Sentenza 20 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 16333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16333 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 163 33/0 2 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sh 3.60 per diritti € -2--0--NOV 2002- IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G. N. 16054/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron.38358 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep.4337 DURANTE Ud. 23/09/02 ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE GIANFRANCO VALENTE, CRESCENZO, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HI IA;
- intimata avversO la sentenza n. 65/99 del Tribunale di ASTI, 2 sezione civle emessa il 15/3/99, depositata il 2002 17/03/99; RG.366/98; 1711 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta AR CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di una querela presentata da AR Chiri- nei confronti di FA ID, quest'ultimo venne CO tratto a giudizio davanti al Pretore di Asti per ri- spondere del delitto di cui all'art.612 c.p., essendo- gli stato contestato di aver minacciato alla querelante un danno ingiusto dicendole, in Villafranca il 24 mag- "gio 1995, la seguente frase: Vengo contro la tua mac- china e se ti avvicini ti metto sotto". All'esito del dibattimento, il Pretore di Asti assolse l'ID con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi del- l'art.530, 2 comma., c. p. p.. Con citazione notificata il 2 dicembre 1997 FA ID evocò in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Asti, AR HI, chiedendo la condanna della mede- sima al risarcimento dei danni subiti a seguito della calunniosa querela. Con sentenza 273/98 il Giudice di Pace di Asti re- spinse la domanda attorea, con conseguente condanna dello attore al pagamento delle spese di lite. 2 Il Tribunale di Asti, con sentenza a depositala in data 17 marzo 1999, rigettò, a sua volta, l'appello proposto dal soccombente, rilevandone l'infondatezza, sia con riferimento ai motivi di rito che di merito. ha Per la cassazione di tale sentenza FA ID proposto ricorso sulla base di cinque motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamentando con- traddittoria motivazione della sentenza impugnata in riferimento ai primi due motivi dell'appello dal mede- simo proposto, deduce la stridente contraddizione della motivazione della sentenza del Tribunale, che, da un canto, aveva accolto la tesi della proponibilità del- l'azione civile sostenuta dall'appellante contro l'af- fermazione del Giudice di pace, secondo cui l'azione proposta dal ricorrente era intempestiva, temeraria e comunque non fondata, ma contestualmente aveva dichia- rato, anche in relazione a tale motivo di gravame, l'appello non fondato. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente la nul- lità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.295 C. p. C., per avere il giudice di merito ritenuto che, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione la citata norma del codice di rito, soste- 3 nendo che TP la norma, per quanto attiene ai casi di pregiudizialità penale, deve essere integrata con l'art. 75, 3 C. c. p. p.. Esso prevede, che il processo civile debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia esercitata in sede civile dopo la costitu- zione di parte civile nel processo penale o comunque dopo che nel processo penale è già stata emessa la sen- interpretazione del-tenza di primo grado". Tale l'art.295 C. p. C. doveva considerarsi erronea, posto che detta norma attribuisce al giudice il potere di di- sporre la sospensione del processo civile ogni qual volta egli ritenga che, nella fattispecie concreta, la risoluzione di altra controversia sia necessariamente pregiudiziale alla definizione della causa di cui è stato investito: l'ipotesi prevista dall'art.75, comma 3 c. P. p. costituisce, quindi, un caso di sospensione imposta dalla legge, ma non esaurisce le ipotesi in cui il giudice civile può disporre la sospensione, poiché il medesimo giudice civile può individuare altre situa- zioni di pregiudizialità tra la causa che deve decidere ed altre controversie. Entrambi i motivi, che, essendo strettamente con- nessi possono essere esaminati congiuntamente, sono in- fondati. Con riferimento alla sospensione del giudizio civi- 4 دکی le, in attesa della pronunzia del giudice penale, qual- siasi sia stata l'interpretazione data all'atto di ap- pello dell'odierno ricorrente dal giudice del gravame, quest'ultimo ha, comunque, fatto puntuale applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di que- sto S.C., secondo cui nel nuovo codice di procedura pe- nale non è stata riprodotta la disposizione di cui al- l'art. 3, comma secondo, del codice di rito penale abrogato né sono state reiterate le altre disposizio- ni a quella collegate (art.24 e seguenti stesso codi- ce), con conseguente eliminazione, dal testo del- l'art.295 c. p. c., in occasione della sua riformula- zione ad opera dell'art.35 della legge 26 novembre 1990 n.353, di ogni riferimento alla cosiddetta pregiu- diziale penale. Per cui si ritiene che il nostro ordi- namento non sia più ispirato al principio, in prece- della unità della giurisdizione e denza imperante, della prevalenza del giudizio penale su quello civi- le, e che, al contrario, sia stato instaurato il di- verso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi. Pertanto, tranne alcune particolari ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, di sospensione del processo civile previste dal- l'art.75, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la 5 costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo ci- vile deve proseguire il suo corso senza essere in- fluenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti de- dotti in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 13/2000 e 3753/2002). Con riferimento, in particolare a quanto dedotto con il secondo motivo, è ben vero che la sospensione del giudizio civile ex art.295 C. p. C. ricorre anche quando, a prescindere dalla pendenza di un giudizio pe- nale, la decisione della controversia dipenda dalla de- finizione di altra controversia, civile o amministrati- va, che avendo carattere pregiudiziale, costituisca l'antecedente logico giuridico dal quale dipende la de- cisione della causa: peraltro, nella fattispecie in esame, la pendenza di tale diversa vertenza non risulta affatto indicata, per cui la doglianza sul punto del ricorrente appare del tutto irrilevante. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la nulli- tà della sentenza per violazione degli artt.112 e 277, comma 1, C. p. C. T nonché omessa motivazione in ordine (applicabilitàal quinto motivo dell'atto di appello dell'art.2043 c. c.). Lamenta, in particolare, che, con tale motivo dell'atto di impugnazione della sentenza 6 di primo grado, l'odierno ricorrente aveva censurato la decisione, rilevando che nel comportamento della Chiri- CO non erano ravvisabili gli estremi dell'esercizio di un diritto come causa di esclusione dell'antigiuridici- tà di tale comportamento come invece sostenuto dal e che la HI medesima doveva es- Giudice di Pace sere considerata responsabile dei danni subiti dall'Id- da ai sensi dell'art.2043 c. C.. Su tale motivo di ap- pello era del tutto mancata qualsiasi pronunzia del Tribunale, in violazione degli artt.112 e 277, comma 2 C. p. C. posto che "i fatti costitutivi" affermati dall'attore non erano solo la "sussistenza del reato", come erroneamente affermato dal giudice del gravame, bensì tutto il comportamento colposo tenuto dalla con- venuta, quale individuato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del Pretore di Asti in sede penale. Il motivo non ha pregio. Al riguardo è sufficiente rilevare come sia ben ve- ro che sia l'atto introduttivo del giudizio che il quinto motivo dell'appello facciano riferimento alla norma di cui all'art.2043 c.c. (con richiesta di risar- cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subi- ti), ma sul presupposto, escluso da entrambi i giudizi del merito, che la HI avesse proposto una querela che sapeva infondata, con conseguente integrazione del 7 reato di calunnia. Una volta esclusa la ricorrenza di quest'ultimo reato, non poteva che conseguire il riget- to della domanda risarcitoria. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione dell'art.368 C. p. e 115 c. p. C., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento al quarto motivo di appel- lo a suo tempo proposto. Assume, in particolare, che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze: a) la calunnia può essere inte- grata, oltre che con un'incolpazione diretta, anche si- mulando tracce di reato;
b) è configurabile il tentati- dell'elemento soggettivo vo di calunnia;
c) la prova del reato di calunnia può essere data anche attraverso indizi fondati su circostanze di fatto certe ed inequi- voche, rappresentate, nel caso di specie, dalle pres- sioni della HI sulla teste Carnicella, che l'ID si era comunque offerto di provare, nonché dall'abitua- le uso distorto delle querele da parte della HI medesima, evidenziato da esso ricorrente al punto 6) dell'atto di appello, ma sulle quali il Tribunale non si era minimamente soffermato. La censura è inammissibile. Con riferimento ai punti a) e b) del motivo, è noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investi- re, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado fissato dalle impugnazioni e dalle ri- parole, nel giudizio di chieste delle parti. In altre legittimità opera la preclusione alla prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati delle prece- denti fasi del giudizio, con riferimento cioè alla pro- posizione di nuove questioni di diritto, che implichi- no una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. Nella specie, nessuna delle questioni proposte in questa sede risulta dedotta con l'atto di appello, per cui il loro esame non è consentito in questa sede. Per quanto concerne il punto c) della censura, è sufficiente rilevare che la stessa tende a dare una lettura degli atti processuali diversa da quella data dal giudice di merito, che, con valutazione logica e congruamente motivata, ha escluso che dai fatti emer- genti dagli atti del processo penale non risultava la consapevolezza, in capo alla querelante, dell'innocenza del querelato in ordine ai fatti esposti in querela, e quindi dell'innocenza del querelato. Quanto alla lamen- tata violazione dell'art.360 n. 5 C. p. c. pur se nella intestazione si richiama la detta disposizione, con la deduzione in esame in realtà il ricorrente, contra 9 legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, lungi dall'indicare caren- ze o illogicità presenti nella motivazione fatta pro- pria dal giudice di secondo grado per giungere alla de- finizione della lite, sollecita una nuova valutazione, da parte di questa Corte - la quale, com'è noto, non è un giudice di merito di terzo grado - del materiale probatorio in atti. Con il quinto motivo, lamentando falsa applicazione dell'art.530, 2° comma, C. p. P il ricorrente deduce testualmente: "Il Tribunale non ha tenuto conto che non può più essere considerata vigente nel nostro ordina- mento l'assoluzione con formula dubitativa alla quale fa invece riferimento l'impugnata sentenza di secondo grado a pag. 9 per giustificare l'impossibilità di af- fermare incidentalmente la penale responsabilità della - in quanto HI in ordine al delitto di calunnia l'art.530, CO. 2 c. p. p., espressamente equipara le ipotesi ivi previste a quelle contemplate nel primo comma dello stesso articolo. Inoltre, il Tribunale me- desimo non ha considerato che, nella sentenza n. 809 dei 23.9.1997, il Pretore Penale di Asti aveva espres- samente rilevato che "non vi è ragione di prestare fe- de a quanto dichiarato dalla HI piuttosto che alle dichiarazioni della Rigoletti. Il Giudice Penale non ha 10 کے quindi ritenuto insufficiente la prova della colpevo- lezza dell'ID, ma l'ha invece reputata contraddetta e superata dalla deposizione della teste Rigoletti, che, presente a tutto l'episodio dal quale era scaturita la querela della HI, aveva riferito che mai l'imputa- to aveva profferito le parole minacciose riportate nel- la querela medesima". La censura va disattesa. Invero, dalla lettura del- la sentenza gravata emerge che il richiamo nella stessa contenuto alla formula assolutoria del giudice penale costituisce solo un obiter dictum. Al contrario, il tribunale ha fondato la reiezione della domanda sulla circostanza che i fatti emergenti dagli atti del pro- cesso penale, liberamente valutati in sede civile, non erano tali da poter affermare incidentalmente la penale responsabilità di AR HI in ordine al delitto di calunnia, poiché dagli stessi non emergeva "la consape- volezza in capo alla stessa della innocenza del quere- lato in ordine ai fatti esposti nella querela dalla prima presentata". Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legitti- mità, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del 11 giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 23 settembre 2002. Il Consigliere Jeratoreed estensore Il Presidente Mification ERECT aria Alella IL CANCE M ott.ssa D Depositata in Cancellera Oggi, 200.11.02 IL CANCELLIERE C1 Dott sea AR Aiello 1097 129.11 30,99 4565 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in da:10 GEN 7003 Serie 4 1068 160.10 (euro CENT p. Arvizi (Dottesa Matt C LIPPO) Il Responsable Per Gludiziari (Dr. M. RACHICON!! 3 0 6 12