Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2026, proposto da:
AR IA UE, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Vecchio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia, Prefettura di Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Giuseppe Martino Loiacono, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale n. 351 del 25.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia ha disposto la ricusazione della candidata a consigliere comunale e della lista IV AD - CI IN .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. RT EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento del verbale n. 351 del 25.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia ha disposto la sua ricusazione a candidata a consigliere comunale nella lista IV AD - CI IN per le elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio 2026;
Premesso altresì che:
- con successiva nota del 29.04.2026 la stessa Sottocommissione ha comunicato all’esponente il riesame della sua posizione e la contestuale ammissione della candidatura e della lista;
- parte ricorrente ha quindi dichiarato la piena satisfattività della pretesa azionata in conseguenza dell’adozione del provvedimento di autotutela;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.;
- nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo TR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RT EV, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RT EV | Gerardo TR |
IL SEGRETARIO