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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 472/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 472/2022, avente ad oggetto: “CESSIONE DEI CREDITI”.
TRA
già in persona del l.r.p.t., con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. ) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti P.IVA_1 allegata in atti (ed anche in seguito alla revoca della procura in favore di altri codifensori, datata 20.02.2025), dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F.: , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il relativo studio (LMS), sito in Milano, Corso Magenta 84;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F. e P. IVA Controparte_1
), nella persona del l.r.p.t., con sede legale in , Via Cusmano n.1; P.IVA_2 CP_1
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE)
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC a controparte in data 08.03.2022 e depositato in data 18.03.2022, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 domandando il pagamento di una serie di importi legati a fatture asseritamente non pagate dalla convenuta, e di cui l'attrice sarebbe stata cessionaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. Si domandava, nel dettaglio, il pagamento di:
1) € 536.586,22 quale sorte capitale, in relazione ad una serie di fatture per la fornitura di beni e servizi di diversa natura verso la parte convenuta ed impagate, oggetto di cessioni dalle società creditrici originarie (Bristol VI XT s.p.a., Enel Controparte_2 CP_3 CP_4
Pfizer s.r.l., Engineering Hikma Italia,
[...] Controparte_5 [...]
e in suo favore;
Controparte_6 CP_7
2) interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, secondo i tassi e la decorrenza di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali;
1 3) interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, rispetto agli interessi primari scaduti da almeno sei mesi alla data della notificazione della citazione, e calcolati sempre al tasso di cui alle transazioni commerciali, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione;
4) € 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme di cui alle fatture poste a base della sorte capitale;
5) € 8.403,36 per interessi moratori per tardivo pagamento di altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1), rispetto alle quali erano state emesse note di debito (cfr. all. 3 e 4 all'atto di citazione);
6) interessi anatocistici sugli interessi primari di cui al punto precedente, con le stesse indicazioni di cui al punto 3);
7) € 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme relative ad altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1) (cfr. all. 5 e 6 all'atto di citazione);
1.3. In subordine, si chiedeva la condanna al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta. In ulteriore subordine si proponeva omologa domanda per indennizzo da arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
2. Parte convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale del 22.03.2023 (con cui peraltro si disponeva la mediazione obbligatoria tra le parti, poi conclusa infruttuosamente per mancata comparizione della parte convenuta).
3. In sede di prima memoria istruttoria, parte attrice:
a) riduceva la sorte capitale richiesta ad € 21.705,76 (non specificando la ragione della suddetta riduzione);
b) eliminava i capi di domanda sugli interessi moratori e gli interessi anatocistici su altre fatture rispetto a quelle della sorte capitale (di cui al precedente par.
1.2. nn. 5) e 6)), in quanto espressamente scriveva che “l'importo richiesto a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, si è azzerato, come da elenco riepilogativo che si produce sub doc. 13, in uno ai relativi interessi anatocistici.”;
c) aggiungeva la richiesta di pagamento degli “interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40”, in relazione alle voci corrispondenti di cui al precedente par.
1.2. sia n. 4) sia n. 7).
4.1. Acquisite le produzioni documentali di parte attrice, all'udienza del 22.01.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, parte attrice precisava le proprie conclusioni. Con la relativa nota (sempre senza indicarne la ragione) riduceva ancora la domanda per sorte capitale ad €
16.902,01, riproponeva la domanda relativa agli interessi anatocistici di cui al par.
1.2. n. 6), mentre lasciava invariate le altre pretese.
4.2.1. Quindi, con ordinanza del 23.01.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando il termine difensivo di cui all'art. 190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale, che veniva a scadere in data 24.03.2025.
4.2.2. In comparsa conclusionale parte attrice avrebbe nuovamente operato una modifica alla propria domanda, in particolare: a) aumentando la sorte capitale richiesta, che tornava ad essere quella di € 21.705,76 (in questa sede indicandosi in un inciso la ragione asseritamente fondata su pagamenti
2 effettuati dalla convenuta); b) riproponendo integralmente le domande relative agli interessi moratori e anatocistici di cui al par.
1.2 nn. 5) e 6).
§§§
1. Nella presente causa parte attrice domanda nei confronti della convenuta il pagamento di una serie di importi legati a fatture per somministrazione di beni e servizi di diversa natura, oltre interessi ed accessori di vario genere. Precisandosi che ella non è l'emittente delle fatture medesime (in quanto gli effettivi fornitori dei beni e servizi che ne costituiscono oggetto sono i menzionati CP_8
VI XT s.p.a., Enel Pfizer s.r.l.,
[...] CP_3 CP_4 [...]
Hikma Italia, e , Controparte_9 Controparte_6 CP_7 bensì cessionaria dei crediti basati sulle suddette fatture (ed accessori).
2. Prima di passare all'esame del merito, in quanto passaggio necessario per delimitare correttamente l'oggetto del giudizio e dunque il thema decidendum, occorre chiarire la portata finale delle voci oggetto di pretesa da parte dell'attrice, in quanto sono state oggetto di alcune importanti modificazioni nel corso del giudizio (massimamente al ribasso, ma non solo), sulle quali occorre fare chiarezza sul piano processuale.
2.1. In particolare, va ricordato come, se per la parte è possibile precisare e modificare anche in aumento le proprie domande solo fino alla barriera preclusiva di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (sebbene con andamenti sempre più largheggianti in forza della giurisprudenza inaugurata da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536 - 01), ed espressa ad es. dalle successive Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018 (Rv. 649542 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 (Rv. 652667 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 (Rv. 660060 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)), invece riduzione, rinuncia a capi di domanda ovvero all'intera domanda sono consentiti, in conformità al c.d. principio dispositivo che governa il processo civile, certamente fino almeno alla precisazione delle conclusioni. Se non addirittura oltre, con rilevanza altresì in tal senso della comparsa conclusionale (Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del
07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)). In tempi recentissimi, sebbene in relazione al giudizio di appello, ma con considerazioni generalizzabili Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01) ha infatti affermato che “Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda,
o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.”.
2.2. Maneggiando i suddetti principi giurisprudenziali, in ordine ai capi di domanda che sono stati oggetto di oscillazioni, questo giudice ritiene allora:
a) che sulla sorte capitale debba essere considerato il limite massimo di € 16.902,01 di cui alla nota di precisazione delle conclusioni, in quanto l'importo originario di cui alla citazione era stato ridotto in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ad € 21.705,76, e poi ulteriormente ridotto ad € 16.902,01 in precisazione delle conclusioni (per essere, infine, inammissibilmente riaumentato ad € 21.705,76 in comparsa conclusionale);
b) che non debbano considerarsi le voci relative agli interessi moratori per tardivo pagamento di altre fatture rispetto a quelle costituenti la sorte capitale ed ai relativi interessi anatocistici, in quanto tali voci, originariamente previste in citazione, venivano espressamente dichiarate quali azzerate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (per poi, inammissibilmente, ricomparire in precisazione
3 delle conclusioni per la sola parte anatocistica, e poi nel complesso di entrambe le voci in comparsa conclusionale, e dunque a barriere di definizione dell'oggetto del processo già chiuse);
c) che debba, infine, considerarsi ammissibile la domanda di pagamento degli interessi (indicati genericamente) sugli importi di risarcimento forfettario per gestione fatture (in sostanza, i 40 € per fattura, sia in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale, sia in relazione ad altre fatture), in quanto formulata già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque in un contesto in cui ancora la precisazione anche in aumento (nei limiti dell'emendatio libelli, pur ormai molto largheggiante) era consentita;
2.3. Dunque, ricapitolando, si ritiene che la definizione finale dell'oggetto del giudizio sia data allora da: sorte capitale principale (nei limiti quantitativi di cui alla nota di precisazione conclusioni), interessi di mora relativi alla maggior sorte capitale inizialmente azionata in citazione, interessi anatocistici correlati alla precedente voce, costi di recupero per fatture costituenti la maggior sorte capitale, interessi correlati alla precedente voce, costi di recupero per altre fatture, interessi correlati alla precedente voce. Su di esse vi sarà pronuncia nel merito, mentre ogni altra pretesa all'infuori di esse andrà dichiarata inammissibile, alla luce di quanto si è analiticamente spiegato al precedente sottoparagrafo 2.2.
3. Venendo dunque al merito, sappiamo che, in base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.". E, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, si ricorda lo storico insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […],” (conformi, in tempi più recenti, ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv.
634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)).
3.1. Ora, a fondamento della propria legittimazione, quale cessionaria di crediti maturati dagli originari fornitori di beni/prestatori di servizi nei confronti della controparte, parte attrice ha prodotto (cfr. i vari allegati tra citazione e prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) il complesso dei contratti di cessione formati in scrittura privata autenticata e debitamente notificati tramite PEC al debitore ceduto e dunque come tali perfettamente opponibili rispetto a quest'ultimo, sulla base del disposto dell'art. 1264 comma 1 c.c., per cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
3.2. Ancora, in relazione agli elenchi di fatture per le quali parte attrice ha domandato il pagamento, ella ha prodotto il complesso delle fatture stesse, unitamente ai contratti e/o gli ordinativi di fornitura a comprova dell'esecuzione delle prestazioni in favore del debitore ceduto. O già in origine (cfr. allegati alla citazione) o nei termini delle preclusioni istruttorie (cfr. le altre copiose produzioni documentali in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). Vanno esclusi dal calcolo gli importi portati dalle fatture del fornitore VI Italia s.p.a., ad eccezione di quelli portati dalla fattura n. 1920038749, in quanto le suddette fatture, seppure richiamate nell'elenco prodotto da parte attrice, non sono state prodotte come tali singolarmente.
3.3. Vanno esclusi dal calcolo inoltre, sia per quanto riguarda la sorte capitale richiesta sia con riferimento agli interessi sulla maggiore sorte inizialmente azionata, gli importi portati: dalla fattura
4 n. 2002031422 del fornitore dalle fatture del fornitore Pfizer s.r.l. e da Controparte_8 quelle del fornitore XT s.p.a. in quanto delle suddette fatture, seppure singolarmente depositate, non è stata prodotta alcuna allegazione relativa all'esistenza del rapporto negoziale tra la cedente e l'odierna convenuta, tenuto conto che, come noto, nelle cause contumaciali non è possibile avvalersi del c.d. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (ed essendo la fattura, come noto, atto di formazione unilaterale, in sé dotato di una efficacia probatoria limitata, specie nel giudizio a cognizione piena a carattere contumaciale). Riguardo alla fonte dei rapporti in questione, parte attrice nulla ha detto in citazione, che risulta assolutamente priva di qualsiasi riferimento allegatorio al (o ai) contratto (o contratti), o più in generale, ai rapporti fonte dei crediti di cui alle fatture (alle quali si fa esclusivo riferimento).
3.4. Con riferimento agli altri crediti dal canto suo, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha ovviamente potuto argomentare nel senso dell'inesistenza del rapporto negoziale (comunque, appunto, documentata da parte attrice) e né ha potuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata e, in particolare, ad esempio, l'avvenuto pagamento (totale o parziale). Che però risulta, sebbene a livello di sola allegazione (peraltro in via sfumata, dandosi un cenno al riguardo solo in comparsa conclusionale), dalla lettura diacronica dello svolgimento del processo, per effetto di quanto scrive parte attrice, che via via (come si è detto sopra, e almeno per la sorte capitale) tende sempre più a ridurre le proprie pretese, per come analiticamente descritto sopra.
3.5. Pertanto, essendone provati i relativi fatti costitutivi, merita parziale accoglimento la domanda avente ad oggetto anzitutto la sorte capitale, per un ammontare di € 1.392.01. Somma ulteriormente inferiore ai € 16.902,01 e risultante dallo scorporo delle fatture della ditta XT s.p.a. ammontanti complessivamente ad € 15.510,00, per le ragioni espresse sopra.
4.1. Quanto alla domanda di pagamento degli interessi di mora, secondo quanto prescritto dagli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 (per come riformato dal D. Lgs. n. 192/2012), si ricorda che tale decreto è applicabile alle c.d. transazioni commerciali, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” (art. 2 comma 1 lett. a)).
4.2. I rapporti da cui sono stati generati i crediti per sorte capitale assumono certamente questa caratteristica, in quanto si tratta di rapporti di fornitura di beni o prestazioni di servizi da un soggetto economico nei confronti di pubblica amministrazione.
4.3. Ancora, poiché tecnicamente si chiede il pagamento di tali interessi “maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione” tenuto conto che è stata data prova documentale del credito da sorte capitale correlato anche in relazione alla più ampia sorte capitale che era stata originariamente richiesta, seppure con le limitazioni indicate ai parr.
3.2. e 3.3., andranno riconosciuti tali interessi, dunque, non soltanto sulla sorte capitale che è stata oggetto di domanda finale (e di cui si è detto al par. 3.5.), ma anche sulla sorte oggetto di pregressa domanda in citazione, maggior sorte che (alla luce di quanto si è detto ai paragrafi precedenti, sopra indicati) deve ritenersi ammontante ad € 447.071,80. E ciò secondo le relative regole di decorrenza (ossia dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento), e di quantificazione (secondo il tasso particolarmente elevato previsto dalla normativa speciale), di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
5. Non andranno riconosciuti, invece, “gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi …”, tenuto conto che, come noto, l'art. 1283 c.c. stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”, e tale complesso di condizioni non sussiste nel
5 caso di specie. Infatti, pur avendosi una specifica domanda al riguardo e la data di emissione delle fatture oggetto di domanda, la mora non risulta essersi protratta per oltre sei mesi, come si ricava dalle stesse fatture.
6.1. Ancora, va riconosciuta all'attrice la somma di € 40,00 per fattura (in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale), a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito, prevista dall'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012, di recepimento della Direttiva
2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e per cui “2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.” Ciò che in relazione alle n. 46 fatture ammissibili tra quelle originariamente azionate dà luogo ad un importo di € 1.840,00.
6.2. Merita accoglimento la domanda di interessi in ordine a tale importo, formulata non in citazione Cont ma fin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in funzione della genericità del riferimento, non potranno che riconoscersi gli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della singola fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di cui alla presente voce e fino a saldo.
7. Va invece rigettato l'ultimo capo di domanda, relativo al pagamento di “€ 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto …”. E ciò in quanto, è sì vero che già dalla citazione si erano prodotti gli elenchi delle fatture in funzione delle quali era stata emessa la fattura riepilogativa di tali somme per risarcimento da costi di recupero ex art. 6 comma 2 cit. (cfr. all.
5-6 alla citazione). Però manca la produzione delle fatture in funzione delle quali giustificare il pagamento dei relativi costi di recupero, ossia la prova del presupposto di base della relativa pretesa (essendo prodotti soltanto degli elenchi riepilogativi delle stesse). Pertanto, per insufficienza di prova dei relativi fatti costitutivi, il capo di domanda non può trovare accoglimento.
8. Va quindi conseguentemente rigettata anche la domanda relativa agli interessi sulla somma di cui al par. precedente.
9. Quanto alle spese di giudizio, esse comunque seguono la soccombenza (nonostante la notevolissima riduzione della pretesa rispetto a quella iniziale, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01)), e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il criterio del decisum (che nel caso di specie, comunque, si ritiene debba essere applicato per desumere il valore della causa ai fini delle spese, in quanto non è data prova che la progressiva riduzione delle pretese attoree sia stata frutto di pagamenti operati da parte convenuta in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 472/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale dei corrispondenti capi di domanda attorea, parte convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice n persona del l.r.p.t.: Parte_1
a) di € 1.392.01, quale sorte capitale per crediti su fatture indicate al par. 3 della parte motiva;
b) degli interessi moratori, sulla maggior sorte capitale azionata in atto di citazione (ma nei limiti di quanto spiegato al par. 4 della parte motiva), maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5
6 del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo;
c) di € 1.840,00 ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002 quale risarcimento dei costi per recupero delle fatture ammissibili tra quelle costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata in citazione, oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della singola fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di cui alla presente voce e fino al saldo;
2) RIGETTA la domanda di pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di cui al precedente punto 1) lett. b);
3) RIGETTA la domanda di pagamento della somma di € 24.400,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme relative ad altre fatture rispetto a quelle di cui alla sorte capitale (di cui al par.
1.2. n. 7) dello svolgimento del processo);
4) RIGETTA consequenzialmente il capo di domanda di pagamento degli interessi sull'importo di cui al precedente punto 3);
5) DICHIARA INAMMISSIBILE ogni ulteriore pretesa residua dedotta nel presente giudizio (anche alla luce di quanto specificato al par. 2 della parte motiva);
6) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice
[...] Parte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta una fase istruttoria, valori minimi in ragione del carattere prettamente standardizzato e documentale della tipologia di controversia e delle doglianze proposte, oltre alla contumacia di parte convenuta), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 28.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 472/2022, avente ad oggetto: “CESSIONE DEI CREDITI”.
TRA
già in persona del l.r.p.t., con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. ) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti P.IVA_1 allegata in atti (ed anche in seguito alla revoca della procura in favore di altri codifensori, datata 20.02.2025), dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F.: , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il relativo studio (LMS), sito in Milano, Corso Magenta 84;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F. e P. IVA Controparte_1
), nella persona del l.r.p.t., con sede legale in , Via Cusmano n.1; P.IVA_2 CP_1
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE)
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC a controparte in data 08.03.2022 e depositato in data 18.03.2022, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 domandando il pagamento di una serie di importi legati a fatture asseritamente non pagate dalla convenuta, e di cui l'attrice sarebbe stata cessionaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. Si domandava, nel dettaglio, il pagamento di:
1) € 536.586,22 quale sorte capitale, in relazione ad una serie di fatture per la fornitura di beni e servizi di diversa natura verso la parte convenuta ed impagate, oggetto di cessioni dalle società creditrici originarie (Bristol VI XT s.p.a., Enel Controparte_2 CP_3 CP_4
Pfizer s.r.l., Engineering Hikma Italia,
[...] Controparte_5 [...]
e in suo favore;
Controparte_6 CP_7
2) interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, secondo i tassi e la decorrenza di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali;
1 3) interessi anatocistici sui predetti interessi di mora, rispetto agli interessi primari scaduti da almeno sei mesi alla data della notificazione della citazione, e calcolati sempre al tasso di cui alle transazioni commerciali, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione;
4) € 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme di cui alle fatture poste a base della sorte capitale;
5) € 8.403,36 per interessi moratori per tardivo pagamento di altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1), rispetto alle quali erano state emesse note di debito (cfr. all. 3 e 4 all'atto di citazione);
6) interessi anatocistici sugli interessi primari di cui al punto precedente, con le stesse indicazioni di cui al punto 3);
7) € 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme relative ad altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1) (cfr. all. 5 e 6 all'atto di citazione);
1.3. In subordine, si chiedeva la condanna al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta. In ulteriore subordine si proponeva omologa domanda per indennizzo da arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
2. Parte convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale del 22.03.2023 (con cui peraltro si disponeva la mediazione obbligatoria tra le parti, poi conclusa infruttuosamente per mancata comparizione della parte convenuta).
3. In sede di prima memoria istruttoria, parte attrice:
a) riduceva la sorte capitale richiesta ad € 21.705,76 (non specificando la ragione della suddetta riduzione);
b) eliminava i capi di domanda sugli interessi moratori e gli interessi anatocistici su altre fatture rispetto a quelle della sorte capitale (di cui al precedente par.
1.2. nn. 5) e 6)), in quanto espressamente scriveva che “l'importo richiesto a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, si è azzerato, come da elenco riepilogativo che si produce sub doc. 13, in uno ai relativi interessi anatocistici.”;
c) aggiungeva la richiesta di pagamento degli “interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40”, in relazione alle voci corrispondenti di cui al precedente par.
1.2. sia n. 4) sia n. 7).
4.1. Acquisite le produzioni documentali di parte attrice, all'udienza del 22.01.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, parte attrice precisava le proprie conclusioni. Con la relativa nota (sempre senza indicarne la ragione) riduceva ancora la domanda per sorte capitale ad €
16.902,01, riproponeva la domanda relativa agli interessi anatocistici di cui al par.
1.2. n. 6), mentre lasciava invariate le altre pretese.
4.2.1. Quindi, con ordinanza del 23.01.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando il termine difensivo di cui all'art. 190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale, che veniva a scadere in data 24.03.2025.
4.2.2. In comparsa conclusionale parte attrice avrebbe nuovamente operato una modifica alla propria domanda, in particolare: a) aumentando la sorte capitale richiesta, che tornava ad essere quella di € 21.705,76 (in questa sede indicandosi in un inciso la ragione asseritamente fondata su pagamenti
2 effettuati dalla convenuta); b) riproponendo integralmente le domande relative agli interessi moratori e anatocistici di cui al par.
1.2 nn. 5) e 6).
§§§
1. Nella presente causa parte attrice domanda nei confronti della convenuta il pagamento di una serie di importi legati a fatture per somministrazione di beni e servizi di diversa natura, oltre interessi ed accessori di vario genere. Precisandosi che ella non è l'emittente delle fatture medesime (in quanto gli effettivi fornitori dei beni e servizi che ne costituiscono oggetto sono i menzionati CP_8
VI XT s.p.a., Enel Pfizer s.r.l.,
[...] CP_3 CP_4 [...]
Hikma Italia, e , Controparte_9 Controparte_6 CP_7 bensì cessionaria dei crediti basati sulle suddette fatture (ed accessori).
2. Prima di passare all'esame del merito, in quanto passaggio necessario per delimitare correttamente l'oggetto del giudizio e dunque il thema decidendum, occorre chiarire la portata finale delle voci oggetto di pretesa da parte dell'attrice, in quanto sono state oggetto di alcune importanti modificazioni nel corso del giudizio (massimamente al ribasso, ma non solo), sulle quali occorre fare chiarezza sul piano processuale.
2.1. In particolare, va ricordato come, se per la parte è possibile precisare e modificare anche in aumento le proprie domande solo fino alla barriera preclusiva di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (sebbene con andamenti sempre più largheggianti in forza della giurisprudenza inaugurata da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536 - 01), ed espressa ad es. dalle successive Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018 (Rv. 649542 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 (Rv. 652667 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 (Rv. 660060 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)), invece riduzione, rinuncia a capi di domanda ovvero all'intera domanda sono consentiti, in conformità al c.d. principio dispositivo che governa il processo civile, certamente fino almeno alla precisazione delle conclusioni. Se non addirittura oltre, con rilevanza altresì in tal senso della comparsa conclusionale (Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del
07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)). In tempi recentissimi, sebbene in relazione al giudizio di appello, ma con considerazioni generalizzabili Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01) ha infatti affermato che “Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda,
o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.”.
2.2. Maneggiando i suddetti principi giurisprudenziali, in ordine ai capi di domanda che sono stati oggetto di oscillazioni, questo giudice ritiene allora:
a) che sulla sorte capitale debba essere considerato il limite massimo di € 16.902,01 di cui alla nota di precisazione delle conclusioni, in quanto l'importo originario di cui alla citazione era stato ridotto in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ad € 21.705,76, e poi ulteriormente ridotto ad € 16.902,01 in precisazione delle conclusioni (per essere, infine, inammissibilmente riaumentato ad € 21.705,76 in comparsa conclusionale);
b) che non debbano considerarsi le voci relative agli interessi moratori per tardivo pagamento di altre fatture rispetto a quelle costituenti la sorte capitale ed ai relativi interessi anatocistici, in quanto tali voci, originariamente previste in citazione, venivano espressamente dichiarate quali azzerate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (per poi, inammissibilmente, ricomparire in precisazione
3 delle conclusioni per la sola parte anatocistica, e poi nel complesso di entrambe le voci in comparsa conclusionale, e dunque a barriere di definizione dell'oggetto del processo già chiuse);
c) che debba, infine, considerarsi ammissibile la domanda di pagamento degli interessi (indicati genericamente) sugli importi di risarcimento forfettario per gestione fatture (in sostanza, i 40 € per fattura, sia in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale, sia in relazione ad altre fatture), in quanto formulata già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque in un contesto in cui ancora la precisazione anche in aumento (nei limiti dell'emendatio libelli, pur ormai molto largheggiante) era consentita;
2.3. Dunque, ricapitolando, si ritiene che la definizione finale dell'oggetto del giudizio sia data allora da: sorte capitale principale (nei limiti quantitativi di cui alla nota di precisazione conclusioni), interessi di mora relativi alla maggior sorte capitale inizialmente azionata in citazione, interessi anatocistici correlati alla precedente voce, costi di recupero per fatture costituenti la maggior sorte capitale, interessi correlati alla precedente voce, costi di recupero per altre fatture, interessi correlati alla precedente voce. Su di esse vi sarà pronuncia nel merito, mentre ogni altra pretesa all'infuori di esse andrà dichiarata inammissibile, alla luce di quanto si è analiticamente spiegato al precedente sottoparagrafo 2.2.
3. Venendo dunque al merito, sappiamo che, in base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.". E, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, si ricorda lo storico insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […],” (conformi, in tempi più recenti, ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv.
634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)).
3.1. Ora, a fondamento della propria legittimazione, quale cessionaria di crediti maturati dagli originari fornitori di beni/prestatori di servizi nei confronti della controparte, parte attrice ha prodotto (cfr. i vari allegati tra citazione e prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) il complesso dei contratti di cessione formati in scrittura privata autenticata e debitamente notificati tramite PEC al debitore ceduto e dunque come tali perfettamente opponibili rispetto a quest'ultimo, sulla base del disposto dell'art. 1264 comma 1 c.c., per cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
3.2. Ancora, in relazione agli elenchi di fatture per le quali parte attrice ha domandato il pagamento, ella ha prodotto il complesso delle fatture stesse, unitamente ai contratti e/o gli ordinativi di fornitura a comprova dell'esecuzione delle prestazioni in favore del debitore ceduto. O già in origine (cfr. allegati alla citazione) o nei termini delle preclusioni istruttorie (cfr. le altre copiose produzioni documentali in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). Vanno esclusi dal calcolo gli importi portati dalle fatture del fornitore VI Italia s.p.a., ad eccezione di quelli portati dalla fattura n. 1920038749, in quanto le suddette fatture, seppure richiamate nell'elenco prodotto da parte attrice, non sono state prodotte come tali singolarmente.
3.3. Vanno esclusi dal calcolo inoltre, sia per quanto riguarda la sorte capitale richiesta sia con riferimento agli interessi sulla maggiore sorte inizialmente azionata, gli importi portati: dalla fattura
4 n. 2002031422 del fornitore dalle fatture del fornitore Pfizer s.r.l. e da Controparte_8 quelle del fornitore XT s.p.a. in quanto delle suddette fatture, seppure singolarmente depositate, non è stata prodotta alcuna allegazione relativa all'esistenza del rapporto negoziale tra la cedente e l'odierna convenuta, tenuto conto che, come noto, nelle cause contumaciali non è possibile avvalersi del c.d. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (ed essendo la fattura, come noto, atto di formazione unilaterale, in sé dotato di una efficacia probatoria limitata, specie nel giudizio a cognizione piena a carattere contumaciale). Riguardo alla fonte dei rapporti in questione, parte attrice nulla ha detto in citazione, che risulta assolutamente priva di qualsiasi riferimento allegatorio al (o ai) contratto (o contratti), o più in generale, ai rapporti fonte dei crediti di cui alle fatture (alle quali si fa esclusivo riferimento).
3.4. Con riferimento agli altri crediti dal canto suo, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha ovviamente potuto argomentare nel senso dell'inesistenza del rapporto negoziale (comunque, appunto, documentata da parte attrice) e né ha potuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata e, in particolare, ad esempio, l'avvenuto pagamento (totale o parziale). Che però risulta, sebbene a livello di sola allegazione (peraltro in via sfumata, dandosi un cenno al riguardo solo in comparsa conclusionale), dalla lettura diacronica dello svolgimento del processo, per effetto di quanto scrive parte attrice, che via via (come si è detto sopra, e almeno per la sorte capitale) tende sempre più a ridurre le proprie pretese, per come analiticamente descritto sopra.
3.5. Pertanto, essendone provati i relativi fatti costitutivi, merita parziale accoglimento la domanda avente ad oggetto anzitutto la sorte capitale, per un ammontare di € 1.392.01. Somma ulteriormente inferiore ai € 16.902,01 e risultante dallo scorporo delle fatture della ditta XT s.p.a. ammontanti complessivamente ad € 15.510,00, per le ragioni espresse sopra.
4.1. Quanto alla domanda di pagamento degli interessi di mora, secondo quanto prescritto dagli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 (per come riformato dal D. Lgs. n. 192/2012), si ricorda che tale decreto è applicabile alle c.d. transazioni commerciali, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” (art. 2 comma 1 lett. a)).
4.2. I rapporti da cui sono stati generati i crediti per sorte capitale assumono certamente questa caratteristica, in quanto si tratta di rapporti di fornitura di beni o prestazioni di servizi da un soggetto economico nei confronti di pubblica amministrazione.
4.3. Ancora, poiché tecnicamente si chiede il pagamento di tali interessi “maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione” tenuto conto che è stata data prova documentale del credito da sorte capitale correlato anche in relazione alla più ampia sorte capitale che era stata originariamente richiesta, seppure con le limitazioni indicate ai parr.
3.2. e 3.3., andranno riconosciuti tali interessi, dunque, non soltanto sulla sorte capitale che è stata oggetto di domanda finale (e di cui si è detto al par. 3.5.), ma anche sulla sorte oggetto di pregressa domanda in citazione, maggior sorte che (alla luce di quanto si è detto ai paragrafi precedenti, sopra indicati) deve ritenersi ammontante ad € 447.071,80. E ciò secondo le relative regole di decorrenza (ossia dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento), e di quantificazione (secondo il tasso particolarmente elevato previsto dalla normativa speciale), di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
5. Non andranno riconosciuti, invece, “gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi …”, tenuto conto che, come noto, l'art. 1283 c.c. stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”, e tale complesso di condizioni non sussiste nel
5 caso di specie. Infatti, pur avendosi una specifica domanda al riguardo e la data di emissione delle fatture oggetto di domanda, la mora non risulta essersi protratta per oltre sei mesi, come si ricava dalle stesse fatture.
6.1. Ancora, va riconosciuta all'attrice la somma di € 40,00 per fattura (in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale), a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito, prevista dall'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012, di recepimento della Direttiva
2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e per cui “2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.” Ciò che in relazione alle n. 46 fatture ammissibili tra quelle originariamente azionate dà luogo ad un importo di € 1.840,00.
6.2. Merita accoglimento la domanda di interessi in ordine a tale importo, formulata non in citazione Cont ma fin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in funzione della genericità del riferimento, non potranno che riconoscersi gli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della singola fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di cui alla presente voce e fino a saldo.
7. Va invece rigettato l'ultimo capo di domanda, relativo al pagamento di “€ 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto …”. E ciò in quanto, è sì vero che già dalla citazione si erano prodotti gli elenchi delle fatture in funzione delle quali era stata emessa la fattura riepilogativa di tali somme per risarcimento da costi di recupero ex art. 6 comma 2 cit. (cfr. all.
5-6 alla citazione). Però manca la produzione delle fatture in funzione delle quali giustificare il pagamento dei relativi costi di recupero, ossia la prova del presupposto di base della relativa pretesa (essendo prodotti soltanto degli elenchi riepilogativi delle stesse). Pertanto, per insufficienza di prova dei relativi fatti costitutivi, il capo di domanda non può trovare accoglimento.
8. Va quindi conseguentemente rigettata anche la domanda relativa agli interessi sulla somma di cui al par. precedente.
9. Quanto alle spese di giudizio, esse comunque seguono la soccombenza (nonostante la notevolissima riduzione della pretesa rispetto a quella iniziale, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01)), e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il criterio del decisum (che nel caso di specie, comunque, si ritiene debba essere applicato per desumere il valore della causa ai fini delle spese, in quanto non è data prova che la progressiva riduzione delle pretese attoree sia stata frutto di pagamenti operati da parte convenuta in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 472/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale dei corrispondenti capi di domanda attorea, parte convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice n persona del l.r.p.t.: Parte_1
a) di € 1.392.01, quale sorte capitale per crediti su fatture indicate al par. 3 della parte motiva;
b) degli interessi moratori, sulla maggior sorte capitale azionata in atto di citazione (ma nei limiti di quanto spiegato al par. 4 della parte motiva), maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5
6 del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo;
c) di € 1.840,00 ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002 quale risarcimento dei costi per recupero delle fatture ammissibili tra quelle costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata in citazione, oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della singola fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di cui alla presente voce e fino al saldo;
2) RIGETTA la domanda di pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di cui al precedente punto 1) lett. b);
3) RIGETTA la domanda di pagamento della somma di € 24.400,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, per i costi di recupero delle somme relative ad altre fatture rispetto a quelle di cui alla sorte capitale (di cui al par.
1.2. n. 7) dello svolgimento del processo);
4) RIGETTA consequenzialmente il capo di domanda di pagamento degli interessi sull'importo di cui al precedente punto 3);
5) DICHIARA INAMMISSIBILE ogni ulteriore pretesa residua dedotta nel presente giudizio (anche alla luce di quanto specificato al par. 2 della parte motiva);
6) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice
[...] Parte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta una fase istruttoria, valori minimi in ragione del carattere prettamente standardizzato e documentale della tipologia di controversia e delle doglianze proposte, oltre alla contumacia di parte convenuta), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 28.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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