riguarda il giorno del compleanno di la bambina trascorrerà il giorno del compleanno Per_1 con il genitore che ha con sé la bambina come da regolamentazione ordinaria. I genitori accordano che si abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, Per_1 anche da parte dei famigliari;
8. rispetto alla Comunione e successivamente la Cresima di i genitori propongono che qualsiasi sia il Per_1 weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie e amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore con cui dovrà trascorrere quel Per_1 weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
9. ogni volta che viaggerà con un genitore sia durante il periodo estivo che durante l'anno, l'altro sia Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Si comunicherà all'altro genitore, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
10. in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con sé Per_1 la carta d'identità in originale della minore;
diversamente al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
11. in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare l'altro genitore. Se si Per_1 effettua una visita presso il pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore. Se sta male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con cui dovrebbe passare il resto Per_1 della giornata;
12. il tutto salvo maggiori e diverse modalità di visita che potranno essere determinate dai genitori volta per volta e salva la facoltà del padre di recuperare la frequentazione persa a causa di malattia della bambina e/o difficoltà e/o impegni dell'uno o dell'altra compatibilmente con gli impegni della minore e dei genitori, nonché diversa regolamentazione stabilita dai Servizi Sociali che hanno ancora in carico il nucleo familiare;
c. disporre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento per la figlia Controparte_1 minore pari ad € 300,00.= in favore della madre sig.ra da rivalutarsi Per_1 Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, ovvero in misura minore o maggiore come verrà ritenuto di giustizia dal giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie da documentarsi secondo il protocollo del Tribunale di Milano e per l'effetto rigettare tutte le istanze formulate da parte ricorrente. d. si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione/riduzione del contributo al mantenimento per i mesi estivi quando la bambina trascorre pari tempo con la madre e il padre in quanti entrambi contribuiscono al suo mantenimento in modo diretto. In via istruttoria Sebbene si ritiene che la richiesta di archiviazione del procedimento penale RGNR 30779/2021 (doc. 59) sorto in forza della denuncia presentata dalla sig.ra da parte del PM dimostri ampiamente l'assenza di Pt_1 condotte illecite e persecutorie del sig. si chiede che il Giudice adito voglia ordinare a norma CP_1 dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte dell'amministratore pro-tempore del Parte_3
Milano, ove abita la sig.ra , delle registrazioni della videosorveglianza dello stabile al
[...] Pt_1 fine di provare che il marito non è mai entrato prepotentemente nell'abitazione dell'ex moglie né ha mai posto in essere condotte pregiudizievoli come asserito ex adverso. In particolare, ci si riferisce agli episodi del settembre 2021 e del 21 dicembre 2022 contestati dalla ricorrente. Si chiede altresì la prova testimoniale sui seguenti capitolo di prova:
1. Vero è che in costanza di matrimonio dalla nascita della piccola il 31 gennaio 2016 sino alla Per_1 separazione di fatto avvenuta alla fine dell'anno 2019, il sig. si è sempre occupato della Controparte_1 figlia accudendola, giocando con la medesima ed accompagnandola all'asilo;
2. Vero è che a far data dal mese di marzo 2020 sino a settembre 2021, la sig.ra ha trascorso Parte_1 lungo tempo presso la casa della madre sita in CC (Liguria), tornando saltuariamente nell'abitazione a Milano;
3. Vero è che nei mesi di giugno e luglio 2020, il sig. era costantemente a Milano presso la casa CP_1 familiare sita in Milano, via Gaffuri n. 5 mentre la sig.ra si trovava con la figlia minore a CC Pt_1 Per_1 (Liguria) presso la casa della di lei madre;
4. Vero è che fra la fine del mese di novembre e l'inizio del mese di dicembre 2020, il sig. Controparte_1 era solo a Milano per svolgere accertamenti clinici, mentre la moglie soggiornava a CC Parte_1 unitamente alla figlia Per_1
5. Vero è che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio 2021 il sig. era solo a Milano Controparte_1 per svolgere accertamenti clinici, mentre la moglie soggiornava a CC unitamente alla Parte_1 figlia Per_1
6. Vero è che a far data dall'emissione dei provvedimenti provvisori in data 18 novembre 2021, il sig. CP_1 ha sempre organizzato gli impegni di lavoro in modo da essere libero nei giorni di propria
[...] competenza (sia nel giorno infrasettimanale che nei fine settimana) affinché possa trascorrere l'intero tempo con evitando di lanciarla con persone terze;
Per_1
7. Vero è che a volte le telefonate serali fra padre e figlia sono rapide e durano pochi minuti oppure il sig. attende inutilmente che la madre risponda e gli passi Controparte_1 Per_1
8. Vero è che il sig. ha sempre frequentato anche prima della separazione con la sig.ra Controparte_1
i luoghi limitrofi all'abitazione familiare in Milano, via Gaffuri n. 5 come ad esempio il Parte_1 parco o i negozi ivi collocati;
9. Vero che il parco limitrofo all'abitazione dell'ex moglie in Milano, via Gaffuri n. 5 poiché Parte_1 è il luogo dove abitualmente il sig. si incontra con gli amici. Controparte_1 Si indica per rispondere sui capitoli da 1 a 6 i seguenti testi: sig.ra residente in [...] Accademia n. 19; sig. residente in [...]; Testimone_2 sig.ra residente in [...]; sig. , residente in [...] Testimone_4 Rosolino pilo 8. Sui capitoli 8 e 9, i seguenti testi: sig. residente in Milano;
sig. Testimone_5 Testimone_6 residente in Milano, via del Mare 247; sig.ra , residente in [...]; sig. Testimone_7
residente in [...]. Sul capitolo 7, si indica come Testimone_8 teste: sig.ra residente in [...]. Testimone_9 Sebbene si reputi che il monitoraggio dei Servizi Sociali possa aiutare l'odierno Giudicante a meglio valutare lo stato del nucleo familiare, ma considerate le lungaggini burocratiche che l'ente incontra anche a fronte del forte carico di lavoro degli operatori sociali, si chiede, altresì, disporsi CTU per valutare la capacità genitoriale e in particolar modo la sussistenza in capo al sig. dei requisiti idonei a ricoprire il ruolo CP_1 di genitore in affidamento condiviso con un regolare diritto di visita senza l'ausilio dei Servizi Sociali. Con vittoria di spese ed onorari.”
Per CURATORE SPECIALE
“Nel merito revocare l'affido della minore all'Ente affidatario con affidamento condiviso della figlia a entrambi i Per_1 genitori e collocamento prevalente presso la madre, nella sua casa a Milano, via Franchino Gaffurio, 5, anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola, alla domenica Per_1 alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi per il 2025, trascorrerà dal Per_1 23.12 al 25.12 alle ore 10 con il papà e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con la mamma, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con il papà;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- i ponti seguiranno l'alternanza dei weekend;
- quanto alle vacanze estive, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o l'Oratorio, insieme Per_1 ai suoi compagni. La mamma è disponibile a effettuare l'iscrizione; la suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 è la seguente: dal 1° al 15 luglio, con la mamma;
dal 16 luglio al 31 luglio con il papà; dal 1° agosto al 16 agosto con la mamma;
dal 17 agosto al 31 agosto, con il papà; sempre con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore;
per gli anni successivi, si manterrà questa suddivisione, alternando le settimane. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori;
- quanto al mese di settembre 2025, il 1° settembre starà con la mamma, mercoledì 3, dalle ore 10 fino Per_1 a giovedì 4, alle ore 10, con il papà; il weekend dal 5 al 7, con la mamma;
in ogni caso, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore che ha con sé la bambina, come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori sono d'accordo che ciascuno abbia la possibilità di telefonare a Per_1 per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei famigliari;
- quanto alla Comunione e, successivamente, alla Cresima di i genitori propongono che qualsiasi sia Per_1 il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie, con gli amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore con cui dovrà trascorrere quel Per_1 weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
- ogni volta che viaggerà con un genitore, sia durante il periodo estivo, sia durante l'anno, l'altro sarà Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Inoltre, si comunicherà all'atro genitore l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
- in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con sé la Per_1 carta d'identità in originale della minore, diversamente, al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
- in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare Per_1 l'altro, nel caso si effettui una visita da un pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
- nel caso stia male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con il quale dovrebbe passare il Per_1 resto della giornata;
- mantenere attivo l'intervento educativo per per la durata necessaria e un monitoraggio sul nucleo da Per_1 parte del Servizio incaricato, per la durata di un anno;
- Rigettare l'istanza del sig. di sospensione del contributo al mantenimento per i mesi di luglio e CP_1 agosto. Rimettendosi per tutte le altre questioni, anche di natura economica, considerato l'eventuale nuovo regime di visita del padre, alle migliori valutazioni e decisioni del Tribunale, sempre considerato l'interesse della minore. In via istruttoria disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per valutare la capacità genitoriale dei sig.ri e Pt_1 CP_1 affinché il Tribunale disponga di ulteriori elementi necessari per assumere ogni decisione sulla minore in punto di responsabilità genitoriale, in merito alle migliori condizioni del suo affidamento e collocamento e in ordine ai tempi di frequentazione con il genitore non prevalentemente collocatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
E hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile a Isola del Cantone (GE) in data 13.09.2014, matrimonio iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Isola del Cantone (GE), Anno 2014 Numero 1 Parte II Serie A , dall'unione in data 31.01.2016 è nata a [...] la figlia Per_1 con ricorso depositato in data 6.10.2021 la premettendo una separazione di fatto Pt_1 risalente al 2018, chiedeva la pronuncia della separazione personale ai sensi dell'art.- 151 c.c II c., per fatti imputabili al comportamento del marito, che asseriva violento e controllante - al punto da richiedere preliminarmente ed inaudita altera parte l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa coniugale- rimetteva al Tribunale per il miglior regime di affidamento della figlia minore, con collocamento presso di sé, la previsione di incontri padre – figlia secondo indicazione dei servizi sociali che chiedeva venissero investiti, eventualmente con modalità protette o comunque alla presenza di terze persone, oltre che la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della minore per un importo non inferiore ad € 500,00 oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano, con decreto di fissazione udienza del 11.10.2021 il Presidente delegato, letti i fatti allegati dalla ricorrente e in considerazione di una separazione di fatto fra le parti risalente al 2018, non riteneva sussistenti i requisiti per provvedere in ordine alla richiesta ex art. 342 bis c.c inaudita altera parte, reputando necessario sentire entrambi i coniugi sui fatti che avevano dato esito al peggioramento della situazione, contestualmente incaricava i servizi sociale competenti per territorio per la presa in carico del nucleo familiare e lo svolgimento di un indagine psico sociale, disponendo il deposito di una prima relazione in data antecedente alla comparizione delle parti;
in data 8.11.2021 si costituiva in giudizio il associandosi in ordine alla domanda di CP_1 separazione ma contestando integralmente la ricostruzione fattuale in ordine al ménage familiare ed ai motivi che avevano portato alla crisi irreversibile del matrimonio, negava ogni comportamento violento o oppressivo nei confronti della moglie, chiedeva venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento nella casa familiare dove avrebbe vissuto con la madre, e la Per_1 previsione di tempi di frequentazione della che dettagliatamente indicava, liberi da vincoli Per_2 di spazio neutro o presenza di terze persone non sussistendone ragioni, all'udienza presidenziale tenutasi in data 9.11.2021 il Presidente f.f. esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, con ordinanza riservata del 18.11.2021, preso atto del mancato deposito, giustificato, della relazione dei servizi sociali, non ravvisando a seguito dell'audizione delle parti, dalla quale emergeva comunque un'altissima conflittualità, motivazioni che potessero indurre, allo stato, ad un regime diverso da quello condiviso di né portare ad incontri controllati con il Per_1 padre, con il quale la bimba aveva una consolidata relazione, disponeva l'affido condiviso della minore, il collocamento della stessa presso la madre nella casa coniugale, tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati e previsione di un assegno di mantenimento della minori a carico del in misura di € 400,00; quindi nominava sé stesso giudice istruttore e disponeva per il CP_1 prosieguo della causa,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 29.12.2021, alla prima udienza di comparizione il G.I. rilevava un incremento della conflittualità soprattutto al momento del passaggio della minore da un genitore all'altro, sollecitava i servizi, ai quali ampliava gli incarichi, chiedendo un pronto deposito della relazione sul nucleo familiare e rinviava ad udienza successiva, a seguito della quale, letta in contraddittorio la relazione depositata, con l'adesione delle parti alle conclusioni, con ordinanza riservata del 16.11.2022 affidava la minore al Comune di Milano, disponendo che per il tramite dei servizi sociali intervenisse sulla regolamentare della frequentazione tra il padre e la figlia, con possibilità di modificare quella in atto nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica di nonché di Per_1 monitorare le conversazioni telefoniche;
confermava tutti gli incarichi già disposti e nominava curatore speciale della minore l'Avv. concedendo un termine per la costituzione, avvenuta CP_2 tempestivamente, nelle successive, numerose, udienze il G.I. riscontrava un aumento della conflittualità tra le parti, nonostante gli interventi dei servizi sociali a sostegno del nucleo familiare, i procuratori delle parti ed il Curatore speciale chiedevano, ed ottenevano, i termini di cui all'Art. 183 VI c. cpc, tuttavia, depositate ritualmente le memorie, all'udienza fissata per l'esame dei mezzi di prova articolati, chiedevano al G.I. di rinviarlo per dar modo ai servizi sociali e specialistici incaricati di proseguire negli incarichi e di fornire un quadro più attualizzato della situazione, quindi all'udienza del
14.2.2024 in cui veniva riscontrato come immutato il quadro di assoluta incomunicabilità ed acrimonia esistente tra le parti, i procuratori chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status e, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, la decisione sui mezzi istruttori, la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa sul punto nella camera di consiglio del
27.3.2024, con sentenza pubblicata il 28.3.2024 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza del seguente tenore con la quale la causa era rimessa in istruttoria, contestualmente il Collegio anche decidendo sulle richieste istruttorie delle parti articolate nelle memorie ex art. 183 VI C. cpc. :
“ritenuto che la prova per testi chiesta da parte non è ammissibile, perché vertente su circostanze superflue, essendo i capitoli articolati incentrati sulla relazione padre figlia, e pertanto oggetto di indagine demandata ai servizi sociali e specialistici dell'ente affidatario;
ritenuto che
per le medesime motivazioni non è ammissibile la prova per testi articolata da parte resistente nei capitoli da 1 a 6, mentre i restanti 2 capitoli sono inammissibili perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, anche in considerazione della documentazione relativa ai procedimenti penali a carico del resistente, già depositata in atti;
ritenuta conseguentemente inammissibile la prova contraria articolata da parte resistente, ritenuta altresì inammissibile la richiesta formulata ex art. 210 cpc da parte ricorrente di ordine di produzione delle immagini registrate dalle telecamere condominiali in quanto lesiva della privacy di terze persone estranee al giudio eventualmente anche casualmente riprese e perché comunque superata dal contenuto dell'ordinanza di archiviazione del Gip del 13.6.2023. prodotta da parte resistente, in cui si da atto della visione di tali immagini, dettagliatamente descritte;
rilevato doversi rigettare la richiesta di CTU sulla capacità genitoriale delle parti avanzata da parte ricorrente, cui il curatore speciale non si è opposto, ritenute esaustive al tal fine e per poter disporre il miglior regime di affidamento della minore le relazioni depositate dai servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario, cui vengono confermati gli incarichi già demandati, come da dispositivo, ritenuto, altresì, allo stato, di non dover modificare i tempi di permanenza della minore con il padre e le modalità previste dai servizi nella relazione del 26.4.2024, essendo loro stato conferito espresso incarico in tal senso dal G.I. con l'ordinanza del 16.11.2022
PQM
1. NON ammette la prova per testi chiesta da parte ricorrente nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.;
2. NON ammette la prova per testi diretta e contraria chiesta da parte resistente nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.;
3. NON ammette la richiesta formulata ex art. 210 cpc da parte ricorrente;
4. Rigetta la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali delle parti avanzata da parte ricorrente 5. DISPONE che entrambe le parti le parti provvedano entro il 30.9.2024 … al deposito della disclosure aggiornata al 30.7.2024…. e di copia delle dichiarazioni dei redditi in loro disponibilità successive a quelle depositate in atti;
6. Conferma tutti gli incarichi già demandati ai servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario con le ordinanze del 11.10.2021, 8.4.2022, 16.11.2022 e 23.10.2023, disponendo il deposito di una esaustiva relazione conclusiva sul nucleo familiare, sulle condizioni psicofisiche della minore, sui percorsi sulla genitorialità effettuati dalle parti e sul loro esito, in vista del miglior regime di affidamento della minore entro il 30.7.2024;
7.Rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa Susanna Terni per la prosecuzione del giudizio,
8. Fissa udienza per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 ottobre 2024 ore 9:30.. disponendo deposito in telematico di foglio di pc entro la data di udienza”,
nelle more dell'udienza fissata parte depositava istanza con richiesta di modifica dei CP_1 provvedimenti relativi alle frequentazioni padre figlia nel periodo estivo - dal che un sub procedimento poi archiviato – e tutte le parti la documentazione reddituale integrativa richiesta dal
G.D. nonché i fogli di pc, all'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano al Giudice di aver raggiunto un accordo, sulle frequentazioni padre figlia seppur provvisori risultando necessario attendere un progetto elaborato dai servizi sociali affidatari, sicché il G.I. rinviava per l'acquisizione della relativa relazione e per la precisazione delle conclusioni al 9.4.2025, poi d'ufficio per il trasferimento del Magistrato ad altro ufficio al 10.6.2025, ai sensi dell'art. 127 cpc lette le note sostitutive dell'udienza indicata, nelle quali veniva dato atto del definitivo i accordo sulle frequentazioni- raggiunto con l'ausilio del Curatore speciale e dei servizi, seppur in parte misconosciuto dal con il foglio di pc - il G.I. nelle more subentrato nel ruolo poneva CP_1 la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione.
Il materiale probatorio a disposizione del Collegio è infatti pienamente adeguato ai fini della decisione sia in relazione al vero punto nevralgico, domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle innumerevoli relazioni dei servizi sociali e specialistici e del Curatore in atti, sia in relazione alle domande economiche.
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso i genitori
La conflittualità tra le parti è evidente e, purtroppo, ancora abbastanza elevata. Nel corso del giudizio ha raggiunto picchi tali da costringere il G.I., pur di fronte ad un'ordinanza presidenziale che aveva disposto l'affidamento condiviso di a dover virare verso un affidamento all'Ente con Per_1 contestuale nomina di un Curatore speciale a difesa della posizione della minore.
Nel corso della causa è stato fatto un grosso lavoro sulla genitorialità e sulla bambina da parte di tutti i soggetti preposti ed investiti a vario titolo del sostegno al nucleo familiare, che ha portato, dopo ben tre anni di massicci interventi, a ipotizzare come percorribile la strada della riespansione della piena genitorialità in capo alle parti. E ciò non perché queste abbiano effettivamente e del tutto compreso la disfunzionalità del loro operato, ma perché ad un parziale miglioramento della relazione e dei comportamenti di ciascuno si è accompagnata la crescita sorprendentemente “serena” di Per_1 che è stata definita una bambina estremamente solare, aperta ma soprattutto resiliente, e che ha attivato dei meccanismi di adeguamento alla situazione molto forti ed incisivi.
Appare evidente al Collegio che questa adultizzazione della bambina non è il risultato a cui doveva tendersi e che pertanto è preciso dovere dei genitori proseguire nei percorsi individuali e congiunti alla genitorialità, sotto l'egida continua dei servizi sociali e specialistici competenti, che peraltro continueranno costantemente a supportare anche con l'educativa domiciliare. Per_1
Tuttavia, la capacità delle parti di trovare un accordo su punti focali e soprattutto, sui tempi di permanenza della minore con ciascuno di loro – seppur in parte poi rimessi in discussione dal padre
– va valorizzata, inducendo così il Collegio a disporre l'affidamento condiviso della bambina, caldeggiato tanto dai servizi che dal Curatore speciale, ma nel contempo ad avvertire i genitori che l'eventuale riacutizzarsi del conflitto e delle criticità porterà l'autorità giudiziaria investita a provvedimenti fortemente limitativi della responsabilità genitoriale.
Come accennato le parti, con enorme sforzo dei servizi e del Curatore speciale, hanno trovato un accordo per il collocamento prevalente di e per le frequentazioni paterne, dettagliatamente Per_1 riportato nella relazione del 20.5.2025 e fatto proprio nelle conclusioni, coincidenti, del Curatore speciale e della Il di contro, dopo averlo condiviso in sede di incontro congiunto, Pt_1 CP_1 già pochi giorni dopo aveva comunicato agli Operatori Sociali, di non voler più avallare la scelta di far coincidere il periodo estivo con i soli mesi di Luglio ed Agosto e non con la chiusura della scuola, le modalità di scambio della bambina in caso di vacanze trascorse dai genitori fuori da Milano e l'alternanza negli anni delle vacanze pasquali. Tale sua modifica di rotta è stata trasfusa nelle conclusioni precisate.
Ritiene il Collegio che, in una situazione così ancora controversa, la regolamentazione congiunta inizialmente concordata sia la più rispondente all'interesse di che così nel mese di Per_1
Giugno potrà frequentare il centro estivo o l'oratorio con i compagni, senza che ciò sia fonte di attrito ed inutile opposizione del padre, e che a settembre nei pochi giorni del mese prima della formale apertura della scuola, normalmente una settimana, potrà riabituarsi ai ritmi ormai persi senza eccessiva fatica. Del resto in tale periodo resta fermo l'ampio calendario di frequentazioni paterne vigente nella restante parte dell'anno.
Quanto al periodo pasquale indubbiamente una ripartizione al 50% dei pochi giorni di vacanza
è più stressante per la bambina di un intero periodo con l'uno o con l'altro, l'alternanza annuale garantendo in pieno ciascuno dei genitori;
mentre circa il luogo di riconsegna della minore è pacifico che per sia più opportuno e tutelante che avvenga nella sua casa di Milano, dandole anche il Per_1 tempo per eventuale cambio dell'abbigliamento e dei suoi giochi e/o accessori, che non in una località non meglio individuata a metà strada tra le Marche e la Liguria, alla stregua di un pacco o di una valigia.
Pertanto, il Collegio accoglie in pieno le richieste del Curatore speciale, del tutto coincidenti con quanto inizialmente concordato dalle parti stabilendo i tempi di permanenza di con i Per_1 genitori come da dispositivo.
La minore resterà collocata in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano Guffario Franchino n.5
a peraltro proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento Parte_1 prevalente presso la madre della minore Per_1
Le condizioni economiche
Relativamente al contributo di mantenimento paterno per la figlia minore - stabilito dal
Presidente in € 400,00 ed oggi pari a circa € 465 in virtù della rivalutazione Istat -il resistente ne ha chiesta la riduzione ad € 300,00 mensili, postulando un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un evidente aumento dei tempi di permanenza presso di sé della minore, che definisce
“quasi paritetici”; ha contestualmente istato anche per una totale eliminazione nei mesi di luglio ed agosto, che la bambina trascorre in pari numero di giorni con ciascun genitore. Dal canto suo la Pt_1 ha invece chiesto un aumento ad € 500,00 sia per la già citata rivalutazione sia per le accresciute esigenze di Per_1
In merito alle richieste si osserva: all'epoca dell'ordinanza Presidenziale, peraltro non reclamata dalle parti, i redditi annui lordi del lungi dall'essere superiori rispetto agli attuali, erano addirittura inferiori di circa € CP_1
3.000,00 lordi.
Egli invero nel 2020 (PF 2021) aveva un guadagno lordo annuo di € 21.353 che, come si legge nel provvedimento citato, era sostanzialmente sovrapponibile a quello degli anni precedenti,
(mediamente € 1.511, mensili), mentre la sua situazione attuale è la seguente:
PF 2022 € 23.294
PF 2023 € 23.446
PF 2024 € 24.537
Non vi sono particolari differenze nella percentuale della tassazione, né oneri diversi maggiori e pertanto, presa a riferimento l'ultima dichiarazione disponibile in atti, il PF 2024, detratte le imposte statali e locali, e i contributi previdenziali esposti in dichiarazione ( pari ad € 213,00 ) - gli unici provati e di gran lunga inferiori a quelli dichiarati negli atti - si arriva ad un netto medio mensile di €
1.587,00.
La situazione della è invece immutata: non ha una occupazione fissa ma, forse, piccoli Pt_4 lavoretti occasionali, pertanto può fare affidamento solo agli accantonamenti bancari per il suo sostentamento e per un minimo contributo a quello della figlia, che comunque in parte assolve coprendone gli oneri abitativi, con l'appartamento di sua esclusiva proprietà.
Appare pertanto evidente che la somma di € 300,00 offerta dal esaminata alla stregua CP_1 dei parametri di cui all'art. 337 c.c. non sia né adeguata alle esigenze della minore, né proporzionata alle possibilità paterne, soprattutto se si tiene conto che il vive con i propri genitori e, quindi, CP_1 non ha spese abitative fisse se non per affermati, ma anche questi non provati, contributi al ménage familiare che verserebbe ai suoi.
A ciò si aggiunga che la motivazione addotta – tempi quasi paritetici di permanenza con i genitori – non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti trascorrendo la minore con il padre in media 10 giorni al mese, 15 nel periodo estivo.
Tuttavia, è indubbio che i momenti di permanenza di presso di lui siano lievemente Per_1 aumentati rispetto all'ordinanza presidenziale e di ciò il Tribunale non può non tenere conto.
Ciò posto, premesso che di contro la richiesta di € 500,00 avanzata dalla risulterebbe Pt_1 per il padre troppo onerosa da sostenere, e comunque eccessiva per una bambina dell'età di Per_1 alla quale comunque anche la mamma deve provvedere -come del resto provvede - il Collegio reputa congruo rideterminare in € 400,00 l'assegno mensile che il dovrà versare per il CP_1 mantenimento della figlia minore, con decorrenza Novembre 2025, diminuendolo di fatto di circa €
65,00 mensili pari alla rivalutazione sino ad oggi maturata.
Pacificamente poi va rigettata la domanda di eliminazione del contributo durante i mesi estivi, che già dalla lettura degli atti difensivi del resistente appare essere stato più un tentativo fine a sé stesso che una reale pretesa giuridicamente fondata. E'infatti notorio che l'assegno mensile sia un rateo dell'assegno annuale globalmente determinato e che pertanto, va versato ogni mese senza eccezione alcuna, salvo diversi accordi tra le parti.
L'assegno unico se percepito andrà ripartito al 50% tra i genitori così come anche le spese straordinarie nell'interesse di come da nuove linee guida del Tribunale di Milano di Giugno Per_1
2025, analiticamente riportate in dispositivo.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_4 problematiche relative all'affidamento della figlia minore sul quale le parti hanno raggiunto un accordo, la soccombenza reciproca in ordine alla domanda di contributo per la minore, la soccombenza del sulla domanda di sospensione del contributo nel periodo estivo e sulla CP_1 modifica dei tempi di permanenza con lui di rispetto agli accordi precedentemente raggiunti, Per_1 alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 2/3 le spese del procedimento e del sub procedimento in corso di causa, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/3 deve essere posta a carico del resistente e da versarsi all'erario essendo la Rivara ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per il Curatore speciale anch'esso ammesso al patrocinio a spese dello Stato i relativi onorari ed i compensi verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3
2.Dispone che la minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in
Milano in via Gaffurio Franchino n. 5 la propria residenza anagrafica,
3.assegna la casa coniugale di Via Gaffurio Franchino n. 5 Milano, alla ricorrente proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente della minore presso di lei, 4.Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola Per_1 al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola, alla Per_1 domenica alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi per il 2025, trascorrerà Per_1 dal 23.12 al 25.12 alle ore 10 con il papà e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con la mamma, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con il papà;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- i ponti seguiranno l'alternanza dei weekend;
- quanto alle vacanze estive, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o Per_1
l'Oratorio, insieme ai suoi compagni. La mamma è disponibile a effettuare l'iscrizione; la suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 è la seguente: dal 1° al 15 luglio, con la mamma;
dal 16 luglio al 31 luglio con il papà; dal 1° agosto al 16 agosto con la mamma;
dal
17 agosto al 31 agosto, con il papà; sempre con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore;
per gli anni successivi, si manterrà questa suddivisione, alternando le settimane. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori;
- quanto al mese di settembre 2025, il 1° settembre starà con la mamma, mercoledì 3, dalle Per_1 ore 10 fino a giovedì 4, alle ore 10, con il papà; il weekend dal 5 al 7, con la mamma;
in ogni caso, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore che ha con sé la bambina, come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori sono d'accordo che ciascuno abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei Per_1 famigliari;
- quanto alla Comunione e, successivamente, alla Cresima di i genitori propongono che Per_1 qualsiasi sia il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie, con gli amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col Per_1 genitore con cui dovrà trascorrere quel weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
- ogni volta che viaggerà con un genitore, sia durante il periodo estivo, sia durante l'anno, Per_1
l'altro sarà avvisato della partenza e dell'arrivo. Inoltre, si comunicherà all'atro genitore l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
- in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con Per_1 sé la carta d'identità in originale della minore, diversamente, al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
- in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà Per_1 informare l'altro, nel caso si effettui una visita da un pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
- nel caso stia male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con il quale dovrebbe Per_1 passare il resto della giornata;
4 Invita entrambi i genitori ad iniziare o proseguire un percorso individuale di psicoterapia, finalizzata al raggiungimento della totale consapevolezza genitoriale
5. Dispone che i Servizi Sociali già incaricati
-mantengano attivo l'intervento educativo per la minore per la durata ritenuta Per_1 necessaria,
-proseguano, per la durata ritenuta necessaria, con gli interventi di supporto alla genitorialità già attivati e/o attivino i necessari, invitando le parti a continuarli e/o intraprenderli nell'interesse della minore ed onde scongiurare interventi limitativi della responsabilità genitoriale che possano scaturire dalla persistenza della conflittualità e della scarsa capacità gestoria di Per_1
-mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare per la durata minima di un anno, eventualmente prorogabile ove ritenuto opportuno, segnalando tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente ogni situazione di pregiudizio o pericolo per la minore e per la sua sana crescita;
6.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Novembre
2025 la somma di euro 400,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2026), oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
L'assegno unico per il nucleo familiare se percepito verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7.Rigetta la domanda del di sospensione del versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento per la minore durante il periodo estivo.
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento principale e del sub CP_1 procedimento in corso di causa sostenute dalla nella quota di 1/3 che si liquidano, per tale Pt_1 quota, in € 2.500,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
9. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, li 8.10.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/10/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10/6/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCIATTI FFRANCESCA constudio in CORSO DI PORTA
ROMANA, 120 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUSNELLI ENRICA con studio in VIA DONIZETTI, 1/A
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
AVVOCATO curatore speciale della minore , nata Controparte_2 Persona_1 il 30.1.2016, nominato con ordinanza del 16.11.2022., costituito con memoria depositata in data
20.12.2022
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.10.2021 OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso della figlia, mantenendola collocata presso la madre, nella casa di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa assegnata, sita in Milano, Via Gaffurio Franchino n.5, anche ai fini Pt_1 della residenza anagrafica;
- disporre quanto alle modalità di esercizio del diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, nell'esclusivo interesse di con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica Per_1 alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo, tenuto conto che nel 2024/25 ha Per_1 trascorso il periodo di vacanza dal 23.12 al 06.01 secondo il seguente calendario: dal 23.12 al 25.12 alle ore 10 con la mamma e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con il papà, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con la mamma;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni, considerato che per il 2025 il calendario scolastico ha unito la vacanze pasquali con il ponte del 25 aprile, dal 17.04 al 22.04 con la mamma e dal 23.04 al 27.04 con il papà;
- per quanto riguarda il periodo estivo, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o l'Oratorio Per_1 insieme ai suoi compagni. La mamma è disponibile ad effettuare l'iscrizione. La suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 sarà la seguente: Dal 1 luglio al 15 luglio con mamma (15 giorni) Dal 16 luglio al 31 luglio con papà (16 giorni ) Dal 1 agosto al 16 agosto con mamma (16 giorni ) Dal 17 agosto al 31 agosto col papà (15 giorni ) Dopo i periodi di vacanza, entrambi i genitori riaccompagneranno a Milano. Per_1 Relativamente agli anni successivi, per il periodo estivo si manterrà questa suddivisione alternando le settimane. Rimane la possibilità per i genitori, di accordarsi per tempo per un eventuale cambiamento, se si preferisse da un anno all'altro mantenere le stesse settimane dell'anno precedente. Per quanto riguarda il mese di settembre, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario. Il mese di settembre 2025, seguirà la seguente suddivisione dei giorni;
Il 1 di settembre starà con la mamma;
Il mercoledì 3 dalle ore 10 fino a giovedì 4 alle ore 10 col papà Infine, come richiesto dal papà, il weekend del 5/6/7 con la mamma, per consentire al papà di partecipare ad un evento di lavoro Per quanto riguarda il giorno del compleanno di Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che ha con sé la bambina come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori accordano che si abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno Per_1 quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei famigliari. Rispetto alla Comunione e successivamente la . Parte_2 I genitori propongono che qualsiasi sia il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie e amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore Per_1 con cui dovrà trascorrere quel weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione, non organizzerà quelli per la Cresima. Ogni volta che viaggerà con un genitore sia durante il periodo estivo che durante l'anno, l'altro sia Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Si comunicherà all'altro genitore, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione. In caso di spostamenti al di fuori del territorio Italiano, il genitore che partirà con porterà con sé la Per_1 carta d'identità in originale della minore;
diversamente al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
In caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare l'altro genitore. Se si effettua Per_1 una visita presso il pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
Se sta male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con cui dovrebbe passare il resto della Per_1 giornata;
- disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Controparte_1 alla madre una somma non inferiore ad euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese per i dodici mesi all'anno, a decorrere dalla domanda ovvero da novembre 2021, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% le spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano;
- rigettarsi l'istanza di sospensione del contributo al mantenimento per i mesi di luglio e agosto, presentata dal padre, del tutto infondata, con condanna alle spese;
- in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, con tutti i testi indicati. Si chiede concedersi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e di replica, Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per Controparte_1
“a. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione Persona_1 della madre sita in Milano, via Gaffurio Franchino n. 5; b. disporre quanto alle modalità di esercizio del diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, nell'esclusivo interesse di con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1. nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
2. nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica Per_1 alle 19.00;
3. le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi, considerato che le vacanze secondo il calendario scolastico sono dal 23.12 al 06.01, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 25.12 sino alle ore Per_1 10 con un genitore e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con l'altro, dal 01.01 alle ore 10 al 6/01 alle ore 19 con l'altro ancora. E così l'alternanza negli anni a seguire dal 2026 in poi.;
4. le vacanze pasquali, ad anni alterni, la prima parte delle vacanze scolastiche con un genitore e la seconda con l'altro;
5. le vacanze estive, dalla fine della scuola sino all'inizio del successivo anno scolastico, 2 settimane consecutive con il padre in alternanza a 2 settimane consecutive con la madre, con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore oppure nell'ipotesi in cui ciascun genitore sia nella rispettiva residenza di villeggiatura in Liguria e nelle Marche, per evitare lunghi ed eccessivi spostamenti alla bambina, lo scambio avverrà a metà strada fra CC e;
CP_3
6. allo stesso modo, ad anni alterni, trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le festività del 25 aprile, Per_1 del 1° maggio, del 2 giugno, il 1° novembre, l'Immacolata e ogni altra festività e/o ponte scolastico;
7. per quanto riguarda il giorno del compleanno di la bambina trascorrerà il giorno del compleanno Per_1 con il genitore che ha con sé la bambina come da regolamentazione ordinaria. I genitori accordano che si abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, Per_1 anche da parte dei famigliari;
8. rispetto alla Comunione e successivamente la Cresima di i genitori propongono che qualsiasi sia il Per_1 weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie e amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore con cui dovrà trascorrere quel Per_1 weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
9. ogni volta che viaggerà con un genitore sia durante il periodo estivo che durante l'anno, l'altro sia Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Si comunicherà all'altro genitore, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
10. in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con sé Per_1 la carta d'identità in originale della minore;
diversamente al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
11. in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare l'altro genitore. Se si Per_1 effettua una visita presso il pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore. Se sta male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con cui dovrebbe passare il resto Per_1 della giornata;
12. il tutto salvo maggiori e diverse modalità di visita che potranno essere determinate dai genitori volta per volta e salva la facoltà del padre di recuperare la frequentazione persa a causa di malattia della bambina e/o difficoltà e/o impegni dell'uno o dell'altra compatibilmente con gli impegni della minore e dei genitori, nonché diversa regolamentazione stabilita dai Servizi Sociali che hanno ancora in carico il nucleo familiare;
c. disporre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento per la figlia Controparte_1 minore pari ad € 300,00.= in favore della madre sig.ra da rivalutarsi Per_1 Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, ovvero in misura minore o maggiore come verrà ritenuto di giustizia dal giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie da documentarsi secondo il protocollo del Tribunale di Milano e per l'effetto rigettare tutte le istanze formulate da parte ricorrente. d. si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione/riduzione del contributo al mantenimento per i mesi estivi quando la bambina trascorre pari tempo con la madre e il padre in quanti entrambi contribuiscono al suo mantenimento in modo diretto. In via istruttoria Sebbene si ritiene che la richiesta di archiviazione del procedimento penale RGNR 30779/2021 (doc. 59) sorto in forza della denuncia presentata dalla sig.ra da parte del PM dimostri ampiamente l'assenza di Pt_1 condotte illecite e persecutorie del sig. si chiede che il Giudice adito voglia ordinare a norma CP_1 dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte dell'amministratore pro-tempore del Parte_3
Milano, ove abita la sig.ra , delle registrazioni della videosorveglianza dello stabile al
[...] Pt_1 fine di provare che il marito non è mai entrato prepotentemente nell'abitazione dell'ex moglie né ha mai posto in essere condotte pregiudizievoli come asserito ex adverso. In particolare, ci si riferisce agli episodi del settembre 2021 e del 21 dicembre 2022 contestati dalla ricorrente. Si chiede altresì la prova testimoniale sui seguenti capitolo di prova:
1. Vero è che in costanza di matrimonio dalla nascita della piccola il 31 gennaio 2016 sino alla Per_1 separazione di fatto avvenuta alla fine dell'anno 2019, il sig. si è sempre occupato della Controparte_1 figlia accudendola, giocando con la medesima ed accompagnandola all'asilo;
2. Vero è che a far data dal mese di marzo 2020 sino a settembre 2021, la sig.ra ha trascorso Parte_1 lungo tempo presso la casa della madre sita in CC (Liguria), tornando saltuariamente nell'abitazione a Milano;
3. Vero è che nei mesi di giugno e luglio 2020, il sig. era costantemente a Milano presso la casa CP_1 familiare sita in Milano, via Gaffuri n. 5 mentre la sig.ra si trovava con la figlia minore a CC Pt_1 Per_1 (Liguria) presso la casa della di lei madre;
4. Vero è che fra la fine del mese di novembre e l'inizio del mese di dicembre 2020, il sig. Controparte_1 era solo a Milano per svolgere accertamenti clinici, mentre la moglie soggiornava a CC Parte_1 unitamente alla figlia Per_1
5. Vero è che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio 2021 il sig. era solo a Milano Controparte_1 per svolgere accertamenti clinici, mentre la moglie soggiornava a CC unitamente alla Parte_1 figlia Per_1
6. Vero è che a far data dall'emissione dei provvedimenti provvisori in data 18 novembre 2021, il sig. CP_1 ha sempre organizzato gli impegni di lavoro in modo da essere libero nei giorni di propria
[...] competenza (sia nel giorno infrasettimanale che nei fine settimana) affinché possa trascorrere l'intero tempo con evitando di lanciarla con persone terze;
Per_1
7. Vero è che a volte le telefonate serali fra padre e figlia sono rapide e durano pochi minuti oppure il sig. attende inutilmente che la madre risponda e gli passi Controparte_1 Per_1
8. Vero è che il sig. ha sempre frequentato anche prima della separazione con la sig.ra Controparte_1
i luoghi limitrofi all'abitazione familiare in Milano, via Gaffuri n. 5 come ad esempio il Parte_1 parco o i negozi ivi collocati;
9. Vero che il parco limitrofo all'abitazione dell'ex moglie in Milano, via Gaffuri n. 5 poiché Parte_1 è il luogo dove abitualmente il sig. si incontra con gli amici. Controparte_1 Si indica per rispondere sui capitoli da 1 a 6 i seguenti testi: sig.ra residente in [...] Accademia n. 19; sig. residente in [...]; Testimone_2 sig.ra residente in [...]; sig. , residente in [...] Testimone_4 Rosolino pilo 8. Sui capitoli 8 e 9, i seguenti testi: sig. residente in Milano;
sig. Testimone_5 Testimone_6 residente in Milano, via del Mare 247; sig.ra , residente in [...]; sig. Testimone_7
residente in [...]. Sul capitolo 7, si indica come Testimone_8 teste: sig.ra residente in [...]. Testimone_9 Sebbene si reputi che il monitoraggio dei Servizi Sociali possa aiutare l'odierno Giudicante a meglio valutare lo stato del nucleo familiare, ma considerate le lungaggini burocratiche che l'ente incontra anche a fronte del forte carico di lavoro degli operatori sociali, si chiede, altresì, disporsi CTU per valutare la capacità genitoriale e in particolar modo la sussistenza in capo al sig. dei requisiti idonei a ricoprire il ruolo CP_1 di genitore in affidamento condiviso con un regolare diritto di visita senza l'ausilio dei Servizi Sociali. Con vittoria di spese ed onorari.”
Per CURATORE SPECIALE
“Nel merito revocare l'affido della minore all'Ente affidatario con affidamento condiviso della figlia a entrambi i Per_1 genitori e collocamento prevalente presso la madre, nella sua casa a Milano, via Franchino Gaffurio, 5, anche ai fini della residenza anagrafica;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- a week end alternati:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola al Per_1 giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola, alla domenica Per_1 alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi per il 2025, trascorrerà dal Per_1 23.12 al 25.12 alle ore 10 con il papà e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con la mamma, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con il papà;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- i ponti seguiranno l'alternanza dei weekend;
- quanto alle vacanze estive, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o l'Oratorio, insieme Per_1 ai suoi compagni. La mamma è disponibile a effettuare l'iscrizione; la suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 è la seguente: dal 1° al 15 luglio, con la mamma;
dal 16 luglio al 31 luglio con il papà; dal 1° agosto al 16 agosto con la mamma;
dal 17 agosto al 31 agosto, con il papà; sempre con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore;
per gli anni successivi, si manterrà questa suddivisione, alternando le settimane. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori;
- quanto al mese di settembre 2025, il 1° settembre starà con la mamma, mercoledì 3, dalle ore 10 fino Per_1 a giovedì 4, alle ore 10, con il papà; il weekend dal 5 al 7, con la mamma;
in ogni caso, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore che ha con sé la bambina, come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori sono d'accordo che ciascuno abbia la possibilità di telefonare a Per_1 per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei famigliari;
- quanto alla Comunione e, successivamente, alla Cresima di i genitori propongono che qualsiasi sia Per_1 il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie, con gli amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col genitore con cui dovrà trascorrere quel Per_1 weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
- ogni volta che viaggerà con un genitore, sia durante il periodo estivo, sia durante l'anno, l'altro sarà Per_1 avvisato della partenza e dell'arrivo. Inoltre, si comunicherà all'atro genitore l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
- in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con sé la Per_1 carta d'identità in originale della minore, diversamente, al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
- in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà informare Per_1 l'altro, nel caso si effettui una visita da un pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
- nel caso stia male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con il quale dovrebbe passare il Per_1 resto della giornata;
- mantenere attivo l'intervento educativo per per la durata necessaria e un monitoraggio sul nucleo da Per_1 parte del Servizio incaricato, per la durata di un anno;
- Rigettare l'istanza del sig. di sospensione del contributo al mantenimento per i mesi di luglio e CP_1 agosto. Rimettendosi per tutte le altre questioni, anche di natura economica, considerato l'eventuale nuovo regime di visita del padre, alle migliori valutazioni e decisioni del Tribunale, sempre considerato l'interesse della minore. In via istruttoria disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per valutare la capacità genitoriale dei sig.ri e Pt_1 CP_1 affinché il Tribunale disponga di ulteriori elementi necessari per assumere ogni decisione sulla minore in punto di responsabilità genitoriale, in merito alle migliori condizioni del suo affidamento e collocamento e in ordine ai tempi di frequentazione con il genitore non prevalentemente collocatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
E hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile a Isola del Cantone (GE) in data 13.09.2014, matrimonio iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Isola del Cantone (GE), Anno 2014 Numero 1 Parte II Serie A , dall'unione in data 31.01.2016 è nata a [...] la figlia Per_1 con ricorso depositato in data 6.10.2021 la premettendo una separazione di fatto Pt_1 risalente al 2018, chiedeva la pronuncia della separazione personale ai sensi dell'art.- 151 c.c II c., per fatti imputabili al comportamento del marito, che asseriva violento e controllante - al punto da richiedere preliminarmente ed inaudita altera parte l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa coniugale- rimetteva al Tribunale per il miglior regime di affidamento della figlia minore, con collocamento presso di sé, la previsione di incontri padre – figlia secondo indicazione dei servizi sociali che chiedeva venissero investiti, eventualmente con modalità protette o comunque alla presenza di terze persone, oltre che la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della minore per un importo non inferiore ad € 500,00 oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano, con decreto di fissazione udienza del 11.10.2021 il Presidente delegato, letti i fatti allegati dalla ricorrente e in considerazione di una separazione di fatto fra le parti risalente al 2018, non riteneva sussistenti i requisiti per provvedere in ordine alla richiesta ex art. 342 bis c.c inaudita altera parte, reputando necessario sentire entrambi i coniugi sui fatti che avevano dato esito al peggioramento della situazione, contestualmente incaricava i servizi sociale competenti per territorio per la presa in carico del nucleo familiare e lo svolgimento di un indagine psico sociale, disponendo il deposito di una prima relazione in data antecedente alla comparizione delle parti;
in data 8.11.2021 si costituiva in giudizio il associandosi in ordine alla domanda di CP_1 separazione ma contestando integralmente la ricostruzione fattuale in ordine al ménage familiare ed ai motivi che avevano portato alla crisi irreversibile del matrimonio, negava ogni comportamento violento o oppressivo nei confronti della moglie, chiedeva venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento nella casa familiare dove avrebbe vissuto con la madre, e la Per_1 previsione di tempi di frequentazione della che dettagliatamente indicava, liberi da vincoli Per_2 di spazio neutro o presenza di terze persone non sussistendone ragioni, all'udienza presidenziale tenutasi in data 9.11.2021 il Presidente f.f. esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e, con ordinanza riservata del 18.11.2021, preso atto del mancato deposito, giustificato, della relazione dei servizi sociali, non ravvisando a seguito dell'audizione delle parti, dalla quale emergeva comunque un'altissima conflittualità, motivazioni che potessero indurre, allo stato, ad un regime diverso da quello condiviso di né portare ad incontri controllati con il Per_1 padre, con il quale la bimba aveva una consolidata relazione, disponeva l'affido condiviso della minore, il collocamento della stessa presso la madre nella casa coniugale, tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati e previsione di un assegno di mantenimento della minori a carico del in misura di € 400,00; quindi nominava sé stesso giudice istruttore e disponeva per il CP_1 prosieguo della causa,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 29.12.2021, alla prima udienza di comparizione il G.I. rilevava un incremento della conflittualità soprattutto al momento del passaggio della minore da un genitore all'altro, sollecitava i servizi, ai quali ampliava gli incarichi, chiedendo un pronto deposito della relazione sul nucleo familiare e rinviava ad udienza successiva, a seguito della quale, letta in contraddittorio la relazione depositata, con l'adesione delle parti alle conclusioni, con ordinanza riservata del 16.11.2022 affidava la minore al Comune di Milano, disponendo che per il tramite dei servizi sociali intervenisse sulla regolamentare della frequentazione tra il padre e la figlia, con possibilità di modificare quella in atto nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica di nonché di Per_1 monitorare le conversazioni telefoniche;
confermava tutti gli incarichi già disposti e nominava curatore speciale della minore l'Avv. concedendo un termine per la costituzione, avvenuta CP_2 tempestivamente, nelle successive, numerose, udienze il G.I. riscontrava un aumento della conflittualità tra le parti, nonostante gli interventi dei servizi sociali a sostegno del nucleo familiare, i procuratori delle parti ed il Curatore speciale chiedevano, ed ottenevano, i termini di cui all'Art. 183 VI c. cpc, tuttavia, depositate ritualmente le memorie, all'udienza fissata per l'esame dei mezzi di prova articolati, chiedevano al G.I. di rinviarlo per dar modo ai servizi sociali e specialistici incaricati di proseguire negli incarichi e di fornire un quadro più attualizzato della situazione, quindi all'udienza del
14.2.2024 in cui veniva riscontrato come immutato il quadro di assoluta incomunicabilità ed acrimonia esistente tra le parti, i procuratori chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status e, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, la decisione sui mezzi istruttori, la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa sul punto nella camera di consiglio del
27.3.2024, con sentenza pubblicata il 28.3.2024 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza del seguente tenore con la quale la causa era rimessa in istruttoria, contestualmente il Collegio anche decidendo sulle richieste istruttorie delle parti articolate nelle memorie ex art. 183 VI C. cpc. :
“ritenuto che la prova per testi chiesta da parte non è ammissibile, perché vertente su circostanze superflue, essendo i capitoli articolati incentrati sulla relazione padre figlia, e pertanto oggetto di indagine demandata ai servizi sociali e specialistici dell'ente affidatario;
ritenuto che
per le medesime motivazioni non è ammissibile la prova per testi articolata da parte resistente nei capitoli da 1 a 6, mentre i restanti 2 capitoli sono inammissibili perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, anche in considerazione della documentazione relativa ai procedimenti penali a carico del resistente, già depositata in atti;
ritenuta conseguentemente inammissibile la prova contraria articolata da parte resistente, ritenuta altresì inammissibile la richiesta formulata ex art. 210 cpc da parte ricorrente di ordine di produzione delle immagini registrate dalle telecamere condominiali in quanto lesiva della privacy di terze persone estranee al giudio eventualmente anche casualmente riprese e perché comunque superata dal contenuto dell'ordinanza di archiviazione del Gip del 13.6.2023. prodotta da parte resistente, in cui si da atto della visione di tali immagini, dettagliatamente descritte;
rilevato doversi rigettare la richiesta di CTU sulla capacità genitoriale delle parti avanzata da parte ricorrente, cui il curatore speciale non si è opposto, ritenute esaustive al tal fine e per poter disporre il miglior regime di affidamento della minore le relazioni depositate dai servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario, cui vengono confermati gli incarichi già demandati, come da dispositivo, ritenuto, altresì, allo stato, di non dover modificare i tempi di permanenza della minore con il padre e le modalità previste dai servizi nella relazione del 26.4.2024, essendo loro stato conferito espresso incarico in tal senso dal G.I. con l'ordinanza del 16.11.2022
PQM
1. NON ammette la prova per testi chiesta da parte ricorrente nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.;
2. NON ammette la prova per testi diretta e contraria chiesta da parte resistente nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.;
3. NON ammette la richiesta formulata ex art. 210 cpc da parte ricorrente;
4. Rigetta la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali delle parti avanzata da parte ricorrente 5. DISPONE che entrambe le parti le parti provvedano entro il 30.9.2024 … al deposito della disclosure aggiornata al 30.7.2024…. e di copia delle dichiarazioni dei redditi in loro disponibilità successive a quelle depositate in atti;
6. Conferma tutti gli incarichi già demandati ai servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario con le ordinanze del 11.10.2021, 8.4.2022, 16.11.2022 e 23.10.2023, disponendo il deposito di una esaustiva relazione conclusiva sul nucleo familiare, sulle condizioni psicofisiche della minore, sui percorsi sulla genitorialità effettuati dalle parti e sul loro esito, in vista del miglior regime di affidamento della minore entro il 30.7.2024;
7.Rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa Susanna Terni per la prosecuzione del giudizio,
8. Fissa udienza per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 ottobre 2024 ore 9:30.. disponendo deposito in telematico di foglio di pc entro la data di udienza”,
nelle more dell'udienza fissata parte depositava istanza con richiesta di modifica dei CP_1 provvedimenti relativi alle frequentazioni padre figlia nel periodo estivo - dal che un sub procedimento poi archiviato – e tutte le parti la documentazione reddituale integrativa richiesta dal
G.D. nonché i fogli di pc, all'udienza del 16.10.2024 le parti rappresentavano al Giudice di aver raggiunto un accordo, sulle frequentazioni padre figlia seppur provvisori risultando necessario attendere un progetto elaborato dai servizi sociali affidatari, sicché il G.I. rinviava per l'acquisizione della relativa relazione e per la precisazione delle conclusioni al 9.4.2025, poi d'ufficio per il trasferimento del Magistrato ad altro ufficio al 10.6.2025, ai sensi dell'art. 127 cpc lette le note sostitutive dell'udienza indicata, nelle quali veniva dato atto del definitivo i accordo sulle frequentazioni- raggiunto con l'ausilio del Curatore speciale e dei servizi, seppur in parte misconosciuto dal con il foglio di pc - il G.I. nelle more subentrato nel ruolo poneva CP_1 la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione.
Il materiale probatorio a disposizione del Collegio è infatti pienamente adeguato ai fini della decisione sia in relazione al vero punto nevralgico, domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle innumerevoli relazioni dei servizi sociali e specialistici e del Curatore in atti, sia in relazione alle domande economiche.
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso i genitori
La conflittualità tra le parti è evidente e, purtroppo, ancora abbastanza elevata. Nel corso del giudizio ha raggiunto picchi tali da costringere il G.I., pur di fronte ad un'ordinanza presidenziale che aveva disposto l'affidamento condiviso di a dover virare verso un affidamento all'Ente con Per_1 contestuale nomina di un Curatore speciale a difesa della posizione della minore.
Nel corso della causa è stato fatto un grosso lavoro sulla genitorialità e sulla bambina da parte di tutti i soggetti preposti ed investiti a vario titolo del sostegno al nucleo familiare, che ha portato, dopo ben tre anni di massicci interventi, a ipotizzare come percorribile la strada della riespansione della piena genitorialità in capo alle parti. E ciò non perché queste abbiano effettivamente e del tutto compreso la disfunzionalità del loro operato, ma perché ad un parziale miglioramento della relazione e dei comportamenti di ciascuno si è accompagnata la crescita sorprendentemente “serena” di Per_1 che è stata definita una bambina estremamente solare, aperta ma soprattutto resiliente, e che ha attivato dei meccanismi di adeguamento alla situazione molto forti ed incisivi.
Appare evidente al Collegio che questa adultizzazione della bambina non è il risultato a cui doveva tendersi e che pertanto è preciso dovere dei genitori proseguire nei percorsi individuali e congiunti alla genitorialità, sotto l'egida continua dei servizi sociali e specialistici competenti, che peraltro continueranno costantemente a supportare anche con l'educativa domiciliare. Per_1
Tuttavia, la capacità delle parti di trovare un accordo su punti focali e soprattutto, sui tempi di permanenza della minore con ciascuno di loro – seppur in parte poi rimessi in discussione dal padre
– va valorizzata, inducendo così il Collegio a disporre l'affidamento condiviso della bambina, caldeggiato tanto dai servizi che dal Curatore speciale, ma nel contempo ad avvertire i genitori che l'eventuale riacutizzarsi del conflitto e delle criticità porterà l'autorità giudiziaria investita a provvedimenti fortemente limitativi della responsabilità genitoriale.
Come accennato le parti, con enorme sforzo dei servizi e del Curatore speciale, hanno trovato un accordo per il collocamento prevalente di e per le frequentazioni paterne, dettagliatamente Per_1 riportato nella relazione del 20.5.2025 e fatto proprio nelle conclusioni, coincidenti, del Curatore speciale e della Il di contro, dopo averlo condiviso in sede di incontro congiunto, Pt_1 CP_1 già pochi giorni dopo aveva comunicato agli Operatori Sociali, di non voler più avallare la scelta di far coincidere il periodo estivo con i soli mesi di Luglio ed Agosto e non con la chiusura della scuola, le modalità di scambio della bambina in caso di vacanze trascorse dai genitori fuori da Milano e l'alternanza negli anni delle vacanze pasquali. Tale sua modifica di rotta è stata trasfusa nelle conclusioni precisate.
Ritiene il Collegio che, in una situazione così ancora controversa, la regolamentazione congiunta inizialmente concordata sia la più rispondente all'interesse di che così nel mese di Per_1
Giugno potrà frequentare il centro estivo o l'oratorio con i compagni, senza che ciò sia fonte di attrito ed inutile opposizione del padre, e che a settembre nei pochi giorni del mese prima della formale apertura della scuola, normalmente una settimana, potrà riabituarsi ai ritmi ormai persi senza eccessiva fatica. Del resto in tale periodo resta fermo l'ampio calendario di frequentazioni paterne vigente nella restante parte dell'anno.
Quanto al periodo pasquale indubbiamente una ripartizione al 50% dei pochi giorni di vacanza
è più stressante per la bambina di un intero periodo con l'uno o con l'altro, l'alternanza annuale garantendo in pieno ciascuno dei genitori;
mentre circa il luogo di riconsegna della minore è pacifico che per sia più opportuno e tutelante che avvenga nella sua casa di Milano, dandole anche il Per_1 tempo per eventuale cambio dell'abbigliamento e dei suoi giochi e/o accessori, che non in una località non meglio individuata a metà strada tra le Marche e la Liguria, alla stregua di un pacco o di una valigia.
Pertanto, il Collegio accoglie in pieno le richieste del Curatore speciale, del tutto coincidenti con quanto inizialmente concordato dalle parti stabilendo i tempi di permanenza di con i Per_1 genitori come da dispositivo.
La minore resterà collocata in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano Guffario Franchino n.5
a peraltro proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento Parte_1 prevalente presso la madre della minore Per_1
Le condizioni economiche
Relativamente al contributo di mantenimento paterno per la figlia minore - stabilito dal
Presidente in € 400,00 ed oggi pari a circa € 465 in virtù della rivalutazione Istat -il resistente ne ha chiesta la riduzione ad € 300,00 mensili, postulando un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un evidente aumento dei tempi di permanenza presso di sé della minore, che definisce
“quasi paritetici”; ha contestualmente istato anche per una totale eliminazione nei mesi di luglio ed agosto, che la bambina trascorre in pari numero di giorni con ciascun genitore. Dal canto suo la Pt_1 ha invece chiesto un aumento ad € 500,00 sia per la già citata rivalutazione sia per le accresciute esigenze di Per_1
In merito alle richieste si osserva: all'epoca dell'ordinanza Presidenziale, peraltro non reclamata dalle parti, i redditi annui lordi del lungi dall'essere superiori rispetto agli attuali, erano addirittura inferiori di circa € CP_1
3.000,00 lordi.
Egli invero nel 2020 (PF 2021) aveva un guadagno lordo annuo di € 21.353 che, come si legge nel provvedimento citato, era sostanzialmente sovrapponibile a quello degli anni precedenti,
(mediamente € 1.511, mensili), mentre la sua situazione attuale è la seguente:
PF 2022 € 23.294
PF 2023 € 23.446
PF 2024 € 24.537
Non vi sono particolari differenze nella percentuale della tassazione, né oneri diversi maggiori e pertanto, presa a riferimento l'ultima dichiarazione disponibile in atti, il PF 2024, detratte le imposte statali e locali, e i contributi previdenziali esposti in dichiarazione ( pari ad € 213,00 ) - gli unici provati e di gran lunga inferiori a quelli dichiarati negli atti - si arriva ad un netto medio mensile di €
1.587,00.
La situazione della è invece immutata: non ha una occupazione fissa ma, forse, piccoli Pt_4 lavoretti occasionali, pertanto può fare affidamento solo agli accantonamenti bancari per il suo sostentamento e per un minimo contributo a quello della figlia, che comunque in parte assolve coprendone gli oneri abitativi, con l'appartamento di sua esclusiva proprietà.
Appare pertanto evidente che la somma di € 300,00 offerta dal esaminata alla stregua CP_1 dei parametri di cui all'art. 337 c.c. non sia né adeguata alle esigenze della minore, né proporzionata alle possibilità paterne, soprattutto se si tiene conto che il vive con i propri genitori e, quindi, CP_1 non ha spese abitative fisse se non per affermati, ma anche questi non provati, contributi al ménage familiare che verserebbe ai suoi.
A ciò si aggiunga che la motivazione addotta – tempi quasi paritetici di permanenza con i genitori – non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti trascorrendo la minore con il padre in media 10 giorni al mese, 15 nel periodo estivo.
Tuttavia, è indubbio che i momenti di permanenza di presso di lui siano lievemente Per_1 aumentati rispetto all'ordinanza presidenziale e di ciò il Tribunale non può non tenere conto.
Ciò posto, premesso che di contro la richiesta di € 500,00 avanzata dalla risulterebbe Pt_1 per il padre troppo onerosa da sostenere, e comunque eccessiva per una bambina dell'età di Per_1 alla quale comunque anche la mamma deve provvedere -come del resto provvede - il Collegio reputa congruo rideterminare in € 400,00 l'assegno mensile che il dovrà versare per il CP_1 mantenimento della figlia minore, con decorrenza Novembre 2025, diminuendolo di fatto di circa €
65,00 mensili pari alla rivalutazione sino ad oggi maturata.
Pacificamente poi va rigettata la domanda di eliminazione del contributo durante i mesi estivi, che già dalla lettura degli atti difensivi del resistente appare essere stato più un tentativo fine a sé stesso che una reale pretesa giuridicamente fondata. E'infatti notorio che l'assegno mensile sia un rateo dell'assegno annuale globalmente determinato e che pertanto, va versato ogni mese senza eccezione alcuna, salvo diversi accordi tra le parti.
L'assegno unico se percepito andrà ripartito al 50% tra i genitori così come anche le spese straordinarie nell'interesse di come da nuove linee guida del Tribunale di Milano di Giugno Per_1
2025, analiticamente riportate in dispositivo.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_4 problematiche relative all'affidamento della figlia minore sul quale le parti hanno raggiunto un accordo, la soccombenza reciproca in ordine alla domanda di contributo per la minore, la soccombenza del sulla domanda di sospensione del contributo nel periodo estivo e sulla CP_1 modifica dei tempi di permanenza con lui di rispetto agli accordi precedentemente raggiunti, Per_1 alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 2/3 le spese del procedimento e del sub procedimento in corso di causa, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 1/3 deve essere posta a carico del resistente e da versarsi all'erario essendo la Rivara ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per il Curatore speciale anch'esso ammesso al patrocinio a spese dello Stato i relativi onorari ed i compensi verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3
2.Dispone che la minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in
Milano in via Gaffurio Franchino n. 5 la propria residenza anagrafica,
3.assegna la casa coniugale di Via Gaffurio Franchino n. 5 Milano, alla ricorrente proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente della minore presso di lei, 4.Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:
1) nella settimana del week end della mamma, sarà col papà dal mercoledì all'uscita da scuola Per_1 al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
2) nella settimana del weekend del papà, sarà con lui dal giovedì all'uscita da scuola, alla Per_1 domenica alle 19.00;
- le vacanze natalizie, in via alternata il primo e secondo periodo quindi per il 2025, trascorrerà Per_1 dal 23.12 al 25.12 alle ore 10 con il papà e dal 25.12 alle ore 10 al 01.01 con la mamma, dal 01.01 alle ore 10 al 6.01 con il papà;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni;
- i ponti seguiranno l'alternanza dei weekend;
- quanto alle vacanze estive, nel mese di giugno 2025 e per i successivi anni, anche al termine della scuola, si manterrà il calendario ordinario, consentendo a di frequentare il Centro Estivo o Per_1
l'Oratorio, insieme ai suoi compagni. La mamma è disponibile a effettuare l'iscrizione; la suddivisione delle settimane estive dei mesi di luglio e agosto 2025 è la seguente: dal 1° al 15 luglio, con la mamma;
dal 16 luglio al 31 luglio con il papà; dal 1° agosto al 16 agosto con la mamma;
dal
17 agosto al 31 agosto, con il papà; sempre con riaccompagnamento della figlia a Milano al termine del periodo di vacanza con l'uno e l'altro genitore;
per gli anni successivi, si manterrà questa suddivisione, alternando le settimane. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori;
- quanto al mese di settembre 2025, il 1° settembre starà con la mamma, mercoledì 3, dalle Per_1 ore 10 fino a giovedì 4, alle ore 10, con il papà; il weekend dal 5 al 7, con la mamma;
in ogni caso, per quest'anno e per gli anni successivi, si riprenderà fin da subito il calendario ordinario;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore che ha con sé la bambina, come da Per_1 regolamentazione ordinaria. I genitori sono d'accordo che ciascuno abbia la possibilità di telefonare a per farle gli auguri di compleanno quando sarà con l'altro genitore, anche da parte dei Per_1 famigliari;
- quanto alla Comunione e, successivamente, alla Cresima di i genitori propongono che Per_1 qualsiasi sia il weekend di competenza in cui capiteranno i sacramenti, ciascun genitore e le relative famiglie, con gli amici (ad esclusione dei rispettivi compagni dei genitori), possano partecipare alla cerimonia in Chiesa, mentre per quanto riguarda i successivi festeggiamenti rimanga col Per_1 genitore con cui dovrà trascorrere quel weekend. Il genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti per la Comunione non organizzerà quelli per la Cresima;
- ogni volta che viaggerà con un genitore, sia durante il periodo estivo, sia durante l'anno, Per_1
l'altro sarà avvisato della partenza e dell'arrivo. Inoltre, si comunicherà all'atro genitore l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si alloggia, in caso di spostamenti fuori regione;
- in caso di spostamenti al di fuori del territorio italiano, il genitore che partirà con porterà con Per_1 sé la carta d'identità in originale della minore, diversamente, al genitore basterà avere una fotocopia del documento autenticata;
- in caso di malattia della bambina, il genitore che è con dovrà Per_1 informare l'altro, nel caso si effettui una visita da un pediatra o altro specialista, bisognerà comunicare l'esito o il referto all'altro genitore;
- nel caso stia male a scuola, dovrà andare a prenderla il genitore con il quale dovrebbe Per_1 passare il resto della giornata;
4 Invita entrambi i genitori ad iniziare o proseguire un percorso individuale di psicoterapia, finalizzata al raggiungimento della totale consapevolezza genitoriale
5. Dispone che i Servizi Sociali già incaricati
-mantengano attivo l'intervento educativo per la minore per la durata ritenuta Per_1 necessaria,
-proseguano, per la durata ritenuta necessaria, con gli interventi di supporto alla genitorialità già attivati e/o attivino i necessari, invitando le parti a continuarli e/o intraprenderli nell'interesse della minore ed onde scongiurare interventi limitativi della responsabilità genitoriale che possano scaturire dalla persistenza della conflittualità e della scarsa capacità gestoria di Per_1
-mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare per la durata minima di un anno, eventualmente prorogabile ove ritenuto opportuno, segnalando tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente ogni situazione di pregiudizio o pericolo per la minore e per la sua sana crescita;
6.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Novembre
2025 la somma di euro 400,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2026), oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
L'assegno unico per il nucleo familiare se percepito verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7.Rigetta la domanda del di sospensione del versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento per la minore durante il periodo estivo.
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento principale e del sub CP_1 procedimento in corso di causa sostenute dalla nella quota di 1/3 che si liquidano, per tale Pt_1 quota, in € 2.500,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
9. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, li 8.10.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai