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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 18.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1922/2023 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 rso per accertamento tecnico preventivo, nzo, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Marina CP_1 P.IVA_1 Savastano, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 21.09.2022, ha presentato domanda per Parte_1 ot diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui agli artt. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta. Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 19.10.2022, anch'esso infruttuoso. Quindi, l'istante, a mezzo del suo procuratore, ha proposto davanti al Tribunale di giudizio di CP_2 accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. 88/2023; all'esito consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata in data 11.11.2023, ha ritenuto non sussistente una Persona_1 riduzione della capacità ricorrente, di professione cameriere, a meno di 1/3. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente formulava puntuale dichiarazione di dissenso e promuoveva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non adeguatamente valutato il quadro clinico diagnosticato, caratterizzato da limitazioni funzionali rilevanti, che impediscono il mantenimento della stazione eretta e l'assunzione di posizioni gravanti sul rachide e sulle ginocchia, incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa impegnata o di altra confacente alle sue attitudini. A sostegno delle proprie difese, depositava documentazione medica ulteriore, ritenuta attestante l'aggravamento delle sue condizioni. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento CP_2CP_ del sopra descritto stato di salute e la condanna dell al pagamento delle spese ttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richie rinnovo della CTU. CP_ 1.2. L' si è costituito deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla presunta erroneità della CTU, oppo si ad una sua rinnovazione, ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta. 1.3. All'esito dell'udienza del 22.05.2024 il GdL onerava il dott. di depositare relazione integrativa tenendo Per_1 conto delle contestazioni contenute in ricorso e della document medica allegata alle note del 10.05.2024. Il CTU vi provvedeva in data 05.11.2024. 1.4. Dopo il rinvio della causa, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per l'accertamento Persona_1 tecnico preventivo, con relazione deposit 11.2023, ha ritenuto che il complesso patologico dell'istante non fosse tale da determinare la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, negando di fatto la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta. Formulava le conclusioni che testualmente si riportano: “Il signor nel febbraio del 2019, subì la frattura della testa e Parte_1 CP_ trochite omerale di destra, per infortunio sul lavoro, regolar Inoltre è affetto da artrosi polidistrettuale e spondilodiscoartrosi. Alla data odierna, come detto all'esame obiettivo, permangon della frattura della testa omerale e del trochite di destra che consistono in limitazione articolare della gleno- omerale del movimento di elevazione e di intrarotazione (50% circa) ma con una buona motilità della gleno-omerale controlaterale. Peraltro la forza di prensione delle due mani appare regolare. Medie limitazioni si rilevano alla colonna vertebrale e modeste limitazioni alle ginocchia. La deambulazione è autonoma ed avviene senza caratteristiche patologiche. Agli arti inferiori inoltre sono presenti delle varici, tuttavia non si rilevano edemi. Completa il quadro clinico una sindrome depressiva di tipo reattivo. Non si rilevano altre patologie degne di rilievo negli altri organi ed apparati. In definitiva, da quanto sopra esposto, le minorazioni sopra descritte riducono alquanto le capacità lavorative del periziato nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini, di tipo manuale, ma certamente non al di sotto del limite di un terzo per la concessione del beneficio economico richiesto”. Le medesime conclusioni venivano confermate anche all'esito delle osservazioni mosse ex art. 195 c.p.c. 3.1. Parte ricorrente contestava nei termini concessi l'esito dell'accertamento effettuato, reiterando parzialmente le doglianze già esposte, rispetto alle quali il CTU aveva fornito risposta. 3.2. Con relazione integrativa del 05.11.2024, esaminata la documentazione depositata nel presente fascicolo, il dott. rispondeva al quesito posto specificando quanto segue: “Di evento nuovo, nella documentazione clinica, c'è Per_1 l'inter rurgico di impianto di protesi inversa alla spalla destra, eseguito in data 16/01/2024, di cui si parlerà in seguito. Per il resto, la documentazione prodotta: - La visita fisiatrica del 30/11/2023 cita nella documentazione clinica accertamenti strumentali del 2022 (ad es. RMN colonna vertebrale del 8/7/2022, già riportata in relazione, ed una rmn del 6/5/2022 delle ginocchia mentre in relazione è riportata una RMN ginocchia del 6/9/2022, cioè successiva alla predetta data), inoltre riporta rx spalla dx e sx del 2019 (1/3/2019) anch'essa riportata in relazione. Dunque documentazione già esaminata e quindi nessun evento nuovo. Pertanto per quanto riguarda la motilità della colonna vertebrale (media limitazione e risentimento sciatalgico bilaterale) e delle ginocchia (modesta limitazione alle ginocchia in flesso-estensione) mi riporto a quanto detto in relazione di ctu, non condividendo quanto riportato nel referto “rachide lombare ipomobile con impossibilità ad eseguire qualsiasi manovra”, come se invece che ipomobile la colonna fosse in anchilosi! - Nella visita ortopedica del 16/3/2024 viene riferito: “Lombalgia cronica riacutizzata con risentimento radicolare bilaterale. Ginocchia vare artrosiche con gonalgia sin maggiore di dx meritevole di trattamento chirurgico protesico (come da rx del 28/2/2024). Rizoartrosi avanzata in peggioramento (come da rx del 28/2/2024). Postumi di protesi inversa dx su grave lesione dei rotatori e artrosi;
cervicobrachialgia bilaterale in recidivante in fase cronica.” Non ho trovato agli atti l'rx del 28/2/24 ma una radiografia successiva, eseguita il 4/3/2024 presso struttura pubblica ASP Potenza che riferisce: “Note di gonartrosi femoro-rotulea bilaterale con varismo delle ginocchia. Riduzione dello spazio intersomatico discale L5-S1 con discopatia. Note di rizartrosi bilaterale che appare marcata a sinistra.” Dunque si parla di “note di gonartrosi” cioè gonartrosi non grave (da protesizzare), ma iniziale, come pure note di rizartrosi bilaterale (articolazione del pollice), sia pure marcata, più accentuata a sinistra. All'esame obiettivo, al riguardo, in relazione ho riferito: “buona la funzionalità di prensione della mano, anche nella prova di forza contro resistenza che appare normale.” Mentre per le ginocchia: “Modesta limitazione alle ginocchia in flesso-estensione.” - Ecocolor doppler arti inferiori del 20/4/2024: vengono riportati esiti di safenectomia sia a destra che a sinistra (già riportati in relazione) con conclusione di insufficienza venosa arti inferiori bilaterale. Per quanto riguarda invece la spalla destra, l'evento nuovo a cui accennavo all'inizio: il periziato riportò nel 2019, per infortunio sul lavoro, la frattura della testa e trochite omerale destra con lesione della cuffia dei rotatori: per tali lesioni CP_ ha avuto il riconoscimento del 7%. Vero è che tali lesioni, evolvendo, hanno causato nell'ultimo periodo un'artrosi eccentrica della spalla destra: però attual il signor è portatore di protesi inversa gleno-omerale, che non è una minorazione in più nel Parte_1 quadro clinico ma il rimedio ad un prob dente e cioè all' evoluzione clinica delle predette lesioni. Alla visita di controllo del 29/7/2024 viene riportato: “Operato per impianto protesi inversa spalla destra 16/1/2024. Attualmente buono il decorso, come ovvio che sia deficit articolarità di alcuni gradi principalmente nelle rotazioni”: quindi appare buono il recupero funzionale dell'articolazione. Da aggiungere infine che in relazione si è detto che l'articolazione controlaterale non presenta limitazioni significative. Da considerare infine che il periziato svolge l'attività di cameriere: attività non preclusa per una “limitazione di alcuni gradi” ad una delle due articolazioni glenoomerali: l'incidenza della limitazione sarebbe ben diversa per un bracciante agricolo o un muratore. Per il resto: nel quadro clinico non ci sono segni di cardiopatia e non ci sono agli atti referti di visite e/o esami strumentali cardiologici. È presente un buon equilibrio emodinamico e non è presente dispnea sia a riposo che per normale attività fisica. Per quanto riguarda la broncopatia: le 3 visite pneumologiche agli atti riferiscono di bronchiti acute non di broncopatia cronica e/o asmatica e non c'è agli atti nessun esame spirometrico.” Confermava, quindi, la valutazione già espressa. 3.2. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio di ATPO, confermate all'esito dei chiarimenti resi nella presente fase. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Il requisito della riduzione a meno di un terzo impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 23522 del 18/11/2016). Dall'analisi della relazione peritale depositata non si rinviene un complesso morboso tale da determinare un grado di invalidità idoneo ad impedire o a limitare sostanzialmente lo svolgimento dell'attività esercitata dall'istante (cameriere) o di altri compiti confacenti alle attitudini. Il CTU, sebbene rilevi la presenza di limitazioni funzionali, delimita l'incidenza delle stesse e descrive un soggetto in condizioni cliniche generali buone, che deambula ed effettua i passaggi posturali autonomamente, buona la funzione prensile, media limitazione alla colonna vertebrale e modesta alla flesso estensione delle ginocchia. Anche a seguito del dedotto aggravamento, la documentazione medica depositata attesta un buon recupero dell'articolazione glenoomerale della spalla destra, che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa disimpegnata. Non convincono, dunque, le osservazioni di parte ricorrente relative alla difficoltà di svolgere le proprie mansioni a causa della “difficoltà in alcune attività quotidiane (vestirsi dalla vita in su, lavarsi i capelli, infilarsi un maglione), ma soprattutto impediscono di mantenere la stazione eretta per lungo tempo, di assumere posizioni che gravano sul rachide e sulle ginocchia, di prendere pesi anche minimi. Nel caso in esame, dunque, il suindicato quadro patologico è incompatibile con la prosecuzione del lavoro di cameriere svolto dal ricorrente ed anche con altri lavori che per qualificazione, istruzione, esperienza ed età il ricorrente è in grado di svolgere”, atteso che tali affermazioni non trovano conforto nella certificazione medica depositata agli atti, puntualmente esaminata dal CTU. 3.3. Le censure della parte ricorrente, dunque, non appaiono condivisibili poiché cristallizzate sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta e della sua incidenza sulla capacità lavorativa. Non offre ulteriori elementi di spunto, per giungere ad una diversa conclusione, l'analisi della documentazione depositata nell'emarginato giudizio. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). – cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2825 -. La Suprema Corte nelle più recenti pronunce ha, infatti, più volte affermato che deve trattarsi di documenti probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu ed in tale ipotesi trova applicazione l'art. 149 att. c.p.c. Sono stati, ad esempio ritenuti probanti, ricoveri successivi al deposito della consulenza tecnica, “patologie e compromissioni funzionali successive”. In sostanza, deve trattarsi di documentazione idonea a dare prova della esistenza di un aggravamento, determinato o dalla insorgenza di nuove patologie o dall'aggravamento di patologie preesistenti. Ritiene il Tribunale che non ogni documento depositato giustifica la riapertura della fase istruttoria, in quanto si arriverebbe al paradosso che i giudizi per l'accertamento delle invalidità debbano rimanere pendenti sino a quando non insorge un aggravamento idoneo al riconoscimento della prestazione. Appare maggiormente condivisibile una interpretazione dell'art. 149 disp. att. cpc che imponga una valutazione da parte del Giudice circa la idoneità di quel documento a dare prova di un aggravamento. La necessità della fissazione di tale sbarramento istruttorio discende dal canone costituzionale che impone la ragionevole durata del processo. Nel caso di specie, come precisato dallo stesso CTU, la condizione clinica rinvenibile dai referti depositati nella presente fase è pressocché sovrapponibile a quanto già osservato in sede di esame obiettivo, poiché non documenta una modifica in senso peggiorativo delle limitazioni funzionali rilevate che, seppur esistenti, non incidono in misura tale da giustificare l'accesso al beneficio economico richiesto. Anche il certificato ortopedico del 29.07.2024 a firma del dott. emesso a seguito dell'impianto di protesi inversa alla spalla destra del 16.01.2024, dà Persona_2 atto di u ost operatorio e dell'esistenza di deficit articolari solo di alcuni gradi, principalmente nelle rotazioni. 4.1. Sotto plurimi profili, dunque, le contestazioni mosse devono essere considerate prive di fondamento poiché l'ausiliario nominato ha compiutamente fornito risposta alle eccezioni sollevate, dimostrandone l'infondatezza. Pertanto, non è possibile discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU in fase di atp, confermate nel presente giudizio, circa il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'accesso al beneficio auspicato. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte formula contestazioni dirette ad ottenere la rinnovazione di una indagine, che si palesa esplorativa e, pertanto, inammissibile nell'ambito del procedimento de quo. Si ricordi, inoltre, che l'accertamento richiesto non è finalizzato a valutare il grado di autonomia conservato dall'istante nello svolgimento delle attività considerate essenziali, ma l'incidenza delle disfunzioni accertate sulla sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, escludendo dall'indagine ogni elemento che travalica tale perimetro di ricerca.
4.3. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, anche a seguito delle formulate controdeduzioni, non può essere riconosciuto al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per poter beneficiale della prestazione previdenziale richiesta.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. LAGONEGRO, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP