Articolo 107 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 106Articolo 108
Versione
13 luglio 1980
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Versione
9 agosto 1981
Art. 107. (Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale)

L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo avvengono:

alla I e II qualifica:
mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.
Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.

alla III qualifica:
mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianita' di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sara' provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;
mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianita' di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.

alla IV e alla V qualifica:
a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;
c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra' partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva e' portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potra' essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami.

((Alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra' partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva e' portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione puo' essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sara' effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.
Alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.
Alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.
L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo e' riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento e' destinato a pubblico concorso.
Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.
Con le modalita' stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui puo' accedersi per pubblico concorso))
Il conferimento dei posti e' subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1981