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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
CC FE, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1111/2023 depositato il 08/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.p.a. In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FERRARA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2023
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 14566 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 Ricorrente_1La società S.p.A. ed il sig. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_2 S.p.A., in data 4/9/2023 appellavano la sentenza n. 29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara del
13/02/2023, depositata il 16/02/2023, che aveva respinto il ricorso presentato contro l'avviso di liquidazione n. 14566 del 28/2/2022 con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Ferrara, aveva richiesto il versamento di € 40.050,93 per imposta ipotecaria e tassa ipotecaria sull'atto rep. 28785/19355 del 13/1/2022 a rogito notaio
Bignozzi con cui il contribuente concedeva ipoteca volontaria a favore dell'Agenzia
Entrate su un proprio immobile personale per ottenere la sospensione dell'efficacia di altra sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia NA impugnata in Corte di Cassazione.
Con l'avviso di liquidazione n. 14566 del 28/02/22 l'Ufficio di Ferrara recuperava l'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2%, ritenendo non sussistente ii requisito per l'esenzione richiesta dal contribuente.
I primi giudici, dopo aver respinto la richiesta di illegittimità dell'atto impugnato per carenza e contraddittorietà della motivazione, perché essa conteneva i requisiti di legge per consentire al contribuente di capire cosa e come fosse stata calcolata l'imposta
2 richiesta e perché l'indicazione della qualifica dell'imposta, se complementare o principale, non aveva avuto alcuna incidenza né sul calcolo del dovuto né sulla impugnazione dell'atto, respingevano anche il secondo motivo di impugnazione, affermando che era interesse dei ricorrenti e non dello Stato a costituire la ipoteca per ottenere la sospensiva della sentenza impugnata innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione.
I contribuenti appellavano la sentenza in data 8/9/2023 costituendosi in giudizio in pari data, affermando che essa non consentiva di comprendere i motivi per cui i primi giudici hanno ritenuto ininfluente l'omissione della indicazione del tipo di imposta richiesta, se principale, complementare o supplettiva nello stabilire che non vi era carenza della motivazione dell'avviso di liquidazione, poichè la motivazione deve indicare non solo il mero “calcolo del dovuto” ma le ragioni per cui si è giunti a quel calcolo. La qualifica del tipo di imposta era necessaria posto che il Conservatore dei registri immobiliari, a cui competeva la riscossione dell'imposta ipotecaria all'atto dell'iscrizione, aveva effettuato l'iscrizione in esenzione di imposta, e l'Ufficio, solo successivamente, aveva deciso di riscuotere l'imposta ipotecaria applicando il 2% al valore dell'ipoteca.
Con un secondo motivo di appello i contribuenti affermavano l'errore dei primi giudici che avevano ritenuto che il vincolo ipotecario fosse stato costituito nell'interesse dei ricorrenti che avevano a cuore l'ottenimento della sospensiva, e non nell'interesse dello Stato, che giustificherebbe l'inapplicabilità dell'imposta dell'art. 1, comma 2, del
D. Lgs. 347/90. Secondo i contribuenti il vincolo era a favore del credito erariale e non
3 era stato certo apposto nell'interesse della società e dei suoi soci, come invece sostenuto dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio in data 16/10/2023 sostenendo l'inammissibilità del primo motivo di appello che non spiegava quali fossero gli errori dei primi giudici nel considerare correttamente motivato l'avviso di liquidazione, semplicemente riproponendo le stesse doglianze del ricorso introduttivo. Nel merito l'Ufficio ribadiva perché tali doglianze erano comunque infondate.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione riguardante il merito del recupero,
l'Ufficio spiegava le molteplici ragioni in base alle quali non vi era interesse dello Stato all'iscrizione ipotecaria ma solo dei ricorrenti.
Con memoria del 6/6/2025 l'Ufficio richiamava giurisprudenza di questa Corte di
Giustizia.
Con memoria del 20/6/2025 i contribuenti spiegavano i motivi per i quali non era accoglibile la richiesta dell'Ufficio riguardante l'inammissibilità dell'appello, e ribadivano che la qualificazione dell'imposta non era affatto irrilevante perchè alla tipologia di prestazione richiesta corrispondevano differenti modalità di pagamento
(art.42 DPR 131/86), differenti conseguenze sanzionatorie e differenti termini di decadenza (art. 76 DPR 131/86) e che era inammissibile il tentativo dell'Ufficio di procedere oggi all'integrazione della motivazione dell'avviso di liquidazione ritenendola una richiesta di imposta complementare.
Contestavano poi i contribuenti il tentativo dell'Ufficio di introdurre nel giudizio un fatto nuovo, cioè che l'Agenzia delle Entrate non poteva essere considerata “Stato”. Tale fatto non era presente nell'avviso di liquidazione impugnato e su di esso la sentenza
4 non si era neppure pronunciata, fatto che pertanto doveva essere ritenuto estraneo all'oggetto del contendere.
I contribuenti sottolineavano che il tema in discussione riguardava la tutela dell'interesse erariale realizzata con la prestazione di una garanzia e che esso fosse stato protetto dall'ipoteca non poteva essere messo in discussione.
All'udienza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia
NA, sentite le parti, riservava la causa in decisione
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti concludevano chiedendo: voglia, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per gli effetti, annullare integralmente l'AVVISO emesso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
L'appellato Ufficio concludeva chiedendo: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di liquidazione impugnato negava l'agevolazione invocata dal contribuente nel rogito notarile con cui il Sig. Ricorrente_1 iscriveva ipoteca volontaria concessa a favore dell'Agenzia delle Entrate, sia in proprio che in nome e per conto della società, per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
5 n. 283 depositata il 24 febbraio 2021 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia NA che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento n.
THD03I302059/2015 emesso in capo alla società e che era stata impugnata presso la
Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-NA, con ordinanza n. 908/2021 depositata il 24 agosto 2021, aveva infatti concesso la sospensiva cautelare ex art. 62 bis D. Lgs. 546/92, disponendo: “Subordina la sospensione all'efficacia esecutiva della sentenza di cui al capo che precede, alla accensione di ipoteca da parte del socio Ricorrente_1
Ricorrente_1, sul proprio immobile di residenza, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia e per il valore allo stato, dell'obbligazione nascente per la società ricorrente, dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna N 283/2019 del
21-10-2019 depositata in data 21-10-2021”;
Il contribuente provvedeva a formalizzare la garanzia con atto notarile datato 13/1/2022 in cui il notaio rogante precisava, ai fini della tassazione, che il comparente invocava l'esenzione da imposte in quanto eseguito nell'interesse dello Stato ai sensi del D.Lgs.
347 del 1990, art. 1, II comma ed art. 19.
L'Ufficio, con l'avviso di liquidazione impugnato, negava l'esenzione, affermando in motivazione:
L'agevolazione invocata dal notaio … non può trovare applicazione relativamente all'atto in oggetto….in quanto trattasi di iscrizione ipotecaria eseguita nell'interesse esclusivo del debitore….E' di tutta evidenza come la concessione Nell'ipotetica in parola diventi di tutto vantaggio per il debitore, al fine di consentire una sospensione della riscossione del debito accertato anche giudizialmente, il quale in caso contrario sarebbe
6 tenuto ad assicurare l'integrale immediato pagamento dello stesso……. Nel caso in esame la concessione di poteca, quale presupposto per la sospensione dell'esecutività della sentenza di ctr, non è prevista come obbligatoria da alcuna norma, ma rimessa alla volontà discrezionale del debitore, al fine di ottenere il vantaggio della sospensione della riscossione….. Alla luce di quanto esposto è dovuta l'imposta ipotecaria in misura proporzionale, con aliquota del 2% che è stata calcolata sulla somma totale di euro
2.000.359 iscritta a garanzia:
2.000.359 per 2% uguale 40.007,18 €e 35 € a titolo di tasso ipotecaria.
Il primo motivo di appello, con cui il contribuente lamenta il vizio motivazionale dell'avviso di liquidazione che non aveva specificato che tipo di imposta veniva richiesta se principale, complementare o suppletiva, non è accoglibile.
Non si comprende infatti, né nel ricorso, né in appello, quale sia l'effetto della mancata indicazione da parte dell'Ufficio del tipo di imposta ipotecaria recuperata.
L'Avviso di liquidazione indica l'importo autoliquidato pari a zero, l'importo liquidato dall'Ufficio pari a zero ed infine come importo dovuto, l'imposta ipotecaria di
40.007,18, la tassa ipotecaria di 35,00 e le spese di notifica di 8,75. Esso specifica sia le modalità di calcolo dell'imposta, sia i motivi per i quali ritiene che durante l'iscrizione dell'ipoteca, a cura del Conservatore, non sia stata correttamente liquidata l'imposta dovuta.
Non vi è stata quindi alcuna lesione del diritto alla difesa, avendo l'atto raggiunto il scopo ed avendo messo il contribuente a conoscenza non solo del quantum ma anche del motivo per il quale l'imposta si riteneva come dovuta.
Anche il secondo motivo di appello non è condivisibile.
7 Tralasciando la problematica che l'Agenzia delle Entrate non è lo Stato-persona ma un suo ente amministrativo, e che tale problematica sia stata sollevata dall'Ufficio solo in appello, i contribuenti confondono il significato dei termini “a favore” con
“nell'interesse di”.
L'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 347/90, ai sensi del quale “Non sono soggette ad imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato” va interpretata in maniera restrittiva, come stabilito anche dal principio enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza secondo cui “in tema d'imposte ipotecarie, l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - che è norma agevolativa e, come tale, eccezionale e non suscettibile d'interpretazione analogica - dispone che non sono soggette all'imposta le formalità d'iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite
"nell'interesse dello Stato"; tale espressione può essere interpretata soltanto nel senso, desumibile dalla lettera, oltre che dalla "ratio", della disposizione, di formalità eseguite
a favore dello Stato, inteso nella sua accezione territoriale centrale e nazionale, non anche a favore d'enti pubblici che perseguano finalità di pubblica utilità
La concessione di un bene in garanzia ipotecaria è stata decisa dai contribuenti personalmente. Essa non era obbligatoria ma eventuale, da parte dell'imprenditore, per ottemperare alla ordinanza che concedeva la sospensione condizionandola alla concessione dell'ipoteca. L'imprenditore compie una valutazione della propria situazione complessiva e quindi del proprio interesse, non essendo, invece, riscontrabile alcun vantaggio diretto dello Stato.
Nel caso di specie l'iscrizione dell'ipoteca che è stata effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate non è nell'interesse dello Stato, ma è nell'interesse dei contribuenti di vedersi sospesa l'efficacia della sentenza di II grado che avrebbe potuto essere azionata dall'Ufficio. Per evitare il rischio di una azione esecutiva sui propri beni, in attesa della 8 decisione della Corte di Cassazione, il contribuente ha deciso di concedere l'ipoteca.
L'interesse dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata quella di procedere con l'esecuzione.
L'avviso di liquidazione è quindi legittimo e le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata, respinge l'appello dei contribuenti e li condanna alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Ufficio che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 3 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. SI d'AT) (Avv. Federico Cocchi)
9
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
CC FE, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1111/2023 depositato il 08/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.p.a. In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FERRARA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2023
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 14566 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 Ricorrente_1La società S.p.A. ed il sig. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_2 S.p.A., in data 4/9/2023 appellavano la sentenza n. 29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara del
13/02/2023, depositata il 16/02/2023, che aveva respinto il ricorso presentato contro l'avviso di liquidazione n. 14566 del 28/2/2022 con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Ferrara, aveva richiesto il versamento di € 40.050,93 per imposta ipotecaria e tassa ipotecaria sull'atto rep. 28785/19355 del 13/1/2022 a rogito notaio
Bignozzi con cui il contribuente concedeva ipoteca volontaria a favore dell'Agenzia
Entrate su un proprio immobile personale per ottenere la sospensione dell'efficacia di altra sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia NA impugnata in Corte di Cassazione.
Con l'avviso di liquidazione n. 14566 del 28/02/22 l'Ufficio di Ferrara recuperava l'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2%, ritenendo non sussistente ii requisito per l'esenzione richiesta dal contribuente.
I primi giudici, dopo aver respinto la richiesta di illegittimità dell'atto impugnato per carenza e contraddittorietà della motivazione, perché essa conteneva i requisiti di legge per consentire al contribuente di capire cosa e come fosse stata calcolata l'imposta
2 richiesta e perché l'indicazione della qualifica dell'imposta, se complementare o principale, non aveva avuto alcuna incidenza né sul calcolo del dovuto né sulla impugnazione dell'atto, respingevano anche il secondo motivo di impugnazione, affermando che era interesse dei ricorrenti e non dello Stato a costituire la ipoteca per ottenere la sospensiva della sentenza impugnata innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione.
I contribuenti appellavano la sentenza in data 8/9/2023 costituendosi in giudizio in pari data, affermando che essa non consentiva di comprendere i motivi per cui i primi giudici hanno ritenuto ininfluente l'omissione della indicazione del tipo di imposta richiesta, se principale, complementare o supplettiva nello stabilire che non vi era carenza della motivazione dell'avviso di liquidazione, poichè la motivazione deve indicare non solo il mero “calcolo del dovuto” ma le ragioni per cui si è giunti a quel calcolo. La qualifica del tipo di imposta era necessaria posto che il Conservatore dei registri immobiliari, a cui competeva la riscossione dell'imposta ipotecaria all'atto dell'iscrizione, aveva effettuato l'iscrizione in esenzione di imposta, e l'Ufficio, solo successivamente, aveva deciso di riscuotere l'imposta ipotecaria applicando il 2% al valore dell'ipoteca.
Con un secondo motivo di appello i contribuenti affermavano l'errore dei primi giudici che avevano ritenuto che il vincolo ipotecario fosse stato costituito nell'interesse dei ricorrenti che avevano a cuore l'ottenimento della sospensiva, e non nell'interesse dello Stato, che giustificherebbe l'inapplicabilità dell'imposta dell'art. 1, comma 2, del
D. Lgs. 347/90. Secondo i contribuenti il vincolo era a favore del credito erariale e non
3 era stato certo apposto nell'interesse della società e dei suoi soci, come invece sostenuto dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio in data 16/10/2023 sostenendo l'inammissibilità del primo motivo di appello che non spiegava quali fossero gli errori dei primi giudici nel considerare correttamente motivato l'avviso di liquidazione, semplicemente riproponendo le stesse doglianze del ricorso introduttivo. Nel merito l'Ufficio ribadiva perché tali doglianze erano comunque infondate.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione riguardante il merito del recupero,
l'Ufficio spiegava le molteplici ragioni in base alle quali non vi era interesse dello Stato all'iscrizione ipotecaria ma solo dei ricorrenti.
Con memoria del 6/6/2025 l'Ufficio richiamava giurisprudenza di questa Corte di
Giustizia.
Con memoria del 20/6/2025 i contribuenti spiegavano i motivi per i quali non era accoglibile la richiesta dell'Ufficio riguardante l'inammissibilità dell'appello, e ribadivano che la qualificazione dell'imposta non era affatto irrilevante perchè alla tipologia di prestazione richiesta corrispondevano differenti modalità di pagamento
(art.42 DPR 131/86), differenti conseguenze sanzionatorie e differenti termini di decadenza (art. 76 DPR 131/86) e che era inammissibile il tentativo dell'Ufficio di procedere oggi all'integrazione della motivazione dell'avviso di liquidazione ritenendola una richiesta di imposta complementare.
Contestavano poi i contribuenti il tentativo dell'Ufficio di introdurre nel giudizio un fatto nuovo, cioè che l'Agenzia delle Entrate non poteva essere considerata “Stato”. Tale fatto non era presente nell'avviso di liquidazione impugnato e su di esso la sentenza
4 non si era neppure pronunciata, fatto che pertanto doveva essere ritenuto estraneo all'oggetto del contendere.
I contribuenti sottolineavano che il tema in discussione riguardava la tutela dell'interesse erariale realizzata con la prestazione di una garanzia e che esso fosse stato protetto dall'ipoteca non poteva essere messo in discussione.
All'udienza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia
NA, sentite le parti, riservava la causa in decisione
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti concludevano chiedendo: voglia, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per gli effetti, annullare integralmente l'AVVISO emesso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
L'appellato Ufficio concludeva chiedendo: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di liquidazione impugnato negava l'agevolazione invocata dal contribuente nel rogito notarile con cui il Sig. Ricorrente_1 iscriveva ipoteca volontaria concessa a favore dell'Agenzia delle Entrate, sia in proprio che in nome e per conto della società, per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
5 n. 283 depositata il 24 febbraio 2021 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia NA che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento n.
THD03I302059/2015 emesso in capo alla società e che era stata impugnata presso la
Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-NA, con ordinanza n. 908/2021 depositata il 24 agosto 2021, aveva infatti concesso la sospensiva cautelare ex art. 62 bis D. Lgs. 546/92, disponendo: “Subordina la sospensione all'efficacia esecutiva della sentenza di cui al capo che precede, alla accensione di ipoteca da parte del socio Ricorrente_1
Ricorrente_1, sul proprio immobile di residenza, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia e per il valore allo stato, dell'obbligazione nascente per la società ricorrente, dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna N 283/2019 del
21-10-2019 depositata in data 21-10-2021”;
Il contribuente provvedeva a formalizzare la garanzia con atto notarile datato 13/1/2022 in cui il notaio rogante precisava, ai fini della tassazione, che il comparente invocava l'esenzione da imposte in quanto eseguito nell'interesse dello Stato ai sensi del D.Lgs.
347 del 1990, art. 1, II comma ed art. 19.
L'Ufficio, con l'avviso di liquidazione impugnato, negava l'esenzione, affermando in motivazione:
L'agevolazione invocata dal notaio … non può trovare applicazione relativamente all'atto in oggetto….in quanto trattasi di iscrizione ipotecaria eseguita nell'interesse esclusivo del debitore….E' di tutta evidenza come la concessione Nell'ipotetica in parola diventi di tutto vantaggio per il debitore, al fine di consentire una sospensione della riscossione del debito accertato anche giudizialmente, il quale in caso contrario sarebbe
6 tenuto ad assicurare l'integrale immediato pagamento dello stesso……. Nel caso in esame la concessione di poteca, quale presupposto per la sospensione dell'esecutività della sentenza di ctr, non è prevista come obbligatoria da alcuna norma, ma rimessa alla volontà discrezionale del debitore, al fine di ottenere il vantaggio della sospensione della riscossione….. Alla luce di quanto esposto è dovuta l'imposta ipotecaria in misura proporzionale, con aliquota del 2% che è stata calcolata sulla somma totale di euro
2.000.359 iscritta a garanzia:
2.000.359 per 2% uguale 40.007,18 €e 35 € a titolo di tasso ipotecaria.
Il primo motivo di appello, con cui il contribuente lamenta il vizio motivazionale dell'avviso di liquidazione che non aveva specificato che tipo di imposta veniva richiesta se principale, complementare o suppletiva, non è accoglibile.
Non si comprende infatti, né nel ricorso, né in appello, quale sia l'effetto della mancata indicazione da parte dell'Ufficio del tipo di imposta ipotecaria recuperata.
L'Avviso di liquidazione indica l'importo autoliquidato pari a zero, l'importo liquidato dall'Ufficio pari a zero ed infine come importo dovuto, l'imposta ipotecaria di
40.007,18, la tassa ipotecaria di 35,00 e le spese di notifica di 8,75. Esso specifica sia le modalità di calcolo dell'imposta, sia i motivi per i quali ritiene che durante l'iscrizione dell'ipoteca, a cura del Conservatore, non sia stata correttamente liquidata l'imposta dovuta.
Non vi è stata quindi alcuna lesione del diritto alla difesa, avendo l'atto raggiunto il scopo ed avendo messo il contribuente a conoscenza non solo del quantum ma anche del motivo per il quale l'imposta si riteneva come dovuta.
Anche il secondo motivo di appello non è condivisibile.
7 Tralasciando la problematica che l'Agenzia delle Entrate non è lo Stato-persona ma un suo ente amministrativo, e che tale problematica sia stata sollevata dall'Ufficio solo in appello, i contribuenti confondono il significato dei termini “a favore” con
“nell'interesse di”.
L'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 347/90, ai sensi del quale “Non sono soggette ad imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato” va interpretata in maniera restrittiva, come stabilito anche dal principio enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza secondo cui “in tema d'imposte ipotecarie, l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - che è norma agevolativa e, come tale, eccezionale e non suscettibile d'interpretazione analogica - dispone che non sono soggette all'imposta le formalità d'iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite
"nell'interesse dello Stato"; tale espressione può essere interpretata soltanto nel senso, desumibile dalla lettera, oltre che dalla "ratio", della disposizione, di formalità eseguite
a favore dello Stato, inteso nella sua accezione territoriale centrale e nazionale, non anche a favore d'enti pubblici che perseguano finalità di pubblica utilità
La concessione di un bene in garanzia ipotecaria è stata decisa dai contribuenti personalmente. Essa non era obbligatoria ma eventuale, da parte dell'imprenditore, per ottemperare alla ordinanza che concedeva la sospensione condizionandola alla concessione dell'ipoteca. L'imprenditore compie una valutazione della propria situazione complessiva e quindi del proprio interesse, non essendo, invece, riscontrabile alcun vantaggio diretto dello Stato.
Nel caso di specie l'iscrizione dell'ipoteca che è stata effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate non è nell'interesse dello Stato, ma è nell'interesse dei contribuenti di vedersi sospesa l'efficacia della sentenza di II grado che avrebbe potuto essere azionata dall'Ufficio. Per evitare il rischio di una azione esecutiva sui propri beni, in attesa della 8 decisione della Corte di Cassazione, il contribuente ha deciso di concedere l'ipoteca.
L'interesse dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata quella di procedere con l'esecuzione.
L'avviso di liquidazione è quindi legittimo e le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata, respinge l'appello dei contribuenti e li condanna alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Ufficio che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 3 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. SI d'AT) (Avv. Federico Cocchi)
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