Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 60/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO Giudice dott. Salvatore REGASTO Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 60 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
CF - nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Catanzaro alla Via Pietro Mancini n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONIO
BEVILACQUA – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
- CF – nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Serrastretta Fraz. Migliuso via F. Mazzei n° 2/2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROSINA
MAZZA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
- parte resistente - con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale, con domanda cumulativa di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con la sig.ra in data 01.07.2021, in Serrastretta CP_1
– iscritto nei registri del relativo comune al n. 2, Parte I, anno 2021; che, dal predetto matrimonio nasceva
– allo stato ancora minorenne;
che, la convivenza diveniva intollerabile a causa di Persona_1 incompatibilità caratteriali, tanto che il sig. si era da tempo allontanato da casa per evitare Parte_1 litigi con la coniuge davanti al minore;
che, vani risultavano i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale, nonostante una prima adesione della sig.ra alle proposte del ricorrente;
CP_1
che, l'atteggiamento della madre nei confronti del rapporto padre-figlio era divenuto aggressivo e ostativo, al punto che il ricorrente decideva di interrompere il diritto di visita per evitare sofferenze al figlio minore.
Tanto premesso, il ricorrente, ut sopra rappresentato e domiciliato, chiedeva:
– Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
– disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Migliuso di Serrastretta (CZ) alla Via MAZZEI N. 2, INT. 2; – prevedersi in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 200,00, mensili, somma rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il giorno 10° giorno di ogni mese a mezzo versamento su codice IBAN o
POSTEPAY; oltre al 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e comunicate a mezzo mail. Le spese straordinarie verranno corrisposte nel mese successivo unitamente all'assegno di mantenimento per il bambino;
– assegnare la casa coniugale, sita in. Migliuso di Serrastretta (CZ), insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla resistente;
– DIRITTO DI VISITA “ORDINARIO” tenuto conto del piano genitoriale allegato (All. 8): il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché, sempre, concordate tra i genitori tenuto conto della volontà del minore: a) il padre preleverà il bambino ogni mercoledì alle ore 16:00 direttamente dall'asilo e lo porterà con sé, occupandosi dei suoi bisogni e lo riaccompagnerà alle ore 19.00; b) a settimane alterne il padre preleverà il bambino il venerdì alle ore 17:00 dalla casa coniugale e lo riaccompagnerà il sabato alle 16:00, con diritto di pernotto. Nelle settimane in cui il bambino non pernotterà con il padre, verrà prelevato la domenica dalle 13:00 e verrà riaccompagnato alle 20:00; c) il padre avrà diritto ad una videochiamata al giorno tra le 19:30 e le 20:00; d) VACANZE ESTIVE: durante le vacanze estive il figlio potrà restare con il padre per almeno 15 giorni consecutivi, da concordare previamente (entro il 31/05 di ogni anno) con la Sig.ra
; e) FESTIVITA' NATALIZIE E ALTRE FESTE: le festività natalizie, le trascorrerà la vigilia di CP_1
Natale (24/12) con il padre, Natale (25/12) con la madre e il 26/12 con il padre, la vigilia di capodanno
(31/12) con la madre e l'01/01 con il padre, il 06/01 con la madre, mentre la Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo o Pasquetta con la madre. Il minore trascorrerà le altre festività dell'anno, il giorno del 25/04
“Anniversario della liberazione”, del 01/05 “Festa del Lavoro”, del 02/06 “Festa Nazionale della
Repubblica”, con la madre mentre le festività cattoliche dell'01 novembre “Festa di tutti i Santi”, dell'08/12
“ Concezione”, le trascorrerà con il padre (in quanto la madre appartenente al “movimento dei Per_2 testimoni di Geova” e non festeggia le dette ricorrenze, oltre a non festeggiare, Natale, Epifania e compleanni), mentre il giorno del compleanno del minore 17/08 ad anni alterni entrambi i genitori. Il minore trascorrerà, in ogni caso, con il rispettivo genitore il giorno della Festa del Papà e della Mamma e del loro compleanno;
– nel caso in cui il bambino non potesse andare con il padre per impegni come feste di compleanno di amichetti, attività ludiche improrogabili, il giorno dovrà essere recuperato;
– il padre avrà sempre diritto a partecipare alle visite mediche del bambino, che gli dovranno essere comunicate in tempo 3
utile per potersi organizzare;
– il bambino potrà praticare entrambe le regioni scelte dai genitori, ma non potrà partecipare ad attività stancanti e inadatte ai bambini come lunghe veglie di preghiera, funzioni di lunga durata o predicazioni per le case;
– il bambino non potrà essere portato all'estero, se non previa autorizzazione dell'altro genitore;
– i genitori sono autorizzati a portare il bambino in tutto il territorio regionale, senza alcuna comunicazione all'altro genitore, mentre sul territorio nazionale occorrerà solo comunicare il luogo ove si recherà il bambino e la durata del soggiorno, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione;
– le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore;
– entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
– dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e in data 01/07/2021 e trascritto nel registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune Serrastretta, atto n. iscritto al n. 2, P. I ANNO 2021 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
In via istruttoria: - Nominarsi un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. al fine di fornire ausilio per la ripresa ed il miglioramento dei rapporti tra genitori e figlio, oltre che per superare i conflitti tra genitori;
– Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.
Con comparsa del 31 marzo 2025, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex CP_1 adverso sostenuto;
inoltre, proponeva domanda riconvenzionale e concludeva nei seguenti termini:
Tanto premesso, sussistendo i requisiti di legge, la sig.ra , in via riconvenzionale, chiede che CP_1
Codesto On. Tribunale voglia dichiarare la separazione giudiziale alle seguenti: CONDIZIONI
1. AUTORIZZARE I CONIUGI A VIVERE SEPARATAMENTE CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
Occorre ribadire in questa sede che il sig. nel Gennaio del 2024 aveva già trasferito in Catanzaro Parte_1 la propria residenza anagrafica e creandosi un proprio autonomo stato di famiglia.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA SITA IN MIGLIUSO DI SERRASTRETTA VIA FELICE MAZZEI N° 2 INT.
1 La suddetta casa familiare - appartamento facente parte di uno stabile di proprietà dell' (case CP_2 popolare) concessa in uso alla sig.ra dall'anno 2018 - è definitivamente assegnata a titolo di casa CP_1 coniugale alla ricorrente che vi abiterà con i figli e . Il sig. , che vi ha abitato Per_1 Persona_3 Parte_1 in conseguenza del vincolo matrimoniale, non potrà per nessun motivo esercitare il diritto di visita al figlio all'interno della suddetta abitazione. Per_1
3. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE DAVIDE CAPPELLANO. Il minore resterà collocato nella casa familiare sopra indicata insieme alla madre. In conseguenza dell'alta conflittualità ingenerata dal sig. sopra descritta si chiede che il minore venga affidato in via esclusiva alla Parte_1 madre. L'affidamento condiviso, nel caso che ci occupa, sarebbe fortemente pregiudizievole per l'interesse del minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593). Alla luce di quanto sopra si chiede che la 4
ricorrente venga autorizzata a richiedere il rilascio del passaporto, del documento di riconoscimento e/o di tutti gli altri documenti equipollenti nell'interesse del minore, senza l'assenso da parte del resistente. In subordine, laddove tale richiesta non venga disposta, fermo restando il collocamento presso la casa materna, il minore, dovrà essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori
4. FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO MINORE CON IL PADRE Stante la tenera età di (di soli anni Per_1
3) il diritto di visita del sig. dovrà essere adattato alle esigenze del minore stesso. A quest'ultimo Parte_1 va garantita la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Il sig.
risiede in Catanzaro distante circa 50 km dalla casa coniugale. Il minore frequenta la classe Parte_1 prima della scuola dell'infanzia di Angoli di Serrastretta dalle ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
La scuola è distante circa 5 km dall'abitazione. Il tragitto è servito dallo Scuolabus. Sono emerse gravi criticità nel comportamento del sig. anche con riferimento alla regolamentazione provvisoria del diritto Parte_1 di visita al figlio. Egli, infatti, anche in questo ambito, ha assunto comportamenti ostili e autoritari che hanno avuto – e stanno avendo - ripercussioni sulla tranquillità e sull'equilibrio psicologico del IC e della madre. Non corrisponde al vero che la resistente “sia stata aggressiva durante i momenti di riconsegna…”, piuttosto il ricorrente ha fatto sì che tali momenti sfociassero (e continuino a sfociare) in accuse e rimproveri, prevaricazioni ai danni della moglie. Proprio a causa della paura e del timore per la propria incolumità e delle conseguenze dei comportamenti ostativi e autoritari, la sig.ra si è vista costretta, tra l'altro a CP_1 chiedere che le comunicazioni con il coniuge, relativamente al figlio, vengano in qualche modo filtrate dagli avvocati. Ciò anche per evitare che il minore rimanga turbato per le discussioni ingenerate dal padre alle quali inevitabilmente ha assistito (ed assiste). Tuttavia, tale richiesta non ha incontrato il consenso della controparte. Pertanto, il minore - compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici, sanitari - potrà stare con il padre secondo il seguente calendario annuale (sia per il periodo scolastico che per le vacanze estive):
- Durante la settimana il padre potrà stare con il figlio il mercoledì - in alternativa altro giorno da concordare tra le parti -, dalle 16.30 alle 19.00 con rientro a casa della madre per la cena. Inoltre, il padre preleverà il bambino dall'abitazione materna escludendo che il medesimo possa recarsi a scuola per prelevarlo durante l'orario scolastico. - A fine settimana alternati il sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e nella settimana successiva la domenica dalle 13.30 alle 18.30 con rientro a casa della madre per la cena. Per le festività natalizie - a decorrere dal 2025 a rotazione annuale - il minore potrà stare con il padre il 24 Dicembre dalle
10.00 alle 17.00 e il 1° gennaio dalle 10.00 alle 17.00, il 5 Gennaio;
per le vacanze pasquali - a decorrere dal
2025 a rotazione annuale - il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
per il giorno del compleanno del papà potrà stare con il medesimo dalle 10.00 alle 17.00. Per le altre festività (25 aprile,
2 giugno, 15 agosto, 1° novembre) verrà concordata sempre la rotazione annuale. Anche in queste circostanze il sig. potrà tenere il figlio con sé dalle 10.00 alle 17.00. Stante la tenera età del minore al momento Parte_1 non appare idoneo concordare lunghi periodi di permanenza presso l'abitazione paterna. - Nei giorni in cui non incontrerà il figlio potrà sentirlo per telefono preferibilmente tra le 17.30 e le 18.30 (salve eccezioni da concordare tra i genitori) e per il tempo in cui il minore vorrà stare al telefono con il padre. Non possono essere imposti ad un bambino così piccolo tempi prolungati di conversazione telefonica. Va esclusa altresì al 5
momento la videochiamata padre-figlio in conseguenza dell'impossibilità per il minore, stante la sua età, di gestirla in autonomia.
4.1 ESCLUSIONE DEL PERNOTTAMENTO PRESSO L'ABITAZIONE PATERNA. La stabilità emotiva di stante la tenera età è particolarmente fragile ed il pernottamento continuativo insieme alla madre è Per_1 più indicato. La giurisprudenza, in tal senso, è orientata a salvaguardare il benessere del bambino. Le visite e il pernottamento dal genitore non convivente devono essere compatibili con le sue necessità di affetto, cura e attenzione (Cass., Sez. I, sentenza n. 13511 del 17 giugno 2021). Con sentenza n. 5681 del 2019 la Corte di cassazione ha evidenziato che il giudice deve evitare che il bambino piccolo subisca modifiche troppo improvvise nella sua routine quotidiana, specialmente per quanto riguarda il pernottamento, ritenendo la presenza costante della madre prioritaria, e coinvolgendo invece il padre solo in visite diurne a cadenza regolare. Il proposto calendario di incontri assicura contatti adeguati e frequenti tra il figlio ed il genitore non convivente. In seguito all'imposto pernottamento del 21-22 marzo c.a. il minore, con la semplicità del suo linguaggio, ha detto di aver pianto durante la notte perché sarebbe voluto ritornare dalla mamma. Tale pernottamento, pertanto, ha arrecato un concreto pregiudizio al minore stesso. È evidente, da quanto sopra descritto, che l'età del minore non consente al momento di avviare il pernottamento presso l'abitazione paterna. Si è sempre posta attenzione al benessere del minore e alle sue esigenze di cura e tutela. 4.2
ORIENTAMENTO RELIGIOSO DEI SEPARANDI La sig.ra è Testimone di Geova. Il sig. CP_1 Parte_1
è di Religione Cattolica. Non è idoneo e tantomeno educativo per il minore porre a priori delle limitazioni e/o prescrizioni come effettuato da controparte. Si chiede sin d'ora che il sig. eviti di creare contrasti Parte_1 in merito all'educazione religiosa del minore, soprattutto in una fase primordiale della sua crescita, non ancora contraddistinta da una sufficiente capacità di discernimento (in ambito religioso). In capo al minore sussiste il diritto di sviluppare crescendo una personalità autonoma, capace e libera di determinarsi, secondo i propri valori, credenze ed aspirazioni naturali. Il minore presenta eguali diritti, anche in ambito di libertà religiosa, degli altri cittadini maggiorenni (artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana).
5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO INDIRETTO E SPESE STRAORDINARIE Il sig. dovrà Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento a mezzo bonifico bancario CP_1 entro il 10 di ogni mese. Tale somma è così ripartita: € 300,00 per il figlio minore;
€ 150,00 per il mantenimento della moglie. Quest'ultima, oltre a doversi occupare quotidianamente del minore e della casa,
è bracciante agricola stagionale anche se al momento è disoccupata. Ella, pertanto, non possiede sufficienti mezzi di sussistenza personali. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie nonché quelle per le quali è necessaria la preventiva concertazione tra le parti per la regolamentazione si fa rinvio alle Linee Guida del CNF e qui da intendersi richiamate espressamente. Si chiede che la domanda dell'assegno unico universale, e ogni eventuale altra prestazione prevista dallo Stato a sostegno dei figli minori, possa essere presentata e percepita nell'interesse del minore dalla sig.ra nella misura del 100% senza alcuna autorizzazione da parte del resistente. A tal CP_1 proposito la Suprema Corte di cassazione Sentenza n° 4672 del 22.02.2025 chiarisce che il Giudice può 6
attribuire al genitore collocatario l'intero importo dell'assegno unico universale. Ciò in conseguenza delle specifiche finalità dell'assegno unico universale in quanto l'intera somma è destinata a spese effettuate nell'esclusivo interesse della prole (trattandosi del genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli).
6. RICHIESTA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL RESISTENTE. Per i fatti sopra indicati, sussistono le condizioni per richiedere l'addebito della separazione al ricorrente, con diritto al risarcimento del danno subìto e subendo dalla resistente e da valutarsi in via equitativa dall'Il.mo Giudice. È palese che causa della separazione personale dei coniugi è stata la condotta reiterata e lesiva, sotto diversi profili, della dignità di coniuge della resistente che nonostante l'alta conflittualità ingenerata dal e sopra descritta aveva Parte_1 tentato di mantenere unita la famiglia. In ultimo infatti, in seguito all'insistenza del ricorrente, nel mese di
Gennaio 2025, aveva anche sospeso il deposito del ricorso di separazione (poi notificatole dal marito!).
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è emersa dal comportamento fortemente destabilizzante e mortificante che il ricorrente ha posto in essere nei confronti della moglie durante il matrimonio. Ed ancora, sotto altro profilo, la violazione dell'obbligo di fedeltà, e la violazione dell'integrità della vita familiare ha comportato una grave afflizione che ha superato la soglia della tollerabilità e si è tradotta, per le sue modalità
o per la gravità dello sconvolgimento, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore.
7. RAPPORTI ECONOMICI PATRIMONIALI. I coniugi non hanno rapporti economici patrimoniali da definire tra loro.
All'udienza del 6 maggio 2025, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - che tentava vanamente la conciliazione;
a questo punto, il Presidente - sempre nella sua qualità sopra menzionata - sentite le parti e preso atto sia degli scritti difensivi, che delle relative dichiarazioni rese dai coniugi personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, nonché della richiesta di parte resistente su una pronuncia sullo status, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 10 maggio 2025, a scioglimento della riserva precedentemente formulata, il Presidente – in qualità – emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti nei termini di seguito indicati:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero;
2. AFFIDA congiuntamente il figlio minore , di Persona_1 anni quattro, ad entrambi i genitori, CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO LA RESIDENZA
DELLA MADRE;
3. ASSEGNA in uso la casa coniugale alla madre collocataria;
4. DISPONE che il padre la madre possa fare visita al figlio minore e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio alla settimana – prevalentemente per come già avviene il mercoledì – prelevandolo alle ore 16:00 direttamente dall'asilo e lo porterà con sé, occupandosi dei suoi bisogni e lo riaccompagnerà alle ore 19.00; b) a settimane alterne il padre potrà preleverà il bambino il sabato o la domenica, tenendolo con sé dalle ore 10,00 alle ore
19,00, senza pernotto;
c) il padre avrà diritto ad una videochiamata al giorno tra le 19:30 e le 20:00; d) il padre potrà trascorrere con il figlio, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno 7
– nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni QUINDICI durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
5. PONE
a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore del figlio minore la somma mensile pari ad € 200,00, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi 10 giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nei termini di cui al protocollo CNF in voga nel Tribunale;
6.
RINVIA la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status alla successiva udienza del 27 maggio 2025, ore 10,00 – da svolgersi in forma cartolare – con termine alle parti per il deposito di sintetiche note conclusive sul punto, sostitutive dell'udienza, entro e non oltre la data del 25 maggio 2025, con RISERVA – all'esito – di adottare ogni più opportuno provvedimento per il prosieguo;
7. MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente verbale al P.M- Sede.
Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Presidente – esaminate le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, separatamente in data 25 e 26 maggio 2025, con le quali entrambe le parti chiedevano una pronuncia parziale sul solo status - rimetteva la causa al Collegio riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata da e da volta ad ottenere la Parte_1 CP_1 separazione personale dei coniugi va certamente accolta.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. Ciò posto, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra menzionati ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70
e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970
3. Ad ogni modo, la causa deve essere rimessa in istruzione per la delibazione relativa alle ulteriori questioni.
4. Resta rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio. 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, sentito il Giudice Relatore, così provvede:
[...]
- pronuncia la separazione personale dei coniugi sig. - CF Parte_1
- nato il [...] a [...] - e sig.ra - CF C.F._1 CP_1
– nata a [...] il [...] - matrimonio celebrato in Serrastretta C.F._3 ed in data 01.07.2021 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del relativo Comune al n. 2, P.
I, anno 2021);
- ordina la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; 4);
- rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza per la delibazione delle ulteriori domande, sia relative alla separazione che alla successiva domanda cumulativa di divorzio;
- provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Maria Concetta PEZZIMENTI per la prosecuzione del giudizio;
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
- rinvia alla cancelleria per ogni altro adempimento di propria competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott. Giovanni Garofalo