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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 731/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa LI Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 731/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Nunziata
Carbè, presso il cui studio in Torrita di Siena, Piazza Nazioni Unite n. 10, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.05.2025 per e , l'Avv. Nunziata Carbè concludeva chiedendo Parte_1 Parte_2
di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1) Affidare la figlia minorenne ( ) nata il [...] a [...] C.F._3
Montepulciano congiuntamente ad entrambi i genitori, continuando il collocamento prevalente presso la madre con la quale abita stabilmente in Cortona frazione Terontola Via Francesco
Petrarca n. 27.
2) Revocare l'assegnazione della casa ex coniugale (in Montepulciano Frazione Abbadia Via dei Greppi n. 30) alla SI.ra , che si è trasferita definitivamente, insieme alla Parte_2
figlia, in altro Comune,
3) Dichiarare l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno 15, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
LI. Porre a carico dello stesso genitore, esclusivamente e per la totalità, le spese straordinarie per la scuola (comprese eventuali ripetizioni, gite, mense e trasporti), mediche, ludico-sportive e di vestiario. Le spese straordinarie, salvo che non siano urgenti e non rinviabili, dovranno essere previamente comunicate al padre, che dovrà rimborsale all'ex coniuge, che le dovesse anticipare, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata fatta la spesa.
4) Dichiarare la reciproca rinuncia degli ex coniugi all'assegno divorzile, volendo ciascuno sostentarsi e mantenersi autonomamente con i propri redditi.
5) I Ricorrenti si danno reciprocamente atti che ai sensi dell'Art. 20 del DL 13.06.2023 n. 69, pur in presenza della figlia minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio del passaporto. Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto alla figlia LI.
6) Spese legali a totale carico del ricorrente . Parte_1
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 12.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver contratto matrimonio il 4.7.2009 a Cortona (AR), annotato nel Registro degli
Atti dell'Ufficio di Stato Civile di Matrimonio di detto Comune, per l'anno 2009, Parte II, Serie
B, n. 5, che dal matrimonio era nata il [...] a [...] la figlia , Persona_1
che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il
Tribunale di Siena con provvedimento del 21.9.2022 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del 3 / 4
matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio - Cessazione effetti Pt_1 Pt_2
civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto di omologa n. 7599/2022 del 21.9.2022 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cortona (AR) in data 4.7.2009 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cortona per l'anno 2009, Parte 2, Serie B, n. 5, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa LI Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 731/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Nunziata
Carbè, presso il cui studio in Torrita di Siena, Piazza Nazioni Unite n. 10, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.05.2025 per e , l'Avv. Nunziata Carbè concludeva chiedendo Parte_1 Parte_2
di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1) Affidare la figlia minorenne ( ) nata il [...] a [...] C.F._3
Montepulciano congiuntamente ad entrambi i genitori, continuando il collocamento prevalente presso la madre con la quale abita stabilmente in Cortona frazione Terontola Via Francesco
Petrarca n. 27.
2) Revocare l'assegnazione della casa ex coniugale (in Montepulciano Frazione Abbadia Via dei Greppi n. 30) alla SI.ra , che si è trasferita definitivamente, insieme alla Parte_2
figlia, in altro Comune,
3) Dichiarare l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno 15, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
LI. Porre a carico dello stesso genitore, esclusivamente e per la totalità, le spese straordinarie per la scuola (comprese eventuali ripetizioni, gite, mense e trasporti), mediche, ludico-sportive e di vestiario. Le spese straordinarie, salvo che non siano urgenti e non rinviabili, dovranno essere previamente comunicate al padre, che dovrà rimborsale all'ex coniuge, che le dovesse anticipare, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata fatta la spesa.
4) Dichiarare la reciproca rinuncia degli ex coniugi all'assegno divorzile, volendo ciascuno sostentarsi e mantenersi autonomamente con i propri redditi.
5) I Ricorrenti si danno reciprocamente atti che ai sensi dell'Art. 20 del DL 13.06.2023 n. 69, pur in presenza della figlia minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio del passaporto. Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto alla figlia LI.
6) Spese legali a totale carico del ricorrente . Parte_1
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 12.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di aver contratto matrimonio il 4.7.2009 a Cortona (AR), annotato nel Registro degli
Atti dell'Ufficio di Stato Civile di Matrimonio di detto Comune, per l'anno 2009, Parte II, Serie
B, n. 5, che dal matrimonio era nata il [...] a [...] la figlia , Persona_1
che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il
Tribunale di Siena con provvedimento del 21.9.2022 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del 3 / 4
matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio - Cessazione effetti Pt_1 Pt_2
civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto di omologa n. 7599/2022 del 21.9.2022 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cortona (AR) in data 4.7.2009 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cortona per l'anno 2009, Parte 2, Serie B, n. 5, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi