Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto da AR RA, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Liguori con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in data 31 gennaio 2023 n. 408.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria di parte ricorrente del 16 settembre 2024;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 18 gennaio 2024 e depositato nella medesima data, il ricorrente deduceva che:
a) con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.188,00, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza (31 gennaio 2023) sino al saldo, nonché della somma di € 204,55, senza ulteriori interessi;
b) nonostante il passaggio in giudicato del titolo e la sua notifica in forma esecutiva (in data 20 febbraio 2023) l’Amministrazione non aveva ottemperato.
1.1. - Tanto premesso in fatto ed allegando il perdurante inadempimento del Ministero debitore, il ricorrente chiedeva che fosse a questo ordinato di dar piena esecuzione al giudicato, con condanna al versamento di quanto dovuto (oltre accessori) e contestuale nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un Commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’Amministrazione.
1.2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata (31 gennaio 2024) successivamente depositando memoria (20 luglio 2024), con cui rappresentava di aver adottato il decreto, prot. AOODRCA 26781 in data 10 maggio 2024 (che allegava), con il quale aveva disposto l’emissione di uno speciale ordine di pagamento, così ottemperando al titolo azionato. Chiedeva, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
1.3. – Con memoria del 16 settembre 2024, parte ricorrente: dava atto che l’Amministrazione resistente “ha provveduto a dare parziale esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in data 31/1/2023 n. 408, come risulta dalla documentazione depositata sia dal Ministero il 20/7/2024”; rappresentava “che il pagamento, però, è tardivo in quanto pervenuto a procedimento di ottemperanza in corso […] parziale in quanto inferiore al dovuto in relazione agli interessi legali pagati”; rinunciava, comunque, “alla richiesta della differenza liquidata e non pagata”; chiedeva, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
1.4. – All’udienza del 23 ottobre 2024, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.5. - Preso atto di quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria 16 settembre 2024, confermato dalla produzione documentale dell’Amministrazione resistente e della medesima parte ricorrente, ritiene il Collegio doversi dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.
1.6. - Le spese, anche in considerazione della natura formale della presente decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il contributo unificato da porsi a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO