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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 11096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11096/2024 R.G. promosso da
) (avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ZANI MASSIMO e avv. TAGLIETTI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“
1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e per l'effetto la Persona_1
casa famigliare, sita a Gussago via Solda n. 42 piano T-S1 NCT foglio 23, part. 828, sub. 33, cat. A/2, classe
07, vani 8, rendita catastale euro 619,75, con il garage NCT foglio 828, sub 3, cat. C/6, classe 03 mq 26, rendita catastale euro 51,03, viene a lei assegnata, completa di ogni arredo e complemento d'arredo, per abitarvi gratuitamente;
le spese straordinarie di manutenzione, da previamente concordarsi tra i coniugi, e il premio per la polizza sulla casa familiare, anche per eventi calamitosi, saranno divise al 50% tra le parti, comproprietarie, mentre le spese di manutenzione ordinaria, le utenze, la Tari, i contratti Internet, abbonamenti a TV a pagamento, abbonamento saranno a carico della moglie che entro trenta CP_1 giorni dal deposito del presente ricorso dovrà volturare i contratti di cui sopra e di somministrazione a proprio nome;
1 3) il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore con un assegno di euro Pt_2 Persona_1
1.000,00/mese (mille/00) per 12 mesi/anno da versare alla signora entro il giorno 5 del mese di Parte_1 competenza, e tale contributo al mantenimento decorrerà dal mese di giugno 2024 e sarà soggetto ad aggiornamento Istat annuale ogni giugno successivo;
il sig. si impegna altresì a corrispondere Pt_2 direttamente al figlio la somma di euro 100,00/mese (cento/00), somma non soggetta ad Per_1 aggiornamento Istat, essendo la dazione prevista quale “paghetta”; il signor contribuirà inoltre Parte_2 alle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del
50% (essendo l'altro 50% a carico della madre), con le seguenti eccezioni a carico del padre al 100% : tassa di circolazione, manutenzione, assicurazione della vespa, di cui il ragazzo avrà l'uso mentre la proprietà esclusiva sarà del padre fino alla maggior età del figlio, rinviando in allora l'opportunità di intestarla figlio;
i genitori convengono che le spese di abbigliamento per saranno divise al 50% ciascuno e precisano Per_1 che dovrà essere concordata tra loro la spesa nel caso di importi rilevanti e/o relativa a capi griffati;
tale scelta è determinata da fini educativi quindi dovrà essere concordata dai genitori anche se trattasi di acquisti pagati in via esclusiva da un solo genitore;
4) il signor trascorrerà con il figlio minore i giorni di martedì e mercoledì dalle 17,00, Pt_2 Per_1
prelevandolo da casa o dal campo di allenamento, con pernottamento presso di sè, fino al mattino successivo quando lo riporterà a scuola o, nei periodi di chiusura scolastica, a casa della madre;
a fine settimana alternati dal venerdì ore 17,00 al lunedì mattina;
almeno 15 giorni d'estate, indicando entro fine aprile il periodo prescelto, metà vacanze natalizie, metà vacanze pasquali;
5) nessuna disposizione per mantenimento e/o visite per il figlio maggiorenne ed autonomo Per_2
economicamente;
6) i beni mobili registrati vengono così assegnati in via esclusiva: l'autovettura BMW X3 tg. GH615RL (in leasing intestato , rimarrà in uso al medesimo (che procederà al versamento del relativo rateo leasing), Pt_2
l'autovettura BMW 1 tg GF558AF sarà di esclusiva proprietà del signor , ma sarà in uso al Parte_2 figlio maggiorenne e tra loro regoleranno ogni questione relativa alla polizza Rc auto, alla tassa di Per_2 circolazione, alle spese di manutenzione;
l'autovettura Renault Captur Tg FC528HZ sarà di proprietà esclusiva della signora (con obbligo della medesima di curare il passaggio di proprietà del Parte_1 medesimo a sua cura e spese entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso); il motoveicolo VESPA
Piaggio tg ER54930 sarà di esclusiva proprietà del signor ma in uso al figlio minore con ogni Pt_2 Per_1 spesa a carico del padre, come già precisato al punto 3);
7) visto lo scioglimento della comunione patrimoniale, regolato con separato accordo dai coniugi, nessuna disposizione di mantenimento, essendo entrambi i coniugi autonomi economicamente;
8) la signora dà fin da ora l'autorizzazione al signor di trasferire la residenza e lo stesso di Parte_1 Pt_2
impegna ad eseguire ogni formalità entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto e per il passaporto del figlio minore;
Per_1
9) l' assegno unico di famiglia o contributo equivalente sarà richiesto dalla signora al 100% Parte_1
2 10) spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/11/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (atto n. 50 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11096/2024 R.G. promosso da
) (avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ZANI MASSIMO e avv. TAGLIETTI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“
1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e per l'effetto la Persona_1
casa famigliare, sita a Gussago via Solda n. 42 piano T-S1 NCT foglio 23, part. 828, sub. 33, cat. A/2, classe
07, vani 8, rendita catastale euro 619,75, con il garage NCT foglio 828, sub 3, cat. C/6, classe 03 mq 26, rendita catastale euro 51,03, viene a lei assegnata, completa di ogni arredo e complemento d'arredo, per abitarvi gratuitamente;
le spese straordinarie di manutenzione, da previamente concordarsi tra i coniugi, e il premio per la polizza sulla casa familiare, anche per eventi calamitosi, saranno divise al 50% tra le parti, comproprietarie, mentre le spese di manutenzione ordinaria, le utenze, la Tari, i contratti Internet, abbonamenti a TV a pagamento, abbonamento saranno a carico della moglie che entro trenta CP_1 giorni dal deposito del presente ricorso dovrà volturare i contratti di cui sopra e di somministrazione a proprio nome;
1 3) il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore con un assegno di euro Pt_2 Persona_1
1.000,00/mese (mille/00) per 12 mesi/anno da versare alla signora entro il giorno 5 del mese di Parte_1 competenza, e tale contributo al mantenimento decorrerà dal mese di giugno 2024 e sarà soggetto ad aggiornamento Istat annuale ogni giugno successivo;
il sig. si impegna altresì a corrispondere Pt_2 direttamente al figlio la somma di euro 100,00/mese (cento/00), somma non soggetta ad Per_1 aggiornamento Istat, essendo la dazione prevista quale “paghetta”; il signor contribuirà inoltre Parte_2 alle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del
50% (essendo l'altro 50% a carico della madre), con le seguenti eccezioni a carico del padre al 100% : tassa di circolazione, manutenzione, assicurazione della vespa, di cui il ragazzo avrà l'uso mentre la proprietà esclusiva sarà del padre fino alla maggior età del figlio, rinviando in allora l'opportunità di intestarla figlio;
i genitori convengono che le spese di abbigliamento per saranno divise al 50% ciascuno e precisano Per_1 che dovrà essere concordata tra loro la spesa nel caso di importi rilevanti e/o relativa a capi griffati;
tale scelta è determinata da fini educativi quindi dovrà essere concordata dai genitori anche se trattasi di acquisti pagati in via esclusiva da un solo genitore;
4) il signor trascorrerà con il figlio minore i giorni di martedì e mercoledì dalle 17,00, Pt_2 Per_1
prelevandolo da casa o dal campo di allenamento, con pernottamento presso di sè, fino al mattino successivo quando lo riporterà a scuola o, nei periodi di chiusura scolastica, a casa della madre;
a fine settimana alternati dal venerdì ore 17,00 al lunedì mattina;
almeno 15 giorni d'estate, indicando entro fine aprile il periodo prescelto, metà vacanze natalizie, metà vacanze pasquali;
5) nessuna disposizione per mantenimento e/o visite per il figlio maggiorenne ed autonomo Per_2
economicamente;
6) i beni mobili registrati vengono così assegnati in via esclusiva: l'autovettura BMW X3 tg. GH615RL (in leasing intestato , rimarrà in uso al medesimo (che procederà al versamento del relativo rateo leasing), Pt_2
l'autovettura BMW 1 tg GF558AF sarà di esclusiva proprietà del signor , ma sarà in uso al Parte_2 figlio maggiorenne e tra loro regoleranno ogni questione relativa alla polizza Rc auto, alla tassa di Per_2 circolazione, alle spese di manutenzione;
l'autovettura Renault Captur Tg FC528HZ sarà di proprietà esclusiva della signora (con obbligo della medesima di curare il passaggio di proprietà del Parte_1 medesimo a sua cura e spese entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso); il motoveicolo VESPA
Piaggio tg ER54930 sarà di esclusiva proprietà del signor ma in uso al figlio minore con ogni Pt_2 Per_1 spesa a carico del padre, come già precisato al punto 3);
7) visto lo scioglimento della comunione patrimoniale, regolato con separato accordo dai coniugi, nessuna disposizione di mantenimento, essendo entrambi i coniugi autonomi economicamente;
8) la signora dà fin da ora l'autorizzazione al signor di trasferire la residenza e lo stesso di Parte_1 Pt_2
impegna ad eseguire ogni formalità entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto e per il passaporto del figlio minore;
Per_1
9) l' assegno unico di famiglia o contributo equivalente sarà richiesto dalla signora al 100% Parte_1
2 10) spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/11/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (atto n. 50 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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