CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2024, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata. In data 13 ottobre 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3209 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto GA IU ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 luglio 2022, che - in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen. con riferimento all'uso di titoli di credito recanti sottoscrizioni apocrife - ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti e nei confronti di RA NC - ritenuto invece responsabile della falsificazione dei moduli medesimi - per intervenuta prescrizione, con la conferma delle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti ai sensi dell'art. 578 comma 1 cod. proc. pen.. 1.L'atto di impugnazione reca un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a causa dell'assenza grafica della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a fare integrale rinvio alle argomentazioni della pronuncia di primo grado pure in presenza di un motivo di gravame focalizzato sull'assenza, agli atti del procedimento, di valido atto di querela della persona offesa D'ON NC e di altre ragioni di lagnanza più specificamente attinenti all'affermazione di reità del ricorrente, emergendo profili di contraddittorietà della motivazione di prime cure a riguardo della consapevolezza, da parte sua, della avvenuta contraffazione delle sottoscrizioni vergate sui titoli di credito;
ed a riguardo, ancora, della stessa sussistenza del delitto di uso di atto falso, non configurabile ove la coscienza della falsità dei moduli cartolari, peraltro mai acclarata mediante perizia calligrafica, fosse sopravvenuta dopo il perfezionamento della loro consegna, da parte del RA, nelle mani del creditore, come riconosciuto nella parte motiva del verdetto del primo giudice. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che "nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata" (Cass. sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Cass. sez.4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso, Rv.241063). E ancora "in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla nproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione 1 le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte" (Cass. sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287). 2. Il dovere del giudice di secondo grado di affrontare, con puntualità, le ragioni di gravame articolate con l'atto di impugnazione si espande, in particolare - anche in presenza di una causa di estinzione del reato - quando la sentenza appellata contenga la statuizione in ordine alla responsabilità civile dell'imputato, condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. E' stato così espresso il condivisibile principio di diritto secondo il quale "il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. sez. 5, n.3869 del 07/10/2014, Lazzari, Rv. 262175; sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, AT e altri, Rv. 255666). 3. Nel caso in esame, uno dei motivi di appello, nel complesso specifici, ha investito la questione di procedibilità per il delitto contestato, relativa all'assunta mancanza di valida querela;
il proscioglimento per l'assenza della condizione di procedibilità prevarrebbe, in ogni caso, sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contemporaneamente sussistente (ex aliis, Cass. sez.4, n.4441 del 28/11/1986, Eigenmann, Rv. 175626); e, con riferimento agli altri motivi di gravame riguardanti l'affermazione della responsabilità penale, in presenza della parte civile e dell'intervenuta condanna dell'imputato in primo grado al risarcimento del danno e al versamento di una provvisionale a suo favore, viene in rilievo il principio affermato da Sez. U n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 secondo il quale "allorquando ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova", con ciò evidentemente demandandosi ad esso il compito di valutare ND , oltre all'eventuale ricorrenza dei profili formali che inficerebbero la procedibilità stessa dell'azione penale, anche gli aspetti influenti sulla corretta tenuta dell'impianto tecnico e motivazionale della sentenza appellata, censurati dalla difesa dell'imputato. La pronuncia della Corte territoriale si rivela, dunque, significativamente lacunosa, non avendo fornito risposta alle specifiche doglianze dell'appellante. 2 4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti penali, con rinvio ad • altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. 5.Non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (Cass. sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987; sez. 5, n.25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consiciliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata. In data 13 ottobre 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3209 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto GA IU ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 luglio 2022, che - in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen. con riferimento all'uso di titoli di credito recanti sottoscrizioni apocrife - ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti e nei confronti di RA NC - ritenuto invece responsabile della falsificazione dei moduli medesimi - per intervenuta prescrizione, con la conferma delle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti ai sensi dell'art. 578 comma 1 cod. proc. pen.. 1.L'atto di impugnazione reca un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a causa dell'assenza grafica della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a fare integrale rinvio alle argomentazioni della pronuncia di primo grado pure in presenza di un motivo di gravame focalizzato sull'assenza, agli atti del procedimento, di valido atto di querela della persona offesa D'ON NC e di altre ragioni di lagnanza più specificamente attinenti all'affermazione di reità del ricorrente, emergendo profili di contraddittorietà della motivazione di prime cure a riguardo della consapevolezza, da parte sua, della avvenuta contraffazione delle sottoscrizioni vergate sui titoli di credito;
ed a riguardo, ancora, della stessa sussistenza del delitto di uso di atto falso, non configurabile ove la coscienza della falsità dei moduli cartolari, peraltro mai acclarata mediante perizia calligrafica, fosse sopravvenuta dopo il perfezionamento della loro consegna, da parte del RA, nelle mani del creditore, come riconosciuto nella parte motiva del verdetto del primo giudice. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che "nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata" (Cass. sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Cass. sez.4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso, Rv.241063). E ancora "in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla nproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione 1 le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte" (Cass. sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287). 2. Il dovere del giudice di secondo grado di affrontare, con puntualità, le ragioni di gravame articolate con l'atto di impugnazione si espande, in particolare - anche in presenza di una causa di estinzione del reato - quando la sentenza appellata contenga la statuizione in ordine alla responsabilità civile dell'imputato, condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. E' stato così espresso il condivisibile principio di diritto secondo il quale "il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. sez. 5, n.3869 del 07/10/2014, Lazzari, Rv. 262175; sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, AT e altri, Rv. 255666). 3. Nel caso in esame, uno dei motivi di appello, nel complesso specifici, ha investito la questione di procedibilità per il delitto contestato, relativa all'assunta mancanza di valida querela;
il proscioglimento per l'assenza della condizione di procedibilità prevarrebbe, in ogni caso, sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contemporaneamente sussistente (ex aliis, Cass. sez.4, n.4441 del 28/11/1986, Eigenmann, Rv. 175626); e, con riferimento agli altri motivi di gravame riguardanti l'affermazione della responsabilità penale, in presenza della parte civile e dell'intervenuta condanna dell'imputato in primo grado al risarcimento del danno e al versamento di una provvisionale a suo favore, viene in rilievo il principio affermato da Sez. U n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 secondo il quale "allorquando ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova", con ciò evidentemente demandandosi ad esso il compito di valutare ND , oltre all'eventuale ricorrenza dei profili formali che inficerebbero la procedibilità stessa dell'azione penale, anche gli aspetti influenti sulla corretta tenuta dell'impianto tecnico e motivazionale della sentenza appellata, censurati dalla difesa dell'imputato. La pronuncia della Corte territoriale si rivela, dunque, significativamente lacunosa, non avendo fornito risposta alle specifiche doglianze dell'appellante. 2 4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti penali, con rinvio ad • altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. 5.Non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (Cass. sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987; sez. 5, n.25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consiciliere estensore Il Presidente