CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1803/2023 + 1905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle riunite cause civili di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PANCANI GIUSEPPE ( ), C.F._1 appellante – appellato nel giudizio r.g. n. 1905/2023
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VINATTIERI ELISABETTA ( ), C.F._3 appellato – appellante nel giudizio r.g. n. 1905/2023
Conclusioni
per «voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, nel giudizio R.G. 1905/2023 respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Firenze n. 578 del 27.2.2023 perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del grado;
nel giudizio R.G. 1803/2023 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 578/2023 pubblicata il 27/02/2023 nel giudizio RG n. 2050/2020, Repert. n.
1328/2023 del 27/02/2023, comunicata il 28/02/2023 e non notificata:
a) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2392,
2393, 2394, 2476 I e VII co., e 2486 c.c., del Signor quale Parte_2 ex amministratore unico e liquidatore della società fallita, per tutti i danni subiti dalla società e dai creditori sociali in conseguenza delle condotte gestorie dal medesimo poste in essere;
b) condannare il Signor a risarcire al subentrato Parte_2
in persona del Curatore, tutti i Parte_1 danni subiti dalla società e dai creditori sociali, quantificati in complessivi €
7.274.425,68 (di cui: € 3.591.116,11 ex art. 2486 c.c.; € 3.513.309,57 ex art.
2467 c.c.; € 170.000,00 quale valore dell'azienda distratta) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per «Con riferimento al giudizio R.g. 1905/2023: Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze n. 578/2023 pubblicata il 27/02/2023 nel giudizio RG
n. 2050/2020, Repert. n. 1328/2023 del 27/02/2023, comunicata il
27/02/2023 e non notificata, in accoglimento dello spiegato appello, rigettare la domanda di responsabilità ex art. 2486 c.c. avanzata dalla
[...]
(N. Reg. Fall. 177/18), nei Parte_3 confronti del Signori in qualità di ex amministratore unico o Parte_2
pag. 2/17 liquidatore della società fallita. Con vittoria di spettanze di lite del primo e secondo giudizio.
Con riferimento al giudizio R.g. 11803/23: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Parte_3
(N. Reg. Fall. 177/18), con sede legale in Greve in Chianti (FI), via di Poneta
n. 54, C.F. e P. IVA , REA di FI n° 371984, in persona del P.IVA_1
Curatore, prof. (C.F. ) e confermare la Controparte_1 C.F._4 statuizione della sentenza con riferimento ai capi impugnati da controparte.
Con spettanze di lite del primo e secondo grado del giudizio».
Rilevato
Il ha proposto appello avverso la Parte_4 sentenza n. 578 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, che ha condannato a risarcirle il Parte_2 danno per euro 1.186.446,00, oltre rivalutazione e interessi, e a rifonderle le spese di lite.
In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il Parte_1 aveva agito in giudizio, tra l'altro, per ottenere dal quale ex Pt_2 amministratore e poi liquidatore della società, il risarcimento dei danni subiti dalla società e dai suoi creditori per atti di mala gestio (omesso tempestivo scioglimento della società in considerazione della perdita del patrimonio resasi palese già alla fine dell'esercizio 2008; rimborso di finanziamenti postergati;
distrazione di azienda) dallo stesso posti in essere.
Il Tribunale, sulla scorta dell'espletata c.t.u., accertata la definitiva perdita del capitale sociale nel 2013, ha ritenuto che in epoca successiva fossero stati compiuti solo atti di natura conservativa, a eccezione dei rimborsi a beneficio dei soci in violazione della postergazione, per un totale di euro 1.016.446,00, e della distrazione aziendale, per un valore di euro
170.000,00, a detti importi ragguagliando il danno riconosciuto,
pag. 3/17 incrementato della rivalutazione ma non degli interessi compensativi.
Sull'ammontare così determinato sono stati accordati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'appello del è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società, rilevando d'ufficio, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la natura conservativa dell'attività svolta senza considerare i principi di ripartizione degli oneri di allegazione e prova di cui al combinato disposto dagli artt. 2486 e 2697 c.c.»;
2. «Secondo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società omettendo di motivare, in violazione dell'art. 132 2° co. n. 4
c.p.c., in ordine al riconoscimento della natura conservativa a tutta l'attività svolta dall'amministratore, fatta induttivamente derivare dalle valutazioni operate dal CTU con esclusivo riferimento alla sola attività posta in essere nell'ambito dei rapporti con la neocostituita
; Parte_1
3. «Terzo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società disattendendo i criteri di cui all'art. 2486 c.c. per qualificare conservativa l'attività svolta»;
pag. 4/17 4. «Quarto motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), accoglie solo parzialmente la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittimo rimborso di finanziamenti soci, facendo decorrere, in acritica adesione alle errate determinazioni del
CTU, il periodo di operatività della postergazione dei relativi crediti, in violazione del disposto di cui all'art. 2467 c.c., dalla sopravvenuta causa di scioglimento della società invece che dalla precedente situazione di squilibrio finanziario della stessa».
Si è costituito in giudizio il protestando l'infondatezza delle Pt_2 censure.
Con autonomo atto d'appello, anche quest'ultimo ha impugnato la medesima sentenza per i seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «I° Motivo: Violazione dell'art. 2697 c.c. mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore con riferimento alla mancata verifica delle operazioni di rimborso finanziamento ai soci»;
2. «II° Motivo: Si impugna il capo della sentenza (pag. 8 da rigo 9 a rigo25) laddove in violazione dell'art. 2467 c.c. il Tribunale di
Firenze nella sua decisione omette di utilizzare per l'accertamento dello squilibrio patrimoniale il criterio di ragionevolezza e pertanto giunge a considerare tutti i finanziamenti a partire dal 2013 in poi come postergati e come illecito il loro rimborso ai soci, affermando che il credito del socio finanziatore nasceva postergato e al posto di un finanziamento sarebbe stato ragionevole un conferimento»;
3. «III° Motivo: La motivazione della sentenza appare illogica in quanto in contrasto con le stesse risultanze probatorie».
Si è costituito il , protestando l'infondatezza delle censure. Parte_1
I due giudizi sono stati riuniti.
pag. 5/17 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 26 aprile 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello il lamenta che, senza che Parte_1
l'amministratore avesse assolto all'onere di eccepire la natura conservativa degli atti compiuti successivamente all'integrazione della causa di scioglimento, il Tribunale abbia proceduto al relativo accertamento d'ufficio e in violazione del regime di riparto dell'onere di allegazione e prova quale delineato dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'art. 2486 c.c.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come ha chiarito la Suprema Corte, «[c]olui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio
d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva pag. 6/17 ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio)» (ex plurimis, Cass. n.
8069 del 2024, in massima).
Nella specie, il ha sì allegato la prosecuzione dello Parte_1 svolgimento dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ma non ha specificato in cosa si siano concretizzati gli atti negoziali che l'amministratore avrebbe compiuto, tranne Parte_2 che per il rimborso dei finanziamenti dei soci e la dismissione dei beni aziendali in correlazione alla formale operazione d'affitto di ramo d'azienda, indicati come forieri di pregiudizio.
A fronte di tale allegazione parzialmente generica – senza che il difetto di specificità possa colmarsi con la disamina della documentazione prodotta, utile solo a fini di riprova di quanto già dedotto – altrettanto generica – salvo quanto a rimborsi e dismissione aziendale – è stata quella del circa il compimento di atti meramente conservativi (pag. 9 della Pt_2 comparsa di costituzione in primo grado e pag. 4 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), con ciò giustificandosi il conferimento dell'incarico peritale ad ampio spettro, demandandosi all'ausiliare di accertare se
«l'amministratore convenuto abbia posto in essere operazioni conservative del patrimonio oppure abbia compiuto operazioni incidenti negativamente sul patrimonio, fino alla data del fallimento, con conseguente aumento del passivo originario».
Non può dunque ritenersi né che il Tribunale abbia proceduto in difetto di allegazione – come detto, calibrata su quella avversaria – né che abbia sovvertito il riparto dell'onere probatorio, considerato che gli accertamenti operati dal c.t.u. in ordine all'attività posta in essere nel pag. 7/17 periodo successivo all'integrazione della causa di scioglimento sono avvenuti, per sua espressa indicazione, alla stregua della documentazione prodotta, senza che rilevi chi abbia provveduto al relativo deposito, considerato che «[i]l principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un[a] prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass. n. 23286 del
2024, in massima).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta che il Parte_1
Tribunale, dopo aver individuato ricavi per complessivi euro 727.870,00 derivati dai rapporti (pretesi conservativi) intercorsi con la
[...]
e in euro 2.744.375,00 il danno secondo il criterio differenziale Parte_1 di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c., non abbia poi individuato la somma da risarcire nella differenza tra i due importi, al contempo non rendendo percepibili le ragioni che l'hanno condotta a negare la produzione di alcun pregiudizio.
Il motivo è destituito di fondamento. pag. 8/17 Il Tribunale, pur dando atto della quantificazione del danno operata dal c.t.u. attraverso il criterio del differenziale dei patrimoni netti, ha poi ritenuto che, in ragione della natura conservativa dell'attività svolta dall'amministratore e della mancata indicazione, da parte del , di Parte_1 specifiche operazioni compiute dopo la verificazione della causa di scioglimento della società che potessero aver determinato un incremento del passivo, il danno non potesse essere liquidato secondo la metodologia differenziale ipotizzata, ma, più correttamente, in considerazione dell'indebito rimborso dei finanziamenti soci (oltre che del valore dell'azienda dismessa, successivamente menzionato), così procedendo alla relativa quantificazione.
Tali motivazioni – al di là della loro condivisibiltà, individuandosi percorsi argomentativi alternativi, ritenuti più convincenti – rendono comprensibile l'iter ragionativo seguito dal Tribunale, rammentandosi che
«[l]a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. n. 1986 del 2025, in massima).
Peraltro, nemmeno sarebbe possibile, in adesione alla prospettazione del , portare in detrazione dal danno identificato alla stregua del Parte_1 criterio differenziale i ricavi realizzati, essi non costituendo voce dello stato patrimoniale.
3. Con il terzo motivo d'appello il lamenta che il Tribunale Parte_1 abbia qualificato come conservativa tutta l'attività posta in essere successivamente alla verificazione della causa di scioglimento, quando i Cont ricavi ottenuti da (in prosieguo da parte della Parte_1
pag. 9/17 Con
“newco” (in prosieguo ) – che aveva eseguito le Parte_1 opere appaltate alla prima – avrebbero dovuto essere considerati non come riprova del mantenimento del valore aziendale quanto, piuttosto, dimostrativi della protrazione dell'attività d'impresa, con assunzione di costi ben superiori ai benefici ritratti.
Il motivo è fondato.
In sostanza, il Tribunale ha condiviso la valutazione del c.t.u. in ordine alla natura conservativa dell'attività compiuta da dopo Parte_2
l'integrazione della causa di scioglimento della società attraverso l'affitto del Con ramo d'azienda a , intervenuto nel 2014 e protratto fino alla fine del Cont 2015, onde poter portare a esecuzione i contratti d'appalto stipulati da che essa non avrebbe potuto condurre a termine a seguito della perdita del
DURC in ragione dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario. Tale operazione, che il giudice di prime cure riconduce in concreto a una cessione di fatto del compendio aziendale, ha consentito l'incasso di euro 727.870,00 (tra fatture per la cessione di attrezzature e quelle per la realizzazione di lavori edili), importo valorizzato a dimostrazione del connotato conservativo dell'atto gestorio in parola.
Tuttavia, non può non condividersi il rilevo del per cui il Parte_1
c.t.u., nell'ambito della stima ex art. 2486, terzo comma, c.c., ha quantificato i costi sostenuti e da sostenere fino alla liquidazione – ossia nel periodo 2013-2016 – per euro 2.406.000,00 per soli oneri finanziari e di personale.
Tali valutazioni sono state espressamente effettuate «sulla base delle risultanze contabili agli atti di causa» e il criterio di abbattimento del 50% appare al Collegio congruo per la valutazione di “normalità” dei costi da valutare ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, c.c., considerando che essi avrebbero verosimilmente dovuto essere sopportati anche in caso di liquidazione, per le tempistiche che essa avrebbe richiesto e per la necessità
pag. 10/17 di non disperdere l'appetibilità dell'azienda, comprensiva della titolarità di commesse da eseguire.
Dunque, ritenendo che per metà tali spese avrebbero dovuto essere affrontate comunque, dopo la causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, il residuo 1/2, pari a euro 1.203.000,00, costituisce un costo in grado di elidere abbondantemente i ricavi (al riguardo basta considerare già le sole spese per il personale, quantificate, per la metà – e attendibilmente, per quanto detto – in euro 770.000,00) e senz'altro impedisce di qualificare l'operazione come meramente conservativa dell'integrità e del valore del capitale, al contempo rammentandosi che gravava sull'amministratore dimostrare che gli atti compiuti in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento «non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari» (Cass. n. 8069 del 2024, cit. in massima), in quanto funzionali al mantenimento dell'integrità del valore del patrimonio. Prova che non può certo dirsi raggiunta alla stregua di quanto illustrato e del rilievo che, come evidenziato nella tabella a pag. 13 dell'elaborato peritale, nello stesso periodo di operatività dell'asserito affitto d'azienda il segno negativo del patrimonio si è andato aggravando.
Da tanto consegue la necessità di fare riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al criterio di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c., al contempo rammentandosi che, «[i]n tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del
“differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri pag. 11/17 probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto» (Cass.
n. 5252 del 2024, in massima), nella specie non più utilizzabile, una volta che non è più possibile considerare solo il rimborso dei finanziamenti soci e la sottostima del valore di dismissione dell'azienda, secondo l'ottica del
Tribunale.
Tanto evidenziato, il c.t.u. ha individuato in euro 4.109.375,00 il differenziale tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, nel 2013, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, per effetto della totale perdita del capitale sociale, così come condiviso dalla sentenza gravata.
Nel riproporre la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, il assume che, più correttamente, l'integrazione della causa di Parte_1 scioglimento della società andrebbe arretrata al 2008, criticando le valutazioni operate dal c.t.u. – sostanzialmente recepite dal Tribunale – senza che, tuttavia, al riguardo sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione.
Sul punto giova evidenziare che: a) tale doglianza non è annoverata tra i motivi d'appello espressamente proposti ed enumerati dal , Parte_1 come in sintesi riportati in narrativa;
b) il presente gravame è retto dal più stringente regime di cui al novellato art. 342 c.p.c., che onera di maggior chiarezza e specificità, rispetto al precedente tenore normativo della disposizione, l'articolazione di ciascun motivo d'impugnazione; c) la critica ripropone sostanzialmente le osservazioni del c.t.p. alla relazione peritale, a pag. 12/17 cui l'ausiliare ha risposto, rimarcando che negli esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2012 le perdite sono state ripianate con apporto di nuove risorse finanziarie, costituite da versamenti in denaro o dalla rinuncia al rimborso di finanziamenti soci, che, secondo la Corte regolatrice, «produce per la stessa società il medesimo effetto dell'apporto di capitale, alla stregua di conferimento atipico» (Cass. n. 23711 del 2024, in massima).
Ciò precisato, dall'ammontare indicato dal c.t.u. come differenziale vanno detratti i “normali” costi sostenuti e da sostenere nel medesimo periodo – secondo una valutazione che il Collegio reputa attendibile, alla stregua di quanto in precedenza illustrato – per euro 1.365.000,00, con conseguente quantificazione in euro 2.744.375,00 del danno calcolato con il criterio differenziale di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c.
4. Con il quarto motivo d'appello il si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale, aderendo alle indicazioni del c.t.u., abbia considerato come indebiti e forieri di danno solo i rimborsi di finanziamento soci effettuati successivamente alla verificazione della causa di scioglimento della società, senza considerare che anche per quelli precedenti, in ragione dello squilibrio finanziario in cui già versava la società, sussistevano gli estremi dell'illegittimità della restituzione, ai sensi dell'art. 2467 c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Con l'atto di citazione in primo grado il , prendendo in Parte_1 considerazione il periodo 2008-2018, aveva lamentato l'indebito rimborso dei finanziamenti dei soci, quali atti di mala gestio forieri di danno, autonomamente dedotto rispetto a quello da illegittimo esercizio dell'attività gestoria.
Il Tribunale ha limitato il risarcimento riconosciuto ai soli rimborsi effettuati nel periodo (2013-2018) successivo alla verificazione della causa pag. 13/17 di scioglimento della società, posticipata rispetto al momento indicato dal
, che la faceva risalire al 2008. Parte_1
Se la quantificazione del danno attraverso il differenziale dei patrimoni netti assorbe in sé quelli da indebito rimborso e da dismissione aziendale ricadenti nel periodo interessato, non lo stesso può dirsi per il pregiudizio potenzialmente prodottosi per effetto delle restituzioni anteriori alla perdita del capitale sociale ed eventualmente indebite, rammentandosi che, «[i]n tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta» (Cass. n. 15196 del 2024, in massima).
Al riguardo non soccorre l'accertamento peritale espletato, il quale non ha preso posizione con riguardo ai rimborsi precedenti al 2013, valutando se già all'epoca la società versasse in una situazione di squilibrio o in una condizione finanziaria tale da giustificare l'inesigibilità dei crediti.
Tale verifica va demandata a un nuovo accertamento peritale, previa rimessione della causa sul ruolo.
5. Passando alla disamina dell'impugnazione proposta da Parte_2 avverso la medesima sentenza, ciò che ha dato luogo alla riunione
[...] dei giudizi, con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia indebitamente disposto l'espletamento della c.t.u., con ciò sollevando il dall'onere della prova in merito ai fatti costitutivi di cui all'art. Parte_1
2467 c.c.
Il motivo è infondato.
pag. 14/17 Il ha prodotto in giudizio, con riferimento al periodo 2008- Parte_1
Cont 2018, oltre ai bilanci di (docc. da 12 a 22 e da 44 a 50 fasc. ), Parte_1 anche documentazione afferente alla situazione patrimoniale della società
(doc. 23 fasc. ) e le schede contabili relative ai finanziamenti soci Parte_1
(doc. 36 fasc. ). Parte_1
È espressamente «sulla base delle risultanze delle scritture contabili agli atti di causa» che il c.t.u. ha risposto al quesito sottopostogli in merito alla legittimità del rimborso dei finanziamenti soci, con la conseguenza che, attraverso il suo svolgimento, non è ravvisabile alcuno sgravio dell'onere della prova a beneficio del : il giudice di prime cure ha fatto Parte_1 ricorso alla consulenza non per supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, bensì per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa (Cass. n. 19631 del 2020 e Cass. n. 31886 del 2019, entrambe in motivazione).
6. Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta Parte_2 che il Tribunale abbia ritenuto inesigibili tutti i crediti nascenti da finanziamento, e quindi illegittimi i relativi rimborsi, senza valutare le condizioni in cui versava la società al momento dell'erogazione dei finanziamenti dei soci, all'epoca in bonis e operativa, con ciò discostandosi dal criterio della ragionevolezza di cui all'art. 2467 c.c.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come detto, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera «già durante la vita della società» (Cass. n. 15196 del 2024, cit., in massima), il c.t.u. – alle cui conclusioni il Tribunale ha sostanzialmente aderito – ha evidenziato come a partire dal 2013 non vi fossero gli estremi per procedere al rimborso dei finanziamenti (che il giudice di prime cure ha considerato atto gestorio non conservativo foriero di danno).
In effetti, dalla tabella redatta a pag. 19 dell'elaborato peritale risulta che sia l'erogazione dei finanziamenti da parte dei soci (nel Parte_5
pag. 15/17 periodo 2013-2017) e (nel periodo 2013-2014) sia il loro Parte_6 rimborso nel medesimo lasso temporale siano avvenuti quando il patrimonio netto della società era abbondantemente negativo (in una forbice ingravescente ricompresa tra -1.627.363,00 e -3.981.577,00), ciò, peraltro, anche a voler prescindere dalle rettifiche bilancistiche operate dal c.t.u. e condivise dal Tribunale (nel qual caso la forbice sarebbe tra -1.488.235,00 e
-3.800.413,00: cfr. tabella a pag. 13 dell'elaborato peritale).
A fronte di un patrimonio netto pesantemente negativo – ormai verificatasi la causa di scioglimento della società per perdita integrale del capitale sociale – sia al momento dell'erogazione che a quello del rimborso, è evidente lo squilibrio con l'indebitamento, non più bilanciato dal dato patrimoniale, ossia la sussistenza del primo degli alternativi presupposti della postergazione unicamente richiesti dall'art. 2467 c.c.
Ne consegue che la restituzione è stata correttamente valutata come indebita e foriera di pregiudizio, anche se poi il danno è assorbito nella quantificazione operata alla stregua del criterio differenziale dei patrimoni netti.
7. Con il terzo motivo d'appello lamenta che il Parte_2
Tribunale abbia ravvisato la distrazione aziendale denunciata dal
, non considerando come l'operazione di affitto di ramo d'azienda Parte_1
a CM avesse natura conservativa.
Il motivo è infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto illustrato a proposito del terzo mezzo di gravame articolato dal . Parte_1
Né a diversamente opinare – e dunque a rivalutare la natura conservativa dell'operazione – può condurre l'esposizione al rischio di assoggettamento a penali nel caso in cui le commesse non fossero state portate a esecuzione, trattandosi di deduzione che non risulta corroborata né nell'an – l'appellante non indica nessun elemento probatorio a riprova – né nel quantum, l'allegazione rimanendo assolutamente generica sul punto.
pag. 16/17 8. In conclusione, sono fondati il terzo e il quarto motivo dell'impugnazione del , nei termini precedentemente illustrati, e Parte_1 la causa dev'essere rimessa sul ruolo per ulteriori accertamenti peritali funzionali alla fase rescissoria del giudizio.
Vanno viceversa respinti il primo e il secondo motivo dell'appello proposto dal e l'impugnazione proposta da Parte_1 Parte_2
9. Sulle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il terzo e il quarto motivo dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 578 Parte_4 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, rigettati il primo e il secondo mezzo di gravame;
2. rigetta l'appello proposto avverso la medesima sentenza da
Parte_2
3. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
23 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle riunite cause civili di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PANCANI GIUSEPPE ( ), C.F._1 appellante – appellato nel giudizio r.g. n. 1905/2023
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VINATTIERI ELISABETTA ( ), C.F._3 appellato – appellante nel giudizio r.g. n. 1905/2023
Conclusioni
per «voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, nel giudizio R.G. 1905/2023 respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Firenze n. 578 del 27.2.2023 perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del grado;
nel giudizio R.G. 1803/2023 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 578/2023 pubblicata il 27/02/2023 nel giudizio RG n. 2050/2020, Repert. n.
1328/2023 del 27/02/2023, comunicata il 28/02/2023 e non notificata:
a) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2392,
2393, 2394, 2476 I e VII co., e 2486 c.c., del Signor quale Parte_2 ex amministratore unico e liquidatore della società fallita, per tutti i danni subiti dalla società e dai creditori sociali in conseguenza delle condotte gestorie dal medesimo poste in essere;
b) condannare il Signor a risarcire al subentrato Parte_2
in persona del Curatore, tutti i Parte_1 danni subiti dalla società e dai creditori sociali, quantificati in complessivi €
7.274.425,68 (di cui: € 3.591.116,11 ex art. 2486 c.c.; € 3.513.309,57 ex art.
2467 c.c.; € 170.000,00 quale valore dell'azienda distratta) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per «Con riferimento al giudizio R.g. 1905/2023: Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze n. 578/2023 pubblicata il 27/02/2023 nel giudizio RG
n. 2050/2020, Repert. n. 1328/2023 del 27/02/2023, comunicata il
27/02/2023 e non notificata, in accoglimento dello spiegato appello, rigettare la domanda di responsabilità ex art. 2486 c.c. avanzata dalla
[...]
(N. Reg. Fall. 177/18), nei Parte_3 confronti del Signori in qualità di ex amministratore unico o Parte_2
pag. 2/17 liquidatore della società fallita. Con vittoria di spettanze di lite del primo e secondo giudizio.
Con riferimento al giudizio R.g. 11803/23: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Parte_3
(N. Reg. Fall. 177/18), con sede legale in Greve in Chianti (FI), via di Poneta
n. 54, C.F. e P. IVA , REA di FI n° 371984, in persona del P.IVA_1
Curatore, prof. (C.F. ) e confermare la Controparte_1 C.F._4 statuizione della sentenza con riferimento ai capi impugnati da controparte.
Con spettanze di lite del primo e secondo grado del giudizio».
Rilevato
Il ha proposto appello avverso la Parte_4 sentenza n. 578 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, che ha condannato a risarcirle il Parte_2 danno per euro 1.186.446,00, oltre rivalutazione e interessi, e a rifonderle le spese di lite.
In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il Parte_1 aveva agito in giudizio, tra l'altro, per ottenere dal quale ex Pt_2 amministratore e poi liquidatore della società, il risarcimento dei danni subiti dalla società e dai suoi creditori per atti di mala gestio (omesso tempestivo scioglimento della società in considerazione della perdita del patrimonio resasi palese già alla fine dell'esercizio 2008; rimborso di finanziamenti postergati;
distrazione di azienda) dallo stesso posti in essere.
Il Tribunale, sulla scorta dell'espletata c.t.u., accertata la definitiva perdita del capitale sociale nel 2013, ha ritenuto che in epoca successiva fossero stati compiuti solo atti di natura conservativa, a eccezione dei rimborsi a beneficio dei soci in violazione della postergazione, per un totale di euro 1.016.446,00, e della distrazione aziendale, per un valore di euro
170.000,00, a detti importi ragguagliando il danno riconosciuto,
pag. 3/17 incrementato della rivalutazione ma non degli interessi compensativi.
Sull'ammontare così determinato sono stati accordati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'appello del è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società, rilevando d'ufficio, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la natura conservativa dell'attività svolta senza considerare i principi di ripartizione degli oneri di allegazione e prova di cui al combinato disposto dagli artt. 2486 e 2697 c.c.»;
2. «Secondo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società omettendo di motivare, in violazione dell'art. 132 2° co. n. 4
c.p.c., in ordine al riconoscimento della natura conservativa a tutta l'attività svolta dall'amministratore, fatta induttivamente derivare dalle valutazioni operate dal CTU con esclusivo riferimento alla sola attività posta in essere nell'ambito dei rapporti con la neocostituita
; Parte_1
3. «Terzo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società disattendendo i criteri di cui all'art. 2486 c.c. per qualificare conservativa l'attività svolta»;
pag. 4/17 4. «Quarto motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, al capo 1), accoglie solo parzialmente la domanda di condanna al risarcimento danni per illegittimo rimborso di finanziamenti soci, facendo decorrere, in acritica adesione alle errate determinazioni del
CTU, il periodo di operatività della postergazione dei relativi crediti, in violazione del disposto di cui all'art. 2467 c.c., dalla sopravvenuta causa di scioglimento della società invece che dalla precedente situazione di squilibrio finanziario della stessa».
Si è costituito in giudizio il protestando l'infondatezza delle Pt_2 censure.
Con autonomo atto d'appello, anche quest'ultimo ha impugnato la medesima sentenza per i seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «I° Motivo: Violazione dell'art. 2697 c.c. mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore con riferimento alla mancata verifica delle operazioni di rimborso finanziamento ai soci»;
2. «II° Motivo: Si impugna il capo della sentenza (pag. 8 da rigo 9 a rigo25) laddove in violazione dell'art. 2467 c.c. il Tribunale di
Firenze nella sua decisione omette di utilizzare per l'accertamento dello squilibrio patrimoniale il criterio di ragionevolezza e pertanto giunge a considerare tutti i finanziamenti a partire dal 2013 in poi come postergati e come illecito il loro rimborso ai soci, affermando che il credito del socio finanziatore nasceva postergato e al posto di un finanziamento sarebbe stato ragionevole un conferimento»;
3. «III° Motivo: La motivazione della sentenza appare illogica in quanto in contrasto con le stesse risultanze probatorie».
Si è costituito il , protestando l'infondatezza delle censure. Parte_1
I due giudizi sono stati riuniti.
pag. 5/17 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 26 aprile 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello il lamenta che, senza che Parte_1
l'amministratore avesse assolto all'onere di eccepire la natura conservativa degli atti compiuti successivamente all'integrazione della causa di scioglimento, il Tribunale abbia proceduto al relativo accertamento d'ufficio e in violazione del regime di riparto dell'onere di allegazione e prova quale delineato dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'art. 2486 c.c.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come ha chiarito la Suprema Corte, «[c]olui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio
d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva pag. 6/17 ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio)» (ex plurimis, Cass. n.
8069 del 2024, in massima).
Nella specie, il ha sì allegato la prosecuzione dello Parte_1 svolgimento dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ma non ha specificato in cosa si siano concretizzati gli atti negoziali che l'amministratore avrebbe compiuto, tranne Parte_2 che per il rimborso dei finanziamenti dei soci e la dismissione dei beni aziendali in correlazione alla formale operazione d'affitto di ramo d'azienda, indicati come forieri di pregiudizio.
A fronte di tale allegazione parzialmente generica – senza che il difetto di specificità possa colmarsi con la disamina della documentazione prodotta, utile solo a fini di riprova di quanto già dedotto – altrettanto generica – salvo quanto a rimborsi e dismissione aziendale – è stata quella del circa il compimento di atti meramente conservativi (pag. 9 della Pt_2 comparsa di costituzione in primo grado e pag. 4 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), con ciò giustificandosi il conferimento dell'incarico peritale ad ampio spettro, demandandosi all'ausiliare di accertare se
«l'amministratore convenuto abbia posto in essere operazioni conservative del patrimonio oppure abbia compiuto operazioni incidenti negativamente sul patrimonio, fino alla data del fallimento, con conseguente aumento del passivo originario».
Non può dunque ritenersi né che il Tribunale abbia proceduto in difetto di allegazione – come detto, calibrata su quella avversaria – né che abbia sovvertito il riparto dell'onere probatorio, considerato che gli accertamenti operati dal c.t.u. in ordine all'attività posta in essere nel pag. 7/17 periodo successivo all'integrazione della causa di scioglimento sono avvenuti, per sua espressa indicazione, alla stregua della documentazione prodotta, senza che rilevi chi abbia provveduto al relativo deposito, considerato che «[i]l principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un[a] prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass. n. 23286 del
2024, in massima).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta che il Parte_1
Tribunale, dopo aver individuato ricavi per complessivi euro 727.870,00 derivati dai rapporti (pretesi conservativi) intercorsi con la
[...]
e in euro 2.744.375,00 il danno secondo il criterio differenziale Parte_1 di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c., non abbia poi individuato la somma da risarcire nella differenza tra i due importi, al contempo non rendendo percepibili le ragioni che l'hanno condotta a negare la produzione di alcun pregiudizio.
Il motivo è destituito di fondamento. pag. 8/17 Il Tribunale, pur dando atto della quantificazione del danno operata dal c.t.u. attraverso il criterio del differenziale dei patrimoni netti, ha poi ritenuto che, in ragione della natura conservativa dell'attività svolta dall'amministratore e della mancata indicazione, da parte del , di Parte_1 specifiche operazioni compiute dopo la verificazione della causa di scioglimento della società che potessero aver determinato un incremento del passivo, il danno non potesse essere liquidato secondo la metodologia differenziale ipotizzata, ma, più correttamente, in considerazione dell'indebito rimborso dei finanziamenti soci (oltre che del valore dell'azienda dismessa, successivamente menzionato), così procedendo alla relativa quantificazione.
Tali motivazioni – al di là della loro condivisibiltà, individuandosi percorsi argomentativi alternativi, ritenuti più convincenti – rendono comprensibile l'iter ragionativo seguito dal Tribunale, rammentandosi che
«[l]a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. n. 1986 del 2025, in massima).
Peraltro, nemmeno sarebbe possibile, in adesione alla prospettazione del , portare in detrazione dal danno identificato alla stregua del Parte_1 criterio differenziale i ricavi realizzati, essi non costituendo voce dello stato patrimoniale.
3. Con il terzo motivo d'appello il lamenta che il Tribunale Parte_1 abbia qualificato come conservativa tutta l'attività posta in essere successivamente alla verificazione della causa di scioglimento, quando i Cont ricavi ottenuti da (in prosieguo da parte della Parte_1
pag. 9/17 Con
“newco” (in prosieguo ) – che aveva eseguito le Parte_1 opere appaltate alla prima – avrebbero dovuto essere considerati non come riprova del mantenimento del valore aziendale quanto, piuttosto, dimostrativi della protrazione dell'attività d'impresa, con assunzione di costi ben superiori ai benefici ritratti.
Il motivo è fondato.
In sostanza, il Tribunale ha condiviso la valutazione del c.t.u. in ordine alla natura conservativa dell'attività compiuta da dopo Parte_2
l'integrazione della causa di scioglimento della società attraverso l'affitto del Con ramo d'azienda a , intervenuto nel 2014 e protratto fino alla fine del Cont 2015, onde poter portare a esecuzione i contratti d'appalto stipulati da che essa non avrebbe potuto condurre a termine a seguito della perdita del
DURC in ragione dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario. Tale operazione, che il giudice di prime cure riconduce in concreto a una cessione di fatto del compendio aziendale, ha consentito l'incasso di euro 727.870,00 (tra fatture per la cessione di attrezzature e quelle per la realizzazione di lavori edili), importo valorizzato a dimostrazione del connotato conservativo dell'atto gestorio in parola.
Tuttavia, non può non condividersi il rilevo del per cui il Parte_1
c.t.u., nell'ambito della stima ex art. 2486, terzo comma, c.c., ha quantificato i costi sostenuti e da sostenere fino alla liquidazione – ossia nel periodo 2013-2016 – per euro 2.406.000,00 per soli oneri finanziari e di personale.
Tali valutazioni sono state espressamente effettuate «sulla base delle risultanze contabili agli atti di causa» e il criterio di abbattimento del 50% appare al Collegio congruo per la valutazione di “normalità” dei costi da valutare ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, c.c., considerando che essi avrebbero verosimilmente dovuto essere sopportati anche in caso di liquidazione, per le tempistiche che essa avrebbe richiesto e per la necessità
pag. 10/17 di non disperdere l'appetibilità dell'azienda, comprensiva della titolarità di commesse da eseguire.
Dunque, ritenendo che per metà tali spese avrebbero dovuto essere affrontate comunque, dopo la causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, il residuo 1/2, pari a euro 1.203.000,00, costituisce un costo in grado di elidere abbondantemente i ricavi (al riguardo basta considerare già le sole spese per il personale, quantificate, per la metà – e attendibilmente, per quanto detto – in euro 770.000,00) e senz'altro impedisce di qualificare l'operazione come meramente conservativa dell'integrità e del valore del capitale, al contempo rammentandosi che gravava sull'amministratore dimostrare che gli atti compiuti in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento «non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari» (Cass. n. 8069 del 2024, cit. in massima), in quanto funzionali al mantenimento dell'integrità del valore del patrimonio. Prova che non può certo dirsi raggiunta alla stregua di quanto illustrato e del rilievo che, come evidenziato nella tabella a pag. 13 dell'elaborato peritale, nello stesso periodo di operatività dell'asserito affitto d'azienda il segno negativo del patrimonio si è andato aggravando.
Da tanto consegue la necessità di fare riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al criterio di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c., al contempo rammentandosi che, «[i]n tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del
“differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri pag. 11/17 probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto» (Cass.
n. 5252 del 2024, in massima), nella specie non più utilizzabile, una volta che non è più possibile considerare solo il rimborso dei finanziamenti soci e la sottostima del valore di dismissione dell'azienda, secondo l'ottica del
Tribunale.
Tanto evidenziato, il c.t.u. ha individuato in euro 4.109.375,00 il differenziale tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, nel 2013, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, per effetto della totale perdita del capitale sociale, così come condiviso dalla sentenza gravata.
Nel riproporre la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, il assume che, più correttamente, l'integrazione della causa di Parte_1 scioglimento della società andrebbe arretrata al 2008, criticando le valutazioni operate dal c.t.u. – sostanzialmente recepite dal Tribunale – senza che, tuttavia, al riguardo sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione.
Sul punto giova evidenziare che: a) tale doglianza non è annoverata tra i motivi d'appello espressamente proposti ed enumerati dal , Parte_1 come in sintesi riportati in narrativa;
b) il presente gravame è retto dal più stringente regime di cui al novellato art. 342 c.p.c., che onera di maggior chiarezza e specificità, rispetto al precedente tenore normativo della disposizione, l'articolazione di ciascun motivo d'impugnazione; c) la critica ripropone sostanzialmente le osservazioni del c.t.p. alla relazione peritale, a pag. 12/17 cui l'ausiliare ha risposto, rimarcando che negli esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2012 le perdite sono state ripianate con apporto di nuove risorse finanziarie, costituite da versamenti in denaro o dalla rinuncia al rimborso di finanziamenti soci, che, secondo la Corte regolatrice, «produce per la stessa società il medesimo effetto dell'apporto di capitale, alla stregua di conferimento atipico» (Cass. n. 23711 del 2024, in massima).
Ciò precisato, dall'ammontare indicato dal c.t.u. come differenziale vanno detratti i “normali” costi sostenuti e da sostenere nel medesimo periodo – secondo una valutazione che il Collegio reputa attendibile, alla stregua di quanto in precedenza illustrato – per euro 1.365.000,00, con conseguente quantificazione in euro 2.744.375,00 del danno calcolato con il criterio differenziale di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c.
4. Con il quarto motivo d'appello il si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale, aderendo alle indicazioni del c.t.u., abbia considerato come indebiti e forieri di danno solo i rimborsi di finanziamento soci effettuati successivamente alla verificazione della causa di scioglimento della società, senza considerare che anche per quelli precedenti, in ragione dello squilibrio finanziario in cui già versava la società, sussistevano gli estremi dell'illegittimità della restituzione, ai sensi dell'art. 2467 c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Con l'atto di citazione in primo grado il , prendendo in Parte_1 considerazione il periodo 2008-2018, aveva lamentato l'indebito rimborso dei finanziamenti dei soci, quali atti di mala gestio forieri di danno, autonomamente dedotto rispetto a quello da illegittimo esercizio dell'attività gestoria.
Il Tribunale ha limitato il risarcimento riconosciuto ai soli rimborsi effettuati nel periodo (2013-2018) successivo alla verificazione della causa pag. 13/17 di scioglimento della società, posticipata rispetto al momento indicato dal
, che la faceva risalire al 2008. Parte_1
Se la quantificazione del danno attraverso il differenziale dei patrimoni netti assorbe in sé quelli da indebito rimborso e da dismissione aziendale ricadenti nel periodo interessato, non lo stesso può dirsi per il pregiudizio potenzialmente prodottosi per effetto delle restituzioni anteriori alla perdita del capitale sociale ed eventualmente indebite, rammentandosi che, «[i]n tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta» (Cass. n. 15196 del 2024, in massima).
Al riguardo non soccorre l'accertamento peritale espletato, il quale non ha preso posizione con riguardo ai rimborsi precedenti al 2013, valutando se già all'epoca la società versasse in una situazione di squilibrio o in una condizione finanziaria tale da giustificare l'inesigibilità dei crediti.
Tale verifica va demandata a un nuovo accertamento peritale, previa rimessione della causa sul ruolo.
5. Passando alla disamina dell'impugnazione proposta da Parte_2 avverso la medesima sentenza, ciò che ha dato luogo alla riunione
[...] dei giudizi, con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia indebitamente disposto l'espletamento della c.t.u., con ciò sollevando il dall'onere della prova in merito ai fatti costitutivi di cui all'art. Parte_1
2467 c.c.
Il motivo è infondato.
pag. 14/17 Il ha prodotto in giudizio, con riferimento al periodo 2008- Parte_1
Cont 2018, oltre ai bilanci di (docc. da 12 a 22 e da 44 a 50 fasc. ), Parte_1 anche documentazione afferente alla situazione patrimoniale della società
(doc. 23 fasc. ) e le schede contabili relative ai finanziamenti soci Parte_1
(doc. 36 fasc. ). Parte_1
È espressamente «sulla base delle risultanze delle scritture contabili agli atti di causa» che il c.t.u. ha risposto al quesito sottopostogli in merito alla legittimità del rimborso dei finanziamenti soci, con la conseguenza che, attraverso il suo svolgimento, non è ravvisabile alcuno sgravio dell'onere della prova a beneficio del : il giudice di prime cure ha fatto Parte_1 ricorso alla consulenza non per supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, bensì per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa (Cass. n. 19631 del 2020 e Cass. n. 31886 del 2019, entrambe in motivazione).
6. Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta Parte_2 che il Tribunale abbia ritenuto inesigibili tutti i crediti nascenti da finanziamento, e quindi illegittimi i relativi rimborsi, senza valutare le condizioni in cui versava la società al momento dell'erogazione dei finanziamenti dei soci, all'epoca in bonis e operativa, con ciò discostandosi dal criterio della ragionevolezza di cui all'art. 2467 c.c.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come detto, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera «già durante la vita della società» (Cass. n. 15196 del 2024, cit., in massima), il c.t.u. – alle cui conclusioni il Tribunale ha sostanzialmente aderito – ha evidenziato come a partire dal 2013 non vi fossero gli estremi per procedere al rimborso dei finanziamenti (che il giudice di prime cure ha considerato atto gestorio non conservativo foriero di danno).
In effetti, dalla tabella redatta a pag. 19 dell'elaborato peritale risulta che sia l'erogazione dei finanziamenti da parte dei soci (nel Parte_5
pag. 15/17 periodo 2013-2017) e (nel periodo 2013-2014) sia il loro Parte_6 rimborso nel medesimo lasso temporale siano avvenuti quando il patrimonio netto della società era abbondantemente negativo (in una forbice ingravescente ricompresa tra -1.627.363,00 e -3.981.577,00), ciò, peraltro, anche a voler prescindere dalle rettifiche bilancistiche operate dal c.t.u. e condivise dal Tribunale (nel qual caso la forbice sarebbe tra -1.488.235,00 e
-3.800.413,00: cfr. tabella a pag. 13 dell'elaborato peritale).
A fronte di un patrimonio netto pesantemente negativo – ormai verificatasi la causa di scioglimento della società per perdita integrale del capitale sociale – sia al momento dell'erogazione che a quello del rimborso, è evidente lo squilibrio con l'indebitamento, non più bilanciato dal dato patrimoniale, ossia la sussistenza del primo degli alternativi presupposti della postergazione unicamente richiesti dall'art. 2467 c.c.
Ne consegue che la restituzione è stata correttamente valutata come indebita e foriera di pregiudizio, anche se poi il danno è assorbito nella quantificazione operata alla stregua del criterio differenziale dei patrimoni netti.
7. Con il terzo motivo d'appello lamenta che il Parte_2
Tribunale abbia ravvisato la distrazione aziendale denunciata dal
, non considerando come l'operazione di affitto di ramo d'azienda Parte_1
a CM avesse natura conservativa.
Il motivo è infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto illustrato a proposito del terzo mezzo di gravame articolato dal . Parte_1
Né a diversamente opinare – e dunque a rivalutare la natura conservativa dell'operazione – può condurre l'esposizione al rischio di assoggettamento a penali nel caso in cui le commesse non fossero state portate a esecuzione, trattandosi di deduzione che non risulta corroborata né nell'an – l'appellante non indica nessun elemento probatorio a riprova – né nel quantum, l'allegazione rimanendo assolutamente generica sul punto.
pag. 16/17 8. In conclusione, sono fondati il terzo e il quarto motivo dell'impugnazione del , nei termini precedentemente illustrati, e Parte_1 la causa dev'essere rimessa sul ruolo per ulteriori accertamenti peritali funzionali alla fase rescissoria del giudizio.
Vanno viceversa respinti il primo e il secondo motivo dell'appello proposto dal e l'impugnazione proposta da Parte_1 Parte_2
9. Sulle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il terzo e il quarto motivo dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 578 Parte_4 del 2023 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, rigettati il primo e il secondo mezzo di gravame;
2. rigetta l'appello proposto avverso la medesima sentenza da
Parte_2
3. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
23 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 17/17