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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5279 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Enzo, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. D'errico Francesco, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 20/08/2007 con , che dalla Controparte_1
loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 24.04.2002 ed il Per_1 Per_2
02.09.2009, e che con sentenza n. 886/2020 del 26.03.2020 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
All'udienza del 26.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 886/2020 del 26.03.2020 con la quale il Tribunale di
Taranto aveva pronunziato la loro separazione giudiziale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/08/2007 in
Taranto da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Taranto il 24/08/1973, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno 2007; atto n. 96; p. II, s. A;
u. 4;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5279 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Enzo, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. D'errico Francesco, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 20/08/2007 con , che dalla Controparte_1
loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 24.04.2002 ed il Per_1 Per_2
02.09.2009, e che con sentenza n. 886/2020 del 26.03.2020 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
All'udienza del 26.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 886/2020 del 26.03.2020 con la quale il Tribunale di
Taranto aveva pronunziato la loro separazione giudiziale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/08/2007 in
Taranto da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Taranto il 24/08/1973, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno 2007; atto n. 96; p. II, s. A;
u. 4;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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