Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott.ssa Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VOTANO STEFANIA (c.f. ; C.F._3
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“ 1) omologare con sentenza la separazione personale dei coniug alle seguenti Pt_1 Pt_2
condizioni:
a)i coniugi vivranno, fin dal momento del deposito del presente ricorso separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa familiare d nel Frignano (Mo) sita in via Enrico Fermi 4, di proprietà del Pt_3
signo e della signor resta assegnata al marito che Parte_1 Controparte_1
nella stessa continuerà a vivere con i figli maggiorenni ma non autonomi economicamente,
con quanto in essa contenuto;
la signor se ne allontanerà entro e non oltre la data del Pt_2
31 marzo 2025, asportando i propri effetti personali;
gli eventuali residui beni dopo tale data verranno asportati successivamente previo accordo con il signo Pt_1
c) il signo osterrà integralmente il mantenimento ordinario dei figli al 100%; Pt_1
d) le spese straordinarie per i figli, da individuarsi secondo vigente protocollo CNF, saranno sostenute, nella misura del 100% dal padre;
e) la madre concorderà direttamente con i figli maggiorenni le modalità di visita e frequentazione con gli stessi;
f) i coniugi, entrambi autonomi ed economicamente autosufficienti rinunciano,
reciprocamente, a richiedere la corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento personale;
g) ogni altra questione patrimoniale, compresa la divisione di eventuali conti correnti comuni,
risparmi e/o beni mobili comuni, è stata già risolta dai coniugi prima di questo atto e nulla entrambi hanno, reciprocamente, a pretendere a tali titoli, precisando come il conto corrente cointestato tra i coniugi presso l rimarrà nella piena disponibilità della Controparte_2
signor che continuerà ad operarci, intendendo le parti procedere alla intestazione alla Pt_2
stessa, mentre per il conto corrente presso la Banca BCC Felsinea n. 802534 intestato alla signor ma relativo ai pannelli fotovoltaici posti in essere da le parti Pt_2 Pt_1 espressamente convengono che lo stesso rimarrà intestato alla signo la quale si Pt_2
impegna a non operare sullo stesso mentre rimane in vigore la delega del signo d Pt_1
effettuare tutte le relative operazioni, rispondendo la moglie per eventuali comportamenti in contrasto con detti accordi;
h) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a PAVULLO NEL Parte_1
FRIGNANO (MO) il 20/09/1965 e nata a [...] il Parte_2
14/04/1970
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n.24, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale