Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, iscritta al n. 141 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nato a Losanna, in [...], l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Chiara Grosselli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 settembre 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Fano (PU), parte II, serie A, n. 138).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati figli a Per_1
Roma il 27 dicembre 2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed a Roma il 28 aprile 2008; che sono separati per effetto del decreto di Per_2
omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 16 agosto 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Condizioni inerenti alla prole. I figli: maggiorenne ma non ancora Per_1
Per_ economicamente autosufficiente, ed , ancora minorenne, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma collocati esclusivamente presso la madre con facoltà del padre, compatibilmente con il proprio impiego lavorativo, di tenerli con sé per quanto vorrà previo accordo da comunicare con congruo anticipo alla madre e nel rispetto di tutte le esigenze scolastiche di salute e sociali dei medesimi minori. In ogni caso il padre si obbliga a prevedere un periodo di almeno 15 giorni, due volte all'anno, da trascorrere con i figli, preferibilmente congiuntamente con entrambi e ivi includendo i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente con riferimento al figlio minore. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
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2) Condizioni inerenti ai rapporti economici. La Sig.r svolge, Parte_1
quale dipendente l'attività di assistente alla poltrona percependo un reddito mensile massimo di circa € 1.000 (euro millecinquanta/00) mentre il Sig. Parte_2
è dirigente presso la Eumetsat e percepisce un reddito mensile di circa €
[...]
10.000 (euro diecimila/00). Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 800 Parte_1
(ottocento/00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da eseguirsi nel conto corrente acceso presso Intesa San Paolo intestato alla Sig.ra al seguente numero Parte_1
Iban:[...] nonché l'importo di € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
direttamente in favore della figlia maggiorenne sul seguente numero Iban: IT Per_1
Per_ 49O3608105138244307644317; pe fino al raggiungimento della maggiore età il padre continuerà a versare l'importo in via indiretta sul conto corrente della Sig.ra e, successivamente, sul conto corrente che il figlio vorrà indicare. Il Sig. Parte_1
continuerà a provvedere al pagamento per intero delle rate del mutuo Pt_3
fondiario accesso con, allor gi oggi Intesa San Controparte_1 CP_2
Paolo per l'acquisto dell'immobile ove attualmente vivono la Sig.ra
[...]
e i figli, abitazione che fu coniugale sita in Viterbo, Via dell'Orologio Parte_1
Vecchio n. 34, con un capitale residuo ad oggi di circa € 28.931 (euro ventottomilanovecentotrentuno/00) ed una rata mensile di € 570,45 circa come da piano di ammortamento che si allega (Allegato V). Con riferimento al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le stesse verranno sopportate per intero dal Sig.
Sono da intendersi straordinarie le spese indicate nel Parte_2
Protocollo del Tribunale di Viterbo relativo ai procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, da intendersi quivi integralmente riportato;
3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della pre-
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sente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Fano
(PU) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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