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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19057/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carmela Gallina Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
D'Emilio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), via Don Minzoni n. 2 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico Email_1
OPPONENTI E (C.F. – P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. – P.IVA. ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Garrione e dall'avv. Paolo Manzato in virtù Controparte_3 di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in MI, viale Lazio n. 9 OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così giudicare: Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia o invalidità delle fideiussioni prestate dalla sig.ra Parte_1 e segnatamente sottoscritte in data 29.08.2014 e in data 10.07.2017 nell'interesse di Creo & RR di PO DE ed in favore di AN OP di MI (ora ; CP_1
- Revocare, dichiarare nullo e/o que dichiarare privo di efficacia ed invalido, il decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- Dichiarare che la sig.ra nulla è tenuta a versare in virtù delle fideiussioni per cui è causa. Parte_1 Nel merito in via subordi
- Dichiarare l'inesistenza totale e/o parziale del debito rivendicato dalla ricorrente in capo alla sig.ra CP_1 Parte_1 ;
[...]
- Accertare e dichiarare che gli unici soggetti tenuti a garantire il sono il Fondo di Garanzia CP_1 Controparte_4[... per ciò che concerne il finanziamento recante n. 4700225 e Sviluppo Artigiano Soci erativa di Garanzia per ciò che concerne il finanziamento recante n. 045/5962146 del 18/07/2017 , manlevando con ciò la
pagina 1 di 9 sig.ra dall'obbligo di corrispondere a , la somma che a quest'ultima dovesse risultare effettivamente Parte_1 CP_1 dovut In via istruttoria: disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento monitorio;
In ogni caso: Ordinare, quindi, alla opposta la revoca e/o cancellazione della segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi della CP_1 AN d'Italia del credito che, p ente si dice vantato nei confronti del fideiussore odierno concludente;
Ordinare alla AN D'Italia, in caso di mancata ottemperanza all'emanando ordine giudiziale di revoca e/o di cancellazione della segnalazione de qua da parte della AN, di procedere allo stesso adempimento in vece della detta e d'ufficio; Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidare, con riferimento alla posizione del fideiussore opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- Rigettate interamente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui meglio in atti;
Nel merito:
- Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
- accertare e dichiarare la validità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2014, nonché della fideiussione specifica sottoscritta dalla SI,ra nel 2017 e per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento di quanto a lei ingiunto nel decreto ingiuntivo n. Parte_1 19664/2022;
- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, previe le declaratorie del caso accertare e dichiarare che la SI.ra , è tenuta a pagare a favore di , per i titoli di cui al alla narrativa, la somma di € 147.134,62 Parte_1 CP_1 (comprens e di interessi legali e spese di pr al Giudice), oltre accessori del capitale dal dovuto al saldo, ed oltre alle spese ed ai compensi professionali procedimento monitorio, ovvero la diversa somma che verrà provata in corso si causa;
- per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento a favore di per i titoli di cui alla narrativa, la somma di € Parte_1 CP_1 147.134,62 (comprensivo di spese i legali e spese di procedur iudice), oltre accessori del capitale dal dovuto al saldo, ed oltre alle spese ed ai compensi professionali procedimento monitorio, ovvero la diversa somma che verrà provata in corso si causa;
- Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio precisare. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché delle spese ingiunte in decreto.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale.
L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione pagina 2 di 9 della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c.
2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società rappresentata dalla società Controparte_1 ha chiesto di ingiungere, tra gli altri, alla NO , Controparte_2 Parte_1 quale fideiussore della società Creo & RR di DE PO, il pagamento dell'importo complessivo di euro 147.134,62, a titolo di saldo di un conto corrente nonché quali residui importi dovuti in virtù di due contratti di finanziamento, oltre interessi di mora. La ricorrente ha sostenuto che:
- DE PO, in qualità di titolare dell'impresa individuale Creo & RR di DE PO, aveva stipulato con , in data 18 luglio 2017, il contratto di finanziamento n. 045-5962146 di euro CP_1
80.000,00 e, in data 7 luglio 2020, il contratto di finanziamento n. 4700225, di euro 116.000,00, a valere sul conto corrente n. 483;
- la NO aveva rilasciato, in data 29 agosto 2014, una fideiussione omnibus sino alla Parte_1 concorrenza di euro 80.000,00 e successivamente, in data 10 luglio 2017, una fideiussione specifica, sino alla concorrenza di euro 80.000,00 garantendo l'adempimento degli obblighi assunti dal signor DE PO quale titolare dell'impresa individuale Creo & RR, in relazione al contratto di finanziamento con accredito in conto corrente di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi;
- nel corso dei rapporti il debitore non aveva adempiuto agli obblighi di pagamento sullo stesso gravanti e la banca, con comunicazione del 15 marzo 2022, aveva esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente e comunicato la risoluzione dei contratti di finanziamento. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento di complessivi euro 147.164,62, di cui euro 810,22, quale saldo del conto corrente, euro 111.064,89 quale residuo dovuto per il finanziamento n. 4700225 del 2020 ed euro 35.259,51, quale residuo dovuto per il finanziamento n. 5962146 del 2017.
2.2. Con decreto ingiuntivo n. 19664.2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale ha accolto il ricorso e ingiunto alla garante, oltre che al debitore principale, il pagamento di euro 147.134,62, oltre interessi e spese processuali.
2.3. ha proposto opposizione chiedendo, in via preliminare, di essere Parte_1 autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_5 nonché di disporre l'espletamento del procedimento di mediazione.
[...]
Nel merito, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità o inefficacia delle fideiussioni prestate e dichiarare che la NO nulla era tenuta a versare alla banca;
in via subordinata, ha chiesto di accertare Parte_1
l'inesistenza del debito rivendicato dalla banca nei confronti della NO , in quanto gli unici Parte_1 soggetti tenuti a garantire la banca erano il Fondo di Garanzia Medio per il finanziamento Controparte_4 del 2020 e la società Sviluppo Artigiano società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi (già IF soc. coop.) per il finanziamento del 2017 e, in ogni caso, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo. Precisamente, la difesa di parte opponente ha contestato l'efficacia della fideiussione omnibus rilasciata nell'anno 2014 in riferimento alla richiesta di pagamento del residuo importo del finanziamento n. 4700225, concesso alla Creo & RR nel corso dell'anno 2020, evidenziando come, in applicazione del d.l. n. 23 dell'8.04.2020, questo finanziamento fosse stato direttamente garantito dal Fondo di garanzia per le P.M.I. Secondo la prospettazione di parte opponente, rispetto alla quota di finanziamento garantita dal Fondo, il legislatore aveva stabilito il divieto di acquisire ulteriori garanzie, atteso che l'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui pagina 3 di 9 all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia”), prevedeva: “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Nel caso di specie, potendosi qualificare la garanzia emessa nel 2014 dalla NO quale garanzia Parte_1 bancaria, poiché rilasciata su modello bancario, in favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario, la fideiussione era da considerarsi inefficace. Peraltro, la difesa dell'opponente aveva appreso come nel corso dell'anno 2023 la banca avesse escusso anche la garanzia del Fondo. In considerazione del fatto che il finanziamento fosse già garantito dal Fondo di Garanzia per è stata Pt_2 inoltre sostenuta l'illegittimità della garanzia in quanto sottoscritta in violazione dell'art. 1941 c.c. Ancora, la difesa dell'opponente ha contestato la validità della fideiussione omnibus dell'anno 2014 evidenziando che la stessa sarebbe stata sottoscritta in violazione degli artt. 23 T.U.F e 117 T.U.B., atteso che, ai fini del rispetto della forma scritta, non era sufficiente la sottoscrizione del garante ma era necessaria anche la prova che una copia della fideiussione fosse stata consegnata alla NO e, nel caso di Parte_1 specie, tale prova non era stata fornita.
Rilievi del tutto analoghi sono stati sollevati dall'opponente con riguardo alla seconda fideiussione rilasciata dalla NO in data 10 luglio 2017, in quanto il finanziamento n. 42-4625617 Parte_1
(erroneamente identificato dalla ricorrente con il numero 045\5962146) era stato già garantito, peraltro con una garanzia a prima richiesta, dalla società IF soc.coop., successivamente incorporata per fusione nella società In relazione alla fideiussione specifica del 2017, Controparte_6
l'opponente ha inoltre eccepito che il modulo della garanzia recava solo l'imprecisato riferimento ad un finanziamento dell'impresa Creo & RR di PO DE e che solo successivamente, precisamente in data 18 luglio 2017, l'impresa individuale aveva stipulato il finanziamento n. 42-4625617 (erroneamente identificato dalla banca con il n. 045-5962146).
Infine, con riguardo ad entrambe le garanzie poste a fondamento del ricorso, la difesa di parte opponente ha chiesto di accertare la loro nullità in quanto conformi allo schema predisposto nel 2003 dall'Associazione ANria Italiana che la AN d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. n. 287\1990. Secondo parte opponente le fideiussioni oggetto di causa integravano l'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, erano affetta da nullità, come riconosciuto dalla successiva giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
2.4. Si è costituita in giudizio la società , quale rappresentante della società Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo. In merito alla prospettata nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ai sensi della legge n. 287\1990, l'opposta ha rivendicato la validità della garanzia, rilevando come gli opponenti non avessero offerto alcuna prova né, in verità, svolto una specifica allegazione circa il fatto che la fideiussione oggetto di causa era il frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 l. n. 287 del 1990. La difesa della società opposta ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, in caso di revoca del decreto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 147.134,62, oltre interessi e spese di lite.
pagina 4 di 9 2.5. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di parte opponente avente ad oggetto la chiamata in causa del terzo, così come è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla banca ai sensi dell'art. 648 c.p.c., evidenziandosi come l'importo ingiunto (per euro 147.134,62 oltre interessi) apparisse superiore rispetto a quello effettivamente garantito dalla NO
, ed è stato assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione. Parte_1
Successivamente, è stata fissata l'udienza del 27 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, la causa è stata rimessione al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Tanto premesso, si ritiene che le domande proposte dalla società siano Controparte_1 meritevoli di accoglimento solo in parte. Le domande formulate dalla società in sede monitoria e reiterate nel corso del presente CP_1 giudizio hanno ad oggetto la condanna di al pagamento dell'importo complessivo di Parte_1 euro 147.134,62, nella sua qualità di fideiussore dell'impresa individuale Creo & RR di DE PO, in virtù di una fideiussione omnibus rilasciata nel corso dell'anno 2014 sino all'importo di euro 80.000,00 - a garanzia, quindi, dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa Creo & RR verso la banca derivanti da operazioni bancarie, presenti e future, di qualsiasi natura - nonché di una fideiussione specifica rilasciata in data 10 luglio 2017, sino alla concorrenza dell'importo di euro 80.000,00, a garanzia del finanziamento concesso per il medesimo importo di euro 80.000,00 all'impresa Creo & RR della durata di 48 mesi. La società ricorrente, a sostegno della domanda e per quello che rileva in questa sede, ha prodotto:
- il contratto di finanziamento n. 42-00020004625617 stipulato in data 18 luglio 2017 tra l'impresa Creo & RR di DE PO e la banca, per l'importo di euro 80.000,00 (doc. 1 del fascicolo di parte, già prodotto con analoga numerazione nella fase monitoria);
- il contratto di finanziamento n. 4700225 stipulato in data 7 luglio 2020 tra le medesime parti per l'importo di euro 116.000,00 (doc. 2);
- la fideiussione omnibus rilasciata da in data 29 agosto 2014 sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo massimo di euro 80.000,00 (doc. 3);
- la fideiussione specifica rilasciata da in data 10 luglio 2017 a garanzia Parte_1 dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Creo & RR in virtù del finanziamento con accredito in conto corrente di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi (doc. 4);
- le comunicazioni del 15 marzo 2022, inoltrate al debitore e alla garante, aventi ad aggetto l'intervenuta risoluzione dei contratti di finanziamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e il recesso dal contratto di conto corrente (doc.
5-8 del fascicolo monitorio);
- documentazione inerente al saldo di tali rapporti e, in particolare, i certificati di saldaconto (doc. 10). La ricorrente ha infine allegato l'inadempimento della NO all'obbligo di pagamento dei Parte_1 residui importi dei finanziamenti e del saldo debitore del conto corrente, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
4. Tanto premesso, i motivi di opposizione sono parzialmente fondati.
4.1. Più in particolare, è meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'inesistenza parziale del debito rivendicato dalla banca. Giova precisare che la NO ha pacificamente sottoscritto sia la fideiussione omnibus in data 29 Parte_1 agosto 2014 sia la fideiussione specifica in data 10 luglio 2017. pagina 5 di 9 Con riguardo a quest'ultima garanzia, inoltre, il collegio osserva come – diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente – la stessa sia univocamente riconducibile al finanziamento n. 4625617 atteso che, sebbene non vi sia l'indicazione del numero del finanziamento e sebbene lo stesso sia stato stipulato in data successiva, deve rilevarsi come il collegamento emerga, oltre che dall'indicazione delle parti (banca e impresa Creo & RR), dalle caratteristiche del finanziamento precisate nel testo della garanzia, avuto riguardo al suo importo (euro 80.000,00) e alla sua durata (48 mesi); ciò senza considerare che la garanzia e il finanziamento sono stati sottoscritti a pochissimi giorni di distanza (rispettivamente, 10 luglio e 18 luglio 2017) e che non è stata nemmeno allegata dalla ricorrente la possibilità che la fideiussione si riferisse ad un altro contratto di finanziamento. Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che con la fideiussione specifica del 2017 la NO abbia Parte_1 garantito unicamente le obbligazioni poste a carico della Creo & RR in virtù del contratto di finanziamento del 2017; la società ricorrente, al riguardo, ha allegato che il debito residuo derivante da tale finanziamento, a seguito della risoluzione, ammontasse ad euro 35.259,51 come risultante dalla documentazione contabile prodotta (doc. 10 monitorio). Tenuto conto dell'importo massimo garantito con la fideiussione omnibus del 29 agosto 2014, pari ad euro 80.000,00, e del fatto che è possibile far riferimento unicamente a tale fideiussione per garantire le obbligazioni derivanti dalle operazioni diverse dal finanziamento del 2017 (quindi, il pagamento del saldo del c.c. 483 e del residuo del finanziamento dell'anno 2020), ne consegue che alla NO poteva Parte_1 essere chiesto, al massimo il pagamento dell'importo di euro 115.259,51, di cui euro 35.129,51 quale residuo del finanziamento n. 4625617 (garantito dalla fideiussione del 2017) ed euro 80.000,00 per il saldo del conto corrente e per il residuo del finanziamento n. 04700225 (garantiti dalla fideiussione omnibus del 2014). Da tali considerazioni discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo che è stato emesso per un importo superiore a quello effettivamente garantito dalla NO . Parte_1
4.2. Diversamente, non sono fondati i motivi di opposizione con cui è stata contestata la validità o inefficacia di entrambe le fideiussioni oggetto di causa poiché le stesse non potrebbero aggiungersi alle garanzie del Fondo Pubblico di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. n. 662/1996. Secondo la tesi di parte opponente, le fideiussioni oggetto di causa sarebbero inefficaci sia alla luce delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, approvate con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005, il cui art. 4 comma 4 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” sia alla luce della previsione dell'art. 1941 c.c. secondo cui la fideiussione non può eccedere quanto dovuto dal debitore. Parte opponente ha quindi concluso per la nullità o l'inefficacia delle garanzie personali dalla medesima prestate, in quanto si tratterebbe di “garanzie bancarie”, ai sensi dell'art.
4.4. citato. Il collegio ritiene che la dedotta nullità non sia fondata, in quanto entrambe le fideiussioni oggetto di causa non sono “garanzie bancarie” in senso proprio – da intendere quali garanzie prestate da una AN – bensì delle garanzie personali che non sono diventate bancarie per il solo fatto di essere state rilasciate in favore di un istituto di credito. A tal riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si intende aderire, in virtù del quale “l'esclusione prevista dalla norma indicata [art. 4 comma 4 d.m. 23.09.2005], rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (Corte d'Appello di MI n. 1436\2023 del 2 maggio 2023). Ancora, è stato evidenziato come “la norma [faccia] riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o pagina 6 di 9 bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali. Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione” (Corte d'Appello, 4 febbraio 2025 n. 240\2025; analogamente Corte d'Appello di MI 11 dicembre 2024 n. 3397/2024; Trib. Napoli, G.U. dott.ssa De Falco, 10 gennaio 2025 n. 260; Trib. MI, G.U. dott.ssa Gallina, sentenza 8 gennaio 2025 n. 138/2025; Trib. MI, G.U. dott.ssa Nobili, 12 novembre 2024 n. 45506; Trib. Nola, G.U. dott.ssa Astarita, 11 settembre 2024 n. 2408; Trib. MI, 2 luglio 2024 n. 6648; Trib. MI, 19 marzo 2024 n. 3038; Trib. MI, G.U. dott. Ferrari, 17 febbraio 2024 n. 2070). In tal senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022 – approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente (Parte II, paragrafo C4 “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”) che si possa acquisire un'ulteriore garanzia di tipo personale. Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dall'odierna opponente sono indubbiamente valide e operanti, non essendo inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente prestate dalla NO . Parte_1
4.3 Anche i motivi di opposizione con cui è stata dedotta la nullità delle fideiussioni per il mancato rispetto della forma scritta, prescritta ai sensi degli artt. 23 T.U.F. e 117 TUB, non sono fondati. Per le ragioni sopra esposte, infatti, le garanzie oggetto di causa non possono qualificarsi quali contratti bancari in senso stretto, trattandosi di garanzie personali rilasciate da un soggetto privato, sia pure in favore di un istituto bancario ma, come sopra rilevato, tale circostanza non è idonea, di per sé, a qualificare il rapporto di garanzia come contratto bancario al quale applicare la disciplina del Testo unico bancario. Sotto altro profilo, è errato anche il richiamo all'art. 23 T.U.F attinente ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento o accessori, insussistenti nella fattispecie oggetto d'esame, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
4.4. Passando ad esaminare i motivi di opposizione concernenti la validità di entrambe le fideiussioni per violazione della legge n. 287\1990, la difesa dell'opponente, con una contestazione formulata in modo estremamente generico, ha rilevato come le clausole delle fideiussioni riproducessero quelle del modello elaborato dalla Associazione ANria Italiana nel 2003 (precisamente le clausole nn. 2, 6 e 8) e ritenute frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di AN d'Italia. È stata al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha sancito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (tra le altre, Cass., SS.UU. 41994\2021).
Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'Italia ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La AN d'Italia ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la AN d'Italia ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria,
pagina 7 di 9 “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione ANria Italiana nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della AN d'Italia ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Ebbene, l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto in causa tale modulo. CP_7
Inoltre, per quanto riguarda la fideiussione specifica rilasciata in data 10 luglio 2017, l'infondatezza della domanda di nullità emerge laddove si consideri che, come appena evidenziato, lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della AN d'Italia era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso dell'anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Nel caso di specie, la fideiussione del 2017 rilasciata da integra Parte_1 indubbiamente una fideiussione specifica, inerendo unicamente all'adempimento delle obbligazioni discendenti dl finanziamento di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi a carico dell'impresa Creo & RRa di DE PO. In altre parole, l'accertamento compiuto dalla AN d'Italia ha riguardato un'intesa anticoncorrenziale relativa a clausole applicate nell'ambito di fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario nel periodo 2003-2005, mentre nella fattispecie viene in rilievo una fideiussione specifica, così che l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale compiuto da AN d'Italia, al quale la Cassazione ha attribuito il valore di prova presuntiva, ha avuto ad oggetto fatti diversi ed estranei rispetto a quelli rilevanti per la definizione del presente giudizio, almeno con riguardo alla fideiussione del 2017. In questa prospettiva, in tema di garanzie specifiche, anche la Suprema Corte ha affermato che «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla AN d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (così, da ultimo, Cass., 2 agosto 2024 n. 21841; già Cass. 15 luglio 2024, n. 19401).
Per quanto concerne, invece, la domanda di nullità relativa alla fideiussione omnibus rilasciata dalla NO nel mese di agosto 2014, la circostanza rappresentata dalla conformità tra le clausole Parte_1 della garanzia oggetto di causa, emessa nel 2014, e il modello dell'Abi risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990. Il Collegio ritiene che il mero richiamo al provvedimento della AN d'Italia non integri una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, anche alla data di rilascio della fideiussione oggetto di causa, dal momento che la stessa è stata stipulata a distanza di circa dieci anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. La vicenda contrattuale che interessa l'odierna opponente dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile pagina 8 di 9 accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. MI, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. MI, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Tale inquadramento implica che l'opponente era onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
5. In definitiva, tenuto conto della necessità di rideterminare gli importi massimi garantiti con le fideiussioni rilasciate dalla NO , quindi considerazione dell'assenza di corrispondenza tra Parte_1
l'importo ingiunto e quello garantito dall'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. In accoglimento parziale della domanda proposta dalla banca, la garante va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 115.259,51, di cui euro 35.259,51 in virtù della fideiussione specifica emessa a garanzia del contratto di finanziamento n. 4625617 del 18 luglio 2017 e, invece, il residuo importo di euro 80.0000,00 quale importo massimo della fideiussione omnibus del 29 agosto 2014 invocata a garanzia di quanto richiesto per il finanziamento n. 4700225 del 7 luglio 2020 e per il saldo del conto corrente. Su tali somme vanno aggiunti gli interessi di mora che, in difetto di specifiche allegazioni in ordine alla loro misura e decorrenza, vanno calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda, quindi dalla data di deposito del ricorso monitorio (16 settembre 2022). Le considerazioni che precedono sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria e all'assenza di attività inerenti alla fase decisoria). Le spese vengono quindi liquidate nell'importo complessivo di euro 7.015,00, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 19664/2022 del 5 dicembre 2022, emesso in favore Parte_1 della società rappresentata dalla società così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 19664\2022 del 5 dicembre 2022; b. accoglie parzialmente le domande proposte da e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento dell'importo complessivo di euro 115.259,51, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 16 settembre 2022 al saldo;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 7.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Carmela Gallina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carmela Gallina Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
D'Emilio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), via Don Minzoni n. 2 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico Email_1
OPPONENTI E (C.F. – P.IVA , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. – P.IVA. ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Garrione e dall'avv. Paolo Manzato in virtù Controparte_3 di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in MI, viale Lazio n. 9 OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così giudicare: Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia o invalidità delle fideiussioni prestate dalla sig.ra Parte_1 e segnatamente sottoscritte in data 29.08.2014 e in data 10.07.2017 nell'interesse di Creo & RR di PO DE ed in favore di AN OP di MI (ora ; CP_1
- Revocare, dichiarare nullo e/o que dichiarare privo di efficacia ed invalido, il decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- Dichiarare che la sig.ra nulla è tenuta a versare in virtù delle fideiussioni per cui è causa. Parte_1 Nel merito in via subordi
- Dichiarare l'inesistenza totale e/o parziale del debito rivendicato dalla ricorrente in capo alla sig.ra CP_1 Parte_1 ;
[...]
- Accertare e dichiarare che gli unici soggetti tenuti a garantire il sono il Fondo di Garanzia CP_1 Controparte_4[... per ciò che concerne il finanziamento recante n. 4700225 e Sviluppo Artigiano Soci erativa di Garanzia per ciò che concerne il finanziamento recante n. 045/5962146 del 18/07/2017 , manlevando con ciò la
pagina 1 di 9 sig.ra dall'obbligo di corrispondere a , la somma che a quest'ultima dovesse risultare effettivamente Parte_1 CP_1 dovut In via istruttoria: disporre l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento monitorio;
In ogni caso: Ordinare, quindi, alla opposta la revoca e/o cancellazione della segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi della CP_1 AN d'Italia del credito che, p ente si dice vantato nei confronti del fideiussore odierno concludente;
Ordinare alla AN D'Italia, in caso di mancata ottemperanza all'emanando ordine giudiziale di revoca e/o di cancellazione della segnalazione de qua da parte della AN, di procedere allo stesso adempimento in vece della detta e d'ufficio; Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidare, con riferimento alla posizione del fideiussore opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- Rigettate interamente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui meglio in atti;
Nel merito:
- Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
- accertare e dichiarare la validità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2014, nonché della fideiussione specifica sottoscritta dalla SI,ra nel 2017 e per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento di quanto a lei ingiunto nel decreto ingiuntivo n. Parte_1 19664/2022;
- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, previe le declaratorie del caso accertare e dichiarare che la SI.ra , è tenuta a pagare a favore di , per i titoli di cui al alla narrativa, la somma di € 147.134,62 Parte_1 CP_1 (comprens e di interessi legali e spese di pr al Giudice), oltre accessori del capitale dal dovuto al saldo, ed oltre alle spese ed ai compensi professionali procedimento monitorio, ovvero la diversa somma che verrà provata in corso si causa;
- per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento a favore di per i titoli di cui alla narrativa, la somma di € Parte_1 CP_1 147.134,62 (comprensivo di spese i legali e spese di procedur iudice), oltre accessori del capitale dal dovuto al saldo, ed oltre alle spese ed ai compensi professionali procedimento monitorio, ovvero la diversa somma che verrà provata in corso si causa;
- Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio precisare. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché delle spese ingiunte in decreto.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale.
L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione pagina 2 di 9 della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c.
2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società rappresentata dalla società Controparte_1 ha chiesto di ingiungere, tra gli altri, alla NO , Controparte_2 Parte_1 quale fideiussore della società Creo & RR di DE PO, il pagamento dell'importo complessivo di euro 147.134,62, a titolo di saldo di un conto corrente nonché quali residui importi dovuti in virtù di due contratti di finanziamento, oltre interessi di mora. La ricorrente ha sostenuto che:
- DE PO, in qualità di titolare dell'impresa individuale Creo & RR di DE PO, aveva stipulato con , in data 18 luglio 2017, il contratto di finanziamento n. 045-5962146 di euro CP_1
80.000,00 e, in data 7 luglio 2020, il contratto di finanziamento n. 4700225, di euro 116.000,00, a valere sul conto corrente n. 483;
- la NO aveva rilasciato, in data 29 agosto 2014, una fideiussione omnibus sino alla Parte_1 concorrenza di euro 80.000,00 e successivamente, in data 10 luglio 2017, una fideiussione specifica, sino alla concorrenza di euro 80.000,00 garantendo l'adempimento degli obblighi assunti dal signor DE PO quale titolare dell'impresa individuale Creo & RR, in relazione al contratto di finanziamento con accredito in conto corrente di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi;
- nel corso dei rapporti il debitore non aveva adempiuto agli obblighi di pagamento sullo stesso gravanti e la banca, con comunicazione del 15 marzo 2022, aveva esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente e comunicato la risoluzione dei contratti di finanziamento. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento di complessivi euro 147.164,62, di cui euro 810,22, quale saldo del conto corrente, euro 111.064,89 quale residuo dovuto per il finanziamento n. 4700225 del 2020 ed euro 35.259,51, quale residuo dovuto per il finanziamento n. 5962146 del 2017.
2.2. Con decreto ingiuntivo n. 19664.2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale ha accolto il ricorso e ingiunto alla garante, oltre che al debitore principale, il pagamento di euro 147.134,62, oltre interessi e spese processuali.
2.3. ha proposto opposizione chiedendo, in via preliminare, di essere Parte_1 autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_5 nonché di disporre l'espletamento del procedimento di mediazione.
[...]
Nel merito, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità o inefficacia delle fideiussioni prestate e dichiarare che la NO nulla era tenuta a versare alla banca;
in via subordinata, ha chiesto di accertare Parte_1
l'inesistenza del debito rivendicato dalla banca nei confronti della NO , in quanto gli unici Parte_1 soggetti tenuti a garantire la banca erano il Fondo di Garanzia Medio per il finanziamento Controparte_4 del 2020 e la società Sviluppo Artigiano società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi (già IF soc. coop.) per il finanziamento del 2017 e, in ogni caso, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo. Precisamente, la difesa di parte opponente ha contestato l'efficacia della fideiussione omnibus rilasciata nell'anno 2014 in riferimento alla richiesta di pagamento del residuo importo del finanziamento n. 4700225, concesso alla Creo & RR nel corso dell'anno 2020, evidenziando come, in applicazione del d.l. n. 23 dell'8.04.2020, questo finanziamento fosse stato direttamente garantito dal Fondo di garanzia per le P.M.I. Secondo la prospettazione di parte opponente, rispetto alla quota di finanziamento garantita dal Fondo, il legislatore aveva stabilito il divieto di acquisire ulteriori garanzie, atteso che l'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui pagina 3 di 9 all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia”), prevedeva: “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Nel caso di specie, potendosi qualificare la garanzia emessa nel 2014 dalla NO quale garanzia Parte_1 bancaria, poiché rilasciata su modello bancario, in favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario, la fideiussione era da considerarsi inefficace. Peraltro, la difesa dell'opponente aveva appreso come nel corso dell'anno 2023 la banca avesse escusso anche la garanzia del Fondo. In considerazione del fatto che il finanziamento fosse già garantito dal Fondo di Garanzia per è stata Pt_2 inoltre sostenuta l'illegittimità della garanzia in quanto sottoscritta in violazione dell'art. 1941 c.c. Ancora, la difesa dell'opponente ha contestato la validità della fideiussione omnibus dell'anno 2014 evidenziando che la stessa sarebbe stata sottoscritta in violazione degli artt. 23 T.U.F e 117 T.U.B., atteso che, ai fini del rispetto della forma scritta, non era sufficiente la sottoscrizione del garante ma era necessaria anche la prova che una copia della fideiussione fosse stata consegnata alla NO e, nel caso di Parte_1 specie, tale prova non era stata fornita.
Rilievi del tutto analoghi sono stati sollevati dall'opponente con riguardo alla seconda fideiussione rilasciata dalla NO in data 10 luglio 2017, in quanto il finanziamento n. 42-4625617 Parte_1
(erroneamente identificato dalla ricorrente con il numero 045\5962146) era stato già garantito, peraltro con una garanzia a prima richiesta, dalla società IF soc.coop., successivamente incorporata per fusione nella società In relazione alla fideiussione specifica del 2017, Controparte_6
l'opponente ha inoltre eccepito che il modulo della garanzia recava solo l'imprecisato riferimento ad un finanziamento dell'impresa Creo & RR di PO DE e che solo successivamente, precisamente in data 18 luglio 2017, l'impresa individuale aveva stipulato il finanziamento n. 42-4625617 (erroneamente identificato dalla banca con il n. 045-5962146).
Infine, con riguardo ad entrambe le garanzie poste a fondamento del ricorso, la difesa di parte opponente ha chiesto di accertare la loro nullità in quanto conformi allo schema predisposto nel 2003 dall'Associazione ANria Italiana che la AN d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva dichiarato in contrasto con l'art. 2 l. n. 287\1990. Secondo parte opponente le fideiussioni oggetto di causa integravano l'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, erano affetta da nullità, come riconosciuto dalla successiva giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
2.4. Si è costituita in giudizio la società , quale rappresentante della società Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo. In merito alla prospettata nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ai sensi della legge n. 287\1990, l'opposta ha rivendicato la validità della garanzia, rilevando come gli opponenti non avessero offerto alcuna prova né, in verità, svolto una specifica allegazione circa il fatto che la fideiussione oggetto di causa era il frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 l. n. 287 del 1990. La difesa della società opposta ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, in caso di revoca del decreto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 147.134,62, oltre interessi e spese di lite.
pagina 4 di 9 2.5. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di parte opponente avente ad oggetto la chiamata in causa del terzo, così come è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla banca ai sensi dell'art. 648 c.p.c., evidenziandosi come l'importo ingiunto (per euro 147.134,62 oltre interessi) apparisse superiore rispetto a quello effettivamente garantito dalla NO
, ed è stato assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione. Parte_1
Successivamente, è stata fissata l'udienza del 27 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, la causa è stata rimessione al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Tanto premesso, si ritiene che le domande proposte dalla società siano Controparte_1 meritevoli di accoglimento solo in parte. Le domande formulate dalla società in sede monitoria e reiterate nel corso del presente CP_1 giudizio hanno ad oggetto la condanna di al pagamento dell'importo complessivo di Parte_1 euro 147.134,62, nella sua qualità di fideiussore dell'impresa individuale Creo & RR di DE PO, in virtù di una fideiussione omnibus rilasciata nel corso dell'anno 2014 sino all'importo di euro 80.000,00 - a garanzia, quindi, dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa Creo & RR verso la banca derivanti da operazioni bancarie, presenti e future, di qualsiasi natura - nonché di una fideiussione specifica rilasciata in data 10 luglio 2017, sino alla concorrenza dell'importo di euro 80.000,00, a garanzia del finanziamento concesso per il medesimo importo di euro 80.000,00 all'impresa Creo & RR della durata di 48 mesi. La società ricorrente, a sostegno della domanda e per quello che rileva in questa sede, ha prodotto:
- il contratto di finanziamento n. 42-00020004625617 stipulato in data 18 luglio 2017 tra l'impresa Creo & RR di DE PO e la banca, per l'importo di euro 80.000,00 (doc. 1 del fascicolo di parte, già prodotto con analoga numerazione nella fase monitoria);
- il contratto di finanziamento n. 4700225 stipulato in data 7 luglio 2020 tra le medesime parti per l'importo di euro 116.000,00 (doc. 2);
- la fideiussione omnibus rilasciata da in data 29 agosto 2014 sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo massimo di euro 80.000,00 (doc. 3);
- la fideiussione specifica rilasciata da in data 10 luglio 2017 a garanzia Parte_1 dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Creo & RR in virtù del finanziamento con accredito in conto corrente di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi (doc. 4);
- le comunicazioni del 15 marzo 2022, inoltrate al debitore e alla garante, aventi ad aggetto l'intervenuta risoluzione dei contratti di finanziamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e il recesso dal contratto di conto corrente (doc.
5-8 del fascicolo monitorio);
- documentazione inerente al saldo di tali rapporti e, in particolare, i certificati di saldaconto (doc. 10). La ricorrente ha infine allegato l'inadempimento della NO all'obbligo di pagamento dei Parte_1 residui importi dei finanziamenti e del saldo debitore del conto corrente, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
4. Tanto premesso, i motivi di opposizione sono parzialmente fondati.
4.1. Più in particolare, è meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'inesistenza parziale del debito rivendicato dalla banca. Giova precisare che la NO ha pacificamente sottoscritto sia la fideiussione omnibus in data 29 Parte_1 agosto 2014 sia la fideiussione specifica in data 10 luglio 2017. pagina 5 di 9 Con riguardo a quest'ultima garanzia, inoltre, il collegio osserva come – diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente – la stessa sia univocamente riconducibile al finanziamento n. 4625617 atteso che, sebbene non vi sia l'indicazione del numero del finanziamento e sebbene lo stesso sia stato stipulato in data successiva, deve rilevarsi come il collegamento emerga, oltre che dall'indicazione delle parti (banca e impresa Creo & RR), dalle caratteristiche del finanziamento precisate nel testo della garanzia, avuto riguardo al suo importo (euro 80.000,00) e alla sua durata (48 mesi); ciò senza considerare che la garanzia e il finanziamento sono stati sottoscritti a pochissimi giorni di distanza (rispettivamente, 10 luglio e 18 luglio 2017) e che non è stata nemmeno allegata dalla ricorrente la possibilità che la fideiussione si riferisse ad un altro contratto di finanziamento. Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che con la fideiussione specifica del 2017 la NO abbia Parte_1 garantito unicamente le obbligazioni poste a carico della Creo & RR in virtù del contratto di finanziamento del 2017; la società ricorrente, al riguardo, ha allegato che il debito residuo derivante da tale finanziamento, a seguito della risoluzione, ammontasse ad euro 35.259,51 come risultante dalla documentazione contabile prodotta (doc. 10 monitorio). Tenuto conto dell'importo massimo garantito con la fideiussione omnibus del 29 agosto 2014, pari ad euro 80.000,00, e del fatto che è possibile far riferimento unicamente a tale fideiussione per garantire le obbligazioni derivanti dalle operazioni diverse dal finanziamento del 2017 (quindi, il pagamento del saldo del c.c. 483 e del residuo del finanziamento dell'anno 2020), ne consegue che alla NO poteva Parte_1 essere chiesto, al massimo il pagamento dell'importo di euro 115.259,51, di cui euro 35.129,51 quale residuo del finanziamento n. 4625617 (garantito dalla fideiussione del 2017) ed euro 80.000,00 per il saldo del conto corrente e per il residuo del finanziamento n. 04700225 (garantiti dalla fideiussione omnibus del 2014). Da tali considerazioni discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo che è stato emesso per un importo superiore a quello effettivamente garantito dalla NO . Parte_1
4.2. Diversamente, non sono fondati i motivi di opposizione con cui è stata contestata la validità o inefficacia di entrambe le fideiussioni oggetto di causa poiché le stesse non potrebbero aggiungersi alle garanzie del Fondo Pubblico di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. n. 662/1996. Secondo la tesi di parte opponente, le fideiussioni oggetto di causa sarebbero inefficaci sia alla luce delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, approvate con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005, il cui art. 4 comma 4 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” sia alla luce della previsione dell'art. 1941 c.c. secondo cui la fideiussione non può eccedere quanto dovuto dal debitore. Parte opponente ha quindi concluso per la nullità o l'inefficacia delle garanzie personali dalla medesima prestate, in quanto si tratterebbe di “garanzie bancarie”, ai sensi dell'art.
4.4. citato. Il collegio ritiene che la dedotta nullità non sia fondata, in quanto entrambe le fideiussioni oggetto di causa non sono “garanzie bancarie” in senso proprio – da intendere quali garanzie prestate da una AN – bensì delle garanzie personali che non sono diventate bancarie per il solo fatto di essere state rilasciate in favore di un istituto di credito. A tal riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si intende aderire, in virtù del quale “l'esclusione prevista dalla norma indicata [art. 4 comma 4 d.m. 23.09.2005], rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (Corte d'Appello di MI n. 1436\2023 del 2 maggio 2023). Ancora, è stato evidenziato come “la norma [faccia] riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o pagina 6 di 9 bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali. Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione” (Corte d'Appello, 4 febbraio 2025 n. 240\2025; analogamente Corte d'Appello di MI 11 dicembre 2024 n. 3397/2024; Trib. Napoli, G.U. dott.ssa De Falco, 10 gennaio 2025 n. 260; Trib. MI, G.U. dott.ssa Gallina, sentenza 8 gennaio 2025 n. 138/2025; Trib. MI, G.U. dott.ssa Nobili, 12 novembre 2024 n. 45506; Trib. Nola, G.U. dott.ssa Astarita, 11 settembre 2024 n. 2408; Trib. MI, 2 luglio 2024 n. 6648; Trib. MI, 19 marzo 2024 n. 3038; Trib. MI, G.U. dott. Ferrari, 17 febbraio 2024 n. 2070). In tal senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022 – approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente (Parte II, paragrafo C4 “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”) che si possa acquisire un'ulteriore garanzia di tipo personale. Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dall'odierna opponente sono indubbiamente valide e operanti, non essendo inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente prestate dalla NO . Parte_1
4.3 Anche i motivi di opposizione con cui è stata dedotta la nullità delle fideiussioni per il mancato rispetto della forma scritta, prescritta ai sensi degli artt. 23 T.U.F. e 117 TUB, non sono fondati. Per le ragioni sopra esposte, infatti, le garanzie oggetto di causa non possono qualificarsi quali contratti bancari in senso stretto, trattandosi di garanzie personali rilasciate da un soggetto privato, sia pure in favore di un istituto bancario ma, come sopra rilevato, tale circostanza non è idonea, di per sé, a qualificare il rapporto di garanzia come contratto bancario al quale applicare la disciplina del Testo unico bancario. Sotto altro profilo, è errato anche il richiamo all'art. 23 T.U.F attinente ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento o accessori, insussistenti nella fattispecie oggetto d'esame, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina.
4.4. Passando ad esaminare i motivi di opposizione concernenti la validità di entrambe le fideiussioni per violazione della legge n. 287\1990, la difesa dell'opponente, con una contestazione formulata in modo estremamente generico, ha rilevato come le clausole delle fideiussioni riproducessero quelle del modello elaborato dalla Associazione ANria Italiana nel 2003 (precisamente le clausole nn. 2, 6 e 8) e ritenute frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, ai sensi del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di AN d'Italia. È stata al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha sancito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (tra le altre, Cass., SS.UU. 41994\2021).
Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'Italia ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La AN d'Italia ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la AN d'Italia ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria,
pagina 7 di 9 “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione ANria Italiana nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della AN d'Italia ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Ebbene, l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto in causa tale modulo. CP_7
Inoltre, per quanto riguarda la fideiussione specifica rilasciata in data 10 luglio 2017, l'infondatezza della domanda di nullità emerge laddove si consideri che, come appena evidenziato, lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della AN d'Italia era stato predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel corso dell'anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie. Nel caso di specie, la fideiussione del 2017 rilasciata da integra Parte_1 indubbiamente una fideiussione specifica, inerendo unicamente all'adempimento delle obbligazioni discendenti dl finanziamento di euro 80.000,00 della durata di 48 mesi a carico dell'impresa Creo & RRa di DE PO. In altre parole, l'accertamento compiuto dalla AN d'Italia ha riguardato un'intesa anticoncorrenziale relativa a clausole applicate nell'ambito di fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario nel periodo 2003-2005, mentre nella fattispecie viene in rilievo una fideiussione specifica, così che l'accertamento della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale compiuto da AN d'Italia, al quale la Cassazione ha attribuito il valore di prova presuntiva, ha avuto ad oggetto fatti diversi ed estranei rispetto a quelli rilevanti per la definizione del presente giudizio, almeno con riguardo alla fideiussione del 2017. In questa prospettiva, in tema di garanzie specifiche, anche la Suprema Corte ha affermato che «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla AN d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (così, da ultimo, Cass., 2 agosto 2024 n. 21841; già Cass. 15 luglio 2024, n. 19401).
Per quanto concerne, invece, la domanda di nullità relativa alla fideiussione omnibus rilasciata dalla NO nel mese di agosto 2014, la circostanza rappresentata dalla conformità tra le clausole Parte_1 della garanzia oggetto di causa, emessa nel 2014, e il modello dell'Abi risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990. Il Collegio ritiene che il mero richiamo al provvedimento della AN d'Italia non integri una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, anche alla data di rilascio della fideiussione oggetto di causa, dal momento che la stessa è stata stipulata a distanza di circa dieci anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. La vicenda contrattuale che interessa l'odierna opponente dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile pagina 8 di 9 accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. MI, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. MI, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Tale inquadramento implica che l'opponente era onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita anche all'epoca della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
5. In definitiva, tenuto conto della necessità di rideterminare gli importi massimi garantiti con le fideiussioni rilasciate dalla NO , quindi considerazione dell'assenza di corrispondenza tra Parte_1
l'importo ingiunto e quello garantito dall'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. In accoglimento parziale della domanda proposta dalla banca, la garante va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 115.259,51, di cui euro 35.259,51 in virtù della fideiussione specifica emessa a garanzia del contratto di finanziamento n. 4625617 del 18 luglio 2017 e, invece, il residuo importo di euro 80.0000,00 quale importo massimo della fideiussione omnibus del 29 agosto 2014 invocata a garanzia di quanto richiesto per il finanziamento n. 4700225 del 7 luglio 2020 e per il saldo del conto corrente. Su tali somme vanno aggiunti gli interessi di mora che, in difetto di specifiche allegazioni in ordine alla loro misura e decorrenza, vanno calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda, quindi dalla data di deposito del ricorso monitorio (16 settembre 2022). Le considerazioni che precedono sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria e all'assenza di attività inerenti alla fase decisoria). Le spese vengono quindi liquidate nell'importo complessivo di euro 7.015,00, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 19664/2022 del 5 dicembre 2022, emesso in favore Parte_1 della società rappresentata dalla società così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 19664\2022 del 5 dicembre 2022; b. accoglie parzialmente le domande proposte da e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento dell'importo complessivo di euro 115.259,51, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 16 settembre 2022 al saldo;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 7.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Carmela Gallina
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